Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 29551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 14.12.2022 e notificato, a seguito di mutamento del rito da speciale a ordinario, in data 25.01.2023 da
in persona del legale rappresentate pro tempore, sig. con sede Parte_1 Parte_2 legale in Napoli alla via A. Falcone n. 348, partita IVA e cod. fiscale P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli, via Belvedere n. 98, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Maccaroni, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
ATTRICE - OPPONENTE contro
già Controparte_1 Controparte_2 cod. fiscale , in persona del procuratore speciale, ing. con P.IVA_2 Controparte_3 sede in Napoli, via Argine n. 929, elettivamente domiciliata in Napoli, via Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Santorelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA – OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso ingiunzione fiscale ex art. 2 r.d. 639/1910 in materia di canoni idrici
Conclusioni per l'opponente: Voglia l'II.mo Giudice adito accertare e dichiarare l'inesistenza del credito così come portato dall'ingiunzione di pagamento n.1493 per la somma di €.10.068,10 codice fornitura 10982715000 notificata in data 21.11.2022 in ragione delle contestazioni di cui in premessa per i gravi inadempimenti agli obblighi di legge e contrattuali posti in essere dall nella gestione del rapporto di fornitura idrica. -Voglia l'III.mo giudice adito CP_4 in ragione delle contestazioni e prove fornite sule omissioni contrattuali ed il non corretto adempimento delle obbligazioni e gestione secondo principi di buona fede e trasparenza dichiarare non dovuta la somma così come portata e richiesta dall'ingiunzione di pagamento
n.1493 per la somma di €.10.068,10 codice fornitura 10982715000 notificata in data
21.11.2022. - In via del tutto gradata e subordinata nella malaugurata ipotesi in cui non dovessero ritenersi accolta la richiesta principale, Voglia l'III.mo giudice adito rideterminare la somma eventualmente dovuta, in ragione dei consumi annui medi della per il biennio CP_5
1
Conclusioni per l'opposta: insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in sede di costituzione e in corso di causa, da intendersi per brevità qui ripetute e trascritte, ribadendo il carattere strumentale e dilatorio dell'avversa opposizione, soprattutto alla luce della documentata non imputabilità ad ABC delle omesse Parte letture, nonché del mancato assolvimento, da par te dell'utente , all'onere della c.d. autolettura.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione all'ingiunzione n. 1493, emessa, ex art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910, in data 04.10.2022 e notificata in data 21.11.2022, con Cont cui la (di seguito, ), azienda speciale del ha Controparte_6 CP_1 CP_2 ingiunto alla il pagamento di € 10.068,10, di cui: - € 9.623,17, a titolo di Parte_1 corrispettivo della somministrazione di acqua potabile e dei servizi di depurazione e fognatura eseguiti in forza del contratto n. 10982715000 (fatture n. 7227 del 05.01.2021 e n. 912088 del 22.09.2021); - € 444,93 per interessi moratori alla data del 04.10.2022. Part A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito che: - il contratto di somministrazione di acqua potabile aveva avuto inizio nel 2014/2015 ed era relativo ad un bar aperto prevalentemente nel pomeriggio e in serata;
- come dimostrato dalle bollette in atti, il corrispettivo trimestrale dovuto alla ABC oscillava tra € 450,00 ed € 600,00, il tutto per consumi medi annui di circa € 2.500,00; - aveva sempre pagato quanto dovuto alla controparte sia prima che dopo le due fatture oggetto dell'ingiunzione; - l'ABC non era stata altrettanto diligente nell'adempimento dei suoi obblighi, non avendo effettuato le letture del contatore previste in contratto (almeno due all'anno); - le bollette si basavano sulle autoletture da lei comunicate o su consumi stimati;
- il suo consumo medio nei singoli trimestri era sempre stato al di sotto di quello risultante dalle due fatture contestate;
- nella bolletta del terzo trimestre dell'anno 2020, periodo dal 15.10.2019 al 08.07.2020, in cui la sua attività era stata prevalentemente chiusa a causa delle restrizioni dovute al Covid 19, il consumo conteggiato era pari a mc 2000, ossia ad una quantità d'acqua necessaria a riempire una piscina olimpionica;
- lo stesso era a dirsi per la fattura del secondo trimestre dell'anno 2021 di Cont importo pari a € 4.123,41; - a detta di , nei soli due trimestri oggetto delle fatture contestate (terzo trimestre anno 2020 e secondo trimestre anno 2021), avrebbe consumato quanto l'intero importo medio annuo rilevato negli ultimi sette anni di contratto;
- alla luce dell'abnormità dei dati, del tutto difformi da quelli degli ultimi 5 anni, aveva contestato le Cont fatture, richiedendo alla un accesso in loco per verificare un eventuale malfunzionamento del contatore o eventuali dispersioni;
- la fornitrice non aveva eseguito alcun accesso, ma dopo due mesi le aveva risposto che secondo i suoi controlli era tutto regolare;
- in caso di consumi anomali, il somministrante era tenuto a dimostrare l'esistenza del credito e a provare il corretto funzionamento del contatore;
- il riparto dell'onere probatorio non variava in caso di
2 azione di accertamento negativo;
- avverso le letture oggetto di contestazione aveva inviato varie richieste di intervento, mai riscontrate dalla controparte. Ciò dedotto, ha concluso per l'accertamento dell'inesistenza del credito “così come portato dall'ingiunzione di pagamento n.
1493”. In via subordinata, ha chiesto la rideterminazione dell'importo dovuto in ragione dei consumi annui medi relativi al biennio 2020/2021 come provati dalle fatture in atti.
L'ABC si è costituita, replicando che: - l'opposizione era inammissibile, perché formulata impropriamente a mezzo ricorso e non con atto di citazione come previsto dall'art. 32 del d.lgs.
n. 150 del 2011; - la controparte avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910; - aveva sempre adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, attivandosi diligentemente per l'effettuazione delle letture periodiche;
- l'esito negativo di alcuni tentativi di lettura era da imputarsi all'utente, che si era sottratto alle operazioni di verifica;
- in data 06.12.2017, 06.06.2018, 07.12.2018,
21.11.2019, 20.03.2019 e 21.11.2019, i suoi operatori non avevano potuto eseguire la lettura del contatore n. 500684 né effettuare verifiche sull'impianto, in quanto avevano trovato il locale chiuso;
- in ogni caso, il contratto prevedeva un onere di autolettura a carico dell'utente
(cfr. art. 13 del regolamento di distribuzione); - l'utente era responsabile dell'impianto a valle del punto di consegna;
- l'eventuale presenza di consumi anomali ed eccessivi era da imputare al tratto a valle del contatore, perché eventuali perdite nel tratto a monte non sarebbero state rilevate dal misuratore;
- a differenza di quanto sostenuto dalla controparte, le due fatture contestate non si riferivano ad un solo trimestre, bensì a periodi di consumo più ampi, trattandosi di conguagli relativi a trimestri precedenti;
- la fattura n. 7227 di € 5.499,76 si Part riferiva al periodo dal 15.10.2019 (data della autolettura comunicata dalla al 08.07.2020
(data di effettiva lettura dei consumi da parte dei suoi operatori); - la fattura n. 912088 di €
4.123,41 si riferiva ai consumi relativi al periodo dal 08.07.2020 al 01.04.2021 (data della Part autolettura comunicata dalla;
- ciascuna fattura riguardava, quindi, un periodo di circa 9 mesi;
- i consumi riportati nelle fatture erano confermati dal tabulato ufficiale recante lo storico delle letture eseguite sul contatore n. 500684, nonché nella foto del suddetto contatore scattata in occasione della lettura eseguita dai suoi tecnici in data 08.07.2020; - inoltre, la somministrazione riguardava un immobile non destinato ad uso abitativo, per il quale era previsto un consumo minimo trimestrale concordato di mc 736, da pagare a prescindere dai consumi effettivi (cfr. art. 11 del regolamento di distribuzione); - il quantitativo minimo annuale ammontava quindi a mc 2944; - aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, sicché non poteva sussistere alcun dubbio in ordine alla sua pretesa creditoria. Ciò dedotto ha concluso, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, per il rigetto della stessa. Part Nella I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la ha controreplicato che: - il consumo minimo trimestrale concordato era di 184 mc trimestrali, per un totale annuo di 736 mc;
- il consumo medio trimestrale era di € 500,00, per un totale medio annuo di € 2.500,00; Cont
- in data 08.07.2020 non vi era stato alcun sopralluogo di , in quanto nell'orario indicato
3 nella foto depositata (ore 10.07) il locale da lei gestito era chiuso;
- inoltre, onde provare il detto accesso, era presente in atti una foto sbiadita del misuratore, di cui contestava la veridicità e dalla quale non si evinceva nemmeno la matricola del contatore.
La causa è stata assegnata in decisione in data 30.01.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Infatti, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 150 del 01/09/2011, l'errore nella scelta del rito non è di ostacolo alla decisione nel merito della lite: esso può essere corretto dal giudice tramite l'emissione di ordinanza di mutamento del rito da speciale a ordinario (o viceversa), così come previsto dall'art. 4 del suddetto d.lgs.; laddove, invece, il giudice non disponga il mutamento nel corso della prima udienza, il processo prosegue secondo il rito erroneamente scelto dall'attore (cfr. Cass., sez. un., n. 758 del 12/01/2022).
Nel caso in esame, il mutamento del rito da speciale a ordinario è stato disposto con il decreto di fissazione dell'udienza, sicché il processo si è svolto nelle forme del rito ordinario così come previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Né sussiste una questione di tardività della notifica del ricorso, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2011, l'art. 3 del regio decreto n. 639 del 1910 non prevede più alcun termine entro cui deve essere proposta l'opposizione all'ingiunzione c.d. fiscale, né un limite temporale all'introduzione del giudizio di opposizione figura nell'art. 32 del sopra citato d.lgs..
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Il credito in contestazione si riferisce a due fatture, la n. 7227 del 05/01/2021 e la n.
912088 del 22/09/2021.
Con la prima fattura, a fronte di un consumo effettivo pari a mc 2429, sono stati fatturati mc 2061. Il periodo di riferimento è compreso tra il 15/10/2019, data in cui il consumo, in base ad autolettura dell'utente, era pari a mc 5.442, e il 08/07/2020, data in cui il consumo, in base a lettura effettuata dai tecnici della ABC, era pari a mc 7.815 (doc. 5 opposta). La fattura riguarda anche il consumo stimato alla data del 24/07/2020 pari a mc 7.871.
Con la seconda fattura, a fronte di un consumo di mc 2371, sono stati fatturati mc 1611. Il periodo di riferimento è compreso tra il 08/07/2020, data in cui il consumo era pari a mc
7.815, e il 04/06/2021, data in cui il consumo è stimato in misura pari a mc 10.186. La fattura riporta anche l'autolettura di mc 9.960 alla data del 01/04/2021 (ancora doc. 5 opposta).
Ciò posto, va rilevato che l'opponente non ha contestato di aver comunicato le due Cont autoletture riportate nelle fatture né ha contestato le successive fatture emesse dalla , che, anzi, ha regolarmente pagato (cfr. p. 2 ricorso). Tali fatture riportano consumi in perfetta continuità con quelli indicati nelle due fatture alla base dell'ingiunzione di pagamento. Ad es. la fattura n. 1203413 del 01/12/2021 indica un consumo di mc 9.960 alla data del 01.04.2021, un consumo di mc 10.425 alla data del 10/09/2021 (dato comunicato dall'utente) e un
4 consumo stimato, alla data del 27/09/2021, pari a mc 10.485 (doc. 5 opponente). La fattura n.
247276 del 21/02/2022 parte da un consumo stimato, pari mc 10.485, alla data del
27/09/2021 per arrivare ad un consumo stimato, alla data del 20/01/2022, pari a mc 10.990
(doc. 5 opponente). Ancora, la fattura n. 567448 del 26/05/2022 riporta una serie di dati ricavati dalle autoletture dell'utente. In particolare, risulta un consumo di mc 10.730 alla data del 01/12/2021, di mc 10.785 alla data del 03/01/2022, di mc 10.844 alla data del
10/02/2022, di mc 10.875 alla data del 15/03/2022 (cfr. doc. 6 opponente).
Dunque, dalla mancanza di contestazioni in ordine ai consumi successivamente fatturati Cont dalla e dalla coerenza di tali consumi con quelli riportati nelle fatture contestate (i primi sono in rapporto di continuità con i secondi) si ricava che il dato fatturato è sicuramente Part corrispondente a quello riportato nel misuratore matricola n. 500684. Se così non fosse, la si sarebbe rifiutata di pagare le fatture relative ai periodi successivi, negando di aver comunicato i consumi in esse riportati. Inoltre, si presume che il contatore sia regolarmente funzionante, essendo inverosimile che il cattivo funzionamento si sia manifestato soltanto nei periodi contestati, salvo poi sparire spontaneamente in quelli successivi (è pacifico che il misuratore non è stato oggetto di interventi di riparazione né è stato sostituito). In caso di Part difetti nel misuratore, la non avrebbe pagato nemmeno le fatture successive, le quali, a voler seguire la sua tesi, si fonderebbero su di un consumo alterato dal malfunzionamento del contatore. In altri termini, se davvero vi fosse stata un'errata registrazione di consumi, ne avrebbero risentito anche i consumi successivamente fatturati, che, però, non sono stati contestati dall'utente, che, anzi, ha regolarmente pagato le relative fatture trimestrali, ritenendole in linea con i consumi pregressi.
In conclusione, è possibile affermare che i dati riportati nelle fatture contestate sono quelli Part risultanti dal misuratore assegnato alla e che il detto misuratore registri correttamente i consumi. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo deve essere rigettata, in quanto il credito nasce da consumi registrati da un contatore privo di difetti. L'eventuale picco anomalo di consumi nel periodo di riferimento va quindi ricondotto a perdite nell'impianto idrico di proprietà privata o a consumi maggiori rispetto alla media, ma non al cattivo funzionamento del misuratore.
Infine, sull'esistenza del credito non ha alcuna influenza il fatto che l'ABC non abbia eseguito le letture con la cadenza prevista in contratto, in quanto l'omissione del somministrante non solo non esclude che vi siano stati consumi di acqua (il che è lapalissiano), ma può essere sopperita, come accaduto nel caso in esame, dalle autoletture comunicate dal somministrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
5 b) condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite della ABC, liquidate in € 3.300,00 per compenso del difensore (€ 700,00 per lo studio della controversia, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Gennaro Santorelli.
Napoli, 15.05.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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