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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 118/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 febbraio 2022 da
(p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gozzi, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante- contro
(c.f.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M. Sacco, in forza della procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 652/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: rapporto di agenzia – accertamento illegittimità
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale d'udienza del
29.05.2025: “chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta a provvedere all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bassano del Grappa n.rg 2376 e
r.p. 356 dell'11 marzo 2022.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 10 febbraio 2022 la società in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 652/21 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza con la quale condannava l'odierna appellata alla corresponsione in favore dell'ex agente della Controparte_1
provvigione minima garantita nell'ambito del contratto di agenzia intercorso tra le suddette parti, per un ammontare complessivo pari ad
€.150.000,00, di cui €.20.334,96 per il compenso pattuito dei primi tre mesi di attività del sig. già oggetto di ordinanza ex art 423, comma 2, CP_1
c.p.c. datata 7 giugno 2021.
pag. 2/4 Con memoria depositata l'8 maggio 2023 si costituiva il sig. CP_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di probabilità di accoglimento ex artt. 436 e 348bis c.p.c.; quanto al merito, difendeva la correttezza dell'impugnata sentenza, chiedendone l'integrale conferma.
La causa, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo ed uno ulteriore in quanto, giusta previsione tabellare, rientrante nel periodo precedente il periodo feriale, destinato alla trattazione dei soli affari urgenti, veniva fissata all'udienza del 17 aprile
2025.
Con nota congiunta datata 16 aprile 2025 le parti costituite, nel dare atto del raggiungimento, nelle more del giudizio, di un accordo transattivo prevedente “il versamento da parte di in Parte_1
favore di di un importo da versarsi in due rate, la seconda con CP_1
scadenza in data 15.5.2025”, chiedevano, pertanto, il rinvio dell'udienza in data posteriore al predetto termine;
il Collegio, preso atto, provvedeva con ordinanza di pari data, rinviando la causa al 29 maggio 2025, con modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con successivo decreto del 26 maggio 2025, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti espresse con “istanza di trattazione orale”, veniva disposto, a parziale modifica del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza al 29 maggio s.u., la trattazione in presenza della causa al fine di formalizzare l'intervenuta conciliazione della controversia.
All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 3/4 Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale e l'integrale compensazione delle spese di entrambi in gradi di giudizio, nonché di provvedere all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bassano del Grappa dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
11 marzo 2022 al n. Reg. gen.2376 e n. Reg. part. 356, il Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione dell'impugnata pronuncia.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 11 marzo
2022 al n. Reg. gen.2376 e n. Reg. part. 356;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 10 febbraio 2022 da
(p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gozzi, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante- contro
(c.f.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe M. Sacco, in forza della procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 652/21 del Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: rapporto di agenzia – accertamento illegittimità
Causa trattata all'udienza del 29 maggio 2025.
Conclusioni congiunte delle parti come da verbale d'udienza del
29.05.2025: “chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate di entrambi i gradi di giudizio e con richiesta a provvedere all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bassano del Grappa n.rg 2376 e
r.p. 356 dell'11 marzo 2022.”
Svolgimento del processo
Con appello depositato in data 10 febbraio 2022 la società in epigrafe indicata impugnava la sentenza n. 652/21 del Giudice del lavoro del
Tribunale di Vicenza con la quale condannava l'odierna appellata alla corresponsione in favore dell'ex agente della Controparte_1
provvigione minima garantita nell'ambito del contratto di agenzia intercorso tra le suddette parti, per un ammontare complessivo pari ad
€.150.000,00, di cui €.20.334,96 per il compenso pattuito dei primi tre mesi di attività del sig. già oggetto di ordinanza ex art 423, comma 2, CP_1
c.p.c. datata 7 giugno 2021.
pag. 2/4 Con memoria depositata l'8 maggio 2023 si costituiva il sig. CP_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'interposto gravame per difetto di probabilità di accoglimento ex artt. 436 e 348bis c.p.c.; quanto al merito, difendeva la correttezza dell'impugnata sentenza, chiedendone l'integrale conferma.
La causa, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni di carattere organizzativo ed uno ulteriore in quanto, giusta previsione tabellare, rientrante nel periodo precedente il periodo feriale, destinato alla trattazione dei soli affari urgenti, veniva fissata all'udienza del 17 aprile
2025.
Con nota congiunta datata 16 aprile 2025 le parti costituite, nel dare atto del raggiungimento, nelle more del giudizio, di un accordo transattivo prevedente “il versamento da parte di in Parte_1
favore di di un importo da versarsi in due rate, la seconda con CP_1
scadenza in data 15.5.2025”, chiedevano, pertanto, il rinvio dell'udienza in data posteriore al predetto termine;
il Collegio, preso atto, provvedeva con ordinanza di pari data, rinviando la causa al 29 maggio 2025, con modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Con successivo decreto del 26 maggio 2025, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti espresse con “istanza di trattazione orale”, veniva disposto, a parziale modifica del precedente provvedimento di fissazione dell'udienza al 29 maggio s.u., la trattazione in presenza della causa al fine di formalizzare l'intervenuta conciliazione della controversia.
All'odierna udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate e decisa con contestuale lettura del dispositivo.
pag. 3/4 Motivi della decisione
Considerate le conclusioni nei suddetti termini rassegnate dalle parti, con le quali richiedevano la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto accordo in sede stragiudiziale e l'integrale compensazione delle spese di entrambi in gradi di giudizio, nonché di provvedere all'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bassano del Grappa dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
11 marzo 2022 al n. Reg. gen.2376 e n. Reg. part. 356, il Collegio dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio e, in riforma integrale della sentenza di primo grado, ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione dell'impugnata pronuncia.
Alla luce dell'accordo fra le parti in punto spese processuali, le medesime vengono compensate per entrambi i gradi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- ordina la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 11 marzo
2022 al n. Reg. gen.2376 e n. Reg. part. 356;
- spese del doppio grado compensate.
Venezia, 29 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4