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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
18.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 R.G. per l'anno 2023,
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
(C.F.: , nato a [...] C.le (CZ) il 05.07.1963, Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Antonio Gareri;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1 resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, già dipendente della società ha esposto: di avere presentato Parte_2 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., vantando un credito nei confronti dell'ex datore di lavoro di euro 60.545,39, accertato mediante decreto ingiuntivo definitivo emesso dal Tribunale di Catanzaro;
di avere presentato, unitamente alla domanda amministrativa,
l'intera documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della propria istanza;
che l'ente, con nota PEC del 21.06.2023, comunicava il rigetto della domanda in quanto sfornita della documentazione richiesta;
che, a seguito di successivi approfondimenti, egli veniva a conoscenza del fatto che l'Istituto aveva respinto la domanda perché priva dei bilanci 2020, 2021 e 2022, reputati dall'ente indispensabili per l'accertamento della non assoggettabilità dell'ex datore di lavoro alla liquidazione giudiziale e, dunque, per escludere la necessità di allegare alla domanda il decreto di reiezione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
che presentava osservazioni avverso il suddetto diniego, evidenziando di avere allegato alla domanda i bilanci del 2019 e del 2020, gli unici disponibili e che, comunque, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, era per legge sufficiente dimostrare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del debitore, vale a dire l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata e non anche il compimento di ulteriore attività da parte del lavoratore;
che, ad ogni buon conto, facendosi parte diligente, egli produceva anche copia dei bilanci dal 2018 al 2022; che, in data 12.09.2023, il patronato gli comunicava che la domanda era stata respinta poiché dai bilanci emergeva l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'ex datore di lavoro;
che il provvedimento di rigetto era ingiusto in quanto lo stato di insolvenza era stato documentato tramite il pignoramento mobiliare con esito negativo del 04.01.2023, nonché con le ispezioni catastali immobiliari allegate alla domanda di intervento del Fondo, dovendosi, altresì, escludere la necessità di produrre il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento in quanto dai bilanci prodotti emergeva che la ex società datrice era una “impresa minore” non fallibile;
che il provvedimento di reiezione della domanda doveva comunque considerarsi inesistente perché privo di adeguata motivazione;
tanto premesso, ha concluso: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'utile accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del Trattamento di Fine CP_1
Rapporto, come da domanda presentata in data 07.03.2023, nulla ostando a tale riconoscimento;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto da parte resistente e disporre che parte resistente, provveda alla liquidazione della somma documentata nel titolo giudiziario quale
TFR spettante al lavoratore, previa verifica dell'imposte se dovute;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del costituito procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata in via amministrativa dal ricorrente è infondata per mancanza dei presupposti dell'intervento del Fondo, indicati dall'art. 2, co. 5, L. n.
297/192.
Come l' ha correttamente dedotto, i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia si CP_1 differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) ed oggi a quelle previste dal D. Lgs. 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).
Nella specie, dall'esame della proposta domanda, emerge che il ricorrente ha agito per l'ipotesi di datore non soggetto alle procedure concorsuali, in conformità all'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982, secondo cui: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione dell'assoggettabilità a procedura concorsuale del datore deve essere fatta in concreto e, pertanto, deve considerarsi non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi del citato art. 2, quinto comma, sia il datore di lavoro non assoggettato a fallimento per ragioni di carattere soggettivo (ad esempio, imprenditore
“sottosoglia”) sia il datore di lavoro non assoggettato a procedura concorsuale per ragioni di carattere oggettivo (ad esempio, imprenditore cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese).
Il criterio distintivo, pertanto, è l'assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, per le quali l'intervento del Fondo di Garanzia è disciplinato dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 L. n. 297/1982.
Infatti, se il datore di lavoro è assoggettabile a procedura concorsuale, i requisiti di intervento del
Fondo di garanzia sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'apertura di una procedura concorsuale e l'esistenza del credito per TFR, accertata a mezzo di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro insolvente. Se, invece, il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, i requisiti di intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro, la inapplicabilità al datore delle procedure concorsuali, la prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni, nonché l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Poiché, nel caso concreto, si è in presenza di una richiesta di intervento, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L.
n. 297/82 (infruttuosa esecuzione individuale), il ricorrente aveva l'onere di dimostrare, in fase amministrativa, prima, e giudiziale, poi (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 1136/2002), la presenza dei presupposti normativi dell'intervento ed in particolare la non assoggettabilità dell'ex datore di lavoro,
alle procedure concorsuali. Parte_2
Ma, il ricorrente non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Si aggiunga che, in atti vi è la prova che la sia un'impresa assoggettabile alle Parte_2 procedure concorsuali.
Come si è detto, deve essere considerato “non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267” sia il datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale per ragioni soggettive sia il datore di lavoro non più assoggettabile per ragioni di carattere oggettivo. Spetta al lavoratore, che voglia accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sulla base dell'esecuzione forzata individuale, dimostrare che il datore di lavoro non è soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, non potendo egli optare per una o l'altra modalità di intervento” (cfr. Cass. civ. 28 marzo 2017 n. 7924; Cass. civ. 16 gennaio 2004 n. 625). Ed ancora, “il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non può che comportare il rigetto della domanda” (Cass. civ. 28 aprile 2020 n. 8259; conf. Cass. civ. 24 febbraio 2022 n. 6207).
Al riguardo, si rileva che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 1 della legge fallimentare) gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici, nonché gli imprenditori commerciali in stato di insolvenza qualora dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1. avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
2. avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Il CCII ha confermato tali indicazioni escludendo dalla liquidazione giudiziale (art. 121) e dal concordato preventivo (art. 84)
l'impresa c.d. minore, definita dall'art. 2, co. 1, lett. d), del codice come l'impresa che non supera i parametri sopra esposti, nonché l'impresa agricola (indipendentemente dalla forma societaria assunta) e gli enti pubblici.
L' , con circolare n. 70 del 26.07.2023, che riprende, sul punto, la circolare n. 74/2008, ha CP_1 precisato che i suddetti requisiti devono sussistere congiuntamente ai fini della non fallibilità e per la loro verifica, nonché per l'esatta individuazione dai bilanci depositati presso il registro delle imprese dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti complessivi, ha chiarito che “Il requisito relativo all'attivo patrimoniale (art. 2424 c.c.) deve essere valutato sommando le seguenti voci dello stato patrimoniale attivo: quadro A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
quadro B) immobilizzazioni;
quadro C) attivo circolante;
quadro D) ratei e risconti attivi. I ricavi lordi sono rilevabili dal conto economico sommando le voci di seguito indicate del quadro A) valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
5) altri ricavi e proventi. I debiti complessivi dell'azienda sono rilevabili dal passivo dello stato patrimoniale sommando le voci: quadro B) fondi per rischi ed oneri, voce 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
quadro C) trattamento di fine rapporto subordinato;
quadro D) totale debiti.” Nel caso concreto, dall'esame del bilancio dell'anno 2020 - annualità che si colloca nel triennio rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni soggettive di non fallibilità della società, considerando che la domanda di accesso al Fondo di garanzia è stata presentata il
07.03.2023 – emerge che, tanto l'attivo patrimoniale, quanto i debiti complessivi dell'azienda sono superiori ai limiti indicati dalla legge: l'attivo patrimoniale (art. 2424 c.c.) ricavabile dallo stato patrimoniale risulta pari a complessivi euro 608.053,00 (immobilizzazioni euro 346.852 + attivo circolante euro 261.201 = euro 608.053,00), superiore dunque al limite di euro 300.000, laddove i debiti complessivi, ricavabili dal passivo dello stato patrimoniale, sono pari ad euro 587.992,00
(trattamento di fine rapporto subordinato euro 10.228 + totale debiti euro 577.764 = euro 587.992,00), superiore al limite di euro 500.000,00.
Pertanto, l'assoggettamento a fallimento/liquidazione giudiziale della ex società datrice, Parte_2
risulta con certezza dal suddetto bilancio dell'anno 2020 che, come si è detto, si colloca nel
[...] periodo rilevante ai fini che ci occupano.
Viceversa, non ha pregio la lettura dei bilanci che fornisce l'istante al fine di sostenere la non assoggettabilità a fallimento dell'ex datore di lavoro, atteso che – come correttamente ha rilevato l' – egli, anziché esaminare il dato relativo all'attivo patrimoniale risultante dalla sommatoria CP_1 delle anzidette voci dell'attivo dello stato patrimoniale, estrapola il dato del patrimonio netto rientrante nelle voci del passivo dello stato patrimoniale, mentre, con riferimento ai debiti complessivi dell'azienda, indica solo quelli esigibili oltre l'esercizio successivo, senza considerare anche quelli esigibili entro l'esercizio successivo (pari ad euro 359.922), omettendo vieppiù di considerare la voce sub lettera C) del passivo dello stato patrimoniale (trattamento di fine rapporto subordinato).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ritiene il giudice che il ricorrente non abbia titolo, in forza della domanda amministrativa presentata in data 07.03.2023, all'accesso al Fondo di Garanzia, non avendo provato la non fallibilità del proprio ex datore di lavoro ed anzi risultando dalla documentazione prodotta in sede amministrativa e giudiziaria la sua fallibilità, con conseguente necessità di attivare la diversa procedura prevista dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 L. n. 297/1982 per l'accesso al Fondo di
Garanzia.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione della natura della lite e della qualità delle parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 18.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'udienza del
18.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 R.G. per l'anno 2023,
avente ad oggetto: controversia in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
(C.F.: , nato a [...] C.le (CZ) il 05.07.1963, Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco Antonio Gareri;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1 resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, già dipendente della società ha esposto: di avere presentato Parte_2 domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del T.F.R., vantando un credito nei confronti dell'ex datore di lavoro di euro 60.545,39, accertato mediante decreto ingiuntivo definitivo emesso dal Tribunale di Catanzaro;
di avere presentato, unitamente alla domanda amministrativa,
l'intera documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della propria istanza;
che l'ente, con nota PEC del 21.06.2023, comunicava il rigetto della domanda in quanto sfornita della documentazione richiesta;
che, a seguito di successivi approfondimenti, egli veniva a conoscenza del fatto che l'Istituto aveva respinto la domanda perché priva dei bilanci 2020, 2021 e 2022, reputati dall'ente indispensabili per l'accertamento della non assoggettabilità dell'ex datore di lavoro alla liquidazione giudiziale e, dunque, per escludere la necessità di allegare alla domanda il decreto di reiezione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
che presentava osservazioni avverso il suddetto diniego, evidenziando di avere allegato alla domanda i bilanci del 2019 e del 2020, gli unici disponibili e che, comunque, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia, era per legge sufficiente dimostrare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle garanzie patrimoniali del debitore, vale a dire l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata e non anche il compimento di ulteriore attività da parte del lavoratore;
che, ad ogni buon conto, facendosi parte diligente, egli produceva anche copia dei bilanci dal 2018 al 2022; che, in data 12.09.2023, il patronato gli comunicava che la domanda era stata respinta poiché dai bilanci emergeva l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'ex datore di lavoro;
che il provvedimento di rigetto era ingiusto in quanto lo stato di insolvenza era stato documentato tramite il pignoramento mobiliare con esito negativo del 04.01.2023, nonché con le ispezioni catastali immobiliari allegate alla domanda di intervento del Fondo, dovendosi, altresì, escludere la necessità di produrre il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento in quanto dai bilanci prodotti emergeva che la ex società datrice era una “impresa minore” non fallibile;
che il provvedimento di reiezione della domanda doveva comunque considerarsi inesistente perché privo di adeguata motivazione;
tanto premesso, ha concluso: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'utile accesso al Fondo di Garanzia per la liquidazione del Trattamento di Fine CP_1
Rapporto, come da domanda presentata in data 07.03.2023, nulla ostando a tale riconoscimento;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto da parte resistente e disporre che parte resistente, provveda alla liquidazione della somma documentata nel titolo giudiziario quale
TFR spettante al lavoratore, previa verifica dell'imposte se dovute;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del costituito procuratore ex art. 93 C.p.c.”.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata in via amministrativa dal ricorrente è infondata per mancanza dei presupposti dell'intervento del Fondo, indicati dall'art. 2, co. 5, L. n.
297/192.
Come l' ha correttamente dedotto, i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia si CP_1 differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) ed oggi a quelle previste dal D. Lgs. 2019 n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).
Nella specie, dall'esame della proposta domanda, emerge che il ricorrente ha agito per l'ipotesi di datore non soggetto alle procedure concorsuali, in conformità all'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982, secondo cui: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione dell'assoggettabilità a procedura concorsuale del datore deve essere fatta in concreto e, pertanto, deve considerarsi non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ai sensi del citato art. 2, quinto comma, sia il datore di lavoro non assoggettato a fallimento per ragioni di carattere soggettivo (ad esempio, imprenditore
“sottosoglia”) sia il datore di lavoro non assoggettato a procedura concorsuale per ragioni di carattere oggettivo (ad esempio, imprenditore cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese).
Il criterio distintivo, pertanto, è l'assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure di fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, per le quali l'intervento del Fondo di Garanzia è disciplinato dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 L. n. 297/1982.
Infatti, se il datore di lavoro è assoggettabile a procedura concorsuale, i requisiti di intervento del
Fondo di garanzia sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'apertura di una procedura concorsuale e l'esistenza del credito per TFR, accertata a mezzo di ammissione allo stato passivo del datore di lavoro insolvente. Se, invece, il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, i requisiti di intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro, la inapplicabilità al datore delle procedure concorsuali, la prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni, nonché l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
Poiché, nel caso concreto, si è in presenza di una richiesta di intervento, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L.
n. 297/82 (infruttuosa esecuzione individuale), il ricorrente aveva l'onere di dimostrare, in fase amministrativa, prima, e giudiziale, poi (cfr. Cass. sez. lav. sent. n. 1136/2002), la presenza dei presupposti normativi dell'intervento ed in particolare la non assoggettabilità dell'ex datore di lavoro,
alle procedure concorsuali. Parte_2
Ma, il ricorrente non ha assolto al suddetto onere probatorio.
Si aggiunga che, in atti vi è la prova che la sia un'impresa assoggettabile alle Parte_2 procedure concorsuali.
Come si è detto, deve essere considerato “non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267” sia il datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale per ragioni soggettive sia il datore di lavoro non più assoggettabile per ragioni di carattere oggettivo. Spetta al lavoratore, che voglia accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia sulla base dell'esecuzione forzata individuale, dimostrare che il datore di lavoro non è soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, non potendo egli optare per una o l'altra modalità di intervento” (cfr. Cass. civ. 28 marzo 2017 n. 7924; Cass. civ. 16 gennaio 2004 n. 625). Ed ancora, “il lavoratore assicurato, che adducendo una situazione di concreta non assoggettabilità al fallimento del proprio datore di lavoro chieda l'intervento del Fondo di garanzia, resta pur sempre onerato della prova delle circostanze costitutive del fatto che ha dato luogo al sorgere del rapporto previdenziale, tra le quali appunto la non assoggettabilità a fallimento del proprio datore di lavoro, sia essa predicabile in abstracto o in concreto, e il mancato o insufficiente assolvimento di tale onere non può che comportare il rigetto della domanda” (Cass. civ. 28 aprile 2020 n. 8259; conf. Cass. civ. 24 febbraio 2022 n. 6207).
Al riguardo, si rileva che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 1 della legge fallimentare) gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici, nonché gli imprenditori commerciali in stato di insolvenza qualora dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1. avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
2. avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. Il CCII ha confermato tali indicazioni escludendo dalla liquidazione giudiziale (art. 121) e dal concordato preventivo (art. 84)
l'impresa c.d. minore, definita dall'art. 2, co. 1, lett. d), del codice come l'impresa che non supera i parametri sopra esposti, nonché l'impresa agricola (indipendentemente dalla forma societaria assunta) e gli enti pubblici.
L' , con circolare n. 70 del 26.07.2023, che riprende, sul punto, la circolare n. 74/2008, ha CP_1 precisato che i suddetti requisiti devono sussistere congiuntamente ai fini della non fallibilità e per la loro verifica, nonché per l'esatta individuazione dai bilanci depositati presso il registro delle imprese dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti complessivi, ha chiarito che “Il requisito relativo all'attivo patrimoniale (art. 2424 c.c.) deve essere valutato sommando le seguenti voci dello stato patrimoniale attivo: quadro A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
quadro B) immobilizzazioni;
quadro C) attivo circolante;
quadro D) ratei e risconti attivi. I ricavi lordi sono rilevabili dal conto economico sommando le voci di seguito indicate del quadro A) valore della produzione: 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
5) altri ricavi e proventi. I debiti complessivi dell'azienda sono rilevabili dal passivo dello stato patrimoniale sommando le voci: quadro B) fondi per rischi ed oneri, voce 1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
quadro C) trattamento di fine rapporto subordinato;
quadro D) totale debiti.” Nel caso concreto, dall'esame del bilancio dell'anno 2020 - annualità che si colloca nel triennio rilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni soggettive di non fallibilità della società, considerando che la domanda di accesso al Fondo di garanzia è stata presentata il
07.03.2023 – emerge che, tanto l'attivo patrimoniale, quanto i debiti complessivi dell'azienda sono superiori ai limiti indicati dalla legge: l'attivo patrimoniale (art. 2424 c.c.) ricavabile dallo stato patrimoniale risulta pari a complessivi euro 608.053,00 (immobilizzazioni euro 346.852 + attivo circolante euro 261.201 = euro 608.053,00), superiore dunque al limite di euro 300.000, laddove i debiti complessivi, ricavabili dal passivo dello stato patrimoniale, sono pari ad euro 587.992,00
(trattamento di fine rapporto subordinato euro 10.228 + totale debiti euro 577.764 = euro 587.992,00), superiore al limite di euro 500.000,00.
Pertanto, l'assoggettamento a fallimento/liquidazione giudiziale della ex società datrice, Parte_2
risulta con certezza dal suddetto bilancio dell'anno 2020 che, come si è detto, si colloca nel
[...] periodo rilevante ai fini che ci occupano.
Viceversa, non ha pregio la lettura dei bilanci che fornisce l'istante al fine di sostenere la non assoggettabilità a fallimento dell'ex datore di lavoro, atteso che – come correttamente ha rilevato l' – egli, anziché esaminare il dato relativo all'attivo patrimoniale risultante dalla sommatoria CP_1 delle anzidette voci dell'attivo dello stato patrimoniale, estrapola il dato del patrimonio netto rientrante nelle voci del passivo dello stato patrimoniale, mentre, con riferimento ai debiti complessivi dell'azienda, indica solo quelli esigibili oltre l'esercizio successivo, senza considerare anche quelli esigibili entro l'esercizio successivo (pari ad euro 359.922), omettendo vieppiù di considerare la voce sub lettera C) del passivo dello stato patrimoniale (trattamento di fine rapporto subordinato).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, ritiene il giudice che il ricorrente non abbia titolo, in forza della domanda amministrativa presentata in data 07.03.2023, all'accesso al Fondo di Garanzia, non avendo provato la non fallibilità del proprio ex datore di lavoro ed anzi risultando dalla documentazione prodotta in sede amministrativa e giudiziaria la sua fallibilità, con conseguente necessità di attivare la diversa procedura prevista dall'art. 2, commi 2, 3 e 4 L. n. 297/1982 per l'accesso al Fondo di
Garanzia.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio, in considerazione della natura della lite e della qualità delle parti.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di giudizio.
Catanzaro, 18.09.2025 Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona