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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13816/2022, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MARIO TEDESCO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, Controparte_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la
[...] ha convenuto in giudizio i sig.ri , Parte_2 Controparte_1
e assumendo in punto di premessa: a) Controparte_2 Controparte_2
“che a seguito di verbale di consegna del 14.6.2022, l'istante società prendeva possesso dell'appartamento, sito al piano terra, scala B, e del locale garage sito in Orta di Atella (CE) alla via ASTRAGATA (…) acquistati a seguito di pubblico incanto nell'ambito della procedura fallimentare n. 67/15 Tribunale di Napoli Nord (…)”; b) che i locali “fino alla data di consegna all'istanza società erano occupati sine titulo dai sig.ri , e ”; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
c) che all'atto della consegna venivano riscontrati numerosi danni all'immobile in questione ed ai relativi arredi di cui non potevano che essere responsabili (secondo la prospettazione di parte) gli odierni convenuti;
d) che tali danni (indicati più nel dettaglio nell'atto introduttivo) erano quantificati in euro 27.832,31 a seguito di perizia estimativa.
2. In punto di diritto parte attrice chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati dagli stessi quali occupanti abusivi dell'immobile in questione.
3. I convenuti, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
4. A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per la p.c. sul rilievo che le prove costituende proposte fossero
“irrilevanti ai fini della decisione”.
5. All'udienza del 13.2.2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c. innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 14.3.2025.
6. Parte attrice nella comparsa conclusionale assumeva essere “documentata” la circostanza che i convenuti fossero i responsabili del danno (argomentando anche dal relativo contegno processuale) e insisteva per l'accoglimento della domanda.
7. La domanda va rigettata, in quanto non risultano dimostrati i fatti costitutivi del diritto azionato.
8. In primo luogo, va evidenziato che la produzione documentale offerta da parte attrice consiste di un file “pdf” denominato “allegati” contenente: a) una diffida stragiudiziale rivolta al sig. relativa ai danni riscontrati Controparte_1 nell'immobile di “via Pantani n. 18”; b) il verbale di consegna del medesimo immobile dagli organi della curatela fallimentare al sig. , identificato come CP_3
“socio unico” della odierna attrice.
9. Invero: a) malgrado l'atto sia indicizzato, non è stato prodotto il decreto di trasferimento pronunciato in favore dell'odierna attrice e fondante la relativa legittimazione attiva;
b) vi è una inconciliabile (sulla base di quanto emerso in giudizio) asimmetria tra il contenuto dell'atto introduttivo (e delle memorie istruttorie) dove si domanda il ristoro dei danni registrati rispetto all'immobile “sito in Orta di Atella alla via Astragata snc” e quello oggetto della produzione documentale di cui sopra (sito in “via Pantani n. 18”).
10. L'anzidetto deve portare ad escludere, per quanto emerso nel presente giudizio, la riconducibilità della situazione di fatto emergente dall'unico documento allegato (in uno alla diffida) al bene che si assume come danneggiato dal comportamento dei ricorrenti, e ciò prima che possa assumere rilievo la mancata produzione (comunque riscontrata) di documenti giustificativi della legittimazione attiva dell'odierna attrice (quali il decreto di trasferimento o la prova del collegamento tra il sig. e la predetta società). CP_3
11. Benvero, si tratta di carenze documentali non superabili dalla circostanza (neutra ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.) della situazione di contumacia dei convenuti.
12. In ultimo, va evidenziato (ad abundantiam) che anche la perizia estimativa da cui emergerebbe la descrizione dei danni e la relativa quantificazione non è stata prodotta (benché richiamata nell'atto introduttivo), il che ha reso superfluo (in quanto sarebbe stato volto a sopperire ad una carenza di allegazione della parte onerata) anche l'espletamento di una CTU in merito a tale profilo.
13. Stante la indefensio dei convenuti, deve darsi atto che non vi è luogo sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13816/2022, dichiarata la contumacia dei sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
A) RIGETTA la domanda;
B) DICHIARA che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa il 1° luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13816/2022, tra
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MARIO TEDESCO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, Controparte_1
Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, la
[...] ha convenuto in giudizio i sig.ri , Parte_2 Controparte_1
e assumendo in punto di premessa: a) Controparte_2 Controparte_2
“che a seguito di verbale di consegna del 14.6.2022, l'istante società prendeva possesso dell'appartamento, sito al piano terra, scala B, e del locale garage sito in Orta di Atella (CE) alla via ASTRAGATA (…) acquistati a seguito di pubblico incanto nell'ambito della procedura fallimentare n. 67/15 Tribunale di Napoli Nord (…)”; b) che i locali “fino alla data di consegna all'istanza società erano occupati sine titulo dai sig.ri , e ”; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
c) che all'atto della consegna venivano riscontrati numerosi danni all'immobile in questione ed ai relativi arredi di cui non potevano che essere responsabili (secondo la prospettazione di parte) gli odierni convenuti;
d) che tali danni (indicati più nel dettaglio nell'atto introduttivo) erano quantificati in euro 27.832,31 a seguito di perizia estimativa.
2. In punto di diritto parte attrice chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati dagli stessi quali occupanti abusivi dell'immobile in questione.
3. I convenuti, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
4. A seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa veniva rinviata per la p.c. sul rilievo che le prove costituende proposte fossero
“irrilevanti ai fini della decisione”.
5. All'udienza del 13.2.2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c. innanzi allo scrivente (subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024), la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 14.3.2025.
6. Parte attrice nella comparsa conclusionale assumeva essere “documentata” la circostanza che i convenuti fossero i responsabili del danno (argomentando anche dal relativo contegno processuale) e insisteva per l'accoglimento della domanda.
7. La domanda va rigettata, in quanto non risultano dimostrati i fatti costitutivi del diritto azionato.
8. In primo luogo, va evidenziato che la produzione documentale offerta da parte attrice consiste di un file “pdf” denominato “allegati” contenente: a) una diffida stragiudiziale rivolta al sig. relativa ai danni riscontrati Controparte_1 nell'immobile di “via Pantani n. 18”; b) il verbale di consegna del medesimo immobile dagli organi della curatela fallimentare al sig. , identificato come CP_3
“socio unico” della odierna attrice.
9. Invero: a) malgrado l'atto sia indicizzato, non è stato prodotto il decreto di trasferimento pronunciato in favore dell'odierna attrice e fondante la relativa legittimazione attiva;
b) vi è una inconciliabile (sulla base di quanto emerso in giudizio) asimmetria tra il contenuto dell'atto introduttivo (e delle memorie istruttorie) dove si domanda il ristoro dei danni registrati rispetto all'immobile “sito in Orta di Atella alla via Astragata snc” e quello oggetto della produzione documentale di cui sopra (sito in “via Pantani n. 18”).
10. L'anzidetto deve portare ad escludere, per quanto emerso nel presente giudizio, la riconducibilità della situazione di fatto emergente dall'unico documento allegato (in uno alla diffida) al bene che si assume come danneggiato dal comportamento dei ricorrenti, e ciò prima che possa assumere rilievo la mancata produzione (comunque riscontrata) di documenti giustificativi della legittimazione attiva dell'odierna attrice (quali il decreto di trasferimento o la prova del collegamento tra il sig. e la predetta società). CP_3
11. Benvero, si tratta di carenze documentali non superabili dalla circostanza (neutra ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.) della situazione di contumacia dei convenuti.
12. In ultimo, va evidenziato (ad abundantiam) che anche la perizia estimativa da cui emergerebbe la descrizione dei danni e la relativa quantificazione non è stata prodotta (benché richiamata nell'atto introduttivo), il che ha reso superfluo (in quanto sarebbe stato volto a sopperire ad una carenza di allegazione della parte onerata) anche l'espletamento di una CTU in merito a tale profilo.
13. Stante la indefensio dei convenuti, deve darsi atto che non vi è luogo sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13816/2022, dichiarata la contumacia dei sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_2
A) RIGETTA la domanda;
B) DICHIARA che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa il 1° luglio 2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta