Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2025, proposto da ND LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via San Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 3806/2025 del 24.02.2025 con cui il Comune di Positano:
- ha accertato una presunta inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 57 del 04.12.2020;
- ha contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001;
b) ove e per quanto occorra, della relazione del tecnico comunale prot. 3693 del 20.02.2025 -
mai notificata e per questo non conosciuta - redatta a seguito del sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi effettuata in data 20.12.2024 con personale del locale Comando di Polizia Municipale, “dalla quale emerge che la volumetria abusiva, oggetto dell'ord. 57/2020 non è stata demolita e pertanto risulta che non è stato ottemperato all'ord. 57/2020”;
c) ove e per quanto occorra, dell'ordinanza di demolizione n. 57 del 04.12.2020;
d) ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. 8717/22 del 06.07.2022 con cui, nel denegare la richiesta di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica delle opere di cui alla citata ordinanza di demolizione n. 57/2020, veniva disposta la reviviscenza di tale ultima ordinanza;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento prot. 3806/2025, del 24.02.2025, con cui il Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 57 del 04.12.2020 e ha contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, ex art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001.
1.2 Più di precipuo, a fondamento del ricorso, la parte ricorrente, premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Positano, alla via Boscariello, con annesso terreno, identificato nel N.C.E.U. al foglio 4, mappale 481 sub 5, foglio 4 mappale 1505 e nel Catasto terreni al foglio 4 mappale 1504, ha allegato e dedotto che: in data 01/12/2020, un tecnico comunale e il personale del locale Comando dei Carabinieri hanno effettuato un sopralluogo presso l’immobile di sua proprietà; all’esito del quale hanno rilevato una serie di opere esterne e interne e ne hanno contestato l’abusività con ordinanza di demolizione n. 57 del 04/12/2020; contestualmente, ha presentato richiesta di accertamento di compatibilità urbanistica e paesaggistica al fine di conseguire la sanatoria delle opere contestate nell’ordinanza demolitoria, denegata dal Comune resistente, con provvedimento prot. n. 8717 del 06/07/2022; avverso l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di sanatoria, ha proposto due distinti ricorsi dinanzi a questo T.A.R. il quale, dopo averne disposto la riunione, con sentenza n. 2409 del 27/10/2023, ha in parte accolto le istanze impugnatorie, annullando l’ordinanza nella parte in cui ha ingiunto il ripristino dei pali in ferro e della rete metallica sul giardino, della pavimentazione esterna in piastrelle e della griglia di cottura per alimenti e il successivo provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria nella parte relativa alle opere pocanzi indicate e con riguardo alla baracca in lamiera, alla scala in metallo di accesso al giardino sottostante, al cancello in ferro con diretto accesso dalla via Boscariello e alla scala in pietra calcarea e cls; avverso la citata sentenza, nella parte in cui ha respinto i suindacati ricorsi, ha prontamente interposto appello, tuttora pendente; noncurante del giudicato annullatorio e della pendente impugnazione giudiziale, il Comune di Positano ha emesso il gravato provvedimento. con il quale ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 57 del 04/12/2020 e ha contestualmente irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, prevista dall’art. 31, co. 4 del D.P.R. n. 380/2001.
1.3 Rilevando l’illegittimità del provvedimento lesivo epigrafato, la ricorrente ne ha dunque domandato in questa sede l’annullamento, affidando il ricorso ai motivi di censura di seguito rubricati:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 COMMA 4 E COMMA 4 BIS D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA).
Con il primo motivo di gravame, ha rilevato l’illegittimità dell’attività provvedimentale dell’amministrazione, avendo questa, nonostante il parziale annullamento dell’ingiunzione di demolizione n. 57/2020 e del provvedimento di rigetto della sanatoria ad opera dalla sentenza di questo T.A.R. n. 2409/2023, erroneamente accertato l’integrale inottemperanza all’ordinanza ripristinatoria anche nella parte giudizialmente caducata.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ARTT. 1 COMMA 1 BIS, 3 E 21 BIS L. N. 241/90 – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS D.P.R. 380/2001) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA).
Secondo l’assunto di parte ricorrente, il provvedimento sarebbe, altresì, illegittimo perché in contrasto con il principio di tipicità degli atti amministrativi. Esso, invero, pur recando nell’oggetto “Accertamento d’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi n. 57 del 04/12/2020 per opere edilizie abusive”, conterrebbe, nel suo corpo, anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, disvelando il suo contenuto atipico in aperta violazione del dettato di cui agli artt. 31, co. 4 e 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 che distingue i due momenti dell’agere amministrativo.
III. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90 – ART. 14 L. 689/81) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA).
