TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2977/2023
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi: per e Parte_1 Parte_1
l'avv. MICHELE CASTRILLI e l'avv. ELISA CASTRILLI
per 'avv. KATI SBALCHIERO Controparte_1
E' altresì presente . Parte_1
Per la pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
Parte attrice si riporta alla memoria conclusiva, contesta la memoria di parte avversaria e chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte.
Parte convenuta contesta la deduzioni avversarie ed insiste per le proprie conclusioni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura della sentenza che segue e provvede al deposito.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con l'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CASTRILLI e l'avv. ELISA CASTRILLI
Parte attrice opponente contro (C.F. ), con l'avv. FABIO MANTOVANI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
KATI SBALCHIERO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
I. In via preliminare, accertarsi e dichiararsi:
a) la nullità assoluta / inesistenza del ricorso monitorio per assenza di procura alle liti;
b) la nullità e inammissibilità delle pretese di controparte per omissione del titolo sottostante l'asserito credito, indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
II. In via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito ratione materiae da devolversi, quantomeno parzialmente, in favore delle sezioni specializzate agrarie.
2 III. Nel merito:
In via principale, revocarsi integralmente e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 932/2023 del 26.04.2023, RG 2297/2023, Tribunale
Ordinario di Vicenza, inammissibile e comunque infondato nell'an e nel quantum, accertando che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società opposta per le causali indicate nel decreto ingiuntivo;
revocando altresì la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarata e accertata la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà del
23.12.19, ridursi la somma ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c. dichiarando la nullità di ogni diversa pattuizione e della successiva scrittura privata del 09.07.2021; con condanna di Controparte_1
al rimborso quantomeno parziale delle somme a lui versate da Parte_2
nell'ammontare ritenuto di Giustizia.
[...]
Respingersi ogni ulteriore domanda di controparte in quanto infondata nell'an e nel quantum e indimostrata.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda di controparte fosse mai ritenuta fondata, revocato il decreto ingiuntivo indicato in narrativa, contenersi l'entità della somma richiesta nei limiti delle sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate.
IV. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da determinarsi ai sensi del DM 55/2014
e spese tutte, anche successive occorrende.
V. In via istruttoria: si insiste su tutte le istanze istruttorie articolate come in atti, ivi compresa la documentazione prodotta, la prova per testi, l'interrogatorio formale della controparte e la
CTU come indicate nelle memorie ex art. 171 ter n. I, II, III c.p.c.
Per parte convenuta opposta
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 932/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, notificato il 28 aprile 2023.
Sempre in via preliminare: non accettando alcun contraddittorio su domande od eccezioni derivanti da titoli diversi da quelli azionati in via monitoria, non avendo gli opponenti proposto domanda in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità delle domande
3 aventi ad oggetto: i. la dichiarazione e l'accertamento della risoluzione del contratto di compravendita di riserva di proprietà; ii. la condanna di al rimborso a favore degli CP_1
opponenti di somme versate dalla Parte_1
Nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni domanda proposta da Parte_2
(c. f. e p. iva in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 Pt_1
(c. f. ), anche personalmente, perché infondata in fatto e diritto.
[...] C.F._1
Confermare la legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 932/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, notificato il 28 aprile 2023.
Spese e competenze di lite rifuse.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 932/23 del 26.4.2023 questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
e a personalmente di pagare alla ricorrente Parte_2 Parte_1
la somma di € 57.018,87, oltre ad interessi e spese. Controparte_1
Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, la nullità del decreto opposto e l'incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione agraria specializzata e, nel merito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e svolgendo ulteriori domande, anche subordinate, come trascritte in epigrafe.
costituitasi in causa, ha eccepito l'inammissibilità di alcune delle domande Controparte_1
della parte avversa e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettato le istanze di prova formulate.
All'udienza del 23.1.2025 si è svolta la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene depositata la presente sentenza.
La domanda proposta in via monitoria da Controparte_1
4 Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.4.2023 ha dedotto di essere creditrice Controparte_1
di Parte_2
1. per € 60.000,00 in forza di una scrittura privata del 9.7.2021 recante il riconoscimento da parte di di un debito verso per Parte_2 Controparte_1 complessivi € 69.430,63, di cui la debitrice aveva versato solo una prima rata di €
9.430,63;
2. per € 7.700,00 quale “corrispettivo annuo per la raccolta in campo” relativo alle stagioni 2021 e 2022 in ragione di un contratto di “vendita del raccolto sul campo” sottoscritto dalle parti il 23.12.2019.
La ricorrente ha dato atto di avere inizialmente proposto azione per il pagamento (anche) della posta di credito sub 1 avanti la sezione specializzata agraria presso questo Tribunale e che il giudice così adito, con sentenza n. 404/23, aveva affermato che, per un credito originato da una compravendita di bestiame e non da un contratto agrario, sarebbe stato comunque competente il giudice ordinario. Avendo la sezione agraria, nella detta sentenza, condannato CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di e ,
[...] Parte_2 Parte_1 la ricorrente ha dedotto dal proprio credito il relativo debito, pari ad € 10.681,13, così risultando alfine creditrice di € 57.018,87.
Motivi di opposizione al decreto ingiuntivo
1) Parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della procura alle liti in favore dell'avvocato del ricorrente. Ciò in quanto la procura dimessa in sede monitoria sarebbe identica a quella prodotta dalla stessa in altro procedimento Controparte_1
contenzioso tra le parti.
In applicazione dell'art. 182 c.p.c., il giudice istruttore ha assegnato alla convenuta opposta termine per produrre la procura: incombente cui l'opposta ha dato seguito in data 13.5.2024.
La procura dimessa, munita di firma digitale del difensore, contiene sufficienti elementi (relativi al procedimento monitorio avverso e Parte_2 Pt_1
5 personalmente) per essere riferita alla procedura in corso e, pur non recando una data, va Pt_1
considerata come rilasciata nella data della sua produzione.
Ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., la produzione della procura ha avuto l'effetto di sanare ogni vizio di rappresentanza del procuratore della convenuta, con effetto dall'inizio del procedimento e, quindi, dall'instaurazione del procedimento monitorio.
2) Con ulteriore eccezione preliminare, gli attori hanno sostenuto che il ricorso dell'avversario sarebbe nullo per la “omissione dei titoli sottostanti l'asserito credito” e la “genericità e indeterminatezza dell'asserito credito”. Ciò in quanto l'ingiungente non avrebbe precisato a quale titolo dovrebbe essere corrisposta la somma pretesa in forza del riconoscimento di debito
9.7.2021, limitandosi a produrre l'atto ricognitivo (peraltro privo di efficacia novativa) senza svolgere alcun riferimento all'origine dell'asserito debito.
L'eccezione è infondata in quanto trascura di considerare che, in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito, si produce l'effetto di astrazione processuale dalla causa debendi, dispensando il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria. Spetta al debitore che ha sottoscritto l'atto ricognitivo contestare l'effettiva sussistenza del debito deducendo fatti modificativi o estintivi della pretesa avversa. Il beneficiario dell'atto di riconoscimento, nell'azionare il credito, ha quindi solo la facoltà e non l'onere di fare riferimento al rapporto sottostante alla ricognizione di debito (Cass. n. 13215/23, rv. 667657; n. 9701/24).
Ne consegue che il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sul riconoscimento di debito che non indichi le ragioni di credito sottostanti l'atto ricognitivo non può dirsi inammissibilmente generico e indeterminato nel suo contenuto.
3) Parte opponente ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale per materia, trattandosi di controversia da devolversi alla sezione agraria specializzata.
Con specifico riguardo al contratto di vendita di raccolto agricolo gli attori sostengono che detto contratto presenterebbe aspetti tali da assimilarlo ad una compartecipazione agraria o ad un
6 affitto agrario. Il contratto prevede che l'acquirente versi al venditore un prezzo di € 350,00 per campo vicentino a fronte del diritto a raccogliere e far proprio il foraggio prodotto dai terreni di proprietà di siti a Sandrigo (VI), aventi un'estensione di dieci campi Controparte_1 vicentini. L'assimilazione alla compartecipazione agraria deriverebbe, nella prospettazione degli attori, dal fatto che a verrebbe demandata unicamente Parte_2
l'attività di raccolta, restando a carico di l'obbligo di provvedere alla semina, Controparte_1 irrigazione, coltivazione e concimazione del prodotto. Detta “differenziazione di attività” sarebbe “tipica del contratto di compartecipazione”. La clausola di rinnovo automatico annuale in difetto di disdetta porterebbe invece ad assimilare il contratto in questione all'affitto agrario.
L'eccezione non ha fondamento.
Le ragioni di credito azionate da derivano da un contratto di vendita di bestiame Controparte_1
e da un contratto di vendita di raccolto agricolo. Nessuno di questi due contratti rientra nella categoria dei contratti agrari, riguardo ai quali sussiste la competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali (art. 11 D.L.vo n. 150/11).
Circa l'importo di € 60.000,00 la sezione specializzata agraria di questo Tribunale, in una causa tra le stesse parti, ha già avuto modo di rilevare come la relativa domanda non avrebbe potuto essere proposta avanti al giudice specializzato, non derivando il credito da un contratto agrario
(sentenza n. 404/23, pubblicata il 1.3.2023). Giova osservare, in proposito, che in quella sede la sezione agraria ha dichiarato l'improponibilità del ricorso monitorio proposto da CP_1
e pertanto, avendo emesso una pronuncia in rito, non ha precluso a riproposizione, in
[...]
questa sede, della domanda di condanna.
Va esclusa, in particolare, la riconduzione del contratto di vendita di raccolto agricolo ad uno dei contratti agrari disciplinati dalla legge n. 203/82. Non si tratta di contratto di affitto, posto che non è previsto che l'acquirente coltivi e sfrutti il fondo in autonomia. Neppure di può ricondurre il negozio in esame al contratto atipico di compartecipazione agraria giacché la natura associativa di tale figura presuppone la condivisione del rischio di impresa e quindi, necessariamente, la ripartizione tra i compartecipanti del frutto della coltivazione condivisa, in proporzione all'apporto di ciascuno.
7 4) E' pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che il diritto al pagamento della somma di € 60.000,00 dedotto in sede monitoria da trova fondamento nel contratto di Controparte_1
vendita di bestiame con riserva di proprietà stipulato tra la convenuta opposta e Parte_2
il 23.12.2019.
[...]
Per contrastare la pretesa della controparte, gli opponenti deducono l'illegittimità della clausola
11 del contratto, secondo la quale “il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato pagamento entro il 15 aprile 2020 delle fatture dei fornitori definite alla data del 31/12/2019.
In tali casi, come per ogni altra ipotesi di inadempimento, tutte le rate già pagate sino a quel momento resteranno acquisite alla parte venditrice a titolo di indennità, salvo l'ulteriore risarcimento del danno, con contestuale obbligo di restituzione al venditore del possesso di tutti i capi di bestiame consegnati e nascituri, quest'ultimi di sesso femminile”. Gli attori chiedono che sia accertata la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e che, ai sensi dell'art. 1526 comma 2 c.c., l'indennità convenuta di cui alla detta clausola n.11 venga ridotta. Deducono altresì la nullità della ricognizione di debito, con riguardo a questa voce, in quanto volta ad eludere l'applicazione di una “norma a carattere inderogabile, posta dall'ordinamento a tutela del compratore”. Ritengono, quindi, che il venditore, a seguito della richiesta risoluzione, dovrebbe restituire al compratore le rate ricevute, salvo un equo compenso per l'uso della cosa ed il risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
La clausola n. 11 citata da parte opponente così continua: “Rimane fermo del pari diritto della parte venditrice ad ottenere, per il caso anche di una sola inadempienza e qualora non intenda valersi della clausola risolutiva espressa, il pagamento di tutto il residuo sino a quel momento dovuto”.
Parte attrice invoca l'applicazione della clausola risolutiva espressa quale conseguenza del proprio inadempimento, dato che non contesta l'adempimento da parte della venditrice. In realtà la clausola è evidentemente prevista a solo favore della parte adempiente ed il periodo trascritto ulteriormente dimostra la volontà delle parti di fare salvo il diritto del venditore, di fronte all'inadempimento del compratore, di insistere per l'adempimento del contratto e di non avvalersi della clausola risolutiva espressa. Peraltro già l'art. 1456 c.c., al comma secondo,
8 stabilisce che, in presenza di una simile clausola, la risoluzione si verifica “di diritto” ma solo se e quando “la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Non è quindi possibile, per la parte inadempiente, valersi della clausola risolutiva espressa, la quale attribuisce un diritto potestativo alla sola parte adempiente a favore della quale essa è stata pattuita.
non ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto del 23.12.2019, Controparte_1
né ha manifestato la volontà di ritenerlo risolto in forza della clausola risolutiva espressa. Perciò il richiamo all'art. 1526 c.c. operato da parte attrice non è pertinente, né è fondata la domanda di accertamento della avvenuta risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà formulata da Parte_2
5) Con riguardo al credito vantato da e da verso Parte_2 Parte_1
per le spese di lite liquidate dalla sezione agraria con la citata sentenza n. Controparte_1
404/23, parte attrice contesta la possibilità di operare una compensazione tra detto credito – certo, incontestato ed esigibile – ed il credito preteso da in questa sede, che è Controparte_1
contestato e sub iudice. Richiama in proposito Cass. SSUU n. 23225/16.
Viene altresì contestata la quantificazione del credito di parte attrice opponente in quanto “priva di accessori, interessi e spese maturate”. La convenuta, secondo gli attori, avrebbe mancato di considerare la maggiorazione dell'IVA, riconosciuta come dovuta dalla sentenza della sezione agraria.
La doglianza non è fondata.
nel proporre l'azione, ha legittimamente ridotto le proprie ragioni di credito di Controparte_1
un importo corrispondente al credito vantato nei suoi confronti dalla controparte, operando così una compensazione tra ragioni di credito reciproche. Nella quantificazione di tale debito non ha considerato l'IVA, posto che la condanna pronunciata dalla sezione agraria, con riguardo a tale voce, va intesa come subordinata alla effettiva debenza e tenuto conto che la parte creditrice ha facoltà di scaricare l'onere dell'IVA. In ogni caso, ove gli opponenti ritenessero di vantare un maggior credito (incluso, ovviamente, quello originato dalla diversa e sopravvenuta sentenza
9 della sezione agraria di questo Tribunale n. 1271/24, pubblicata il 3.7.2024), conservano il diritto di agire per la parte non compensata del credito.
Quanto alla legittimità della compensazione giudiziale, essa opera anche nel caso in cui il controcredito sia contestato, se la contestazione è avanzata nel medesimo giudizio ed il giudice, ne accerti l'esistenza (Cass. n. 21383/24). La sentenza delle Sezioni Unite n. 23225/16 ricordata da parte attrice precisa, in effetti, che "La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo".
6) Da ultimo, parte attrice eccepisce il difetto della condizione di procedibilità di cui al D.L.vo n. 28/10 e tuttavia l'oggetto della controversia non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del citato
D.L.vo.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'attore opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa. Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 932/23 del 26.4.2023;
2) condanna e in solido a Parte_2 Parte_1 rifondere ad le spese di difesa del giudizio di opposizione, liquidate in € Controparte_1
10 11.270,00, di cui € 9.800,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
11
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 23 gennaio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi: per e Parte_1 Parte_1
l'avv. MICHELE CASTRILLI e l'avv. ELISA CASTRILLI
per 'avv. KATI SBALCHIERO Controparte_1
E' altresì presente . Parte_1
Per la pratica forense è presente la dott.ssa Persona_1
Parte attrice si riporta alla memoria conclusiva, contesta la memoria di parte avversaria e chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte.
Parte convenuta contesta la deduzioni avversarie ed insiste per le proprie conclusioni
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura della sentenza che segue e provvede al deposito.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con l'avv. MICHELE Parte_1 C.F._1
CASTRILLI e l'avv. ELISA CASTRILLI
Parte attrice opponente contro (C.F. ), con l'avv. FABIO MANTOVANI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
KATI SBALCHIERO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice opponente
I. In via preliminare, accertarsi e dichiararsi:
a) la nullità assoluta / inesistenza del ricorso monitorio per assenza di procura alle liti;
b) la nullità e inammissibilità delle pretese di controparte per omissione del titolo sottostante l'asserito credito, indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
II. In via pregiudiziale, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito ratione materiae da devolversi, quantomeno parzialmente, in favore delle sezioni specializzate agrarie.
2 III. Nel merito:
In via principale, revocarsi integralmente e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 932/2023 del 26.04.2023, RG 2297/2023, Tribunale
Ordinario di Vicenza, inammissibile e comunque infondato nell'an e nel quantum, accertando che nulla è dovuto dagli odierni opponenti alla società opposta per le causali indicate nel decreto ingiuntivo;
revocando altresì la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Dichiarata e accertata la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà del
23.12.19, ridursi la somma ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c. dichiarando la nullità di ogni diversa pattuizione e della successiva scrittura privata del 09.07.2021; con condanna di Controparte_1
al rimborso quantomeno parziale delle somme a lui versate da Parte_2
nell'ammontare ritenuto di Giustizia.
[...]
Respingersi ogni ulteriore domanda di controparte in quanto infondata nell'an e nel quantum e indimostrata.
In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda di controparte fosse mai ritenuta fondata, revocato il decreto ingiuntivo indicato in narrativa, contenersi l'entità della somma richiesta nei limiti delle sole voci di danno giuridicamente rilevanti e compiutamente dimostrate.
IV. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari da determinarsi ai sensi del DM 55/2014
e spese tutte, anche successive occorrende.
V. In via istruttoria: si insiste su tutte le istanze istruttorie articolate come in atti, ivi compresa la documentazione prodotta, la prova per testi, l'interrogatorio formale della controparte e la
CTU come indicate nelle memorie ex art. 171 ter n. I, II, III c.p.c.
Per parte convenuta opposta
In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 932/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, notificato il 28 aprile 2023.
Sempre in via preliminare: non accettando alcun contraddittorio su domande od eccezioni derivanti da titoli diversi da quelli azionati in via monitoria, non avendo gli opponenti proposto domanda in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la inammissibilità/nullità delle domande
3 aventi ad oggetto: i. la dichiarazione e l'accertamento della risoluzione del contratto di compravendita di riserva di proprietà; ii. la condanna di al rimborso a favore degli CP_1
opponenti di somme versate dalla Parte_1
Nel merito: rigettare l'opposizione ed ogni domanda proposta da Parte_2
(c. f. e p. iva in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 Pt_1
(c. f. ), anche personalmente, perché infondata in fatto e diritto.
[...] C.F._1
Confermare la legittimità ed efficacia del decreto ingiuntivo n. 932/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, notificato il 28 aprile 2023.
Spese e competenze di lite rifuse.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 932/23 del 26.4.2023 questo Tribunale ha ingiunto a
[...]
e a personalmente di pagare alla ricorrente Parte_2 Parte_1
la somma di € 57.018,87, oltre ad interessi e spese. Controparte_1
Gli ingiunti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo, in via preliminare, la nullità del decreto opposto e l'incompetenza per materia del giudice adito in favore della sezione agraria specializzata e, nel merito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e svolgendo ulteriori domande, anche subordinate, come trascritte in epigrafe.
costituitasi in causa, ha eccepito l'inammissibilità di alcune delle domande Controparte_1
della parte avversa e chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettato le istanze di prova formulate.
All'udienza del 23.1.2025 si è svolta la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene depositata la presente sentenza.
La domanda proposta in via monitoria da Controparte_1
4 Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.4.2023 ha dedotto di essere creditrice Controparte_1
di Parte_2
1. per € 60.000,00 in forza di una scrittura privata del 9.7.2021 recante il riconoscimento da parte di di un debito verso per Parte_2 Controparte_1 complessivi € 69.430,63, di cui la debitrice aveva versato solo una prima rata di €
9.430,63;
2. per € 7.700,00 quale “corrispettivo annuo per la raccolta in campo” relativo alle stagioni 2021 e 2022 in ragione di un contratto di “vendita del raccolto sul campo” sottoscritto dalle parti il 23.12.2019.
La ricorrente ha dato atto di avere inizialmente proposto azione per il pagamento (anche) della posta di credito sub 1 avanti la sezione specializzata agraria presso questo Tribunale e che il giudice così adito, con sentenza n. 404/23, aveva affermato che, per un credito originato da una compravendita di bestiame e non da un contratto agrario, sarebbe stato comunque competente il giudice ordinario. Avendo la sezione agraria, nella detta sentenza, condannato CP_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di e ,
[...] Parte_2 Parte_1 la ricorrente ha dedotto dal proprio credito il relativo debito, pari ad € 10.681,13, così risultando alfine creditrice di € 57.018,87.
Motivi di opposizione al decreto ingiuntivo
1) Parte opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della procura alle liti in favore dell'avvocato del ricorrente. Ciò in quanto la procura dimessa in sede monitoria sarebbe identica a quella prodotta dalla stessa in altro procedimento Controparte_1
contenzioso tra le parti.
In applicazione dell'art. 182 c.p.c., il giudice istruttore ha assegnato alla convenuta opposta termine per produrre la procura: incombente cui l'opposta ha dato seguito in data 13.5.2024.
La procura dimessa, munita di firma digitale del difensore, contiene sufficienti elementi (relativi al procedimento monitorio avverso e Parte_2 Pt_1
5 personalmente) per essere riferita alla procedura in corso e, pur non recando una data, va Pt_1
considerata come rilasciata nella data della sua produzione.
Ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.c., la produzione della procura ha avuto l'effetto di sanare ogni vizio di rappresentanza del procuratore della convenuta, con effetto dall'inizio del procedimento e, quindi, dall'instaurazione del procedimento monitorio.
2) Con ulteriore eccezione preliminare, gli attori hanno sostenuto che il ricorso dell'avversario sarebbe nullo per la “omissione dei titoli sottostanti l'asserito credito” e la “genericità e indeterminatezza dell'asserito credito”. Ciò in quanto l'ingiungente non avrebbe precisato a quale titolo dovrebbe essere corrisposta la somma pretesa in forza del riconoscimento di debito
9.7.2021, limitandosi a produrre l'atto ricognitivo (peraltro privo di efficacia novativa) senza svolgere alcun riferimento all'origine dell'asserito debito.
L'eccezione è infondata in quanto trascura di considerare che, in presenza di una promessa di pagamento o di una ricognizione di debito, si produce l'effetto di astrazione processuale dalla causa debendi, dispensando il creditore dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria. Spetta al debitore che ha sottoscritto l'atto ricognitivo contestare l'effettiva sussistenza del debito deducendo fatti modificativi o estintivi della pretesa avversa. Il beneficiario dell'atto di riconoscimento, nell'azionare il credito, ha quindi solo la facoltà e non l'onere di fare riferimento al rapporto sottostante alla ricognizione di debito (Cass. n. 13215/23, rv. 667657; n. 9701/24).
Ne consegue che il ricorso per decreto ingiuntivo fondato sul riconoscimento di debito che non indichi le ragioni di credito sottostanti l'atto ricognitivo non può dirsi inammissibilmente generico e indeterminato nel suo contenuto.
3) Parte opponente ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale per materia, trattandosi di controversia da devolversi alla sezione agraria specializzata.
Con specifico riguardo al contratto di vendita di raccolto agricolo gli attori sostengono che detto contratto presenterebbe aspetti tali da assimilarlo ad una compartecipazione agraria o ad un
6 affitto agrario. Il contratto prevede che l'acquirente versi al venditore un prezzo di € 350,00 per campo vicentino a fronte del diritto a raccogliere e far proprio il foraggio prodotto dai terreni di proprietà di siti a Sandrigo (VI), aventi un'estensione di dieci campi Controparte_1 vicentini. L'assimilazione alla compartecipazione agraria deriverebbe, nella prospettazione degli attori, dal fatto che a verrebbe demandata unicamente Parte_2
l'attività di raccolta, restando a carico di l'obbligo di provvedere alla semina, Controparte_1 irrigazione, coltivazione e concimazione del prodotto. Detta “differenziazione di attività” sarebbe “tipica del contratto di compartecipazione”. La clausola di rinnovo automatico annuale in difetto di disdetta porterebbe invece ad assimilare il contratto in questione all'affitto agrario.
L'eccezione non ha fondamento.
Le ragioni di credito azionate da derivano da un contratto di vendita di bestiame Controparte_1
e da un contratto di vendita di raccolto agricolo. Nessuno di questi due contratti rientra nella categoria dei contratti agrari, riguardo ai quali sussiste la competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali (art. 11 D.L.vo n. 150/11).
Circa l'importo di € 60.000,00 la sezione specializzata agraria di questo Tribunale, in una causa tra le stesse parti, ha già avuto modo di rilevare come la relativa domanda non avrebbe potuto essere proposta avanti al giudice specializzato, non derivando il credito da un contratto agrario
(sentenza n. 404/23, pubblicata il 1.3.2023). Giova osservare, in proposito, che in quella sede la sezione agraria ha dichiarato l'improponibilità del ricorso monitorio proposto da CP_1
e pertanto, avendo emesso una pronuncia in rito, non ha precluso a riproposizione, in
[...]
questa sede, della domanda di condanna.
Va esclusa, in particolare, la riconduzione del contratto di vendita di raccolto agricolo ad uno dei contratti agrari disciplinati dalla legge n. 203/82. Non si tratta di contratto di affitto, posto che non è previsto che l'acquirente coltivi e sfrutti il fondo in autonomia. Neppure di può ricondurre il negozio in esame al contratto atipico di compartecipazione agraria giacché la natura associativa di tale figura presuppone la condivisione del rischio di impresa e quindi, necessariamente, la ripartizione tra i compartecipanti del frutto della coltivazione condivisa, in proporzione all'apporto di ciascuno.
7 4) E' pacifico, in quanto ammesso da entrambe le parti, che il diritto al pagamento della somma di € 60.000,00 dedotto in sede monitoria da trova fondamento nel contratto di Controparte_1
vendita di bestiame con riserva di proprietà stipulato tra la convenuta opposta e Parte_2
il 23.12.2019.
[...]
Per contrastare la pretesa della controparte, gli opponenti deducono l'illegittimità della clausola
11 del contratto, secondo la quale “il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato pagamento entro il 15 aprile 2020 delle fatture dei fornitori definite alla data del 31/12/2019.
In tali casi, come per ogni altra ipotesi di inadempimento, tutte le rate già pagate sino a quel momento resteranno acquisite alla parte venditrice a titolo di indennità, salvo l'ulteriore risarcimento del danno, con contestuale obbligo di restituzione al venditore del possesso di tutti i capi di bestiame consegnati e nascituri, quest'ultimi di sesso femminile”. Gli attori chiedono che sia accertata la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà e che, ai sensi dell'art. 1526 comma 2 c.c., l'indennità convenuta di cui alla detta clausola n.11 venga ridotta. Deducono altresì la nullità della ricognizione di debito, con riguardo a questa voce, in quanto volta ad eludere l'applicazione di una “norma a carattere inderogabile, posta dall'ordinamento a tutela del compratore”. Ritengono, quindi, che il venditore, a seguito della richiesta risoluzione, dovrebbe restituire al compratore le rate ricevute, salvo un equo compenso per l'uso della cosa ed il risarcimento del danno.
Il motivo non è fondato.
La clausola n. 11 citata da parte opponente così continua: “Rimane fermo del pari diritto della parte venditrice ad ottenere, per il caso anche di una sola inadempienza e qualora non intenda valersi della clausola risolutiva espressa, il pagamento di tutto il residuo sino a quel momento dovuto”.
Parte attrice invoca l'applicazione della clausola risolutiva espressa quale conseguenza del proprio inadempimento, dato che non contesta l'adempimento da parte della venditrice. In realtà la clausola è evidentemente prevista a solo favore della parte adempiente ed il periodo trascritto ulteriormente dimostra la volontà delle parti di fare salvo il diritto del venditore, di fronte all'inadempimento del compratore, di insistere per l'adempimento del contratto e di non avvalersi della clausola risolutiva espressa. Peraltro già l'art. 1456 c.c., al comma secondo,
8 stabilisce che, in presenza di una simile clausola, la risoluzione si verifica “di diritto” ma solo se e quando “la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”.
Non è quindi possibile, per la parte inadempiente, valersi della clausola risolutiva espressa, la quale attribuisce un diritto potestativo alla sola parte adempiente a favore della quale essa è stata pattuita.
non ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto del 23.12.2019, Controparte_1
né ha manifestato la volontà di ritenerlo risolto in forza della clausola risolutiva espressa. Perciò il richiamo all'art. 1526 c.c. operato da parte attrice non è pertinente, né è fondata la domanda di accertamento della avvenuta risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà formulata da Parte_2
5) Con riguardo al credito vantato da e da verso Parte_2 Parte_1
per le spese di lite liquidate dalla sezione agraria con la citata sentenza n. Controparte_1
404/23, parte attrice contesta la possibilità di operare una compensazione tra detto credito – certo, incontestato ed esigibile – ed il credito preteso da in questa sede, che è Controparte_1
contestato e sub iudice. Richiama in proposito Cass. SSUU n. 23225/16.
Viene altresì contestata la quantificazione del credito di parte attrice opponente in quanto “priva di accessori, interessi e spese maturate”. La convenuta, secondo gli attori, avrebbe mancato di considerare la maggiorazione dell'IVA, riconosciuta come dovuta dalla sentenza della sezione agraria.
La doglianza non è fondata.
nel proporre l'azione, ha legittimamente ridotto le proprie ragioni di credito di Controparte_1
un importo corrispondente al credito vantato nei suoi confronti dalla controparte, operando così una compensazione tra ragioni di credito reciproche. Nella quantificazione di tale debito non ha considerato l'IVA, posto che la condanna pronunciata dalla sezione agraria, con riguardo a tale voce, va intesa come subordinata alla effettiva debenza e tenuto conto che la parte creditrice ha facoltà di scaricare l'onere dell'IVA. In ogni caso, ove gli opponenti ritenessero di vantare un maggior credito (incluso, ovviamente, quello originato dalla diversa e sopravvenuta sentenza
9 della sezione agraria di questo Tribunale n. 1271/24, pubblicata il 3.7.2024), conservano il diritto di agire per la parte non compensata del credito.
Quanto alla legittimità della compensazione giudiziale, essa opera anche nel caso in cui il controcredito sia contestato, se la contestazione è avanzata nel medesimo giudizio ed il giudice, ne accerti l'esistenza (Cass. n. 21383/24). La sentenza delle Sezioni Unite n. 23225/16 ricordata da parte attrice precisa, in effetti, che "La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma c.c. presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo".
6) Da ultimo, parte attrice eccepisce il difetto della condizione di procedibilità di cui al D.L.vo n. 28/10 e tuttavia l'oggetto della controversia non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del citato
D.L.vo.
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
L'attore opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore e alla complessità della causa. Il compenso relativo alla fase istruttoria e di trattazione viene stabilito in misura ridotta per il mancato espletamento di attività istruttoria;
anche per la fase decisoria, attesa l'applicazione dell'art. 281 sexies c.p.c., il compenso viene stabilito in misura inferiore alla media tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 932/23 del 26.4.2023;
2) condanna e in solido a Parte_2 Parte_1 rifondere ad le spese di difesa del giudizio di opposizione, liquidate in € Controparte_1
10 11.270,00, di cui € 9.800,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
11