Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 27/04/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2026, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Picerni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensiva o la misura cautelare anticipatoria ritenuta più idonea
del decreto-OMISSIS- adottato dal Prefetto e notificato al ricorrente in pari data, nonché di ogni atto del procedimento concluso con il provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa IA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Il ricorrente, cittadino pakistano, ospite del Centro di accoglienza “Nazareno” di Gorizia, impugna il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui la Prefettura di Gorizia ha disposto la riduzione dei servizi di accoglienza, con “ applicazione delle seguenti misure: l’esclusione per la durata di mesi 6 (sei) dalla partecipazione delle attività organizzate dal gestore del suddetto Centro; la sospensione per la durata di mesi 6 (sei) dell’erogazione dei benefici economici c.d. pocket money previsti dal contratto di appalto”.
2. Il provvedimento in parola:
- ha richiamato la comunicazione dd 3.11.2025 con la quale “Il Mosaico- Consorzio di Cooperative Sociali”, gestore della struttura denominata “Nazareno” di Gorizia ha informato l’intimato Ufficio Territoriale del Governo “ che il giorno 01.11.2025 l’ospite -OMISSIS-(…) è stato coinvolto in una colluttazione”;
- ha evidenziato che “ il comportamento posto in essere dall’ospite costituisce grave violazione del regolamento del Centro”;
- ha richiamato la comunicazione di avvio del procedimento dd 5.11.2025, ritenendo “ che quanto dedotto dall’interessato non costituisca valida ragione del comportamento tenuto”;
- ha considerato che “in relazione ai fatti segnalati si rende necessario l’adozione di adeguate e proporzionate misure al fine di evitare il reiterarsi di siffatte condotte”.
3. Il ricorrente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
“ 1. Violazione dell’art. 23 d.lgs 142/2015 – Errata applicazione della norma – Travisamento dei fatti ”, deducendo che la propria condotta si collocherebbe nell’ambito della legittima difesa, mentre il decreto gravato si sarebbe limitato a recepire la segnalazione dell’Ente gestore, senza svolgere una valutazione concreta della condotta.
“ 2. Difetto di istruttoria e motivazione apparente – Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ”, deducendo che il provvedimento sarebbe viziato da difetto di istruttoria e non idoneamente motivato.
“ 3. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere ”, deducendo una sproporzione delle misure adottate, che risulterebbero le “ più afflittive previste dall’ordinamento, per la durata massima consentita, senza alcuna graduazione”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, producendo memoria difensiva in cui ha preliminarmente eccepito l’omessa notifica del ricorso all’Ente gestore del centro, nei cui confronti il provvedimento impugnato risulta produttivo di effetti.
Ha altresì evidenziato che il ricorrente è un “ ex ospite del Centro di accoglienza ‘Nazareno’ di Gorizia dal quale si è allontanato volontariamente in data 1.2.2026”.
Nel merito ha diffusamente controdedotto alle avverse censure, instando per il rigetto del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
5. All’udienza camerale del 10.3.2026, nel corso della discussione, come da sintesi a verbale, la difesa erariale ha ribadito l’avvenuto abbandono da parte del ricorrente del Centro di accoglienza, chiedendo al Collegio di dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Rileva il Collegio che si può prescindere dalla disamina delle eccezioni in rito, in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
7. Dalla comunicazione inviata dall’Ente gestore alla Prefettura il 3.11.2025, si evince testualmente che ” in data 1 novembre 2025 attorno alle 12.15 si è verificata una colluttazione tra due ospiti del Nazareno apparentemente legata a futili motivi: -OMISSIS-OMISSIS-(…) -OMISSIS- (…). Nel caso di specie verso le 12.15 l’operatore in turno si trovava in reception ed è stato allertato da alcune urla provenire dall’esterno; uscendo in cortile si è ritrovato davanti la scena in cui l’ospite -OMISSIS-OMISSIS-stava colpendo l’ospite -OMISSIS- al volto. Immediatamente, l’operatore è riuscito a separare i due ragazzi, accompagnando immediatamente l’ospite -OMISSIS-dall’infermiera in turno per la valutazione del caso. Che nel frattempo era uscita anche lei dall’ambulatorio per vedere cosa stesse succedendo. Anche l’ospite -OMISSIS- ha dichiarato di essere stato colpito al volto con uno schiaffo dall’altro ragazzo -OMISSIS-. Successivamente è stato contattato il numero di emergenza unico richiedendo assistenza da parte dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Le procedure sono terminate poi alle 13.15 con la situazione che è tornata normale e i due ospiti accompagnati in ospedale dal personale medico dell’ambulanza (…)”.
8. A fronte della sussistenza delle prove circa le percosse inferte ad un altro ospite del Centro, l’odierno ricorrente ha trasmesso alla Prefettura una lettera in cui si è limitato a fornire una differente versione dei fatti, asserendo di essere stato aggredito e di aver “ alzato la mano soltanto per proteggermi, senza alcuna intenzione di ferirlo o aggredirlo ” per legittima difesa, senza però produrre alcuna prova a supporto e in evidente contrasto con quanto risultante dalla predetta dichiarazione della dott. Stasi dell’Ente gestore.
9. Così come non trova riscontro agli atti l’affermazione secondo cui, a seguito della predetta colluttazione, “ circa 8-10 persone ”, asseritamente amici dell’altro ospite, si sarebbero diretti verso il ricorrente “ con bastoni e altri oggetti, in atteggiamento minaccioso” e per tale ragione avrebbe chiamato i Carabinieri “ tra le 12:30 e le 13:00”.
Sul punto, non solo il ricorrente non ha fornito prova testimoniale dell’episodio di minaccia nei propri confronti, ma si deve altresì rilevare come risulti poco credibile che nel frangente in cui gli operatori del Centro erano impegnati dapprima a separare i due ospiti e poi a prendersi cura degli stessi, con intervento dell’infermiera e successiva chiamata dell’ambulanza e delle Forze dell’ordine, con procedure terminate alle 13.15 (con l’accompagnamento in ospedale dei due ospiti), possa essere passato inosservato l’episodio narrato dal ricorrente.
10. Anche i referti del Pronto soccorso nulla comprovano in merito all’asserita aggressione, riportando le lesioni subite dal ricorrente, al pari di quelle subite dall’altro ospite, quale conseguenza della colluttazione, pacificamente avvenuta.
11. Né assume rilievo la chiamata ai Carabinieri effettuata dal ricorrente, se non quale ulteriore conferma dell’avvenuta colluttazione.
12. L’episodio di cui si è reso responsabile il ricorrente costituisce grave violazione del regolamento del centro, ben noto allo stesso al quale era stata consegnata una copia, che aveva firmato per ricevuta il 7.10.2025: detto regolamento vieta espressamente agli ospiti l’utilizzo di “ violenza fisica o verbale ” imponendo l’obbligo “ di rispettare gli altri ospiti ” e raccomandando di “ non essere coinvolti in litigi ”.
13. Rileva il Collegio che il provvedimento gravato risulta immune dai vizi dedotti da ricorrente.
13.1 Esso è stato infatti adottato in esito ad una completa istruttoria, svolta nel pieno rispetto del contraddittorio, avendo la Prefettura valutato tutta la documentazione agli atti, compresi i referti di pronto soccorso e le osservazioni prodotte dal ricorrente, le quali, in quanto basate su una mera differente prospettazione dei fatti, sono state ritenute inidonee a supportare una differente decisione.
13.2 La motivazione del decreto impugnato si è poggiata sulle evidenze istruttorie, risultando esaustiva e tale da indicare compiutamente i presupposti fattuali e le argomentazioni giuridiche poste a base della decisione, prendendo altresì apertamente posizione sul contributo partecipativo del ricorrente.
13.3 Anche la censura volta ad evidenziare una asserita violazione del principio di proporzionalità, non risulta accoglibile.
Premesso che l’asserzione circa l’avvenuta applicazione delle misure più afflittive previste dall’ordinamento non trova riscontro nella pertinente normativa, che contempla, a fronte delle violazioni del regolamento del Centro di accoglienza, misure ben più gravi (quali la revoca del pocket money o addirittura la revoca tout court delle misure di accoglienza), le misure applicate nel caso di specie risultano indubbiamente proporzionate alla gravità dei fatti di cui il ricorrente si è reso responsabile.
14. Il ricorso, come anticipato, è manifestamente infondato e deve essere respinto.
Rileva il Collegio che il ricorrente risulta aver agito in giudizio con colpa grave, pur nella consapevolezza delle prove esistenti a proprio carico e del fatto di non disporre di qualsivoglia prova contraria.
15. L’esito ampiamente sfavorevole del ricorso giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta, solamente in via anticipata e provvisoria, dalla Commissione istituita presso questo Tribunale con decreto n. 4/2026.
16. Le spese seguono la soccombenza e pertanto vanno poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del Ministero dell’Interno nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo di € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
CA OD de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA CE, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA CE | CA OD de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.