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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 12165 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 – minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 CP_6
6 - – minorenne- CP_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 15,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e ante unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12165/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12165 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 – minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 CP_6
6 - – minorenne- CP_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso 31.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , (C.F. nato il [...] a [...], Stato di CP_1 C.F._1
San Paolo (Brasile), in proprio ed insieme a sua moglie , nata il Controparte_9
18 febbraio 1989 a Itatiba, Stato di San Paolo (Brasile) ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 2. (C.F. ) nato il [...] a Controparte_3 C.F._2 Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile),
tutti residenti a Itatiba, Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Octaviano Pellizzer 66- 13251;
3. (C.F. ) nato il [...] a [...], Controparte_4 C.F._3
Stato di San Paolo (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Galdino
NC Dutra 160- 13251
4. (C.F. nato il [...] a [...], Stato di CP_5 C.F._4
San Paolo, (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile);
5. (C.F. ) nato il [...] a [...], Stato CP_6 C.F._5 di San Paolo, (Brasile) in proprio e insieme a sua moglie nata il 25 Controparte_10 novembre 1991 a Mogi Guaçu, Stato di San Paolo (Brasile),entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
6. (C.F. ) nata il [...] a [...], Stato di CP_7 C.F._6
San Paolo, (Brasile) tutti residenti a [...], Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Benjamin Constant 500- 13250.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Sigg.ri , nato il [...] a [...], Stato CP_1 di San Paolo (Brasile), nato il [...] a [...], Stato Controparte_3 di San Paolo, (Brasile); nato il [...] a [...], Stato di Controparte_4
San Paolo (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile); nato il CP_5 22 gennaio 1996 a Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile) e residente a [...], Stato di San
Paolo (Brasile); nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, CP_6
(Brasile), nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, (Brasile) tutti CP_7 residenti a [...], Stato di San Paolo (Brasile), sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di onorari, competenze e spese.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il 9 Persona_1 settembre 1861, figlio di e , il quale si sposava in Italia a Persona_2 CP_11 Pissatola di Trecenta (RO) il 12 gennaio 1884 con e, successivamente, Persona_3 emigrava in Brasile dove non ha mai richiesto o gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana.
Qui decedeva il 12 settembre 1922 in Brasile. Dalla loro unione nasceva:
• il 17 novembre 1889 , Stato di San Paolo (Brasile) il Persona_4 Persona_5 quale si sposava il 19 luglio 1923 con e decedeva in Brasile il Persona_6 25 agosto 1953). Dalla loro unione nasaceva:
➢ il 15 novembre 1935 a Tabapua, Stato di San Persona_7
Paolo (Brasile) la quale si sposava il 24 dicembre 1959 con . CP_4
Dott. Giovanni Calasso 3
Dalla loro unione nasceva il ricorrente:
✓ il 26 novembre 1964 a Santos, Stato di San Controparte_4
Paolo (Brasile) il quale si sposava il 10 luglio 1987 con CP_12 e dalla loro unione nascevano tre figli odierni ricorrenti:
[...]
❖ il 20 novembre 1987 a Itatiba, Stato di San CP_1
Paolo (Brasile), il quale si sposava il 9 novembre 2017 con e dalla loro unione nasceva: Controparte_9
▪ il 24 ottobre 2019 a Controparte_3
Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile)
❖ il 20 settembre 1991 a Campinas, Stato di CP_6
San Paolo, (Brasile) il quale si sposava il 29 agosto 2020 con e dalla loro unione nasceva la minore: Controparte_10
▪ il 26 marzo 2022 a Campinas, Stato di CP_7
San Paolo, (Brasile)
❖ il 22 gennaio 1996 a Campinas, Stato di San CP_5
Paolo, (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato a [...] il [...],prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Dott. Giovanni Calasso 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1 di Po (RO) il 9 settembre 1861
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-14.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n. 12165 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 – minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 CP_6
6 - – minorenne- CP_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Verbale di causa Udienza 10.04.2025 alle ore 15,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la CP_2 discendenza è paterna e ante unità
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza.
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12165/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12165 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 – minorenne- Controparte_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 CP_6
6 - – minorenne- CP_7
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_8
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 10.04.2025
I. Con ricorso 31.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , (C.F. nato il [...] a [...], Stato di CP_1 C.F._1
San Paolo (Brasile), in proprio ed insieme a sua moglie , nata il Controparte_9
18 febbraio 1989 a Itatiba, Stato di San Paolo (Brasile) ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 2. (C.F. ) nato il [...] a Controparte_3 C.F._2 Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile),
tutti residenti a Itatiba, Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Octaviano Pellizzer 66- 13251;
3. (C.F. ) nato il [...] a [...], Controparte_4 C.F._3
Stato di San Paolo (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Galdino
NC Dutra 160- 13251
4. (C.F. nato il [...] a [...], Stato di CP_5 C.F._4
San Paolo, (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile);
5. (C.F. ) nato il [...] a [...], Stato CP_6 C.F._5 di San Paolo, (Brasile) in proprio e insieme a sua moglie nata il 25 Controparte_10 novembre 1991 a Mogi Guaçu, Stato di San Paolo (Brasile),entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
6. (C.F. ) nata il [...] a [...], Stato di CP_7 C.F._6
San Paolo, (Brasile) tutti residenti a [...], Stato di San Paolo (Brasile), in Rua Benjamin Constant 500- 13250.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_8 formulando le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare che i Sigg.ri , nato il [...] a [...], Stato CP_1 di San Paolo (Brasile), nato il [...] a [...], Stato Controparte_3 di San Paolo, (Brasile); nato il [...] a [...], Stato di Controparte_4
San Paolo (Brasile) e residente a [...], Stato di San Paolo (Brasile); nato il CP_5 22 gennaio 1996 a Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile) e residente a [...], Stato di San
Paolo (Brasile); nato il [...] a [...], Stato di San Paolo, CP_6
(Brasile), nata il [...] a [...], Stato di San Paolo, (Brasile) tutti CP_7 residenti a [...], Stato di San Paolo (Brasile), sono cittadini italiani e, per l'effetto ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di onorari, competenze e spese.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il 9 Persona_1 settembre 1861, figlio di e , il quale si sposava in Italia a Persona_2 CP_11 Pissatola di Trecenta (RO) il 12 gennaio 1884 con e, successivamente, Persona_3 emigrava in Brasile dove non ha mai richiesto o gli è stata concessa la cittadinanza brasiliana.
Qui decedeva il 12 settembre 1922 in Brasile. Dalla loro unione nasceva:
• il 17 novembre 1889 , Stato di San Paolo (Brasile) il Persona_4 Persona_5 quale si sposava il 19 luglio 1923 con e decedeva in Brasile il Persona_6 25 agosto 1953). Dalla loro unione nasaceva:
➢ il 15 novembre 1935 a Tabapua, Stato di San Persona_7
Paolo (Brasile) la quale si sposava il 24 dicembre 1959 con . CP_4
Dott. Giovanni Calasso 3
Dalla loro unione nasceva il ricorrente:
✓ il 26 novembre 1964 a Santos, Stato di San Controparte_4
Paolo (Brasile) il quale si sposava il 10 luglio 1987 con CP_12 e dalla loro unione nascevano tre figli odierni ricorrenti:
[...]
❖ il 20 novembre 1987 a Itatiba, Stato di San CP_1
Paolo (Brasile), il quale si sposava il 9 novembre 2017 con e dalla loro unione nasceva: Controparte_9
▪ il 24 ottobre 2019 a Controparte_3
Campinas, Stato di San Paolo, (Brasile)
❖ il 20 settembre 1991 a Campinas, Stato di CP_6
San Paolo, (Brasile) il quale si sposava il 29 agosto 2020 con e dalla loro unione nasceva la minore: Controparte_10
▪ il 26 marzo 2022 a Campinas, Stato di CP_7
San Paolo, (Brasile)
❖ il 22 gennaio 1996 a Campinas, Stato di San CP_5
Paolo, (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e ordinanza nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato a [...] il [...],prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Dott. Giovanni Calasso 4
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_8 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1 di Po (RO) il 9 settembre 1861
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_8 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_8 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_8 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_8 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., allegata al verbale
Lecce-Venezia, 10-14.04.2025 IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6