Sentenza 21 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2024, proposto da
Società NN AR BE & C. S.S. Agricola”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Piccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1768/2017 del 12.07.2017 di questa Sezione Quarta del TAR SICILIA – AT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1768/2017 del 12.07.2017 di questa Sezione, con la quale è stato annullato il provvedimento AGEA di recupero somme adottato nei confronti della società ricorrente ed è stata condannata l’AGEA al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00.
La ricorrente ha chiesto anche la condanna di AGEA al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e) c.p.a.
AGEA si è costituita in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla documentazione di causa che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione presso la sua sede in data 3 maggio 2018 e, pertanto, dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Tanto premesso, risultando osservate le formalità procedurali vigenti, e non avendo l’Amministrazione dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, il ricorso va accolto e va, conseguentemente, ordinato all’AGEA di adottare gli atti necessari a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale in epigrafe nel termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, si nomina Commissario ad acta il Direttore della stessa AGEA, senza compenso, anche al fine di prevenire ulteriori esborsi che potrebbero costituire ipotesi di danno erariale, ma con facoltà di delega a Dirigente Capo di Direzione della medesima Agenzia, il quale provvederà entro i successivi 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’AGEA resistente al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO