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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12306/2022 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale/extracontrattuale - caduta promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Renato e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Catalano
ATTORE contro
(già , p. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Michela Colombo
CONVENUTA
***
Conclusioni: per parte attrice: “Previa rimessione della causa sul ruolo per consentire, previa adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice e non ammesse, ivi compreso il licenziamento di CTU medico legale. NEL MERITO: 1.
Accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni CP_1 Controparte_2 tutti subiti dal sig. in seguito alla caduta avvenuta in data 05.08.2020 presso i locali Parte_1 della palestra “McFIT Aurora” di Torino.
2. Condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali subiti tutti dall'attore nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati nel presente atto, comprese le spese legali stragiudiziali, oltre alla rivalutazione
e agli interessi compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni e le rivalse e diritti di
per le erogazioni e le prestazioni Controparte_3 Controparte_4 eventualmente effettuate o da effettuarsi a favore del danneggiato;
3. Condannare infine la convenuta alla rifusione di tutte le spese (legali, giudiziali e tecniche relative all'eventuale espletamento di CTU
e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi ed occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege” per parte convenuta: “In via principale nel merito: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata nel merito: accertare e
pagina 1 di 5 dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nel determinismo dell'evento e nell'aggravamento del danno per aver tenuto un comportamento imprudente ed imperito, nonché imprevedibile ed abnorme e conseguentemente, dichiarare la Società (già esente dagli Controparte_1 Controparte_2 addebiti di cui a tutte le responsabilità invocate in atto di citazione;
In via ulteriormente subordinata
e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, valutare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. I comma, e, di conseguenza, ripartire l'onere risarcitorio tra la convenuta e parte attrice in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità in considerazione delle ragioni esposte in atti e comunque nei limiti del giusto e provato e di quanto legittimamente richiesto;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, dichiarare la (già tenuta al risarcimento dei soli danni effettivamente Controparte_1 Controparte_2 accertati, esclusa ogni altra pretesa di parte attrice e comunque nei limiti del giusto, provato e di quanto legittimamente richiesto, anche alla luce delle difese in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA e ogni altra occorrenza”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(già ) per sentire accertarne la responsabilità contrattuale e/o CP_1 Controparte_2 extracontrattuale e, per effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della caduta avvenuta il 5.8.2020 presso i locali della palestra “McFIT Aurora” di Torino. In particolare, l'attore ha allegato: di essere stato titolare di un abbonamento mensile presso la palestra McFit Aurora per il mese di agosto 2020; che il 5.8.2020, durante l'esecuzione dell'esercizio
“calf” attraverso l'ausilio della macchina “multipower” presso la sala attrezzi della palestra, era caduto rovinosamente a terra a causa del ribaltamento improvviso del poggiapiedi utilizzato e del conseguente urto con il bilanciere;
che la macchina “multipower” utilizzata era priva dei distanziali necessari atti a garantire al bilanciere di bloccarsi nel momento in cui viene rilasciata la presa e che il poggiapiedi utilizzato per eseguire l'esercizio era privo di tre piedini antiscivolo rispetto ai quattro previsti;
che dopo la caduta era rimasto a terra dolorante in attesa dell'arrivo dei soccorsi;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato danni fisici permanenti quantificati nella misura del 10-11%, oltre ad un'invalidità biologica temporanea di 8 gg. a totale, 62 gg. a parziale al 75%, 100 gg. a parziale massima e 100 gg. a parziale minima;
di manifestare tuttora un grave disagio per la vistosa cicatrice e una limitazione nei movimenti a causa della quale ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita rinunciando agli allenamenti in palestra e all'attività di ciclismo;
che le lesioni riportate si ripercuotono anche sulla sua capacità lavorativa specifica di operaio.
Si è costituita in giudizio la contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 prospettazione attorea per assenza della prova del fatto e del nesso di causalità tra la caduta e il danno lamentato. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, riconoscersi il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c.
