TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 15645/2023
TRA
(con l'Avv. Alessandra Adone) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità civile ex art- 13 della legge CP_ 118/1971 dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2022 ingiustamente trattenuti e condanna l' alla corresponsione degli stessi;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per veder non solo accertato e dichiarato il suo diritto a percepire i ratei di assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118 del 1971, dal 1 CP_ ottobre 2020 al 1 febbraio 2022, con conseguente ordine all' del relativo versamento, ma anche annullati gli indebiti ingiustamente effettuati nei suoi confronti con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Ripercorreva lo scambio di missive intercorso con l' prima della instaurazione del presente giudizio e CP_2 metteva in evidenza, stante la sussistenza del requisito reddituale e della sua permanenza nel territorio dello stato italiano, come non risultassero i motivi a sostegno dell'indicato indebito, anche perché comunicato dall' in modo generico. CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' motivando l'indebito, in base alle informazioni acquisite dalla sede: di euro
1.921,62 in quanto corrispondente a quanto percepito ingiustamente dal ricorrente in relazione al periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2020 stante l'irreperibilità del ricorrente comunicata dall'ultimo comune di residenza e quello di euro 3.436,83 ponendolo “in relazione all'indebito n.14724665, notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2018 …e inerente il superamento dei limiti reddituali ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza in godimento per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2018”.
CP_ Integratosi il contraddittorio, preso atto che l' depositava tardivamente una ulteriore memoria integrativa tardiva, valutate le posizioni difensive delle parti, la causa è stata decisa stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Per illustrare le ragioni del raggiunto convincimento, preme soffermarsi sugli atti che hanno costituito la corrispondenza intervenuta nel tempo fra le parti.
Il ricorrente faceva presente che nella fase precedente alla instaurazione del presente giudizio si era attivato, con domanda del 29 dicembre 2020, per ottenere in via amministrativa il soddisfacimento della CP_ pretesa e l' con prospetto di liquidazione del 27 gennaio 2022, aveva rimesso in pagamento la prestazione (assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV 07141660 con decorrenza dal 1 ottobre 2013) e dal ricalcolo effettuato era scaturito una somma di euro 5.358,45 che veniva trattenuta interamente dall' . CP_2
CP_ Deduceva poi che, con nota 20 febbraio 2022, l' aveva segnalato al ricorrente che nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2020 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla medesima pensione per un imposto di euro 1.921,62 che sarebbe stata recuperata attraverso una trattenuta di 40 euro mensili a partire dalla prima rata utile;
l'importo – pari di euro 1.961,62 – già menzionato nella nota del 27 gennaio
2022 veniva recuperato per la seconda volta.
CP_ Segnalava di aver già lamentato nei confronti dell' con lettera del 7 ottobre 2022, l'illegittimità del denunciato indebito di euro 5.358,45, evidenziando di aver scoperto nella documentazione in proprio possesso che l'unico indebito che nel tempo era stato segnalato (di euro 6.741,16) riferito al periodo gennaio 2017 – novembre 2018 era stato superato.
CP_ Da ultimo, ricordava che l' con nota del 17 novembre 2022, rispondeva comunicando che aveva disposto un pagamento di euro 2.565,87 specificando che “l'importo disposto in pagamento tiene conto delle cedole di pensione non riscosse da aprile a luglio 2019, delle compensazioni su arretrati e dei recuperi effettuati e sulla pensione a titolo di indebiti”.
Si ritine che la memoria integrativa seppur tardiva stata utilizzata perché contiene tutto il testo della nota CP_ interna proveniente dalla sede (cfr. pagina 2 e 3 della comparsa di risposta). Questa nota, considerata perché nella comparsa di costituzione è già riportata anche se solo in parte, illustra le reciproche posizioni creditorie debitorie che hanno legato le parti negli anni 2027 – 2018 e dimostra dal conteggio, in cui dette posizioni sono state calcolate a compensazione reciproca, come sia stata riconosciuta a favore del ricorrente la somma di euro 2.565,87; proprio la somma che risulta menzionata nella missiva del 17 CP_ novembre 2022 proveniente dall' e sopra citata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 15645/2023
TRA
(con l'Avv. Alessandra Adone) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_ (con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei di assegno di invalidità civile ex art- 13 della legge CP_ 118/1971 dal 1 ottobre 2020 al 1 febbraio 2022 ingiustamente trattenuti e condanna l' alla corresponsione degli stessi;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, il ricorrente adiva l'autorità giudiziaria per veder non solo accertato e dichiarato il suo diritto a percepire i ratei di assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118 del 1971, dal 1 CP_ ottobre 2020 al 1 febbraio 2022, con conseguente ordine all' del relativo versamento, ma anche annullati gli indebiti ingiustamente effettuati nei suoi confronti con conseguente restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
Ripercorreva lo scambio di missive intercorso con l' prima della instaurazione del presente giudizio e CP_2 metteva in evidenza, stante la sussistenza del requisito reddituale e della sua permanenza nel territorio dello stato italiano, come non risultassero i motivi a sostegno dell'indicato indebito, anche perché comunicato dall' in modo generico. CP_2
CP_ Si costituiva in giudizio l' motivando l'indebito, in base alle informazioni acquisite dalla sede: di euro
1.921,62 in quanto corrispondente a quanto percepito ingiustamente dal ricorrente in relazione al periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2020 stante l'irreperibilità del ricorrente comunicata dall'ultimo comune di residenza e quello di euro 3.436,83 ponendolo “in relazione all'indebito n.14724665, notificato al ricorrente in data 21 dicembre 2018 …e inerente il superamento dei limiti reddituali ai fini della percezione dell'assegno mensile di assistenza in godimento per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2018”.
CP_ Integratosi il contraddittorio, preso atto che l' depositava tardivamente una ulteriore memoria integrativa tardiva, valutate le posizioni difensive delle parti, la causa è stata decisa stante la sua natura documentale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Per illustrare le ragioni del raggiunto convincimento, preme soffermarsi sugli atti che hanno costituito la corrispondenza intervenuta nel tempo fra le parti.
Il ricorrente faceva presente che nella fase precedente alla instaurazione del presente giudizio si era attivato, con domanda del 29 dicembre 2020, per ottenere in via amministrativa il soddisfacimento della CP_ pretesa e l' con prospetto di liquidazione del 27 gennaio 2022, aveva rimesso in pagamento la prestazione (assegno di assistenza quale invalido parziale, categoria INVCIV 07141660 con decorrenza dal 1 ottobre 2013) e dal ricalcolo effettuato era scaturito una somma di euro 5.358,45 che veniva trattenuta interamente dall' . CP_2
CP_ Deduceva poi che, con nota 20 febbraio 2022, l' aveva segnalato al ricorrente che nel periodo dal 1 aprile al 31 ottobre 2020 aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla medesima pensione per un imposto di euro 1.921,62 che sarebbe stata recuperata attraverso una trattenuta di 40 euro mensili a partire dalla prima rata utile;
l'importo – pari di euro 1.961,62 – già menzionato nella nota del 27 gennaio
2022 veniva recuperato per la seconda volta.
CP_ Segnalava di aver già lamentato nei confronti dell' con lettera del 7 ottobre 2022, l'illegittimità del denunciato indebito di euro 5.358,45, evidenziando di aver scoperto nella documentazione in proprio possesso che l'unico indebito che nel tempo era stato segnalato (di euro 6.741,16) riferito al periodo gennaio 2017 – novembre 2018 era stato superato.
CP_ Da ultimo, ricordava che l' con nota del 17 novembre 2022, rispondeva comunicando che aveva disposto un pagamento di euro 2.565,87 specificando che “l'importo disposto in pagamento tiene conto delle cedole di pensione non riscosse da aprile a luglio 2019, delle compensazioni su arretrati e dei recuperi effettuati e sulla pensione a titolo di indebiti”.
Si ritine che la memoria integrativa seppur tardiva stata utilizzata perché contiene tutto il testo della nota CP_ interna proveniente dalla sede (cfr. pagina 2 e 3 della comparsa di risposta). Questa nota, considerata perché nella comparsa di costituzione è già riportata anche se solo in parte, illustra le reciproche posizioni creditorie debitorie che hanno legato le parti negli anni 2027 – 2018 e dimostra dal conteggio, in cui dette posizioni sono state calcolate a compensazione reciproca, come sia stata riconosciuta a favore del ricorrente la somma di euro 2.565,87; proprio la somma che risulta menzionata nella missiva del 17 CP_ novembre 2022 proveniente dall' e sopra citata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli