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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
P.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, col ministero dell'Avv.to Flavio Di Vita,
ATTRICE
E
P.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, col ministero dell'Avv.to Antonino Licciardello,
CONVENUTA
I FATTI
1. è soggetto gestore del “Parco Fotovoltaico delle Madonie”, composto Parte_1 da 13 impianti localizzati nei comuni delle Madonie. In data 18 giugno 2014, ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un operatore per la gestione e la manutenzione del complesso, affidate definitivamente il 30.7.2014 alla cui CP_1 gli impianti furono consegnati in data 1.8.2014. La convenzione fu stipulata il 1.10.2014, con la previsione – assume l'attrice – che «l'affidatario dovesse farsi carico anche del pagamento delle restanti parti dei due mutui accesi con per la realizzazione del Parco Fotolvatico CP_2 nonché assumere tutti gli oneri relativi alla manutenzione e gestione degli impianti. Le somme provenienti dal SE e dalla vendita di energia sarebbero state accreditate sul C/C acceso presso
l' agenzia di Castellana Sicula, intestato all'odierna attrice, la quale, trattenute la CP_2 percentuale dell'11,15 % delle somme dovute in forza della convenzione sottoscritta, avrebbe poi provveduto a corrispondere in favore della gli importi residui alla stessa spettanti». Con CP_1 nota del 30.6.2017, la amentava l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto CP_1
a causa delle variazioni del prezzo di vendita dell'energia, collegato all'andamento del mercato, e pertanto comunicava che dalle ore 23,59 del 29.09.2017 sarebbe cessata ogni attività di monitoraggio, manutenzione ed ogni altra obbligazione prevista per contratto. Asserendo che la quota dell'11,15% avrebbe dovuto essere calcolata sulla totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici, e dunque sulla totalità di quelli generati sia dalla vendita di energia, sia dalla tariffa incentivante, deducendo di avere anticipato costi ed oneri in verità gravanti su CP_1 infine addebitando a fatto e a colpa di quest'ultima la cessazione del contratto con maggiori aggravi dipendenti dalla necessità di affidare gli impianti ad altro gestore,
l'attrice chiede oggi al Tribunale di:
«[…] Dire e dichiarare che la società convenuta in forza della convenzione sottoscritta in data
01.10.2014, è tenuta al pagamento della somma di €. 182.145,49, quale percentuale del 11,15% di tutti gli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici (tariffa incentivante e vendita energia) nonché l'ulteriore importo di €. 22.183,93, quale saldo tra gli oneri, anticipati da Parte_1
(utenze, rate mutui e costi vari) e i ricavi ottenuti in favore dell'attrice, e/o in quell'altra somma
[...] che dovesse essere determinata anche in esito ad espletanda ctu e/o in via equitativa, per i motivi spiegati in premessa, oltre interessi ex d.l.vo 231/2002 sino al soddisfo.
Dire e dichiarare che l'ammontare dei pregiudizi lamentati dalla società attrice ammontano ad €
12.000,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU e/o anche in via equitativa;
Condannare per l'effetto, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della la superiore somma, oltre accessori sino all'effettivo Parte_1 soddisfo […]». 2. ha negato gli addebiti avversari: (i) sostenendo l'erroneità CP_1 dell'interpretazione avversaria secondo cui la quota dell'11,15% avrebbe dovuto altresì essere calcolata sui proventi derivanti dalla tariffa incentivante (corrisposta dalla SE
s.p.a.), affermando che l'art.3 della convenzione del 01.10.2014 parla di impegno a riconoscere l'11.15% della sola produzione energetica, senza riferimenti alla tariffa incentivante;
(ii) contestando la quantificazione ex adverso proposta, anche con riguardo agli oneri asseritamente anticipati da;
(iii) ribadendo la legittimità del Parte_1 recesso, esercitato sulla scorta di ragioni concrete e reali e preceduto da una lunga fase di trattative e da un congruo preavviso;
(i) chiedendo la corresponsione di € 152.132,34, quale quota dell'11,15% della tariffa incentivante illegittimamente trattenuta da di avere operato con puntualità e correttezza, la convenuta Parte_2 ha evidenziato che in corso di rapporto si sono verificate la riduzione di circa il 50% del prezzo di vendita dell'energia prodotta (per legge di mercato) e quella degli incentivi pubblici (per legge dello Stato), e che tali fattori hanno determinato un insostenibile disequilibrio rispetto a quelli che erano gli assetti contrattuali ed economici iniziali, trovandosi a sostenere, costi inalterati a fronte di ricavi improvvisamente CP_1 dimezzati e di incentivi altrettanto improvvisamente e drasticamente ridotti. In un contesto del genere, invitata a rinegoziare i contenuti contrattuali, l'attrice avrebbe tuttavia opposto un netto rifiuto, in violazione dei principi dell'esecuzione di buona fede (art. 1375 c.c.) e di solidarietà (art.2 Cost.), con conseguente diritto di a CP_1 percepire da un ristoro per la mancata rinegoziazione nonostante la Pt_1 riduzione dei prezzi di vendita dell'energia e la diminuzione degli incentivi.
Tanto premettendo, la convenuta ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni:
«I) Dichiarare la nullità della domanda per come dedotto al punto n.
2. o in subordine l'infondatezza della domanda per come dedotto al punto n.3, con ogni conseguente statuizione di invalidità e/o di rigetto. II) In via riconvenzionale accertare che la ha illegittimamente ed in violazione dei Pt_1 canoni di buona fede negato la rinegoziazione a seguito della riduzione del prezzo di vendita dell'energia
(come dedotto al punto n.
4.A), e disporsi da parte Tribunale anche equitativamente una riduzione del
50% del diritto di di percepire l'11,15 % dei ricavi (rimodulando quindi detta percentuale Pt_1 nella misura del 5,58%); in subordine si chiede dichiararsi dovute dalla alla titolo Pt_1 CP_1 risarcitorio per l'omessa rinegoziazione in esame somme pari ad almeno il 50% di quanto la Pt_1 potrebbe chiedere alla come quota del 11,15%. Il tutto con compensazione parziale delle CP_1 reciproche poste o con condanna della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare alla la somma di € 15.006,80 o quell'altra che apparirà giusta ed equa. CP_1 III) In via riconvenzionale accertare ancora che la ha illegittimamente ed in violazione dei Pt_1 canoni di buona fede negato la rinegoziazione a seguito della riduzione della tariffa incentivante dovuta da SE S.p.A. (come dedotto sempre al punto n.
4.A), e dichiararsi il diritto della a percepire CP_1 dalla a titolo risarcitorio i 2/3 di quanto non incassato per diminuzione degli incentivi per Pt_1
92.572,63, con conseguente condanna della n persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare alla detta somma, o per quell'altra che apparirà giusta ed equa. IV) In CP_1 via riconvenzionale accertare ancora che (come dedotto al punto n.
4.B) la è creditrice verso la CP_1
della percentuale del 11,15% della tariffa incentivante (illegittimamente trattenuta dalla Pt_1
) per € 152.132,34, con conseguente condanna della n persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro tempore a pagare alla detta somma, o per quell'altra che apparirà CP_1 giusta ed equa. VI) Con vittoria di spese e compensi di lite […]».
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., disposta c.t.u. (per le finalità meglio illustrate con ordinanza del 28.9.2021), la causa è stata posta in decisione allo scadere del termine perentorio del 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Profili preliminari.
1.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., posto che la domanda dell'attrice, benché originariamente connotata da un'esposizione solo per sintesi delle somme richieste, è stata fondata su fatti costitutivi sufficientemente chiari ed espliciti sin dalla citazione (corresponsione della quota dell'11,15% da calcolare sui proventi della tariffa incentivante, rimborso oneri e costi anticipati dall'attrice, illegittimo recesso della convenuta), come tali idonei a consentire alla convenuta una pronta difesa, successivamente approfonditi, come il codice consente (art. 183, comma sei, c.p.c. ratione temporis applicabile), con la prima memoria istruttoria, deputata alla precisazione delle domande proposte.
1.2. Va del pari disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, per essere state avanzate oltre i termini previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c.: come ben osserva la convenuta (citando Cass. n. 13950.2018), la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di incompetenza "ratione valoris", dà luogo a "translatio iudicii", sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
2. La domanda di inadempimento dell'attrice.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Termini Imerese nell'ordinanza declinatoria della competenza in favore della Sezione Specializzata per le Imprese del
Tribunale di Palermo (del 19.9.2020), il contrasto tra le parti verte essenzialmente sull'esatta interpretazione della convenzione del 1.10.2024, essendo in contesa se la quota dell'11,15%, che la società convenuta si è obbligata a riconoscere alla società attrice, debba essere calcolata sulla totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici oppure soltanto sul corrispettivo della vendita di energia, esclusa la cd. tariffa incentivante elargita da G.S.E.
A giudizio del Collegio, la piana lettura della convenzione (in specie dell'art. 3 e dell'art. 4) induce agevolmente a concludere che le parti abbiano inteso riconoscere alla l'11,15% sulla totalità della produzione energetica, dunque sia sulla Parte_1 componente della vendita di energia, che sulla componente della tariffa incentivante: depone in tal senso l'ampia formula contenuta nel citato art. 3 ('obblighi a carico soggetto affidatario'), dove viene menzionato l'impegno di a 'riconoscere l'11,15% della CP_1 produzione energetica alla e/o ai Comuni nei quali sono localizzati gli impianti Parte_1 fotovoltaici […]', ivi ricorrendosi a un termine così ampio (produzione energetica) da includere chiaramente tutti i proventi che l'impianto avrebbe generato. Prova ne è che all'art. 4 fu previsto l'obbligo di di trasferire al soggetto affidatario, entro 30 Pt_1 giorni dall'avvenuto accredito, le somme provenienti da tale produzione, questa volta specificate in tariffa incentivante e in vendita di energia, al netto del pagamento delle rate e (alla luce del disposto dell'articolo precedente) della trattenuta dell'11,15% riconosciuta in favore dell'appaltante. Ne è ulteriore segno, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362, secondo comma, c.c., il contenuto dell'offerta economica formulata da (doc. 3 fasc. attrice), dove, in vista della selezione dell'operatore economico CP_1 cui affidare la manutenzione del Parco fotovoltaico delle Madonie, questa dichiarava di essere disposta a riconoscere la quota dell'11,15% della 'totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici'.
Ne discende che la pretesa di parte attrice di avere la quota del 11,15% di tutti gli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici, anche quindi di quelli derivanti dalla tariffa incentivante, è fondata, con la conseguenza che ha diritto a percepire da la somma (ancora non corrisposta) di € Parte_1 CP_1
182.145,49, quale accertata all'esito di apposita indagine demandata al c.t.u. (v. pag. 18 della relazione depositata il 13.2.2023 e alleg. 3). Va correlativamente rigettata la domanda riconvenzionale di on la quale si chiede di accertare che la stessa «[…] CP_1
è creditrice verso la della percentuale del 11,15% della tariffa incentivante (illegittimamente Pt_1 trattenuta dalla ) per € 152.132,34, con conseguente condanna della in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla etta somma, o per quell'altra CP_1 che apparirà giusta ed equa»
Quanto, invece, alla domanda dell'attrice intesa alla condanna della convenuta alla restituzione di € 22.183,93, quale saldo degli oneri anticipati da (per Parte_1
ENEL, rate e interessi mutui e costi vari) e i ricavi ottenuti dalla produzione, la convenzione inter partes obbligava, all'art. 3, il soggetto affidatario «al pagamento delle restanti rate di mutuo, come da prospetto economico' e all'assunzione dell'onere per la manutenzione e la gestione degli impianti per tutto il periodo dell'affidamento». Senonché, il piano di ammortamento che scandiva le rate di mutuo cambiò contenuti in costanza di rapporto, visto che «nel corso del 2016 i mutui chirografari n. 47700 e 88600 erogati dalla alla CP_2
venivano rinegoziati, su richiesta di quest'ultima per come appare dagli atti di causa, Pt_1 asseritamente al fine di agevolare la convenuta. A seguito di tale rinegoziazione, come esposto dal CTP
e come risultante dalla documentazione bancaria in atti, per entrambi i mutui veniva prolungata la durata (portata al 30/06/2028), veniva ridotto il numero complessivo di rate, veniva variata, per le rate residue, la tipologia di ammortamento (da rata con quota capitale decrescente a rata con quota capitale crescente) e la periodicità di pagamento (da rata trimestrale a rata semestrale) e veniva inoltre previsto un periodo (tra la metà del 2014 e l'inizio del 2016) di sospensione del rimborso della quota capitale e di pagamento della sola quota interessi e spese, come anche ricavabile dalla tabella di riepilogo dei mutui in Allegato n. 4 alla Relazione di CTU» (cfr. pag. 16 della c.t.u.). Ne vennero così modificati
«[…] l'ammontare complessivo degli interessi sul mutuo, nonché l'importo complessivo da rimborsare alla banca, e risultavano incrementate le singole rate residue, perdendosi in questo modo, a tutta evidenza, qualunque corrispondenza tra rate del vecchio e del nuovo mutuo» (ancora a pag. 16). Non si concorda, però, col c.t.u. laddove questi ha escluso dal conteggio «i ratei dei mutui successivi alla data del 30/09/2017 perché a seguito della rinegoziazione del mutuo tali ratei non erano di competenza del periodo precedente, ma semplicemente nel periodo precedente, e oggetto della convenzione, la nuova rinegoziazione prevedeva il solo pagamento di interessi» (v. pag. 17), sull'assunto che «tutto ciò che esulava dalla convenzione, o perché di competenza di periodi precedenti (ratei di interessi passivi per mutui tardivamente pagati) o perché di competenza di periodi successivi (ratei di mutuo che, anche in quanto rinegoziati non competevano al periodo oggetto della convenzione), è stato tenuto fuori dai conteggi, così come le somme delle tariffe incentivanti delle quali
l'incasso è stato posticipato». La convenzione obbligava, infatti, l'affidatario al pagamento delle rate di mutuo secondo un originario prospetto economico, con una prefigurazione ben precisa degli oneri economici connessi ai mutui, che l'affidatario si era accollato. In difetto di un'espressa modifica della convenzione tesa a estendere ai soggetti dell'appalto il piano di ammortamento rinegoziato fra i soggetti del mutuo (intestato a
, non è lecito ritenere che l'affidatario non debba essere chiamato a Parte_1 sopportare gli oneri del debito bancario attinenti al periodo di effettiva durata della convezione (1.9.2014-30.9.2017), a prescindere, cioè, dal formale addebito delle rate capitali, visto che la rinegoziazione non modificò i contenuti del piano economico e di distribuzione dei costi condiviso dai contraenti con la convenzione del 2014, ancor più che è la stessa ad affermare in comparsa di essere rimasta estranea alla CP_1 rinegoziazione e di non avere mai avuto copia dei piani di ammortamento o delle ricevute di pagamento. In ogni caso, «deve peraltro rilevare che anche a voler seguire il ragionamento del collaboratore del CTP, che, per quanto detto, non si ritiene in ogni caso condivisibile, vi è in atti la totale assenza di evidenze documentali circa l'effettivo pagamento da parte della
dei ratei di mutuo o di ulteriori spese per mutui bancari effettuate in periodi successivi a Pt_1 quello di vigenza della convenzione tra e l'eventuale competenza al periodo di detta Pt_1 CP_1 vigenza. Infatti, parte attrice deposita in atti solo rendiconti dei mutui ed estratti conto relativi al periodo 2014-2017, mancando proprio l'evidenza, agli atti di causa, che tali pagamenti successivi siano stati effettivamente compiuti e rendendo, nei fatti, impossibili valutazioni diverse da quelle eseguite dallo scrivente» (v. pag. 19 dei chiarimenti alle osservazioni delle parti). Di talché, non essendo supportata la quantificazione dell'attrice (contestata dalla controparte sin dalla sua comparsa di costituzione: v. § 2.b) sul piano documentale, la domanda di restituzione di € 22.183,93 non può essere accolta.
Tale conclusione non contraddice la declaratoria di condanna ad € 182.145,49, trattandosi di domande distinte, la seconda delle quali, per l'appunto (quella concernente la restituzione di € 22.183,93), postulante l'introduzione di fatti nuovi
(ovverosia l'assunzione di costi) ritenuti non provati, a tacere che la convenuta ha rimandato al futuro il tema della restituzione e di risarcimenti discendenti dai mutui, essendosi riservata di agire per il ristoro dei danni a suo dire correlati ai «[…] Danni da omessa informazione iniziale sull'esatto carico di ratei di mutui (anche arretrati e non pagati) gravanti sull'operazione. - Crediti e danni derivanti dal computo quali rate di mutuo in apparenza paga-te (e come tali poste a carico della di somme in effetti non versate dalla alla CP_1 Pt_1 CP_2 come già in parte individuato alle pagg. 10 e 11 della relazione tecnica di parte allegata. - Danni derivanti da eventuali pregiudizi posti dalla rinegoziazione dei mutui […]» (v. pag. 14 della comparsa).
Quanto, infine, ai pregiudizi lamentati dall'attrice per avere «[…] dovuto organizzare una nuova procedura per l'affidamento della gestione e manutenzione del parco fotovoltaico, indire una nuova gara finalizzata all'individuazione del nuovo operatore economico […]» (v. pag. 10 memoria ex art. 183, comma sei, n.
1. c.p.c.), quantificati forfettariamente in € 12.000,00,
l'allegazione non è supportata da una sufficiente esposizione del danno, specificato dall'attrice, in seno alla memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. (pag. 2), negli oneri di gestione che essa ha dovuto sopportare in seguito alla convenzione stipulata con un nuovo soggetto affidatario del servizio di manutenzione dei tredici impianti fotovoltaici del comprensorio madonita;
i quali oneri sono una posta diversa dai costi vivi connessi alla necessità di indire una nuova gara (espressamente menzionati nella memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.), configurando di fatto il maggior aggravio dipendente dall'appalto a Green Energy s.r.l. del servizio di gestione e manutenzione, il cui riconoscimento postulerebbe un'accurata specificazione dei ricavi ottenuti nel periodo, visto che, se è vero che la convenzione con oneva a carico di questa gli oneri per CP_1 la manutenzione e gestione degli impianti, v'era al contempo un sistema di distribuzione dei ricavi che compensava i costi, funzionale a garantire l'equilibrio finanziario e la realizzazione dei profitti.
In ogni caso, l'assunto da cui muove l'attrice, ossia la prematura e illegittima fuoriuscita dal contratto di avrebbe richiesto un maggiore sforzo descrittivo CP_1 nell'individuazione dell'illecito contrattuale addebitato alla controparte, o comunque un'allegazione più accurata della violazione della clausola generale della buona fede, dato che il recesso di impregiudicate le considerazioni di cui appresso, conseguì CP_1
a sopravvenienze effettivamente imprevedibile e straordinarie, come acclarato dal c.t.u., che ha messo in luce come il valore di vendita dell'energia subì, in Sicilia, un crollo significativo a partire dal 2015, legato a logiche di mercato e a scelte normative di carattere nazionale (v. pag. 25 della c.t.u.), ma comunque importante e penalizzante nei contenuti (v. pag. 22 della relazione: «In Sicilia, come è possibile vedere nell'Allegato n. 5, che è tratto da una pubblicazione del SE (Il valore dell'energia rinnovabile sul mercato elettrico), il valore zonale che nel 2013 era pari ad € 92,0 per MWh, si riduce a € 80,9 nel 2014, a € 57,5 nel 2015, a € 47,6 nel 2016, per poi risalire (il dato non è presente nello schema allegato) a € 60,3 nel 2017. Tale riduzione significativa del prezzo di vendita, legata a logiche di mercato sulle quali l'attrice non ha, evidentemente, capacità di influire, ha comportato, nella sostanza, una forte riduzione degli incassi legati alla vendita dell'energia»). In più, sul piano delle tariffe incentivanti, nel 2014 intervenne il D.L. n. 91 (del 24 giugno 2014), cd. “Decreto Spalma Incentivi per le Rinnovabili”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che introdusse disposizioni incidenti sugli incentivi per il fotovoltaico, anche con effetto retroattivo (v. pag. 24-25) e in seguito al quale la «[…] società attrice poteva scegliere tra tre opzioni e, nella fattispecie, aveva scelto quella che posticipava al termine del periodo incentivato una parte delle somme
(pari al 14,5%) relative alle tariffe incentivanti, che, in forza di quanto detto, sono state tolte dalla disponibilità della convenzione nel periodo tra il 01/01/2015 e il 30/09/2017, per essere comunque recuperate in futuro, negli anni finali della convenzione con il SE. Tale convenzione con il SE aveva un orizzonte temporale al 2031 e pertanto più lungo di quello che prevedeva la convenzione tra società attrice e convenuta, per gli impianti oggetto della riduzione (2027), per cui le somme per riduzione delle tariffe incentivanti, almeno negli anni oggetto del giudizio, non sarebbero state recuperate dalla CP_1 in quanto posticipate oltre il termine di validità della convenzione stipulata in data 01/10/2014» (v. pag. 25). Innanzi ad eventi del genere, il crollo dei prezzi di vendita e il posticipo nella fruizione degli incentivi, agevolmente configurabili quali sopravvenienze imprevedibili e straordinarie, il recesso di non può essere qualificato come arbitrario, né CP_1 contrario ai principi della buona fede contrattuale.
3. Le domande riconvenzionali di CP_1
Le domande di artono dall'assunto che in corso di rapporto si siano verificati CP_1 due fattori che avrebbero insidiosamente inciso sull'assetto contrattuale ed economico iniziale, alterandolo a svantaggio della (i.e.: la riduzione del 50% del prezzo di CP_1 vendita dell'energia prodotta per legge di mercato e la riduzione degli incentivi pubblici per legge dello Stato), sì che stessa si sarebbe trovata a sostenere costi inalterati CP_1
a fronte di ricavi improvvisamente dimezzati e di incentivi altrettanto improvvisamente ridotti, non trovando in un contraente comprensivo e disponibile a una Parte_1 rinegoziazione del contratto, con ciò violando l'art. 1375 c.c. e il principio di solidarietà di cui all'art.2 Cost. La convenuta fonda, dunque, la sua richiesta risarcitoria sull'asserito inadempimento all'obbligo di rinegoziazione del contratto nascente dalla clausola generale della buona fede, visto che la normativa sugli appalti pubblici allora vigente (D.lgs. n. 163/2006) non contemplava obblighi di sorta tesi alla conservazione del contratto.
Epperò, il doc. 12 fasc. indicizzato come 'lettera del 15-5-2017 con richiesta di CP_1 rinegoziazione', non contiene affatto la formulazione di una vera e propria istanza di rinegoziazione. La lettera espone invero una serie di criticità ostative alla prosecuzione del rapporto, talune endogene (la contesa con sull'ambito di estensione Parte_1 della trattenuta dell'11,15%), talaltre esogene (il ribasso del prezzo di vendita dell'energia), illustrando al contempo l'intendimento della parte di recedere dal rapporto (o di risolverlo per eccessiva onerosità sopravvenuta) ove la controparte non avesse dimostrato 'concreti gesti di disponibilità volti ad un miglior rispetto delle clausole contrattuali e/o volti a una rinegoziazione dell'assetto contrattuale': nessuna proposta di rinegoziazione relativa ai contenuti contrattuali, asseritamente rifiutata dall'appaltante, fu però mai formulata.
La prospettazione di trascura, inoltre, di considerare che fu l'affidataria a CP_1 recedere dal contratto sulla premessa di un'onerosità sopravvenuta per fatti imprevedibili, sì che gli effetti dell'interruzione del rapporto oggi additati come per lei esiziali – in termini di mancati ricavi – dipesero essenzialmente da una sua scelta, fondata su di una valutazione di insostenibilità economica dell'affare per fatti imprevisti e non quale soluzione obbligata di fronte al rifiuto di rinegoziazione della controparte, difettando, come si diceva, una simile prova. La violazione dell'obbligo di rinegoziazione da parte della stazione appaltante, in disparte, per un momento, il tema della sua configurabilità in diritto nelle more del D.lgs. n. 163/2006, avrebbe legittimato la convenuta a richiedere i maggiori costi correlati alla prosecuzione del rapporto, immaginabili, in questo caso, come eziologicamente riconducibili al fatto dedotto. Ma preferì fuoriuscire dal contratto, motivando la sua decisione (nel preavviso di CP_1 risoluzione del contratto) alla luce dell'inadempimento di che persisteva Parte_1 nel trattenere l'11,15% anche sulla tariffa incentivante) e, in subordine, dell'imprevedibile e drastico ribasso del prezzo di vendita all'energia.
Quindi, le domande riconvenzionali da lei articolate muovono, ora, da presupposti infondati (non consentendo il contratto di affermare che la trattenuta era stata limitata ai soli proventi derivanti dalla vendita d'energia), ora, da premesse indimostrate, essendovi evidenza che il recesso di fu legato a sopravvenienze congiunturali (il CP_1 crollo dei prezzi di vendita) e non al rifiuto di i rinegoziare. Ragion per Parte_1 cui non è possibile oggi alla convenuta lamentare, quale danno da asserito inadempimento all'obbligo di rinegoziare, la riduzione del 50% del diritto di di percepire l'11,15% dei ricavi (anche perché non è risultato che i ricavi Parte_1 dalla vendita diminuirono del 50%: v. pag. 23 e 25 della c.t.u.), né tampoco il mancato conseguimento dei 2/3 degli incentivi postergati su scelta dell'attrice, essendo mediata, la perdita degli incentivi che, per effetto di norma statale, l'attrice scelse di non incassare nell'immediato per recuperarli in futuro, da una facoltà di fuoriuscita da addebitare in autoresponsabilità alla CP_1
Conclusivamente, va provveduto al rigetto delle domande in esame.
4. La soccombenza prevalente della convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna della stessa al pagamento della restante misura, da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 260.000,00). Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale nei rapporti interni.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione le domande di e per l'effetto Parte_1 condanna la convenuta al pagamento di € 182.145,49, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali di CP_1
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte convenuta alla rifusione della restante metà all'attrice, che si liquidano in € 393,00 per esborsi ed €
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti, in misura uguale fra esse.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12240 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
P.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, col ministero dell'Avv.to Flavio Di Vita,
ATTRICE
E
P.iva , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, col ministero dell'Avv.to Antonino Licciardello,
CONVENUTA
I FATTI
1. è soggetto gestore del “Parco Fotovoltaico delle Madonie”, composto Parte_1 da 13 impianti localizzati nei comuni delle Madonie. In data 18 giugno 2014, ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un operatore per la gestione e la manutenzione del complesso, affidate definitivamente il 30.7.2014 alla cui CP_1 gli impianti furono consegnati in data 1.8.2014. La convenzione fu stipulata il 1.10.2014, con la previsione – assume l'attrice – che «l'affidatario dovesse farsi carico anche del pagamento delle restanti parti dei due mutui accesi con per la realizzazione del Parco Fotolvatico CP_2 nonché assumere tutti gli oneri relativi alla manutenzione e gestione degli impianti. Le somme provenienti dal SE e dalla vendita di energia sarebbero state accreditate sul C/C acceso presso
l' agenzia di Castellana Sicula, intestato all'odierna attrice, la quale, trattenute la CP_2 percentuale dell'11,15 % delle somme dovute in forza della convenzione sottoscritta, avrebbe poi provveduto a corrispondere in favore della gli importi residui alla stessa spettanti». Con CP_1 nota del 30.6.2017, la amentava l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto CP_1
a causa delle variazioni del prezzo di vendita dell'energia, collegato all'andamento del mercato, e pertanto comunicava che dalle ore 23,59 del 29.09.2017 sarebbe cessata ogni attività di monitoraggio, manutenzione ed ogni altra obbligazione prevista per contratto. Asserendo che la quota dell'11,15% avrebbe dovuto essere calcolata sulla totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici, e dunque sulla totalità di quelli generati sia dalla vendita di energia, sia dalla tariffa incentivante, deducendo di avere anticipato costi ed oneri in verità gravanti su CP_1 infine addebitando a fatto e a colpa di quest'ultima la cessazione del contratto con maggiori aggravi dipendenti dalla necessità di affidare gli impianti ad altro gestore,
l'attrice chiede oggi al Tribunale di:
«[…] Dire e dichiarare che la società convenuta in forza della convenzione sottoscritta in data
01.10.2014, è tenuta al pagamento della somma di €. 182.145,49, quale percentuale del 11,15% di tutti gli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici (tariffa incentivante e vendita energia) nonché l'ulteriore importo di €. 22.183,93, quale saldo tra gli oneri, anticipati da Parte_1
(utenze, rate mutui e costi vari) e i ricavi ottenuti in favore dell'attrice, e/o in quell'altra somma
[...] che dovesse essere determinata anche in esito ad espletanda ctu e/o in via equitativa, per i motivi spiegati in premessa, oltre interessi ex d.l.vo 231/2002 sino al soddisfo.
Dire e dichiarare che l'ammontare dei pregiudizi lamentati dalla società attrice ammontano ad €
12.000,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere determinata in corso di causa anche a seguito di espletanda CTU e/o anche in via equitativa;
Condannare per l'effetto, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 corrispondere in favore della la superiore somma, oltre accessori sino all'effettivo Parte_1 soddisfo […]». 2. ha negato gli addebiti avversari: (i) sostenendo l'erroneità CP_1 dell'interpretazione avversaria secondo cui la quota dell'11,15% avrebbe dovuto altresì essere calcolata sui proventi derivanti dalla tariffa incentivante (corrisposta dalla SE
s.p.a.), affermando che l'art.3 della convenzione del 01.10.2014 parla di impegno a riconoscere l'11.15% della sola produzione energetica, senza riferimenti alla tariffa incentivante;
(ii) contestando la quantificazione ex adverso proposta, anche con riguardo agli oneri asseritamente anticipati da;
(iii) ribadendo la legittimità del Parte_1 recesso, esercitato sulla scorta di ragioni concrete e reali e preceduto da una lunga fase di trattative e da un congruo preavviso;
(i) chiedendo la corresponsione di € 152.132,34, quale quota dell'11,15% della tariffa incentivante illegittimamente trattenuta da di avere operato con puntualità e correttezza, la convenuta Parte_2 ha evidenziato che in corso di rapporto si sono verificate la riduzione di circa il 50% del prezzo di vendita dell'energia prodotta (per legge di mercato) e quella degli incentivi pubblici (per legge dello Stato), e che tali fattori hanno determinato un insostenibile disequilibrio rispetto a quelli che erano gli assetti contrattuali ed economici iniziali, trovandosi a sostenere, costi inalterati a fronte di ricavi improvvisamente CP_1 dimezzati e di incentivi altrettanto improvvisamente e drasticamente ridotti. In un contesto del genere, invitata a rinegoziare i contenuti contrattuali, l'attrice avrebbe tuttavia opposto un netto rifiuto, in violazione dei principi dell'esecuzione di buona fede (art. 1375 c.c.) e di solidarietà (art.2 Cost.), con conseguente diritto di a CP_1 percepire da un ristoro per la mancata rinegoziazione nonostante la Pt_1 riduzione dei prezzi di vendita dell'energia e la diminuzione degli incentivi.
Tanto premettendo, la convenuta ha perciò rassegnato le seguenti conclusioni:
«I) Dichiarare la nullità della domanda per come dedotto al punto n.
2. o in subordine l'infondatezza della domanda per come dedotto al punto n.3, con ogni conseguente statuizione di invalidità e/o di rigetto. II) In via riconvenzionale accertare che la ha illegittimamente ed in violazione dei Pt_1 canoni di buona fede negato la rinegoziazione a seguito della riduzione del prezzo di vendita dell'energia
(come dedotto al punto n.
4.A), e disporsi da parte Tribunale anche equitativamente una riduzione del
50% del diritto di di percepire l'11,15 % dei ricavi (rimodulando quindi detta percentuale Pt_1 nella misura del 5,58%); in subordine si chiede dichiararsi dovute dalla alla titolo Pt_1 CP_1 risarcitorio per l'omessa rinegoziazione in esame somme pari ad almeno il 50% di quanto la Pt_1 potrebbe chiedere alla come quota del 11,15%. Il tutto con compensazione parziale delle CP_1 reciproche poste o con condanna della in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare alla la somma di € 15.006,80 o quell'altra che apparirà giusta ed equa. CP_1 III) In via riconvenzionale accertare ancora che la ha illegittimamente ed in violazione dei Pt_1 canoni di buona fede negato la rinegoziazione a seguito della riduzione della tariffa incentivante dovuta da SE S.p.A. (come dedotto sempre al punto n.
4.A), e dichiararsi il diritto della a percepire CP_1 dalla a titolo risarcitorio i 2/3 di quanto non incassato per diminuzione degli incentivi per Pt_1
92.572,63, con conseguente condanna della n persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore a pagare alla detta somma, o per quell'altra che apparirà giusta ed equa. IV) In CP_1 via riconvenzionale accertare ancora che (come dedotto al punto n.
4.B) la è creditrice verso la CP_1
della percentuale del 11,15% della tariffa incentivante (illegittimamente trattenuta dalla Pt_1
) per € 152.132,34, con conseguente condanna della n persona del legale Pt_1 Parte_1 rappresentante pro tempore a pagare alla detta somma, o per quell'altra che apparirà CP_1 giusta ed equa. VI) Con vittoria di spese e compensi di lite […]».
3. Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., disposta c.t.u. (per le finalità meglio illustrate con ordinanza del 28.9.2021), la causa è stata posta in decisione allo scadere del termine perentorio del 29.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Profili preliminari.
1.1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., posto che la domanda dell'attrice, benché originariamente connotata da un'esposizione solo per sintesi delle somme richieste, è stata fondata su fatti costitutivi sufficientemente chiari ed espliciti sin dalla citazione (corresponsione della quota dell'11,15% da calcolare sui proventi della tariffa incentivante, rimborso oneri e costi anticipati dall'attrice, illegittimo recesso della convenuta), come tali idonei a consentire alla convenuta una pronta difesa, successivamente approfonditi, come il codice consente (art. 183, comma sei, c.p.c. ratione temporis applicabile), con la prima memoria istruttoria, deputata alla precisazione delle domande proposte.
1.2. Va del pari disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali svolte dalla convenuta, per essere state avanzate oltre i termini previsti dagli artt. 166 e 167 c.p.c.: come ben osserva la convenuta (citando Cass. n. 13950.2018), la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, dopo una pronuncia di incompetenza "ratione valoris", dà luogo a "translatio iudicii", sicché è ammissibile, nel giudizio riassunto, la domanda riconvenzionale che era stata tempestivamente formulata dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente.
2. La domanda di inadempimento dell'attrice.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Termini Imerese nell'ordinanza declinatoria della competenza in favore della Sezione Specializzata per le Imprese del
Tribunale di Palermo (del 19.9.2020), il contrasto tra le parti verte essenzialmente sull'esatta interpretazione della convenzione del 1.10.2024, essendo in contesa se la quota dell'11,15%, che la società convenuta si è obbligata a riconoscere alla società attrice, debba essere calcolata sulla totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici oppure soltanto sul corrispettivo della vendita di energia, esclusa la cd. tariffa incentivante elargita da G.S.E.
A giudizio del Collegio, la piana lettura della convenzione (in specie dell'art. 3 e dell'art. 4) induce agevolmente a concludere che le parti abbiano inteso riconoscere alla l'11,15% sulla totalità della produzione energetica, dunque sia sulla Parte_1 componente della vendita di energia, che sulla componente della tariffa incentivante: depone in tal senso l'ampia formula contenuta nel citato art. 3 ('obblighi a carico soggetto affidatario'), dove viene menzionato l'impegno di a 'riconoscere l'11,15% della CP_1 produzione energetica alla e/o ai Comuni nei quali sono localizzati gli impianti Parte_1 fotovoltaici […]', ivi ricorrendosi a un termine così ampio (produzione energetica) da includere chiaramente tutti i proventi che l'impianto avrebbe generato. Prova ne è che all'art. 4 fu previsto l'obbligo di di trasferire al soggetto affidatario, entro 30 Pt_1 giorni dall'avvenuto accredito, le somme provenienti da tale produzione, questa volta specificate in tariffa incentivante e in vendita di energia, al netto del pagamento delle rate e (alla luce del disposto dell'articolo precedente) della trattenuta dell'11,15% riconosciuta in favore dell'appaltante. Ne è ulteriore segno, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1362, secondo comma, c.c., il contenuto dell'offerta economica formulata da (doc. 3 fasc. attrice), dove, in vista della selezione dell'operatore economico CP_1 cui affidare la manutenzione del Parco fotovoltaico delle Madonie, questa dichiarava di essere disposta a riconoscere la quota dell'11,15% della 'totalità degli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici'.
Ne discende che la pretesa di parte attrice di avere la quota del 11,15% di tutti gli introiti economici derivanti dalla produzione degli impianti fotovoltaici, anche quindi di quelli derivanti dalla tariffa incentivante, è fondata, con la conseguenza che ha diritto a percepire da la somma (ancora non corrisposta) di € Parte_1 CP_1
182.145,49, quale accertata all'esito di apposita indagine demandata al c.t.u. (v. pag. 18 della relazione depositata il 13.2.2023 e alleg. 3). Va correlativamente rigettata la domanda riconvenzionale di on la quale si chiede di accertare che la stessa «[…] CP_1
è creditrice verso la della percentuale del 11,15% della tariffa incentivante (illegittimamente Pt_1 trattenuta dalla ) per € 152.132,34, con conseguente condanna della in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla etta somma, o per quell'altra CP_1 che apparirà giusta ed equa»
Quanto, invece, alla domanda dell'attrice intesa alla condanna della convenuta alla restituzione di € 22.183,93, quale saldo degli oneri anticipati da (per Parte_1
ENEL, rate e interessi mutui e costi vari) e i ricavi ottenuti dalla produzione, la convenzione inter partes obbligava, all'art. 3, il soggetto affidatario «al pagamento delle restanti rate di mutuo, come da prospetto economico' e all'assunzione dell'onere per la manutenzione e la gestione degli impianti per tutto il periodo dell'affidamento». Senonché, il piano di ammortamento che scandiva le rate di mutuo cambiò contenuti in costanza di rapporto, visto che «nel corso del 2016 i mutui chirografari n. 47700 e 88600 erogati dalla alla CP_2
venivano rinegoziati, su richiesta di quest'ultima per come appare dagli atti di causa, Pt_1 asseritamente al fine di agevolare la convenuta. A seguito di tale rinegoziazione, come esposto dal CTP
e come risultante dalla documentazione bancaria in atti, per entrambi i mutui veniva prolungata la durata (portata al 30/06/2028), veniva ridotto il numero complessivo di rate, veniva variata, per le rate residue, la tipologia di ammortamento (da rata con quota capitale decrescente a rata con quota capitale crescente) e la periodicità di pagamento (da rata trimestrale a rata semestrale) e veniva inoltre previsto un periodo (tra la metà del 2014 e l'inizio del 2016) di sospensione del rimborso della quota capitale e di pagamento della sola quota interessi e spese, come anche ricavabile dalla tabella di riepilogo dei mutui in Allegato n. 4 alla Relazione di CTU» (cfr. pag. 16 della c.t.u.). Ne vennero così modificati
«[…] l'ammontare complessivo degli interessi sul mutuo, nonché l'importo complessivo da rimborsare alla banca, e risultavano incrementate le singole rate residue, perdendosi in questo modo, a tutta evidenza, qualunque corrispondenza tra rate del vecchio e del nuovo mutuo» (ancora a pag. 16). Non si concorda, però, col c.t.u. laddove questi ha escluso dal conteggio «i ratei dei mutui successivi alla data del 30/09/2017 perché a seguito della rinegoziazione del mutuo tali ratei non erano di competenza del periodo precedente, ma semplicemente nel periodo precedente, e oggetto della convenzione, la nuova rinegoziazione prevedeva il solo pagamento di interessi» (v. pag. 17), sull'assunto che «tutto ciò che esulava dalla convenzione, o perché di competenza di periodi precedenti (ratei di interessi passivi per mutui tardivamente pagati) o perché di competenza di periodi successivi (ratei di mutuo che, anche in quanto rinegoziati non competevano al periodo oggetto della convenzione), è stato tenuto fuori dai conteggi, così come le somme delle tariffe incentivanti delle quali
l'incasso è stato posticipato». La convenzione obbligava, infatti, l'affidatario al pagamento delle rate di mutuo secondo un originario prospetto economico, con una prefigurazione ben precisa degli oneri economici connessi ai mutui, che l'affidatario si era accollato. In difetto di un'espressa modifica della convenzione tesa a estendere ai soggetti dell'appalto il piano di ammortamento rinegoziato fra i soggetti del mutuo (intestato a
, non è lecito ritenere che l'affidatario non debba essere chiamato a Parte_1 sopportare gli oneri del debito bancario attinenti al periodo di effettiva durata della convezione (1.9.2014-30.9.2017), a prescindere, cioè, dal formale addebito delle rate capitali, visto che la rinegoziazione non modificò i contenuti del piano economico e di distribuzione dei costi condiviso dai contraenti con la convenzione del 2014, ancor più che è la stessa ad affermare in comparsa di essere rimasta estranea alla CP_1 rinegoziazione e di non avere mai avuto copia dei piani di ammortamento o delle ricevute di pagamento. In ogni caso, «deve peraltro rilevare che anche a voler seguire il ragionamento del collaboratore del CTP, che, per quanto detto, non si ritiene in ogni caso condivisibile, vi è in atti la totale assenza di evidenze documentali circa l'effettivo pagamento da parte della
dei ratei di mutuo o di ulteriori spese per mutui bancari effettuate in periodi successivi a Pt_1 quello di vigenza della convenzione tra e l'eventuale competenza al periodo di detta Pt_1 CP_1 vigenza. Infatti, parte attrice deposita in atti solo rendiconti dei mutui ed estratti conto relativi al periodo 2014-2017, mancando proprio l'evidenza, agli atti di causa, che tali pagamenti successivi siano stati effettivamente compiuti e rendendo, nei fatti, impossibili valutazioni diverse da quelle eseguite dallo scrivente» (v. pag. 19 dei chiarimenti alle osservazioni delle parti). Di talché, non essendo supportata la quantificazione dell'attrice (contestata dalla controparte sin dalla sua comparsa di costituzione: v. § 2.b) sul piano documentale, la domanda di restituzione di € 22.183,93 non può essere accolta.
Tale conclusione non contraddice la declaratoria di condanna ad € 182.145,49, trattandosi di domande distinte, la seconda delle quali, per l'appunto (quella concernente la restituzione di € 22.183,93), postulante l'introduzione di fatti nuovi
(ovverosia l'assunzione di costi) ritenuti non provati, a tacere che la convenuta ha rimandato al futuro il tema della restituzione e di risarcimenti discendenti dai mutui, essendosi riservata di agire per il ristoro dei danni a suo dire correlati ai «[…] Danni da omessa informazione iniziale sull'esatto carico di ratei di mutui (anche arretrati e non pagati) gravanti sull'operazione. - Crediti e danni derivanti dal computo quali rate di mutuo in apparenza paga-te (e come tali poste a carico della di somme in effetti non versate dalla alla CP_1 Pt_1 CP_2 come già in parte individuato alle pagg. 10 e 11 della relazione tecnica di parte allegata. - Danni derivanti da eventuali pregiudizi posti dalla rinegoziazione dei mutui […]» (v. pag. 14 della comparsa).
Quanto, infine, ai pregiudizi lamentati dall'attrice per avere «[…] dovuto organizzare una nuova procedura per l'affidamento della gestione e manutenzione del parco fotovoltaico, indire una nuova gara finalizzata all'individuazione del nuovo operatore economico […]» (v. pag. 10 memoria ex art. 183, comma sei, n.
1. c.p.c.), quantificati forfettariamente in € 12.000,00,
l'allegazione non è supportata da una sufficiente esposizione del danno, specificato dall'attrice, in seno alla memoria ex art. 183, comma sei, n. 2 c.p.c. (pag. 2), negli oneri di gestione che essa ha dovuto sopportare in seguito alla convenzione stipulata con un nuovo soggetto affidatario del servizio di manutenzione dei tredici impianti fotovoltaici del comprensorio madonita;
i quali oneri sono una posta diversa dai costi vivi connessi alla necessità di indire una nuova gara (espressamente menzionati nella memoria ex art. 183, comma sei, n. 1 c.p.c.), configurando di fatto il maggior aggravio dipendente dall'appalto a Green Energy s.r.l. del servizio di gestione e manutenzione, il cui riconoscimento postulerebbe un'accurata specificazione dei ricavi ottenuti nel periodo, visto che, se è vero che la convenzione con oneva a carico di questa gli oneri per CP_1 la manutenzione e gestione degli impianti, v'era al contempo un sistema di distribuzione dei ricavi che compensava i costi, funzionale a garantire l'equilibrio finanziario e la realizzazione dei profitti.
In ogni caso, l'assunto da cui muove l'attrice, ossia la prematura e illegittima fuoriuscita dal contratto di avrebbe richiesto un maggiore sforzo descrittivo CP_1 nell'individuazione dell'illecito contrattuale addebitato alla controparte, o comunque un'allegazione più accurata della violazione della clausola generale della buona fede, dato che il recesso di impregiudicate le considerazioni di cui appresso, conseguì CP_1
a sopravvenienze effettivamente imprevedibile e straordinarie, come acclarato dal c.t.u., che ha messo in luce come il valore di vendita dell'energia subì, in Sicilia, un crollo significativo a partire dal 2015, legato a logiche di mercato e a scelte normative di carattere nazionale (v. pag. 25 della c.t.u.), ma comunque importante e penalizzante nei contenuti (v. pag. 22 della relazione: «In Sicilia, come è possibile vedere nell'Allegato n. 5, che è tratto da una pubblicazione del SE (Il valore dell'energia rinnovabile sul mercato elettrico), il valore zonale che nel 2013 era pari ad € 92,0 per MWh, si riduce a € 80,9 nel 2014, a € 57,5 nel 2015, a € 47,6 nel 2016, per poi risalire (il dato non è presente nello schema allegato) a € 60,3 nel 2017. Tale riduzione significativa del prezzo di vendita, legata a logiche di mercato sulle quali l'attrice non ha, evidentemente, capacità di influire, ha comportato, nella sostanza, una forte riduzione degli incassi legati alla vendita dell'energia»). In più, sul piano delle tariffe incentivanti, nel 2014 intervenne il D.L. n. 91 (del 24 giugno 2014), cd. “Decreto Spalma Incentivi per le Rinnovabili”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che introdusse disposizioni incidenti sugli incentivi per il fotovoltaico, anche con effetto retroattivo (v. pag. 24-25) e in seguito al quale la «[…] società attrice poteva scegliere tra tre opzioni e, nella fattispecie, aveva scelto quella che posticipava al termine del periodo incentivato una parte delle somme
(pari al 14,5%) relative alle tariffe incentivanti, che, in forza di quanto detto, sono state tolte dalla disponibilità della convenzione nel periodo tra il 01/01/2015 e il 30/09/2017, per essere comunque recuperate in futuro, negli anni finali della convenzione con il SE. Tale convenzione con il SE aveva un orizzonte temporale al 2031 e pertanto più lungo di quello che prevedeva la convenzione tra società attrice e convenuta, per gli impianti oggetto della riduzione (2027), per cui le somme per riduzione delle tariffe incentivanti, almeno negli anni oggetto del giudizio, non sarebbero state recuperate dalla CP_1 in quanto posticipate oltre il termine di validità della convenzione stipulata in data 01/10/2014» (v. pag. 25). Innanzi ad eventi del genere, il crollo dei prezzi di vendita e il posticipo nella fruizione degli incentivi, agevolmente configurabili quali sopravvenienze imprevedibili e straordinarie, il recesso di non può essere qualificato come arbitrario, né CP_1 contrario ai principi della buona fede contrattuale.
3. Le domande riconvenzionali di CP_1
Le domande di artono dall'assunto che in corso di rapporto si siano verificati CP_1 due fattori che avrebbero insidiosamente inciso sull'assetto contrattuale ed economico iniziale, alterandolo a svantaggio della (i.e.: la riduzione del 50% del prezzo di CP_1 vendita dell'energia prodotta per legge di mercato e la riduzione degli incentivi pubblici per legge dello Stato), sì che stessa si sarebbe trovata a sostenere costi inalterati CP_1
a fronte di ricavi improvvisamente dimezzati e di incentivi altrettanto improvvisamente ridotti, non trovando in un contraente comprensivo e disponibile a una Parte_1 rinegoziazione del contratto, con ciò violando l'art. 1375 c.c. e il principio di solidarietà di cui all'art.2 Cost. La convenuta fonda, dunque, la sua richiesta risarcitoria sull'asserito inadempimento all'obbligo di rinegoziazione del contratto nascente dalla clausola generale della buona fede, visto che la normativa sugli appalti pubblici allora vigente (D.lgs. n. 163/2006) non contemplava obblighi di sorta tesi alla conservazione del contratto.
Epperò, il doc. 12 fasc. indicizzato come 'lettera del 15-5-2017 con richiesta di CP_1 rinegoziazione', non contiene affatto la formulazione di una vera e propria istanza di rinegoziazione. La lettera espone invero una serie di criticità ostative alla prosecuzione del rapporto, talune endogene (la contesa con sull'ambito di estensione Parte_1 della trattenuta dell'11,15%), talaltre esogene (il ribasso del prezzo di vendita dell'energia), illustrando al contempo l'intendimento della parte di recedere dal rapporto (o di risolverlo per eccessiva onerosità sopravvenuta) ove la controparte non avesse dimostrato 'concreti gesti di disponibilità volti ad un miglior rispetto delle clausole contrattuali e/o volti a una rinegoziazione dell'assetto contrattuale': nessuna proposta di rinegoziazione relativa ai contenuti contrattuali, asseritamente rifiutata dall'appaltante, fu però mai formulata.
La prospettazione di trascura, inoltre, di considerare che fu l'affidataria a CP_1 recedere dal contratto sulla premessa di un'onerosità sopravvenuta per fatti imprevedibili, sì che gli effetti dell'interruzione del rapporto oggi additati come per lei esiziali – in termini di mancati ricavi – dipesero essenzialmente da una sua scelta, fondata su di una valutazione di insostenibilità economica dell'affare per fatti imprevisti e non quale soluzione obbligata di fronte al rifiuto di rinegoziazione della controparte, difettando, come si diceva, una simile prova. La violazione dell'obbligo di rinegoziazione da parte della stazione appaltante, in disparte, per un momento, il tema della sua configurabilità in diritto nelle more del D.lgs. n. 163/2006, avrebbe legittimato la convenuta a richiedere i maggiori costi correlati alla prosecuzione del rapporto, immaginabili, in questo caso, come eziologicamente riconducibili al fatto dedotto. Ma preferì fuoriuscire dal contratto, motivando la sua decisione (nel preavviso di CP_1 risoluzione del contratto) alla luce dell'inadempimento di che persisteva Parte_1 nel trattenere l'11,15% anche sulla tariffa incentivante) e, in subordine, dell'imprevedibile e drastico ribasso del prezzo di vendita all'energia.
Quindi, le domande riconvenzionali da lei articolate muovono, ora, da presupposti infondati (non consentendo il contratto di affermare che la trattenuta era stata limitata ai soli proventi derivanti dalla vendita d'energia), ora, da premesse indimostrate, essendovi evidenza che il recesso di fu legato a sopravvenienze congiunturali (il CP_1 crollo dei prezzi di vendita) e non al rifiuto di i rinegoziare. Ragion per Parte_1 cui non è possibile oggi alla convenuta lamentare, quale danno da asserito inadempimento all'obbligo di rinegoziare, la riduzione del 50% del diritto di di percepire l'11,15% dei ricavi (anche perché non è risultato che i ricavi Parte_1 dalla vendita diminuirono del 50%: v. pag. 23 e 25 della c.t.u.), né tampoco il mancato conseguimento dei 2/3 degli incentivi postergati su scelta dell'attrice, essendo mediata, la perdita degli incentivi che, per effetto di norma statale, l'attrice scelse di non incassare nell'immediato per recuperarli in futuro, da una facoltà di fuoriuscita da addebitare in autoresponsabilità alla CP_1
Conclusivamente, va provveduto al rigetto delle domande in esame.
4. La soccombenza prevalente della convenuta giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna della stessa al pagamento della restante misura, da liquidare in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/2014 (parametri medi per tutte le fasi, scaglione di valore sino ad € 260.000,00). Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste a carico di entrambe le parti, in misura uguale nei rapporti interni.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione le domande di e per l'effetto Parte_1 condanna la convenuta al pagamento di € 182.145,49, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
- rigetta le domande riconvenzionali di CP_1
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna parte convenuta alla rifusione della restante metà all'attrice, che si liquidano in € 393,00 per esborsi ed €
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di entrambe le parti, in misura uguale fra esse.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Francesco Paolo Torrasi dott.ssa Daniela Galazzi