TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3032/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3032/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GIMMINIANI DANILO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. e Controparte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. CIPOLLETTA Controparte_3 SERGIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Hanno partecipato alla udienza con gli scritti previsti dal rito. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie ed atti ivi richiamati Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3032/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIMMINIANI DANILO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Vico Della Luna, 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GIMMINIANI DANILO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_1 avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CIPOLLETTA SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II N.209 65122 PESCARApresso il difensore avv. CIPOLLETTA SERGIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER AM
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione ed atti richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Parte_1 Teramo di dichiarare che la ha investita il 20.5.16 in Bellante stazione lungo la statale Controparte_2
pagina 2 di 4 80, e chiede di essere risarcita. Si costituisce l'assicurazione affermando di aver già risarcito il CP_3 danno con 71934 euro già erogati. Non contesta l'esclusiva responsabilità dell'assicurato.condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. si trovava il 20 maggio 2016 nel centro di Parte_1 Bellante quando, nell'attraversare la Strada Statale 80 sulle strisce pedonali, venne investita da un'autovettura e prima sbalzata sul cofano e successivamente a terra. Al pronto soccorso venne riscontrata una ferita lacero contusa del cuoio capelluto, conseguenza del lieve trauma cranico subito. Sottoposta ad RX della colonna, venne evidenziata la presenza di minimo avvallamento delle limitanti somatiche superiori di D10 e D11, sospetto per genesi traumatica se correlato con obiettività clinica. Seguiva l'esecuzione di una tac del rachide D9 - D12, grazie alla quale veniva confermata una riduzione di altezza dell' emisoma anteriore per modesto avvallamento della limitante somatica delle suddette vertebre ove si apprezzano anche ernie di Schmorl mentre ad eccezione di modesta irregolarità, con scalinatura, del profilo corticale dell'angolo cromatico antero- superiore, a carico dei somi in esame non furono rilevate franche rime di frattura scomposta. Approfondimento diagnostico con RMN mirata scoprì anche concomitanti alterazioni di segnale perilesionale come di fenomeni di natura infiammatoria in assenza di manifestazioni edemigene da riferire con certezza ad alterazioni di natura traumatica. Prescritti 30 giorni di riposo a letto e utilizzo di busto ortopedico a tre punti. Successivamente a seguito di altra visita neuro-chirurgica e visita ortopedica venne confermata la necessità di utilizzo di busto ortopedico per due mesi ed esecuzioni di terapie fisiche. L'esecuzione di TC encefalica evidenziò impegno infiammatorio di seno sfenoidale ed etmoidale già presente in RMN encefalo del 14 agosto 14. Il 22 luglio la RX di controllo evidenziò invariato l'avvallamento di D10 - D11 - D12 con maggiore sclerosi come da esiti riparativi, lievissima riduzione di altezza anche di D8 - D9 invariata rispetto alla precedente RM del 20 maggio 2016 ove non si osservò edema intraspongioso. L'ortopedico giudicò la frattura in via di consolidazione e prescrisse ciclo di rieducazione funzionale globale per rinforzo della muscolatura para vertebrale, magnetoterapia e prosecuzione dell'utilizzo del busto ortopedico. RX dopo 45 giorni evidenziò lieve accentuazione della fisiologica lordosi lombare. Il 26 agosto 16 venne eseguita la RMN che evidenziò un rimodellamento aspecifico delle litanti somatiche superiori di D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 oltre a piccole protrusioni discali d10-d11 e d11-d 12. Fratture consolidate il 21 settembre 16, con prescritto sospensione dell'uso del busto ortopedico . Il 21 ottobre 16 fu dichiarata Parte_1 guarita con postumi;
con rivalutazione neurologica mese dopo a causa della persistente cefalea e consigliata visita otorinolaringoiatrica per precedente diagnosi di sinusite. Presenta minima rigidità nei movimenti di flesso estensione e rotazione ai gradi estremi, dolore evocato dalla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre dorsali da D8 a D12 e sulla muscolatura para vertebrale che appare contratta, accentuazione della cifosi dorsale, conservata la fisiologica lordosi lombare, limitazione funzionale del movimento di flessione con reazione antalgica con mani al terzo medio delle gambe, sui restanti piani i movimenti sono limitati ai gradi estremi. La cefalea è dovuta non ai postumi del sinistro ma ad una sinusite. Dal trauma cranico non sono derivati esiti. Danno permanente al 19%; temporaneo totale e parziale 19%. Applicando le tabelle di Milano con personalizzazione ( per la indubbia spettacolarità dell'incidente, che la ha vista caricata mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali); nonché per la delicatezza della zona lesionata, che costringerà l'attrice a grande cautela nel prosieguo della sua esistenza;
va riconosciuta ( comprese le spese mediche esclusa la consulenza che va liquidata tra le spese di giustizia) euro 122. 151,60; detratto quanto già percepito euro 50.217,6, oltre interessi, in misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza (essendo i valori attualizzati ) al saldo. Non va a questa somma aggiunto alcunché per il titolo richiesto di mancata partecipazione effettiva alla mediazione ( Cass. 12304/23: il D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo.); mentre devono essere aggiunte le spese, pagina 3 di 4 documentate ed attualizzate, per il corso della patente e delle spese universitarie, in quanto ovviamente con il busto e costretta come è stata a letto e con molti esami anche delicati da compiere l'attrice ha dimostrato nesso di causalità tra la spesa ed il mancato profitto legato all'incidente, per cui la spesa non ha dato il risultato sperato;
e pertanto dovrà essere riconosciuto un risarcimento, tutto compreso, pari ad euro 53.217,6, oltre interessi, in misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e determina la somma dovuta dai convenuti in solido,
[...]
, , in euro 53.217,6, oltre interessi, in Controparte_4 Parte_2 Controparte_2 misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo . Condanna in convenuti in solido alle spese in favore dell'attrice, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di assistenza in mediazione e stragiudiziale, liquidate in euro 4536 spese stragiudiziale ed euro 224 oltre IVA per mediazione,spese di ctu come liquidate, spese di ctp e perizia allegata alla domanda di citazione come fatturate, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 20 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3032/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
Controparte_2
[...] [...]
Controparte_3
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GIMMINIANI DANILO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. e Controparte_1 l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Per l'avv. CIPOLLETTA Controparte_3 SERGIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Hanno partecipato alla udienza con gli scritti previsti dal rito. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie ed atti ivi richiamati Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3032/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 GIMMINIANI DANILO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Vico Della Luna, 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GIMMINIANI DANILO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore P.IVA_1 avv. (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il Controparte_3 Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CIPOLLETTA SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II N.209 65122 PESCARApresso il difensore avv. CIPOLLETTA SERGIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ER AM
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione ed atti richiamati.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Parte_1 Teramo di dichiarare che la ha investita il 20.5.16 in Bellante stazione lungo la statale Controparte_2
pagina 2 di 4 80, e chiede di essere risarcita. Si costituisce l'assicurazione affermando di aver già risarcito il CP_3 danno con 71934 euro già erogati. Non contesta l'esclusiva responsabilità dell'assicurato.condotta istruttoria con consulenza tecnica medico legale la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. si trovava il 20 maggio 2016 nel centro di Parte_1 Bellante quando, nell'attraversare la Strada Statale 80 sulle strisce pedonali, venne investita da un'autovettura e prima sbalzata sul cofano e successivamente a terra. Al pronto soccorso venne riscontrata una ferita lacero contusa del cuoio capelluto, conseguenza del lieve trauma cranico subito. Sottoposta ad RX della colonna, venne evidenziata la presenza di minimo avvallamento delle limitanti somatiche superiori di D10 e D11, sospetto per genesi traumatica se correlato con obiettività clinica. Seguiva l'esecuzione di una tac del rachide D9 - D12, grazie alla quale veniva confermata una riduzione di altezza dell' emisoma anteriore per modesto avvallamento della limitante somatica delle suddette vertebre ove si apprezzano anche ernie di Schmorl mentre ad eccezione di modesta irregolarità, con scalinatura, del profilo corticale dell'angolo cromatico antero- superiore, a carico dei somi in esame non furono rilevate franche rime di frattura scomposta. Approfondimento diagnostico con RMN mirata scoprì anche concomitanti alterazioni di segnale perilesionale come di fenomeni di natura infiammatoria in assenza di manifestazioni edemigene da riferire con certezza ad alterazioni di natura traumatica. Prescritti 30 giorni di riposo a letto e utilizzo di busto ortopedico a tre punti. Successivamente a seguito di altra visita neuro-chirurgica e visita ortopedica venne confermata la necessità di utilizzo di busto ortopedico per due mesi ed esecuzioni di terapie fisiche. L'esecuzione di TC encefalica evidenziò impegno infiammatorio di seno sfenoidale ed etmoidale già presente in RMN encefalo del 14 agosto 14. Il 22 luglio la RX di controllo evidenziò invariato l'avvallamento di D10 - D11 - D12 con maggiore sclerosi come da esiti riparativi, lievissima riduzione di altezza anche di D8 - D9 invariata rispetto alla precedente RM del 20 maggio 2016 ove non si osservò edema intraspongioso. L'ortopedico giudicò la frattura in via di consolidazione e prescrisse ciclo di rieducazione funzionale globale per rinforzo della muscolatura para vertebrale, magnetoterapia e prosecuzione dell'utilizzo del busto ortopedico. RX dopo 45 giorni evidenziò lieve accentuazione della fisiologica lordosi lombare. Il 26 agosto 16 venne eseguita la RMN che evidenziò un rimodellamento aspecifico delle litanti somatiche superiori di D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 oltre a piccole protrusioni discali d10-d11 e d11-d 12. Fratture consolidate il 21 settembre 16, con prescritto sospensione dell'uso del busto ortopedico . Il 21 ottobre 16 fu dichiarata Parte_1 guarita con postumi;
con rivalutazione neurologica mese dopo a causa della persistente cefalea e consigliata visita otorinolaringoiatrica per precedente diagnosi di sinusite. Presenta minima rigidità nei movimenti di flesso estensione e rotazione ai gradi estremi, dolore evocato dalla digitopressione delle apofisi spinose delle vertebre dorsali da D8 a D12 e sulla muscolatura para vertebrale che appare contratta, accentuazione della cifosi dorsale, conservata la fisiologica lordosi lombare, limitazione funzionale del movimento di flessione con reazione antalgica con mani al terzo medio delle gambe, sui restanti piani i movimenti sono limitati ai gradi estremi. La cefalea è dovuta non ai postumi del sinistro ma ad una sinusite. Dal trauma cranico non sono derivati esiti. Danno permanente al 19%; temporaneo totale e parziale 19%. Applicando le tabelle di Milano con personalizzazione ( per la indubbia spettacolarità dell'incidente, che la ha vista caricata mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali); nonché per la delicatezza della zona lesionata, che costringerà l'attrice a grande cautela nel prosieguo della sua esistenza;
va riconosciuta ( comprese le spese mediche esclusa la consulenza che va liquidata tra le spese di giustizia) euro 122. 151,60; detratto quanto già percepito euro 50.217,6, oltre interessi, in misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza (essendo i valori attualizzati ) al saldo. Non va a questa somma aggiunto alcunché per il titolo richiesto di mancata partecipazione effettiva alla mediazione ( Cass. 12304/23: il D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 8, comma 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo.); mentre devono essere aggiunte le spese, pagina 3 di 4 documentate ed attualizzate, per il corso della patente e delle spese universitarie, in quanto ovviamente con il busto e costretta come è stata a letto e con molti esami anche delicati da compiere l'attrice ha dimostrato nesso di causalità tra la spesa ed il mancato profitto legato all'incidente, per cui la spesa non ha dato il risultato sperato;
e pertanto dovrà essere riconosciuto un risarcimento, tutto compreso, pari ad euro 53.217,6, oltre interessi, in misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e determina la somma dovuta dai convenuti in solido,
[...]
, , in euro 53.217,6, oltre interessi, in Controparte_4 Parte_2 Controparte_2 misura legale, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo . Condanna in convenuti in solido alle spese in favore dell'attrice, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di assistenza in mediazione e stragiudiziale, liquidate in euro 4536 spese stragiudiziale ed euro 224 oltre IVA per mediazione,spese di ctu come liquidate, spese di ctp e perizia allegata alla domanda di citazione come fatturate, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 20 Ottobre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4