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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10/06/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1809 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Margherita Dell'Anno e Marco Alois elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana Pt_1
n. 28
Appellante
E
e rappresentati e difesi dall'Avv. CP_1 Controparte_2
Paolo Galluccio elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Aversa alla Via
Giotto n. 87
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 02.07.2024, l' Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 31/2024 pubblicata in data
09.01.2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda di e CP_1 CP_2
volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione
[...]
aggiuntiva, per il periodo a partire da aprile 2018 fino al dicembre 2022, dei 10 minuti da essi impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo aver formalmente terminato di lavorare, così statuendo: “accerta e dichiara il diritto dei ricorrente a percepire la retribuzione oraria ordinaria corrispondente a 10 minuti per ogni turno di lavoro pari al tempo impiegato nell'indossare e dismettere i prescritti indumenti di lavoro, con decorrenza da aprile 2018 a dicembre 2022”.
Censurava la sentenza impugnata lamentando “Travisamento dei fatti e mancata istruttoria”: evidenziava, infatti, che il ricorso introduttivo era mancante di allegazione in merito agli elementi in fatto fondanti il diritto vantato.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si sono costituiti gli appellati, resistendo all'appello.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Intende, infatti, questo Collegio ribadire l'orientamento già espresso in analoghe controversie (v. sent. n. 2163, 2931 e 2932 tutte dell'anno 2024).
La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-
437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo Parte_2
impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma Pt_3 dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche Pt_3
nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav.,
11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la
Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima , la considerazione della Parte_2 natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
I lavoratori, infatti, deducono di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizzano in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, può arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si veste con calma e poi va a salutare dei colleghi oppure fa una serie di telefonate, sistema altre sue cose personali, etc.) o analogamente dopo.
Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste fondamentali specificazioni.
Parte In altri termini, non si dubita che debba ritenersi che l' abbia implicitamente imposto di indossare la divisa, quanto piuttosto che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello, nel merito, vada accolto con rigetto della domanda proposta dai lavoratori, in totale riforma della sentenza impugnata.
In considerazione del carattere della decisione, basata su delicati profili in ordine alla deduzione e alla prova, e al di là della solidità delle conclusioni raggiunte, reputa la Corte equo dichiarare, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come peraltro emendato da Corte Cost. n. 77/18, integralmente compensate, tra le parti, le spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e CP_1 CP_2
. Compensa le spese del doppio grado.
[...]
Napoli 10.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro