Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 946/2020 r.g. pendente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in Siderno (RC) alla CodiceFiscale_1
Via dei Salici n. 6/A, presso lo studio professionale dell'avv. Domenico A.
Cavaleri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice -
contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Sant'Anna 1 tronco n. 1 presso lo studio dell'avv.to Paola Carbone, del Foro di Reggio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta -
Oggetto: risarcimento danni cose in custodia
Conclusioni: con ordinanza del 28.11.2024 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
I.- Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da
[...]
nei confronti di per il risarcimento dei danni Pt_2 Controparte_1
conseguenti ad una scivolata avvenuta sulla rampa di accesso all'Ufficio postale di Siderno.
I.
1- E' opportuno premettere che, sulla base dei contributi dichiarativi e documentali, la dinamica del sinistro per come emersa dai testi presenti è la seguente: terminate le operazioni allo sportello bancomat dell'ufficio postale di Siderno l'odierna attrice è scivolata sulla rampa di accesso all'inizio della discesa. Incidentalmente non vi è dubbio che nella caduta la si sia procurata lesioni documentate in atti: “Trauma vertebrale in Pt_2
sogg. Con frattura somatica di ti2 instabile” ad intervento chirurgico:
“fissazione percutanea con viti perpendicolari e barre longitudinali in titanio”.
Come si evince dalle fotografie allegate ai rilievi di cui alla perizia tecnica di parte (cfr. produzione documentale di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), l'accesso al bancomat è possibile unicamente percorrendo la rampa in questione. Il teste, , sentito alla udienza del Testimone_1
20.4.2023, ha dichiarato di aver assistito alla caduta e ha precisato che la
è scivolata sulla predetta rampa urtando con il bacino ed è stata Pt_2
soccorsa dalla cognata che l'attendeva in macchina – tale La TI
EL – la quale ha confermato la dinamica (cfr. verbale di udienza del
25.5.2022 – solo per completezza si evidenzia che ai fini della ricostruzione della dinamica non sono utili le dichiarazioni del germano dell'attrice,
, in quanto intervenuto successivamente come si evince Testimone_2
dalla sua deposizione resa alla medesima udienza). In particolare il teste
2 ha riferito testualmente: “sono a conoscenza delle circostanze in Tes_1
quanto nel giorno dell'accaduto ero fuori al Bar “ Il Dolcetto” situato accanto all'Ufficio Postale a prendere un caffè, quando all'improvviso ho visto cadere la signora in discesa sulla rampa di accesso Parte_2
all'ufficio predetto. Faccio presente che la rampa è l'unica via di accesso al bancomat. Ricordo che la signora, dopo aver fatto pochi passi, è caduta sulla rampa, quindi quasi all'inizio della discesa”; ha aggiunto: “Preciso che all'epoca dei fatti vi era un solo corrimano, lato strada;
dopo il sinistro è stato aggiunto un altro corrimano lato muro.”. “Confermo che la pedana è sprovvista di una copertura o tettoia. (...) Ricordo che la signora
quando è caduta era da sola. L'impatto al suolo è avvenuto Parte_2
con il bacino;
la signora lamentava forti dolori in tale parte del Pt_2
corpo oltre che alla schiena. E', comunque, intervenuta la cognata che
l'attendeva in macchina a prestarle soccorso, la quale, a propria volta, ha contattato il fratello della sig.ra . Prima che arrivasse Pt_2
l'ambulanza, io il fratello e la cognata della l'abbiamo aiutata ad Pt_2
entrare in macchina della cognata perché pioveva. Preciso che anche al momento della caduta pioveva. Allorquando è arrivata l'ambulanza la signora è stata fatta salire a bordo della stessa dagli operatori ed il Pt_2
fratello e la cognata hanno seguito l'ambulanza in auto per dirigersi in
Ospedale”.
II.2.1- Tanto premesso, in punto di diritto occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui questo Tribunale aderisce, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode, ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in
3 custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (Cass. n. 22684/2013); pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. n. 16029/2010; Cass. n. 4279/2008; Cass.
153842006).
Da tale impostazione derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008;
Cass. 20427/2008; Cass. n. 8005/2010; Cass. 5910/11; Cass. n.
11016/2014; Cass. n. 12821/2015; Cass. n. 30775/2017); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n.
11227/2008).
Da tali principi consegue che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, “ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al
4 modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (così Cass. n. 2660/2013:
v. anche, tra le tante, Cass. n. 2482/2018; Cass. n. 1677/2016); qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. n. 6306/2013 Cass. n.3297/2015;
Cass. n.11526/2017)” (cfr. Corte appello Salerno sez. I, 18/05/2022, n.585).
In altri termini, l'onere probatorio gravante sul custode per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Solo al ricorrere di una tale anomalia invero è profilabile un obbligo del custode di attivarsi per prevenire il pericolo tramite adeguate misure di sicurezza (se si accede alla tesi della responsabilità presunta) o di provare l'esistenza del caso fortuito (se si accede alla tesi della responsabilità oggettiva pura (Cass. n.3875/2016;
Cass. n. 1677/2016; Cass. n. 2482/2018). Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella
5 custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali.
In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
II.2.2- Tanto premesso in termini generali, si osserva che nel caso di specie, pur essendo pacifico in causa che la caduta dell'attrice si è verificata all'ingresso dei locali di e che la stessa nel cadere, è scivolata CP_1
sulla rampa (v. fotografia, doc. 3 fascicolo di parte attrice) e che ha subito le lesioni allegate e documentate, deve darsi atto che la difesa della si Pt_2
è concentrata sulla allegazione della pericolosità ed insidiosità della rampa mentre solo in sede di memoria istruttoria – ossia successivamente alle deduzioni di parte convenuta ha addotto la circostanza della presenza di precipitazioni piovose nella giornata in cui si è verificato il sinistro, confermata dai testi;
allo stesso modo – solo in sede di prova testimoniale –
è emersa la circostanza che la caduta si sia verificata all'inizio della discesa mentre, ad avviso di chi scrive, anche in considerazione della entità delle lesioni, appare più plausibile la ricostruzione fornita da parte convenuta secondo cui – per evitare di bagnarsi perché priva di ombrello e di al fine di raggiungere la cognata che l'attendeva in macchina – avrebbe percorso la
6 rampa ad andatura sostenuta e sarebbe scivolata verosimilmente nel tratto finale (ossia contribuendo con il proprio dinamismo e non quasi da fermo).
Orbene per un verso deve evidenziarsi che anche qualora vi fossero anomalie o imperfezioni nella rampa (per omessa apposizione del tappetino anti-scivolo e predisposizione di un solo corrimano) queste erano note alla che aveva percorso la rampa – in salita – per eseguire l'operazione Pt_2
allo sportello e, dunque, evitabili. Allo stesso modo rientra nella normale diligenza esigibile da un uomo medio la circostanza che è necessario prestare attenzione nel percorrere una rampa in discesa specie se la pavimentazione è bagnata. D'altronde, se è ben vero che vi fosse solo un corrimano presente (per come attestano le riproduzioni fotografiche che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta) nessuno dei testi ha riferito che la – nell'intraprendere la discesa – si sia mantenuta al Pt_2
corrimano e che, ciononostante sia scivolata. Pertanto, apprestandosi a scendere la rampa, condotta che richiede, già in linea generale, accortezza, la avrebbe dovuto prestare particolare attenzione vista la presenza di Pt_2
acqua, rallentando la camminata. Si aggiunga che l'imputazione della responsabilità civile, anche nelle ipotesi di responsabilità oggettiva, non può prescindere da una razionale ripartizione dei rischi.
Avuto riguardo alla natura ed alle condizioni obiettive della cosa, può allora concludersi che il comportamento negligente o distratto della - Pt_2
consistito nella mancata adozione delle normali cautele esigibili nella situazione concreta - abbia inciso nel dinamismo causale del danno fino ad interrompere il nesso eziologico tra la res e l'evento lesivo. La condotta dell'attrice, dotata di un'autonoma efficienza causale rispetto al danno lamentato, integra dunque gli estremi del caso fortuito, secondo la nozione
7 più ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente esclusione della responsabilità dell custode. CP_2
Sicché, se l'attrice avesse posto la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, avrebbe certamente evitato l'infortunio, atteso che il dislivello - come emerge dalle foto prodotte - è visibile e né può dirsi che, una volta accertato che la cosa alla quale viene ricondotta la genesi del danno abbia natura pericolosa, non può dirsi che, per ciò solo, essa sia stata la causa del danno.
Si è dunque nel caso che occupa verificato il fortuito incidente idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Tale soluzione è richiesta dal dovere di solidarietà sociale su cui si fonda la convivenza civile (art.2 Costituzione) impone a ciascun soggetto di tenere una condotta che eviti di porre a carico di altri le conseguenze dannose che potevano evitarsi usando l'ordinaria diligenza. Espressione del dovere di solidarietà sociale è l'art.1227 c. II cc.. (richiamato per la liquidazione del danno da responsabilità extracontrattuale dall'art.2056 C.C.) che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza. Se il danneggiato non può pretendere il risarcimento dei danni ulteriori che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,
a maggior ragione il danneggiato non può pretendere il risarcimento del danno che poteva evitare con tale diligenza.
Diversamente opinando si favorirebbe un'applicazione ed un'interpretazione aberranti dell'art.2051 C.C. ammettendosi il diritto al risarcimento dei danni in capo a coloro che con l'uso della diligenza richiesta potevano evitare la situazione di pericolo e il danno.
8 La domanda va conclusivamente disattesa.
Stante il rigetto della domanda principale devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni.
III.- La fase istruttoria necessaria per pervenire alla pronuncia sul merito giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di CTU – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - sono poste in via definitiva a carico di parte attrice stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in Parte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il
03.8.2020, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- pone in via definitiva le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data a carico di parte attrice.
Locri, 29.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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