All'udienza 22.11.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con verbale di udienza figurata 9.3.2023 è stata accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta da parte attrice in relazione ai video del sistema di sorveglianza della palestra ed è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 1.4.2023. Con nota 31.3.2023 la convenuta ha dato atto di non avere più la disponibilità dei video in questione a distanza di tempo. Con ordinanza 5.5.2023, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 13.12.2024 la causa è stata infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 2 di 5 2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, anche a fronte della invocazione da parte dell'attrice di un duplice titolo di responsabilità del gestore della palestra, contrattuale ed extracontrattuale, si osserva che non è oggetto di contestazione e risulta provato documentalmente che alla data dell'occorso (5.8.2020) l'attore era iscritto presso la palestra con abbonamento mensile (doc. 4 attoreo). CP_2
È dunque pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto atipico con il quale, a fronte del pagamento di un certo prezzo, il gestore ha messo a disposizione del cliente la struttura e l'utilizzo delle attrezzature e delle macchine ivi presenti, secondo le condizioni indicate nel contratto di abbonamento e del regolamento interno (vd. doc. 15 art. 2 e ss. attoreo).
Considerata la natura contrattuale della responsabilità del gestore della palestra, il riparto dell'onere probatorio è quello individuato dalle Sezioni Unite nel 2001 (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e successive conformi) secondo cui il creditore è gravato dall'onere di allegazione dell'inadempimento qualificato e del nesso causale tra tale inadempimento ed il danno lamentato, mentre il debitore, per andare esente da qualsiasi addebito, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La qualificazione contrattuale della fattispecie non esime comunque l'attore dall'allegare un inadempimento qualificato idoneo a provocare il danno lamentato e di provare il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso.
Ciò posto, è pacifico tra le parti che in data 5.8.2020 alle ore 12:30 circa l'attore si trovava presso i locali della palestra McFIT Aurora, gestita dalla società convenuta, ove subiva lesioni a seguito della caduta avvenuta durante l'esecuzione di un allenamento nella sala attrezzi.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe avvenuta mentre il stava eseguendo un Pt_1 esercizio “calf”, ossia per i polpacci, con la macchina “multipower” e l'ausilio di un poggiapiedi. In particolare, l'inadempimento dedotto sarebbe consistito nella omessa corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione degli utenti e nell'omessa adeguata vigilanza sulle attività sportive svolte all'interno dei locali: in tesi, la caduta dell'attore sarebbe, infatti, da imputarsi al ribaltamento del poggiapiedi utilizzato per l'esecuzione dell'esercizio, privo di adeguati piedini antiscivolo, nonché all'impatto con il bilanciere del macchinario, privo di idonei distanziali atti a garantire il bloccaggio del bilanciere in caso di perdita di presa.
Nella specie, le risultanze istruttorie raccolte non hanno dimostrato l'assunto attoreo.
Innanzitutto, la teste di parte attrice non ha assistito alla dinamica del sinistro e si Testimone_1
è dunque limitata a riferire di aver visto il sdraiato a terra, dolorante e il poggiapiedi ribaltato Pt_1 senza piedini (“capo 2: nel momento in cui è successo l'evento io non ero presente. Ero in un'altra sala e quando sono arrivata su l'ho trovato in questa posizione, come visibile nella foto che mi viene mostrata (doc. 6). capo 3: io non ero presente… capo 7: sì è vero. Il poggiapiedi era ribaltato. Lui gridava dal dolore e non ricordo dove fosse il bilanciere.”). Detta teste ha altresì dichiarato che il poggiapiedi utilizzato dall'attore era privo di tre piedini antiscivolo (“vero l'ho visto dopo”), di non aver visto se la macchina fosse dotata dei fermi di bloccaggio del bilanciere, che sui macchinari sono riportate le istruzioni d'uso e che il personale presente in sala fornisce assistenza e chiarimenti ai clienti in caso di richiesta (“capo 5: io non ho visto questo, io l'ho visto a terra e non ricordo se c'erano questi fermi… capo d: ci sarà, su tutti gli attrezzi ci sono delle scritte che dicono come dovrebbero essere usati. Lo vedo sui macchinari che uso io. … capo f: è vero [che in caso di dubbi sull'utilizzo di un attrezzo l'abbonato può rivolgersi per chiarimenti al personale presente in sala], capo g: il personale gira, l'hanno chiamato per venire su. Quando sono andata su ho trovato lì il ragazzo del personale e mi hanno detto che l'avevano dovuto chiamare. A seconda degli orari ci sono più o meno persone, io preferivo andare in orario di pranzo ne vedevo circa 2 o 3. Ma stanno anche alla reception e girano, in totale nella palestra ne vedevo 2 o 3, non so se ce n'erano altri”). tali ultime circostanze sono state pagina 3 di 5 confermate anche dagli ulteriori testi escussi e , rispettivamente Testimone_2 Testimone_3 impiegato e responsabile in palestre del gruppo (cfr. risposte ai capi f, g e h) CP_2
Dall'istruttoria orale è poi emerso che la macchina raffigurata nel doc. 6 attoreo e utilizzata dal Durante al momento dell'infortunio è denominata “multipress”, solitamente impiegata per l'allenamento dei muscoli del petto e delle spalle tramite l'ausilio di una panca con diverse inclinazioni, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e e dalle istruzioni indicate nell'etichetta apposta Tes_2 Tes_3 all'attrezzo (cfr. fotografia sub doc. 3 convenuta). I testi hanno inoltre riferito: 1) che la macchina è dotata di un sistema di bloccaggio del bilanciere, posto a circa 50 cm da terra (teste “si usa la Tes_2 panca regolabile e da seduti si spinge verso l'alto una sbarra che si muove in altezza. La sbarra ha dei ganci e rimane bloccata. … La sbarra come punto più basso è a 50 cm da terra … in basso si blocca da sola, mentre i punti più alti sono da agganciare”); 2) che il poggiapiedi non va utilizzato per far l'esercizio “calf” che stava facendo l'attore, ma solo per raggiungere la barra delle trazioni poiché nei locali della palestra in questione sono presenti due macchinari appositi per svolgere l'esercizio “calf” poiché non è possibile o comunque fortemente sconsigliato e pericoloso effettuare tale esercizio con il macchinario “multipress” e il poggiapiedi (teste “capo i: (…) Non ho mai visto nessuno Tes_2 utilizzare il poggiapiedi per il calf. Ho visto sempre usare lo step o il macchinario. Il macchinario è il calf da seduti in sala pesi. Se qualcuno mi chiedesse dove fare il calf gli consiglierei il macchinario per fare calf e il poggiapiedi non l'ho mai visto utilizzare… ADR: il multipress che io sappia non si può utilizzare stando in piedi. L'ho visto usare per fare supporto per fare riscaldamento o appoggiarsi per fare stretching. Io non farei mai fare uno squat al multipress da istruttore perché è vincolato.
Preferirei fare una pressa. Facendo uno squat risulterebbe difficile fare posizione con il polso per bloccarlo.”; similmente dichiarazioni del teste : “Adr non ho mai visto utilizzare il poggiapiedi Tes_3 per fare il calf. Per il calf ci sono due macchine: una in piedi e l'altra da seduto. In mcfit Aurora sono tutte e due nello stesso raggio. Anzi, quella del calf in piedi dovrebbe essere sotto, sono sicuro che quella da seduto è a circa 2 mt dal multipress. Secondo me non è possibile effettuare il calf al multipress. Se la calf machine da in piedi o da seduto fossero occupate dovrei aspettare per fare il mio esercizio. Fare un esercizio di calf a uno scalino con un multipress sopra mi sembra abbastanza azzardato e non l'ho mai visto fare. Sarebbe un movimento innaturale, a differenza dello stacco che benché richieda un allenamento avanzato è un esercizio che si può fare con il multipress se ho un buon controllo e un'ottima forma fisica. (…) ADR: non ho mai visto fare il calf al multipress. Se faccio un calf al multipress vado creare un carico perpendicolare alla colonna vertebrale, non avrei la mobilità della caviglia per far sì che intervengano i muscoli dei polpacci con la pianta del piede a terra. Con un poggiapiedi peggio ancora, perché quel tipo di pedana ha una superficie molto piccola per fare quel tipo di esercizio, poi dovrei mettere una parte del piede sulla pedana e una parte fuori da essa, sarebbe una cosa innaturale e rischierei di perdere il controllo e fare dei danni al polpaccio o ad altre parti del corpo e potrei anche cadere. Vado a innescare una dinamica da mille variabili. Se mi metto sullo scalino, secondo me non sono proprio comodo a svolgere questo tipo di esercizio per l'altezza, oltre ai rischi di cui dicevo prima. Secondo me mettersi in quella posizione è inutile e pericoloso, ma fisicamente fattibile.”).
Alla luce del quadro probatorio in atti, deve ritenersi che parte attrice non abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico: per un verso non è risultato né un difetto di sorveglianza/assistenza da parte del personale della palestra, né l'assenza dei distanziali del bilanciere sulla macchina usata dall'attore (alcun teste ha confermato tali circostanze); per altro verso, pur provata l'assenza di tre dei quattro piedini del poggiapiedi usato dall'attore (cfr. foto prodotte), ciò che non è risultato in alcun modo dimostrato è il collegamento causale tra detta assenza (e dunque difetto di manutenzione da parte della convenuta) e la caduta dell'attore, posto che non è stata in alcun modo dimostrata la dinamica di quest'ultima.
pagina 4 di 5 Non è stata, quindi, raggiunta la prova che la caduta dell'attore sia conseguenza di condotte colpose della convenuta. Piuttosto, come visto, l'istruttoria ha consentito di accertare un non corretto utilizzo del macchinario da parte dell'attore: egli stava utilizzando un macchinario per un esercizio (calf) che si esegue mediante altri macchinari;
stava utilizzando un poggiapiedi che aveva tutt'altro utilizzo, ossia non per l'esercizio “calf” ma per le trazioni. L'attore, previo eventuale confronto con il personale di sala, avrebbe dovuto utilizzare macchinari specificatamente indicati per lo svolgimento dell'esercizio o gli step messi a disposizione della clientela, di cui l'attore conosceva l'utilizzo per averlo dichiarato in sede di conclusione del contratto (doc. 8 convenuta, srt. 1.1.: “Sono altresì parte integrante del
Contratto di Abbonamento il Regolamento Interno e la cartellonistica relativa alla modalità di esecuzione dell'attività sportiva, esposti di volta in volta nei locali della palestra, ovvero diversamente messi a disposizione degli Abbonati i quali, con la sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, confermano la conoscenza degli stessi”).
Né l'omessa produzione in giudizio dei video delle telecamere di sorveglianza da parte della società convenuta, contestata da parte attrice negli scritti conclusionali, può considerarsi un comportamento ammissivo o comunque ostruzionistico considerato che: 1) nell'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti di videosorveglianza dei locali prodotta sub doc. 11 dalla convenuta si specifica che le immagini riprese saranno conservate per un massimo di 48 ore (cfr. pag. 6); 2) la richiesta di risarcimento dei danni indirizzata alla convenuta è del 21.8.2020 (doc. 1 attoreo), ossia 16 giorni dopo l'accaduto; 3) a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice (verbale 9.3.2023), la difesa di parte convenuta ha contattato la società gestrice dei sistemi di video sorveglianza ricevendo risposta negativa in quanto “le immagini non saranno presenti poiché sovrascritte anche considerando l'eccessivo intervallo di tempo da allora ad oggi.” (doc. A e A1 allegati alla nota del 31.3.2023); 4) il richiamato doc. 21 attoreo nulla prova in merito alla presa visione e deliberata non condivisione del video da parte della società.
Tali complessive ragioni inducono, quindi, al rigetto della domanda attorea, anche laddove configurata in termini di responsabilità extracontrattuale, in difetto di prova del nesso di causa tra condotta colposa e danno.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza. L'attore è integralmente soccombente sicché va condannato alla refusione delle spese di lite a favore della società convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione dei dd.mm. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 91.480,17) e della non complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001- € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del Pt_1 Pt_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 7.052 per compensi (€ 1.276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2.835 per fase di trattazione, € 2.127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Torino, il 31.3.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 12306/2022 avente ad oggetto: responsabilità contrattuale/extracontrattuale - caduta promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Renato e dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Riccardo Catalano
ATTORE contro
(già , p. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Michela Colombo
CONVENUTA
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Conclusioni: per parte attrice: “Previa rimessione della causa sul ruolo per consentire, previa adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice e non ammesse, ivi compreso il licenziamento di CTU medico legale. NEL MERITO: 1.
Accertare e dichiarare la civile responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, per i danni CP_1 Controparte_2 tutti subiti dal sig. in seguito alla caduta avvenuta in data 05.08.2020 presso i locali Parte_1 della palestra “McFIT Aurora” di Torino.
2. Condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni biologico e non patrimoniali subiti tutti dall'attore nella misura accertanda e determinanda in corso di causa, stante la valutazione equitativa di tali voci di danno, nonché di tutti i danni patrimoniali elencati nel presente atto, comprese le spese legali stragiudiziali, oltre alla rivalutazione
e agli interessi compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni e le rivalse e diritti di
per le erogazioni e le prestazioni Controparte_3 Controparte_4 eventualmente effettuate o da effettuarsi a favore del danneggiato;
3. Condannare infine la convenuta alla rifusione di tutte le spese (legali, giudiziali e tecniche relative all'eventuale espletamento di CTU
e CTP), onorari e competenze di giudizio, oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti ed onorari successivi ed occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege” per parte convenuta: “In via principale nel merito: rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata nel merito: accertare e
pagina 1 di 5 dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attore nel determinismo dell'evento e nell'aggravamento del danno per aver tenuto un comportamento imprudente ed imperito, nonché imprevedibile ed abnorme e conseguentemente, dichiarare la Società (già esente dagli Controparte_1 Controparte_2 addebiti di cui a tutte le responsabilità invocate in atto di citazione;
In via ulteriormente subordinata
e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, valutare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. I comma, e, di conseguenza, ripartire l'onere risarcitorio tra la convenuta e parte attrice in proporzione dei rispettivi gradi di responsabilità in considerazione delle ragioni esposte in atti e comunque nei limiti del giusto e provato e di quanto legittimamente richiesto;
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attore, dichiarare la (già tenuta al risarcimento dei soli danni effettivamente Controparte_1 Controparte_2 accertati, esclusa ogni altra pretesa di parte attrice e comunque nei limiti del giusto, provato e di quanto legittimamente richiesto, anche alla luce delle difese in atti. In ogni caso, con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA e ogni altra occorrenza”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(già ) per sentire accertarne la responsabilità contrattuale e/o CP_1 Controparte_2 extracontrattuale e, per effetto, condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della caduta avvenuta il 5.8.2020 presso i locali della palestra “McFIT Aurora” di Torino. In particolare, l'attore ha allegato: di essere stato titolare di un abbonamento mensile presso la palestra McFit Aurora per il mese di agosto 2020; che il 5.8.2020, durante l'esecuzione dell'esercizio
“calf” attraverso l'ausilio della macchina “multipower” presso la sala attrezzi della palestra, era caduto rovinosamente a terra a causa del ribaltamento improvviso del poggiapiedi utilizzato e del conseguente urto con il bilanciere;
che la macchina “multipower” utilizzata era priva dei distanziali necessari atti a garantire al bilanciere di bloccarsi nel momento in cui viene rilasciata la presa e che il poggiapiedi utilizzato per eseguire l'esercizio era privo di tre piedini antiscivolo rispetto ai quattro previsti;
che dopo la caduta era rimasto a terra dolorante in attesa dell'arrivo dei soccorsi;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato danni fisici permanenti quantificati nella misura del 10-11%, oltre ad un'invalidità biologica temporanea di 8 gg. a totale, 62 gg. a parziale al 75%, 100 gg. a parziale massima e 100 gg. a parziale minima;
di manifestare tuttora un grave disagio per la vistosa cicatrice e una limitazione nei movimenti a causa della quale ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita rinunciando agli allenamenti in palestra e all'attività di ciclismo;
che le lesioni riportate si ripercuotono anche sulla sua capacità lavorativa specifica di operaio.
Si è costituita in giudizio la contestando nell'an e nel quantum la Controparte_1 prospettazione attorea per assenza della prova del fatto e del nesso di causalità tra la caduta e il danno lamentato. Ha quindi chiesto il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, riconoscersi il concorso di colpa di parte attrice ex art. 1227 c.c.
All'udienza 22.11.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con verbale di udienza figurata 9.3.2023 è stata accolta l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. proposta da parte attrice in relazione ai video del sistema di sorveglianza della palestra ed è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 1.4.2023. Con nota 31.3.2023 la convenuta ha dato atto di non avere più la disponibilità dei video in questione a distanza di tempo. Con ordinanza 5.5.2023, rigettate le ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza 13.12.2024 la causa è stata infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
pagina 2 di 5 2. La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, anche a fronte della invocazione da parte dell'attrice di un duplice titolo di responsabilità del gestore della palestra, contrattuale ed extracontrattuale, si osserva che non è oggetto di contestazione e risulta provato documentalmente che alla data dell'occorso (5.8.2020) l'attore era iscritto presso la palestra con abbonamento mensile (doc. 4 attoreo). CP_2
È dunque pacifico che tra le parti sia intercorso un contratto atipico con il quale, a fronte del pagamento di un certo prezzo, il gestore ha messo a disposizione del cliente la struttura e l'utilizzo delle attrezzature e delle macchine ivi presenti, secondo le condizioni indicate nel contratto di abbonamento e del regolamento interno (vd. doc. 15 art. 2 e ss. attoreo).
Considerata la natura contrattuale della responsabilità del gestore della palestra, il riparto dell'onere probatorio è quello individuato dalle Sezioni Unite nel 2001 (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n. 13533 e successive conformi) secondo cui il creditore è gravato dall'onere di allegazione dell'inadempimento qualificato e del nesso causale tra tale inadempimento ed il danno lamentato, mentre il debitore, per andare esente da qualsiasi addebito, deve dimostrare di aver correttamente adempiuto e che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La qualificazione contrattuale della fattispecie non esime comunque l'attore dall'allegare un inadempimento qualificato idoneo a provocare il danno lamentato e di provare il nesso causale tra tale inadempimento e l'evento dannoso.
Ciò posto, è pacifico tra le parti che in data 5.8.2020 alle ore 12:30 circa l'attore si trovava presso i locali della palestra McFIT Aurora, gestita dalla società convenuta, ove subiva lesioni a seguito della caduta avvenuta durante l'esecuzione di un allenamento nella sala attrezzi.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta sarebbe avvenuta mentre il stava eseguendo un Pt_1 esercizio “calf”, ossia per i polpacci, con la macchina “multipower” e l'ausilio di un poggiapiedi. In particolare, l'inadempimento dedotto sarebbe consistito nella omessa corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione degli utenti e nell'omessa adeguata vigilanza sulle attività sportive svolte all'interno dei locali: in tesi, la caduta dell'attore sarebbe, infatti, da imputarsi al ribaltamento del poggiapiedi utilizzato per l'esecuzione dell'esercizio, privo di adeguati piedini antiscivolo, nonché all'impatto con il bilanciere del macchinario, privo di idonei distanziali atti a garantire il bloccaggio del bilanciere in caso di perdita di presa.
Nella specie, le risultanze istruttorie raccolte non hanno dimostrato l'assunto attoreo.
Innanzitutto, la teste di parte attrice non ha assistito alla dinamica del sinistro e si Testimone_1
è dunque limitata a riferire di aver visto il sdraiato a terra, dolorante e il poggiapiedi ribaltato Pt_1 senza piedini (“capo 2: nel momento in cui è successo l'evento io non ero presente. Ero in un'altra sala e quando sono arrivata su l'ho trovato in questa posizione, come visibile nella foto che mi viene mostrata (doc. 6). capo 3: io non ero presente… capo 7: sì è vero. Il poggiapiedi era ribaltato. Lui gridava dal dolore e non ricordo dove fosse il bilanciere.”). Detta teste ha altresì dichiarato che il poggiapiedi utilizzato dall'attore era privo di tre piedini antiscivolo (“vero l'ho visto dopo”), di non aver visto se la macchina fosse dotata dei fermi di bloccaggio del bilanciere, che sui macchinari sono riportate le istruzioni d'uso e che il personale presente in sala fornisce assistenza e chiarimenti ai clienti in caso di richiesta (“capo 5: io non ho visto questo, io l'ho visto a terra e non ricordo se c'erano questi fermi… capo d: ci sarà, su tutti gli attrezzi ci sono delle scritte che dicono come dovrebbero essere usati. Lo vedo sui macchinari che uso io. … capo f: è vero [che in caso di dubbi sull'utilizzo di un attrezzo l'abbonato può rivolgersi per chiarimenti al personale presente in sala], capo g: il personale gira, l'hanno chiamato per venire su. Quando sono andata su ho trovato lì il ragazzo del personale e mi hanno detto che l'avevano dovuto chiamare. A seconda degli orari ci sono più o meno persone, io preferivo andare in orario di pranzo ne vedevo circa 2 o 3. Ma stanno anche alla reception e girano, in totale nella palestra ne vedevo 2 o 3, non so se ce n'erano altri”). tali ultime circostanze sono state pagina 3 di 5 confermate anche dagli ulteriori testi escussi e , rispettivamente Testimone_2 Testimone_3 impiegato e responsabile in palestre del gruppo (cfr. risposte ai capi f, g e h) CP_2
Dall'istruttoria orale è poi emerso che la macchina raffigurata nel doc. 6 attoreo e utilizzata dal Durante al momento dell'infortunio è denominata “multipress”, solitamente impiegata per l'allenamento dei muscoli del petto e delle spalle tramite l'ausilio di una panca con diverse inclinazioni, come risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e e dalle istruzioni indicate nell'etichetta apposta Tes_2 Tes_3 all'attrezzo (cfr. fotografia sub doc. 3 convenuta). I testi hanno inoltre riferito: 1) che la macchina è dotata di un sistema di bloccaggio del bilanciere, posto a circa 50 cm da terra (teste “si usa la Tes_2 panca regolabile e da seduti si spinge verso l'alto una sbarra che si muove in altezza. La sbarra ha dei ganci e rimane bloccata. … La sbarra come punto più basso è a 50 cm da terra … in basso si blocca da sola, mentre i punti più alti sono da agganciare”); 2) che il poggiapiedi non va utilizzato per far l'esercizio “calf” che stava facendo l'attore, ma solo per raggiungere la barra delle trazioni poiché nei locali della palestra in questione sono presenti due macchinari appositi per svolgere l'esercizio “calf” poiché non è possibile o comunque fortemente sconsigliato e pericoloso effettuare tale esercizio con il macchinario “multipress” e il poggiapiedi (teste “capo i: (…) Non ho mai visto nessuno Tes_2 utilizzare il poggiapiedi per il calf. Ho visto sempre usare lo step o il macchinario. Il macchinario è il calf da seduti in sala pesi. Se qualcuno mi chiedesse dove fare il calf gli consiglierei il macchinario per fare calf e il poggiapiedi non l'ho mai visto utilizzare… ADR: il multipress che io sappia non si può utilizzare stando in piedi. L'ho visto usare per fare supporto per fare riscaldamento o appoggiarsi per fare stretching. Io non farei mai fare uno squat al multipress da istruttore perché è vincolato.
Preferirei fare una pressa. Facendo uno squat risulterebbe difficile fare posizione con il polso per bloccarlo.”; similmente dichiarazioni del teste : “Adr non ho mai visto utilizzare il poggiapiedi Tes_3 per fare il calf. Per il calf ci sono due macchine: una in piedi e l'altra da seduto. In mcfit Aurora sono tutte e due nello stesso raggio. Anzi, quella del calf in piedi dovrebbe essere sotto, sono sicuro che quella da seduto è a circa 2 mt dal multipress. Secondo me non è possibile effettuare il calf al multipress. Se la calf machine da in piedi o da seduto fossero occupate dovrei aspettare per fare il mio esercizio. Fare un esercizio di calf a uno scalino con un multipress sopra mi sembra abbastanza azzardato e non l'ho mai visto fare. Sarebbe un movimento innaturale, a differenza dello stacco che benché richieda un allenamento avanzato è un esercizio che si può fare con il multipress se ho un buon controllo e un'ottima forma fisica. (…) ADR: non ho mai visto fare il calf al multipress. Se faccio un calf al multipress vado creare un carico perpendicolare alla colonna vertebrale, non avrei la mobilità della caviglia per far sì che intervengano i muscoli dei polpacci con la pianta del piede a terra. Con un poggiapiedi peggio ancora, perché quel tipo di pedana ha una superficie molto piccola per fare quel tipo di esercizio, poi dovrei mettere una parte del piede sulla pedana e una parte fuori da essa, sarebbe una cosa innaturale e rischierei di perdere il controllo e fare dei danni al polpaccio o ad altre parti del corpo e potrei anche cadere. Vado a innescare una dinamica da mille variabili. Se mi metto sullo scalino, secondo me non sono proprio comodo a svolgere questo tipo di esercizio per l'altezza, oltre ai rischi di cui dicevo prima. Secondo me mettersi in quella posizione è inutile e pericoloso, ma fisicamente fattibile.”).
Alla luce del quadro probatorio in atti, deve ritenersi che parte attrice non abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico: per un verso non è risultato né un difetto di sorveglianza/assistenza da parte del personale della palestra, né l'assenza dei distanziali del bilanciere sulla macchina usata dall'attore (alcun teste ha confermato tali circostanze); per altro verso, pur provata l'assenza di tre dei quattro piedini del poggiapiedi usato dall'attore (cfr. foto prodotte), ciò che non è risultato in alcun modo dimostrato è il collegamento causale tra detta assenza (e dunque difetto di manutenzione da parte della convenuta) e la caduta dell'attore, posto che non è stata in alcun modo dimostrata la dinamica di quest'ultima.
pagina 4 di 5 Non è stata, quindi, raggiunta la prova che la caduta dell'attore sia conseguenza di condotte colpose della convenuta. Piuttosto, come visto, l'istruttoria ha consentito di accertare un non corretto utilizzo del macchinario da parte dell'attore: egli stava utilizzando un macchinario per un esercizio (calf) che si esegue mediante altri macchinari;
stava utilizzando un poggiapiedi che aveva tutt'altro utilizzo, ossia non per l'esercizio “calf” ma per le trazioni. L'attore, previo eventuale confronto con il personale di sala, avrebbe dovuto utilizzare macchinari specificatamente indicati per lo svolgimento dell'esercizio o gli step messi a disposizione della clientela, di cui l'attore conosceva l'utilizzo per averlo dichiarato in sede di conclusione del contratto (doc. 8 convenuta, srt. 1.1.: “Sono altresì parte integrante del
Contratto di Abbonamento il Regolamento Interno e la cartellonistica relativa alla modalità di esecuzione dell'attività sportiva, esposti di volta in volta nei locali della palestra, ovvero diversamente messi a disposizione degli Abbonati i quali, con la sottoscrizione del Contratto di Abbonamento, confermano la conoscenza degli stessi”).
Né l'omessa produzione in giudizio dei video delle telecamere di sorveglianza da parte della società convenuta, contestata da parte attrice negli scritti conclusionali, può considerarsi un comportamento ammissivo o comunque ostruzionistico considerato che: 1) nell'istanza di autorizzazione all'installazione degli impianti di videosorveglianza dei locali prodotta sub doc. 11 dalla convenuta si specifica che le immagini riprese saranno conservate per un massimo di 48 ore (cfr. pag. 6); 2) la richiesta di risarcimento dei danni indirizzata alla convenuta è del 21.8.2020 (doc. 1 attoreo), ossia 16 giorni dopo l'accaduto; 3) a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice (verbale 9.3.2023), la difesa di parte convenuta ha contattato la società gestrice dei sistemi di video sorveglianza ricevendo risposta negativa in quanto “le immagini non saranno presenti poiché sovrascritte anche considerando l'eccessivo intervallo di tempo da allora ad oggi.” (doc. A e A1 allegati alla nota del 31.3.2023); 4) il richiamato doc. 21 attoreo nulla prova in merito alla presa visione e deliberata non condivisione del video da parte della società.
Tali complessive ragioni inducono, quindi, al rigetto della domanda attorea, anche laddove configurata in termini di responsabilità extracontrattuale, in difetto di prova del nesso di causa tra condotta colposa e danno.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza. L'attore è integralmente soccombente sicché va condannato alla refusione delle spese di lite a favore della società convenuta.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione dei dd.mm. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 91.480,17) e della non complessità della causa, che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 52.001- € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite del Pt_1 Pt_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 7.052 per compensi (€ 1.276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2.835 per fase di trattazione, € 2.127 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Torino, il 31.3.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli pagina 5 di 5