Con il terzo motivo di censura, la ricorrente ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essere questo stato preceduto dalla notifica del verbale dell’accertamento condotto dalla Polizia Municipale.
IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 COMMI 4 E 4 BIS – ART. 3 L. N. 241/90 – ART. 14 L. 689/81) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA).
La ricorrente, contestando la legittimità dell’ingiunta sanzione pecuniaria con l’atipico provvedimento gravato, ha assunto che questa sarebbe stata notificata in aperta violazione dell’art. 14 della L. 689/81, mancando, peraltro, qualsivoglia motivazione circa la mancata contestazione immediata.
V. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 COMMA 4 BIS DPR N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 25 COST., ALL’ART. 11 DISP. PREL. COD. CIV., ALL’ART. 1 L. N. 689/1981 E AI PRINCIPI DI LEGALITA’ ED IRRETROATTIVITA’ DELLE NORME SANZIONATORIE) – ECCESSO 11 DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO).
Con il quinto motivo di ricorso, è stata eccepita l’illegittima applicazione dell’art. 31, co. 4 del D.P.R. n. 380/2001, non potendo questo essere validamente applicato ad abusi perpetrati precedentemente alla sua entrata in vigore stante il divieto di retroattività sancito dalla L. n. 689/81.
VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. – ART. 31 D.P.R. 380/2001 – ART. 3 L. N. 241/90) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ARBITRARIETÀ – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – IRRAGIONEVOLEZZA).
Secondo la ricorrente, il provvedimento di acquisizione impugnato, laddove considerato tale, sarebbe comunque illegittimo in quanto: adottato da un organo incompetente a provvedere all’acquisizione dell’area al patrimonio comunale; mancante di qualsivoglia indicazione dell’area da acquisire; carente di qualsiasi riferimento in ordine ai parametri e ai criteri applicati ai fini della determinazione ed individuazione dell’area da acquisire; contrario al dettato normativo dell’art. 7 della L. n. 241/1990 non essendo stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
VII. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (ERRONEITA’ MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ILLOGICITA’ MANIFESTA).
Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento epigrafato atteso che per le opere oggetto di accertamento risulta pendente appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, qualora venisse accolto, produrrebbe un automatico effetto caducante nei confronti dell’atto in questa sede gravato.
1.4 In definitiva la ricorrente, sulla base delle descritte causali, ha concluso per l’accoglimento integrale del ricorso, reiterando, con successiva memoria, le esposte deduzioni e ribadendo quando previamente addotto a fondamento della propria pretesa impugnatoria.
2. Pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio per resistere il Comune di Positano.
3. All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026, all’esito di discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
4. Come esposto in narrativa, la presente impugnativa ha ad oggetto il provvedimento prot n. 3806 del 24.02.2025, con il quale il Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione ripristinatoria n. 57 del 04.12.2020, parzialmente annullata da questo Tribunale con sentenza n. 2409/2023 e ha irrogato la sanzione pecuniaria pari ad euro 20.000,00 ai sensi dall’art. 31, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.
4.1 Più precisamente, è controversa la legittimità dell’operato amministrativo nella parte in cui, sulla scorta in un’istruttoria asseritamente deficitaria, ha accertato, ai fini dell’immissione nel possesso della contestata volumetria abusiva, l’inottemperanza all’ordinanza demolitoria suindicata, in spregio alla statuizione di questo giudicante di cui alla sentenza n. 2409/2023 e ai dettami espressi dall’art. 31, co. 4 e 4-bis del D.P.R. n. 380/2001.
5. Orbene, delineato il complessivo thema decidendum di cui è causa, il ricorso appare in parte meritevole di un favorevole apprezzamento, trovando parziale accoglimento sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria, variamente eccepito e lamentato dalla parte ricorrente.
6. Nello specifico, questo giudicante non può esimersi dal rilevare come l’amministrazione comunale, pure a fronte del menzionato annullamento in parte qua dell’ordinanza di demolizione n. 57/2020 e del provvedimento di diniego sulla domanda di sanatoria urbanistica e paesaggistica (n. 8717/2022 del 06.07.2022), si sia limitato a richiamare, nella parte dispositiva del gravato provvedimento, l’ordinanza ripristinatoria nel suo complesso, rinviando al suo integrale contenuto e concludendo per l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio nella sua interezza, senza dunque premurarsi di espungere dal novero delle opere abusive precedentemente contestate quelle fatte salve dal decisum annullatorio di questo Tribunale di cui alla sentenza n. 2409/2023.
6.1 Emerge, dunque, dalla piana lettura del provvedimento gravato, che l’ente comunale, accertando l’inottemperanza all’ingiunzione ripristinatoria, costituente titolo per l’immissione nel possesso della volumetria abusiva e per la trascrizione gratuita nei Registri Immobiliari, si sia illegittimamente precostituito i presupposti (recte: la base giuridica) per assoggettare alla sanzione acquisitiva la totalità della “volumetria abusiva oggetto della ord. 57/2020”, ribadendo a più riprese che quest’ultima, complessivamente considerata, “non è stata demolita e pertanto risulta che non è stato ottemperato all’ord. 57/2022” entro il termine di novanta giorni dal 18/07/2022, “data della notifica della riviviscenza dell’ordinanza medesima disposta con provvedimento prot. 8717 del 06/07/2022”.
6.2 In tal senso, dunque, l’agere amministrativo, culminato nell’emissione del provvedimento lesivo in epigrafe, disvela un incontestabile deficit istruttorio nella parte in cui, in contrasto con le esigenze di accurata e completa istruttoria, oltre che della pronuncia giurisdizionale precedentemente adottata da questo T.A.R., ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria nella sua interezza.
6.3 Ne consegue che l’impugnato atto di accertamento, presupposto necessario per la conclusione della procedura di acquisizione gratuita, non può che essere annullato in parte qua, ossia nella parte relativa alle opere edilizie dichiaratamente legittime, poiché considerate tali da questo giudice con sentenza n. 2409/2023, rimasta per quella parte inoppugnata.
7. Diversamente occorre riferire con riguardo agli ulteriori interventi edilizi, ovverosia quelli pure sottoposti a vaglio di questo Tribunale, perché asseritamente illegittimi, ma dei quali è stata giudizialmente confermata l’abusività, seppur non con efficacia di giudicato, avendo la ricorrente proposto specifico gravame avverso i relativi capi della sentenza di primo grado n. 2409/2023.
7.1 In altri termini, il provvedimento gravato si rivela, in parte qua, immune da qualsivoglia censura di illegittimità, atteso che le svariate contestazioni di parte ricorrente, involgenti la natura atipica del provvedimento adottato, la mancata notifica del verbale di accertamento della Polizia Municipale, l’asserita inapplicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, co. 4-bis del TU Edilizia e l’assenza di una contestazione immediata, che per ragioni di economia processuale e di coerenza espositiva si esamineranno congiuntamente, non possono trovare il favore di questo Collegio.
8. Occorre premettere, ai fini del decidere, che, ai sensi dell’art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001 “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
8.1 Com’è noto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, D.P.R. n. 380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito per provvedere alla demolizione, fatta salva la necessità, ai fini della produzione degli effetti previsti dai commi 3 e 4, e cioè ai fini dell’enunciazione dell’avvenuto acquisto del bene all’amministrazione e del conseguente atto di trascrizione dell’acquisto nei pertinenti registri, di emanare un atto che formalmente accerti l’effetto acquisitivo legalmente previsto.
Ed infatti “l’effetto ablatorio in favore del Comune, ancorché discendente automaticamente dall’inottemperanza, non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile” (Consiglio di Stato sez. II, 20 gennaio 2023, n. 714; da ultimo, si veda anche la ricostruzione generale dell’istituto recata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria nr. 16 del’11 ottobre 2023).
8.2 In altre parole, l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, al di là del nomen iuris, è tale se assume un contenuto certificativo dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, formalizzando dunque un effetto già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione e rendendo percepibile ai proprietari l’avvenuto effetto ablatorio.
Esso, peraltro, può pure prevedere l’irrogazione della doverosa sanzione amministrativa pecuniaria a chi abbia fatto inutilmente decorrere il termine per provvedere al ripristino in seguito all’entrata in vigore della legge n. 164/2014, senza che ciò possa disvelarne un contenuto provvedimentale “atipico” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 3/02/2025, n. 2424). Ed invero, dalla lettura dell’art. 31, co. 4-bis del T.U. Edilizia, si evince che l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio col medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo.
Sicché l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione demolitoria attraverso la notifica assume anche la portata, mutatis mutandis, di un verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981.
8.2 Per quanto qui di interesse occorre rilevare come in giurisprudenza si sia precisato che, nell’adozione del formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, pur dovendosi rispettare i passaggi procedurali a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, la notifica del verbale del sopralluogo volto ad accertare l’eventuale inottemperanza non assurge a presupposto necessario per la legittima emanazione della dichiarazione di acquisizione gratuita. Ed invero, il verbale redatto dalla Polizia Municipale, atto a carattere endoprocedimentale, assume una natura meramente ricognitiva del decorso del tempo e dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, rivestendo portata lesiva unicamente il successivo atto di accertamento formale con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale; sicché, in assenza di un contenuto dispositivo, la sua mancata notifica non assume alcuna rilevanza viziante sui successivi provvedimenti, gli unici eventualmente lesivi e giustiziabili (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II, 16/05/2024, n. 1075; T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 21/12/2020, n. 901).
9. Tanto premesso, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il provvedimento gravato, relativamente alle opere abusive non demolite nel termine all’uopo previsto, resiste alle avverse censure di illegittimità, atteso che: alcuna efficacia viziante/caducante può attribuirsi alla mancata notifica del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale recepito dal successivo formale atto di accertamento dell’inottemperanza; il termine per l’ottemperanza è scaduto successivamente all’entrata in vigore della L. n. 164/2014, sicché, non avendo il destinatario dell’ordine demolitorio dato prova di non essere responsabile per la realizzazione degli interventi abusivi e per la loro mancata tempestiva rimozione, l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 assurge ad atto vincolato, e può essere disposta nel medesimo atto di accertamento dell’inottemperanza (Consiglio di Stato ad. plen., 11/10/2023, n. 13) la cui notifica integra pure gli estremi della contestazione immediata dell’illecito.
10. Per mera completezza espositiva, si procede, da ultimo, al vaglio degli ulteriori motivi di censura indicati ai punti sub VI.2, VI.3, VI.4 del ricorso introduttivo.
11. In verità, a parer di questo Collegio, tale scrutinio non sarebbe neppure necessario atteso che è la stessa amministrazione a preannunciare, nell’atto gravato, un ulteriore e separato provvedimento realmente conclusivo della procedura acquisitiva, disponendo “la trasmissione al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Patrimonio Comunale per la definizione della pratica di acquisizione al patrimonio comunale e per ulteriori adempimento di propria competenza”.
Ciononostante, pur volendo attribuire una natura definitoria e definitiva al gravato provvedimento, le contestazioni svolte dalla parte ricorrente in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, all’incompetenza dell’organo che lo ha assunto e alla omessa indicazione dell’area da acquisire, non possono comunque trovare il favore di questo Collegio.
11.1 Anzitutto, per giurisprudenza granitica, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate non deve essere preceduta da una comunicazione di avvio, trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con riferimento alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato. Più in generale, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione è tenuta a verificare solo se la demolizione è avvenuta, mentre gli effetti dell’inottemperanza sono già prestabiliti dalla legge (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 21/10/2024, n. 5543); si aggiunga poi che l’acquisizione del manufatto e della relativa area di sedime è prevista dalla legge e non richiede alcuna specifica determinazione da parte dell’autorità amministrativa (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 16/02/2018, n. 1049) e solo l’eventuale estensione dell'acquisizione oltre il sedime dell’opera abusiva deve essere preceduta dall’individuazione puntuale dell’area stessa e, soprattutto, dalla indicazione specifica delle ragioni che rendono necessario disporne l’acquisto e dei criteri di determinazione di detta area.
11.2 Né può aderirsi alla ricostruzione della ricorrente in merito alla asserita incompetenza dell’organo che ha assunto il provvedimento lesivo gravato.
Invero, la competenza dell’Ufficio Patrimonio Comunale è prevista per la successiva fase di iscrizione dell’avvenuto acquisto nei Registri Immobiliari di cui il provvedimento contestato, adottato dal Responsabile dell’Area Tecnica- Edilizia Privata regolarmente competente, costituisce titolo e presupposto.
13. In definitiva, per i motivi suesposti, il provvedimento impugnato, nella parte relativa alle opere fatte salve dalla sentenza di questo Tribunale n. 2409/2023, si rivela indubbiamente illegittimo e va dunque annullato con la doverosa precisazione che, laddove venisse in seguito accolto l’appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso i capi della sentenza de qua involgenti le ulteriori opere abusive, il relativo giudicato produrrebbe un automatico effetto caducante dell’intero atto in questa sede gravato.
14. Invero, il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione è ancora dub judice.
Pertanto, il nesso di presupposizione necessaria che lega l’acquisizione al patrimonio all’ordine di demolizione fa sì che l'eventuale caducazione del secondo in appello farà necessariamente venire meno anche il primo.
In caso di atti geneticamente collegati, infatti, come quelli de quibus, l’invalidità derivante dall’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non è stato impugnato (Consiglio di Stato, sezione II, 27 novembre 2025, n. 9340).
15. L’accoglimento parziale del ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 3809/2025 del 24/02/2025 nella parte in cui ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione n. 57/2020 in relazione alle opere fatte salve da questo Tribunale con sentenza n. 2409/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di RT, Primo Referendario, Estensore
AU Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO