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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 284 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.012025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MANGO Parte_1
DONATO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. DI SANDRO RAFFAELE, giusta procura CP_1 in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.07.2020, il dott. ha adito il Tribunale Parte_1 di RN per chiedere il riconoscimento del proprio diritto a ottenere dall' il CP_1 versamento di differenze retributive per gli anni 2010-2020 quale dovuto, adeguato, legittimo corrispettivo avendo lo stesso in modo continuativo, su espressa disposizione della convenuta eseguito funzioni riconducibili al ruolo di Controparte_2
Responsabile di Unità Operativa Semplice e specialista ginecologo. Ha esposto, in fatto, che, quale unico dirigente medico designato del Consultorio Familiare/Centro Salute Donna dell'ex Distretto Sanitario di Venafro, struttura autonoma vasta, nonché unico ginecologo in servizio nell'ambulatorio del Consultorio stesso, dal 2010 ha sempre compiuto attività di alta specializzazione, occupandosi anche della gestione del Consultorio quale responsabile della struttura - così come previste e disciplinati dall'art. 27, comma 1, lettera C, e comma 2 lettera 3, CCNL 08 giugno 2000 – fornendo consulenze e prestazioni medico-sanitarie inerenti alla salute sessuale, riproduttiva e ad ogni aspetto umano, comunicativo e relazionale, in interazione con le dei presidi ospedalieri, per una realtà territoriale di Parte_2 oltre 30.000,00 abitanti;
il tutto, ricevendo esclusivamente una retribuzione di posizione variabile inferiore a quella dovuta per legge. Ha chiesto, quindi, la corresponsione di differenze retributive prendendo come parametro la lettera C del comma 1 dell'art. 27 C.C.N.L. 08 gennaio 2000, Area IV Dirigenza Medica e Veterinaria, I biennio economico, così come definito Regolamenti approvati con deliberazioni A. S. Re. M. n.81 09 febbraio 2016 e 559 del 26 maggio 2017, che descrive tre fasce di retribuzione a seconda della responsabilità e della specializzazione del medico - C3, C2 e C1 -, e chiedendo la collocazione del ricorrente nella superiore fascia C2 invece che C3. In diritto, il ricorrente ha affermato che il datore di lavoro dell'istante non avrebbe mai corrisposto al ricorrente un compenso commisurato - nella parte variabile - alle funzioni lui assegnate, negando a quest'ultimo rilevanti diritti previsti in capo al pubblico dirigente medico, sia in materia di giusta remunerazione che in materia di diritto alla crescita professionale. La resistente azienda avrebbe infatti trascurato che, per scelta della Regione Molise -comunque condivisa e fatta propria dalla resistente il CP_1
Consultorio Familiare di Venafro dal 2010 sarebbe diventato a tutti gli effetti di legge una struttura autonoma, che prevede la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche ai sensi dell'art. 27, comma secondo, n.3, che è impossibile gestire senza assumersi responsabilità funzionali e gestionali elevate. Si è costituito l' , affermando la inammissibilità in rito del ricorso, per nullità e CP_1 genericità, e la infondatezza nel merito del ricorso avversario, e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale dei sig.ri , e veniva discussa all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 16.01.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
*** 2. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente, poiché - secondo giurisprudenza del tutto costante - nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non é messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non é posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (v. Cass. 19009/18, Cass. 17991/18, Cass. 12644/19). Né, secondo la S.C., è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo un'interpretazione riservata al giudice del merito (v. Cass. 17991/18). Allo stesso modo, deve essere disattesa l'eccezione di “nullità e/o improcedibilità della domanda” in conseguenza del mancato deposito (o notifica) dei conteggi analitici relativi alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, essendo relativa al quantum del petitum e, quindi, al merito. 3. La domanda del ricorrente è volta, in sostanza, a chiedere la corresponsione delle differenze retributive dovute alla mancata ascrizione del ricorrente, in seguito al trasferimento al consultorio di Venafro, al ruolo C2 della dirigenza medica, in ossequio al principio costituzionale del diritto del lavoratore ad un equo trattamento economico. Nelle note di trattazione del 02.04.2024, poi, il ricorrente richiama anche l'art. 2126 c.c., ossia il diritto alla retribuzione per le prestazioni rese di fatto. Tuttavia, la domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono. 3.1. Secondo il D. Lgs n. 502 del 1992, la dirigenza medica del SSN è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. L'art. 3 comma 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 indica i criteri ed i principi generali dell'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali e dispone che "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali" e, nel precisare che "l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica", non pone distinzione alcuna tra dirigenza medica e dirigenza non medica. L'art. 15-bis dispone che l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura "dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale". L'art. 15-ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis. Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 1-bis, 15-bis e 15- ter, l'atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce, quindi, lo strumento per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative, finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda la retribuzione dei dirigenti medici, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 24, che “1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. (….)” Il CCNL della dirigenza medica del 05.12.1996 dispone, all'art. 51, che “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993. 2. L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
– complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;
– grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
– affidamento e gestione di budget;
– consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
– importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
– svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
– grado di competenza specialistico – funzionale o professionale;
– utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
– affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;
– produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
– rilevanza degli incarichi di cui all'art. 53 interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
– valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. 3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. 4. La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello dirigenziale è effettuata dalle aziende ed enti con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla circostanza che i predetti dirigenti esercitino o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile. Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo la disciplina dell'art. 55.” Le strutture avevano dunque l'onere di definire le modalità di conferimento dell'indennità di posizione, e l' l'ha fatto con il regolamento 559 del 26 maggio CP_1
2017, con il quale ha disposto che “L'affidamento degli incarichi dirigenziali fa riferimento al contenuto prevalentemente professionale o gestionale degli stessi, fatti salvi i possibili passaggi fra di essi nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente. Gli incarichi professionali si distinguono in professionali di base e di alta professionalità, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture complesse. In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi o fasce, come riportato all'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000: Fascia "A": incarichi di direzione di struttura complessa;
Fascia "B": incarichi di direzione di struttura semplice e/o a valenza Dipartimentale;
Fascia "C": incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
-Fascia "D": incarichi dirigenziali di natura professionale di base. L'affidamento, la conferma e la revoca delle suddette funzioni dirigenziali avviene in osservanza alle normative contrattuali di categoria”.
Per incarichi di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda. Ai fini della graduazione degli incarichi dirigenziali, all'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, fascia "A", vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
-Fascia "A1" - incarichi di: Direttore Unità Operativa Complessa con articolazioni di Unità Operative Semplici, Direttore di Distretto Sanitario;
-Fascia “A2” – incarichi di: Direttori di Unità Operativa Complessa senza articolazioni di Unità Operative Semplici. Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda. Ai fini della graduazione degli incarichi dirigenziali, all'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, fascia "B", vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità: Fascia "B1" - incarichi di Responsabili Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale;
Fascia "B2" - incarichi di Responsabili Unità Operative Semplici articolazioni interne di Unità Operative Complesse;
Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 08/06/2000, conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio, svolti all'interno delle Unità Operative e che producono prestazioni quali-quantitative che necessitano di particolari competenze tecnico-professionali. Gli incarichi di cui sopra sono conferibili a Dirigenti che abbiano comunque superato il processo di valutazione al termine del quinquennio di base. All'interno di questa fascia di incarichi (Fascia C), col presente regolamento vengono individuati, in base alla complessità e alle competenze specialistiche e professionali richieste, tre livelli di professionalità:
- Livello "C1" - Incarichi di alta professionalità: Incarichi professionali di attività specialistica assistenziale, diagnostici, ispettiva, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca che richiedono un elevato grado di competenze specialistiche.
- Livello "C2" - Incarichi professionali di media complessità: Incarichi professionali assistenziali, diagnostici, ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca di media complessità che richiedono buone competenze specialistiche e professionali ed esperienza professionale.
- Livello "C3" - Incarichi professionali assistenziali, diagnostici, ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca di bassa complessità che richiedono normali competenze specialistiche e professionali.” Dunque, con riferimento agli incarichi gestionali da una parte la posizione di direzione deve essere collegata alla effettiva direzione di una struttura, complessa o meno, e la definizione di questa è demandata a un atto della p.a. competente;
dall'altra, la legge impone che siano fissati degli obiettivi sulla base dei quali valutare le performance dei dirigenti. Gli incarichi di dirigenza, invece, possono essere di diverso tipo, e tra questi c'è una graduazione anche fra quelli di alta specializzazione in C1, C2 o C3. 3.2. Il ricorso non è chiarissimo in punto di allegazione, poiché afferma, da una parte, che il Consultorio non possa non considerarsi una struttura autonoma e che dunque il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente di struttura semplice, mentre dall'altra, nelle conclusioni, il chiede il riconoscimento delle differenze retributive del livello superiore al proprio all'interno della fascia di incarichi dirigenziali di natura professionale elevata, ossia C2 invece che C3. 3.2.1. La prima prospettazione è da respingere perché, come anticipato, nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 1-bis, 15-bis e 15-ter del d. lgs. 502 del 1992, l'atto di autonomia organizzativa aziendale di definizione e qualifica della struttura costituisce lo strumento per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative, finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale. Il conferimento dell'incarico, quindi, presupposto inevitabile, si realizza attraverso una fattispecie complessa, costituita da un atto unilaterale dell' e da una definizione CP_2 pattizia. Solo attraverso l'atto aziendale è possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare e razionalizzare i punti di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e della sostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1604 del 2018, per la quale “la formale istituzione, attraverso l'atto di macro organizzazione di cui all'art. 3 c.-1 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, riconducibile all'art. 2 c. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico, stabilito dalla contrattazione collettiva, correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall'Azienda” (cfr Cass. n. 92 del 2019, n. 19040 del 2015 e n. 6956 del 2014). Lo svolgimento di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica struttura organizzativa, rispetto alla quale, con atto di macro organizzazione, sia stato previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali (Cass. n. 350 del 2018). La medesima Corte di Cassazione, con la sentenza n. 92/2019, ha, inoltre, stabilito che
“senza l'atto aziendale, che individua le singole strutture organizzative di rilievo dirigenziale, non sorge il diritto al trattamento economico il quale è correlato alla preposizione alla specifica struttura dirigenziale, graduata e pesata dal punto di vista della complessità delle funzioni, delle connesse responsabilità del dirigente che vi è preposto e del valore economico attribuito dall'atto stesso”. L'atto aziendale stricto sensu è, quindi, il necessario presupposto a mezzo del quale l'Amministrazione sanitaria può operare la graduazione delle funzioni dirigenziali. Nel caso di specie, il Consultorio di Venafro non ha mai costituito né oggi costituisce - a differenza di quello di Campobasso - una struttura organizzativa aziendale con requisito di autonomia gestionale di risorse umane e tecniche;
l'atto aziendale approvato dal Direttore Generale n. 1529 del 5.12.2011 ricomprende l'attività del consultorio di RN (in cui è confluito in considerazione del bacino di utenza anche Venafro) nell'assistenza specialistica, a differenza dei Distretti di Campobasso e Termoli per i quali l'atto aziendale istituisce specifiche strutture preposte all'attività del consultorio. Con l'atto aziendale n. 301 del 27.3.2018, il Consultorio di RN viene ricompreso all'interno della Struttura semplice Materno Infantile, dunque neanche quest'atto lo qualifica come struttura autonoma. Peraltro, il dott. nulla ha allegato in ordine all'effettiva assunzione delle Parte_1 responsabilità connesse all'incarico del quale, tuttavia, non risultano essere mai stati definiti oggetto ed obiettivi, necessari, ai sensi del d.lgs. 502 del 1992, per l'assunzione di un incarico dirigenziale e per il diritto alla maturazione dell'indennità di posizione, dato che il dirigente di struttura, oltre la responsabilità professionale propria dell'atto medico, deve rispondere anche della gestione organizzativa e amministrativa inerente al proprio operato, e l'indennità di posizione serve proprio a retribuire questa specifica responsabilità aggiuntiva. L'essere l'unico medico specialista in ginecologia nella struttura non comporta automaticamente l'aver assunto una funzione di gestione di risorse e personale, considerato che il consultorio di Venafro è strutturalmente sempre dipeso da altre strutture dell' . CP_1
3.2.2. Anche la seconda prospettazione non è suscettibile di un vaglio positivo, perché non sono state specificamente allegate, oltre che provate, le circostanze che qualificano come di “media complessità” l'attività svolta dal ricorrente all'interno del consultorio. Infatti, questi lamenta genericamente di essere venuto a conoscenza di essere uno dei pochi dirigenti medici ad essere retribuito secondo la fascia C3, anche rispetto a colleghi meno anziani, ma non prova specificamente nulla di tutto ciò; peraltro, ai consultori sono demandate, istituzionalmente, tutte quelle attività di complessità non elevata ma di valore essenziale per la comunità che possono però essere soddisfatte evitando di entrare nel circuito dell'ospedalizzazione, quindi l'ascrizione del ricorrente al profilo più basso fra quelli aventi comunque elevata specializzazione non sembra, prima facie, irragionevole, considerato anche che il ricorrente stesso non ha portato concreti esempi di comparazione rispetto alle mansioni concretamente espletate da altri dirigenti con qualifica più alta né si è profuso a comparare specificamente la propria anzianità con quella di altri medici aventi qualifica più alta. Non è contestato che il dott. , invece di prestare la sua attività presso Parte_1
l'Ospedale di RN, sia stato assegnato (su sua richiesta) al consultorio di Venafro, dove ha continuato nella attività ambulatoriale, anche se con una modalità diversa;
tuttavia, non ha allegato e provato che il trasferimento nel consultorio di Venafro abbia reso la propria prestazione lavorativa differente, più gravosa o con caratteristiche di più elevata specializzazione rispetto a quella svolta in ospedale, e di aver quindi maturato il diritto alle differenze retributive secondo la fascia più elevata C2. 4. Anche l'applicazione dell'art. 2126 c.c. non può essere valorizzata nel caso di specie, perché non è in discussione il diritto del ricorrente a ottenere la retribuzione per lo svolgimento di una prestazione resa in presenza di un contratto di lavoro nullo o annullabile: in questo caso il rapporto tra le parti è regolato da un contratto valido, ossia quello originariamente stipulato di assunzione nell'Ospedale di RN, dunque mancano i presupposti per determinare il pagamento di una prestazione di fatto, e se invece si vuole ritenere – come sembra aver fatto il ricorrente nelle note del 2 aprile 2024, anche se in modo piuttosto sibillino - che al Consultorio il ricorrente abbia prestato, di fatto, servizi ulteriori rispetto a quelli propri della lettera di incarico, tale laconica asserzione è troppo generica per avere una qualche rilevanza giuridica. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in euro 6.699,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per CP_1 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in RN, il 09.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 284 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.012025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI MANGO Parte_1
DONATO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. DI SANDRO RAFFAELE, giusta procura CP_1 in atti;
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12.07.2020, il dott. ha adito il Tribunale Parte_1 di RN per chiedere il riconoscimento del proprio diritto a ottenere dall' il CP_1 versamento di differenze retributive per gli anni 2010-2020 quale dovuto, adeguato, legittimo corrispettivo avendo lo stesso in modo continuativo, su espressa disposizione della convenuta eseguito funzioni riconducibili al ruolo di Controparte_2
Responsabile di Unità Operativa Semplice e specialista ginecologo. Ha esposto, in fatto, che, quale unico dirigente medico designato del Consultorio Familiare/Centro Salute Donna dell'ex Distretto Sanitario di Venafro, struttura autonoma vasta, nonché unico ginecologo in servizio nell'ambulatorio del Consultorio stesso, dal 2010 ha sempre compiuto attività di alta specializzazione, occupandosi anche della gestione del Consultorio quale responsabile della struttura - così come previste e disciplinati dall'art. 27, comma 1, lettera C, e comma 2 lettera 3, CCNL 08 giugno 2000 – fornendo consulenze e prestazioni medico-sanitarie inerenti alla salute sessuale, riproduttiva e ad ogni aspetto umano, comunicativo e relazionale, in interazione con le dei presidi ospedalieri, per una realtà territoriale di Parte_2 oltre 30.000,00 abitanti;
il tutto, ricevendo esclusivamente una retribuzione di posizione variabile inferiore a quella dovuta per legge. Ha chiesto, quindi, la corresponsione di differenze retributive prendendo come parametro la lettera C del comma 1 dell'art. 27 C.C.N.L. 08 gennaio 2000, Area IV Dirigenza Medica e Veterinaria, I biennio economico, così come definito Regolamenti approvati con deliberazioni A. S. Re. M. n.81 09 febbraio 2016 e 559 del 26 maggio 2017, che descrive tre fasce di retribuzione a seconda della responsabilità e della specializzazione del medico - C3, C2 e C1 -, e chiedendo la collocazione del ricorrente nella superiore fascia C2 invece che C3. In diritto, il ricorrente ha affermato che il datore di lavoro dell'istante non avrebbe mai corrisposto al ricorrente un compenso commisurato - nella parte variabile - alle funzioni lui assegnate, negando a quest'ultimo rilevanti diritti previsti in capo al pubblico dirigente medico, sia in materia di giusta remunerazione che in materia di diritto alla crescita professionale. La resistente azienda avrebbe infatti trascurato che, per scelta della Regione Molise -comunque condivisa e fatta propria dalla resistente il CP_1
Consultorio Familiare di Venafro dal 2010 sarebbe diventato a tutti gli effetti di legge una struttura autonoma, che prevede la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche ai sensi dell'art. 27, comma secondo, n.3, che è impossibile gestire senza assumersi responsabilità funzionali e gestionali elevate. Si è costituito l' , affermando la inammissibilità in rito del ricorso, per nullità e CP_1 genericità, e la infondatezza nel merito del ricorso avversario, e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. La causa, istruita con le produzioni documentali delle parti e l'escussione testimoniale dei sig.ri , e veniva discussa all'udienza Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del 16.01.2024, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa tenuto conto delle note di trattazione scritta regolarmente depositate dalle parti.
*** 2. In primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente, poiché - secondo giurisprudenza del tutto costante - nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda, ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non é messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non é posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (v. Cass. 19009/18, Cass. 17991/18, Cass. 12644/19). Né, secondo la S.C., è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo un'interpretazione riservata al giudice del merito (v. Cass. 17991/18). Allo stesso modo, deve essere disattesa l'eccezione di “nullità e/o improcedibilità della domanda” in conseguenza del mancato deposito (o notifica) dei conteggi analitici relativi alla richiesta di pagamento delle differenze retributive, essendo relativa al quantum del petitum e, quindi, al merito. 3. La domanda del ricorrente è volta, in sostanza, a chiedere la corresponsione delle differenze retributive dovute alla mancata ascrizione del ricorrente, in seguito al trasferimento al consultorio di Venafro, al ruolo C2 della dirigenza medica, in ossequio al principio costituzionale del diritto del lavoratore ad un equo trattamento economico. Nelle note di trattazione del 02.04.2024, poi, il ricorrente richiama anche l'art. 2126 c.c., ossia il diritto alla retribuzione per le prestazioni rese di fatto. Tuttavia, la domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono. 3.1. Secondo il D. Lgs n. 502 del 1992, la dirigenza medica del SSN è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. L'art. 3 comma 1-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 indica i criteri ed i principi generali dell'organizzazione delle Unità Sanitarie Locali e dispone che "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali" e, nel precisare che "l'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica", non pone distinzione alcuna tra dirigenza medica e dirigenza non medica. L'art. 15-bis dispone che l'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura "dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale". L'art. 15-ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis. Nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 1-bis, 15-bis e 15- ter, l'atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce, quindi, lo strumento per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative, finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda la retribuzione dei dirigenti medici, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 24, che “1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo. (….)” Il CCNL della dirigenza medica del 05.12.1996 dispone, all'art. 51, che “1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 29 del 1993. 2. L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 e 54 e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
– complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai dipartimenti;
– grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
– affidamento e gestione di budget;
– consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato;
– importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;
– svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;
– grado di competenza specialistico – funzionale o professionale;
– utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
– affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;
– produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;
– rilevanza degli incarichi di cui all'art. 53 interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;
– ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
– valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri. 3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 56 e 57 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica. 4. La graduazione delle funzioni relativa agli incarichi di II livello dirigenziale è effettuata dalle aziende ed enti con le modalità indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla circostanza che i predetti dirigenti esercitino o meno l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile. Essa ha effetto solo sulla determinazione del trattamento economico relativo alla retribuzione di posizione secondo la disciplina dell'art. 55.” Le strutture avevano dunque l'onere di definire le modalità di conferimento dell'indennità di posizione, e l' l'ha fatto con il regolamento 559 del 26 maggio CP_1
2017, con il quale ha disposto che “L'affidamento degli incarichi dirigenziali fa riferimento al contenuto prevalentemente professionale o gestionale degli stessi, fatti salvi i possibili passaggi fra di essi nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente. Gli incarichi professionali si distinguono in professionali di base e di alta professionalità, mentre quelli gestionali si distinguono per il riferimento a strutture semplici e strutture complesse. In base alla distinzione di cui al comma precedente, vengono individuate quattro tipologie di incarichi o fasce, come riportato all'art. 27 comma 1 del CCNL 08/06/2000: Fascia "A": incarichi di direzione di struttura complessa;
Fascia "B": incarichi di direzione di struttura semplice e/o a valenza Dipartimentale;
Fascia "C": incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
-Fascia "D": incarichi dirigenziali di natura professionale di base. L'affidamento, la conferma e la revoca delle suddette funzioni dirigenziali avviene in osservanza alle normative contrattuali di categoria”.
Per incarichi di direzione di struttura complessa, di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda. Ai fini della graduazione degli incarichi dirigenziali, all'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, fascia "A", vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità:
-Fascia "A1" - incarichi di: Direttore Unità Operativa Complessa con articolazioni di Unità Operative Semplici, Direttore di Distretto Sanitario;
-Fascia “A2” – incarichi di: Direttori di Unità Operativa Complessa senza articolazioni di Unità Operative Semplici. Per incarichi di direzione di struttura semplice, di cui all'art. 27 comma 1 lettera b) del CCNL 08/06/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali individuate come tali all'interno dell'assetto organizzativo dell'Azienda. Ai fini della graduazione degli incarichi dirigenziali, all'interno della fascia di responsabilità riferita alle strutture di cui sopra, fascia "B", vengono individuati due diversi gradi o livelli di complessità: Fascia "B1" - incarichi di Responsabili Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale;
Fascia "B2" - incarichi di Responsabili Unità Operative Semplici articolazioni interne di Unità Operative Complesse;
Per incarichi dirigenziali di natura professionale elevata si intendono quelli di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, di cui all'art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 08/06/2000, conferibili ai dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio, svolti all'interno delle Unità Operative e che producono prestazioni quali-quantitative che necessitano di particolari competenze tecnico-professionali. Gli incarichi di cui sopra sono conferibili a Dirigenti che abbiano comunque superato il processo di valutazione al termine del quinquennio di base. All'interno di questa fascia di incarichi (Fascia C), col presente regolamento vengono individuati, in base alla complessità e alle competenze specialistiche e professionali richieste, tre livelli di professionalità:
- Livello "C1" - Incarichi di alta professionalità: Incarichi professionali di attività specialistica assistenziale, diagnostici, ispettiva, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca che richiedono un elevato grado di competenze specialistiche.
- Livello "C2" - Incarichi professionali di media complessità: Incarichi professionali assistenziali, diagnostici, ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca di media complessità che richiedono buone competenze specialistiche e professionali ed esperienza professionale.
- Livello "C3" - Incarichi professionali assistenziali, diagnostici, ispettivi, di verifica e di controllo, di consulenza, studio o ricerca di bassa complessità che richiedono normali competenze specialistiche e professionali.” Dunque, con riferimento agli incarichi gestionali da una parte la posizione di direzione deve essere collegata alla effettiva direzione di una struttura, complessa o meno, e la definizione di questa è demandata a un atto della p.a. competente;
dall'altra, la legge impone che siano fissati degli obiettivi sulla base dei quali valutare le performance dei dirigenti. Gli incarichi di dirigenza, invece, possono essere di diverso tipo, e tra questi c'è una graduazione anche fra quelli di alta specializzazione in C1, C2 o C3. 3.2. Il ricorso non è chiarissimo in punto di allegazione, poiché afferma, da una parte, che il Consultorio non possa non considerarsi una struttura autonoma e che dunque il ricorrente abbia diritto al riconoscimento della qualifica di dirigente di struttura semplice, mentre dall'altra, nelle conclusioni, il chiede il riconoscimento delle differenze retributive del livello superiore al proprio all'interno della fascia di incarichi dirigenziali di natura professionale elevata, ossia C2 invece che C3. 3.2.1. La prima prospettazione è da respingere perché, come anticipato, nel sistema delineato dalle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 1-bis, 15-bis e 15-ter del d. lgs. 502 del 1992, l'atto di autonomia organizzativa aziendale di definizione e qualifica della struttura costituisce lo strumento per la concreta definizione dell'organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative, finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione - e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale. Il conferimento dell'incarico, quindi, presupposto inevitabile, si realizza attraverso una fattispecie complessa, costituita da un atto unilaterale dell' e da una definizione CP_2 pattizia. Solo attraverso l'atto aziendale è possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare e razionalizzare i punti di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e della sostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1604 del 2018, per la quale “la formale istituzione, attraverso l'atto di macro organizzazione di cui all'art. 3 c.-1 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, riconducibile all'art. 2 c. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico, stabilito dalla contrattazione collettiva, correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall'Azienda” (cfr Cass. n. 92 del 2019, n. 19040 del 2015 e n. 6956 del 2014). Lo svolgimento di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica struttura organizzativa, rispetto alla quale, con atto di macro organizzazione, sia stato previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali (Cass. n. 350 del 2018). La medesima Corte di Cassazione, con la sentenza n. 92/2019, ha, inoltre, stabilito che
“senza l'atto aziendale, che individua le singole strutture organizzative di rilievo dirigenziale, non sorge il diritto al trattamento economico il quale è correlato alla preposizione alla specifica struttura dirigenziale, graduata e pesata dal punto di vista della complessità delle funzioni, delle connesse responsabilità del dirigente che vi è preposto e del valore economico attribuito dall'atto stesso”. L'atto aziendale stricto sensu è, quindi, il necessario presupposto a mezzo del quale l'Amministrazione sanitaria può operare la graduazione delle funzioni dirigenziali. Nel caso di specie, il Consultorio di Venafro non ha mai costituito né oggi costituisce - a differenza di quello di Campobasso - una struttura organizzativa aziendale con requisito di autonomia gestionale di risorse umane e tecniche;
l'atto aziendale approvato dal Direttore Generale n. 1529 del 5.12.2011 ricomprende l'attività del consultorio di RN (in cui è confluito in considerazione del bacino di utenza anche Venafro) nell'assistenza specialistica, a differenza dei Distretti di Campobasso e Termoli per i quali l'atto aziendale istituisce specifiche strutture preposte all'attività del consultorio. Con l'atto aziendale n. 301 del 27.3.2018, il Consultorio di RN viene ricompreso all'interno della Struttura semplice Materno Infantile, dunque neanche quest'atto lo qualifica come struttura autonoma. Peraltro, il dott. nulla ha allegato in ordine all'effettiva assunzione delle Parte_1 responsabilità connesse all'incarico del quale, tuttavia, non risultano essere mai stati definiti oggetto ed obiettivi, necessari, ai sensi del d.lgs. 502 del 1992, per l'assunzione di un incarico dirigenziale e per il diritto alla maturazione dell'indennità di posizione, dato che il dirigente di struttura, oltre la responsabilità professionale propria dell'atto medico, deve rispondere anche della gestione organizzativa e amministrativa inerente al proprio operato, e l'indennità di posizione serve proprio a retribuire questa specifica responsabilità aggiuntiva. L'essere l'unico medico specialista in ginecologia nella struttura non comporta automaticamente l'aver assunto una funzione di gestione di risorse e personale, considerato che il consultorio di Venafro è strutturalmente sempre dipeso da altre strutture dell' . CP_1
3.2.2. Anche la seconda prospettazione non è suscettibile di un vaglio positivo, perché non sono state specificamente allegate, oltre che provate, le circostanze che qualificano come di “media complessità” l'attività svolta dal ricorrente all'interno del consultorio. Infatti, questi lamenta genericamente di essere venuto a conoscenza di essere uno dei pochi dirigenti medici ad essere retribuito secondo la fascia C3, anche rispetto a colleghi meno anziani, ma non prova specificamente nulla di tutto ciò; peraltro, ai consultori sono demandate, istituzionalmente, tutte quelle attività di complessità non elevata ma di valore essenziale per la comunità che possono però essere soddisfatte evitando di entrare nel circuito dell'ospedalizzazione, quindi l'ascrizione del ricorrente al profilo più basso fra quelli aventi comunque elevata specializzazione non sembra, prima facie, irragionevole, considerato anche che il ricorrente stesso non ha portato concreti esempi di comparazione rispetto alle mansioni concretamente espletate da altri dirigenti con qualifica più alta né si è profuso a comparare specificamente la propria anzianità con quella di altri medici aventi qualifica più alta. Non è contestato che il dott. , invece di prestare la sua attività presso Parte_1
l'Ospedale di RN, sia stato assegnato (su sua richiesta) al consultorio di Venafro, dove ha continuato nella attività ambulatoriale, anche se con una modalità diversa;
tuttavia, non ha allegato e provato che il trasferimento nel consultorio di Venafro abbia reso la propria prestazione lavorativa differente, più gravosa o con caratteristiche di più elevata specializzazione rispetto a quella svolta in ospedale, e di aver quindi maturato il diritto alle differenze retributive secondo la fascia più elevata C2. 4. Anche l'applicazione dell'art. 2126 c.c. non può essere valorizzata nel caso di specie, perché non è in discussione il diritto del ricorrente a ottenere la retribuzione per lo svolgimento di una prestazione resa in presenza di un contratto di lavoro nullo o annullabile: in questo caso il rapporto tra le parti è regolato da un contratto valido, ossia quello originariamente stipulato di assunzione nell'Ospedale di RN, dunque mancano i presupposti per determinare il pagamento di una prestazione di fatto, e se invece si vuole ritenere – come sembra aver fatto il ricorrente nelle note del 2 aprile 2024, anche se in modo piuttosto sibillino - che al Consultorio il ricorrente abbia prestato, di fatto, servizi ulteriori rispetto a quelli propri della lettera di incarico, tale laconica asserzione è troppo generica per avere una qualche rilevanza giuridica. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RN, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in euro 6.699,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per CP_1 legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in RN, il 09.04.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio