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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3872/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 3872/2020 r.g. promossa da:
(Cf. ) e (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in C.F._2 atti.
ATTORI/OPPONENTI contro
(Cf. ), per essa, quale procuratore, (Cf. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti dagli Avv.ti P.IVA_2
FA RL e DR TI, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. Controparte_1
1234/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2020 nel proc. iscritto al n. 2630/2020 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 65.806,95, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al
31.7.2020 del contratto di finanziamento n. 20062522823418, concluso il 16.6.2016 da Parte_1 con IC Banca S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
[...]
pagina 1 di 13 Le obbligazioni assunte da sono state garantite da (cfr. doc. 4 Parte_1 Parte_2 fasc. monitorio).
Gli opponenti hanno in particolare lamentato: la carenza di legittimazione ad agire della opposta;
la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi del codice del consumo, e la conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.; la mancata prova dell'erogazione del credito;
la nullità del contratto poiché finalizzato a ripianare pregresse passività; la difformità tra i tassi pattuiti e quelli applicati;
lo sforamento del tasso soglia usura;
l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento alla francese con conseguente applicazione di interessi anatocistici.
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti insistevano nelle rispettive domande e difese.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza del 12.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 65.806,95, oltre interessi e spese) riguarda il contratto di finanziamento n. 20062522823418 del 16.6.2016 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) stipulato da con IC Banca Spa e garantito da Parte_1 Parte_2
[...]
In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria del credito azionato.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 17944/2023, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
"in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere pagina 2 di 13 prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
In particolare, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, secondo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (doc. 1 fasc. monitorio), con contratto del 14.9.2018 l'opposta “ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IC ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet è disponibile apposita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Anche a volere ritenere le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non sufficientemente specifiche, deve osservarsi che la disponibilità, in capo alla società opposta, del contratto di finanziamento, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di
IC Banca e della racc. a/r della cedente agli opponenti con cui è stata comunicata la cessione del loro credito in favore di (cfr. doc. 4-5-6- fasc. monitorio), costituisce Controparte_1
(sulla base di quanto affermato da Cass. 10200/2021) un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società intervenuta, del credito azionato.
Ed infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità della predetta documentazione (redatta dalla banca cedente) se non in virtù della precedente cessione del credito da parte della Findomenstic Banca S.p.A., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile pagina 3 di 13 giustificazione (e considerato che, in base all'art. 1262, comma 1, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso).
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi del codice del consumo, e la conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.
L'eccezione è fondata, per le seguenti ragioni.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”
(cfr. art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. 206/2005).
In particolare, per come affermato da Cass. 27558/2023, deve ritenersi vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
E infatti, secondo la predetta pronuncia, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore…spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando … tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa”.
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di finanziamento del 16.6.2016 prevede che “[…] il coniuge/convivente garante dispensa, inoltre, IC dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
In base alla giurisprudenza citata, deve ritenersi che tale clausola sia vessatoria (e dunque nulla), in quanto solleva il creditore dall'onere di far valere le proprie ragioni entro un termine e limita perciò la facoltà del fideiussore di opporre l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente configurazione di un significativo squilibrio a danno del fideiussore-consumatore, peraltro in assenza di prova che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa fra le parti. pagina 4 di 13 Data la nullità di tale clausola, in base all'art. 1957 c.c. “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Deve precisarsi che (per come affermato, da ultimo, da Cass. 25197/2023):
- “la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento del credito che ne formava oggetto”;
- “l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3,
20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823)”;
- “non costituisce, pertanto, valida "istanza" ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale …
e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione”.
Nel caso di specie, la scadenza dell'obbligazione principale si è avuta alla data del 10.3.2017 quando IC ha comunicato la “Decadenza del beneficio del termine e messa in mora finanziamento n. 20062522823418” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione) atteso che da quel momento il creditore ha potuto pretendere il pagamento dell'intera somma oggetto di finanziamento, essendo il soggetto finanziato decaduto dal beneficio del termine.
Ne segue che, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore (IC
Banca e/o la cessionaria odierna opposta) aveva l'onere di “proporre le sue istanze Controparte_1 contro il debitore” entro sei mesi dal 10.3.2017.
Non vi è tuttavia prova che la IC Banca s.p.a. e/o l'opposta abbiano agito giudizialmente nel predetto termine, considerato altresì che il ricorso monitorio è datato 8.9.2020 e il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 21.9.2020.
Pertanto, in mancanza di prova della rituale proposizione di istanze nel termine di cui all'art. 1957
c.c., deve ritenersi che l'opposta sia decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia, con conseguente liberazione del fideiussore.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, lamentano la mancanza di prova dell'effettiva erogazione delle somme finanziate.
Il motivo è infondato. pagina 5 di 13 Come noto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass.
29577/2020 e 31648/2019).
Ancora, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018,
18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
L'opposta ha dato prova del suo credito avendo prodotto nel ricorso monitorio il contratto di pagina 6 di 13 finanziamento n. 20062522823418 del 16.6.2016 il quale prevedeva un piano di rimborso di 120 rate con scadenza prima rata 5.8.2016.
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla mancata prova dell'erogazione del credito atteso che dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB risulta il versamento n. 6 rate del finanziamento erogato contestualmente alla conclusione del contratto.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto del
16.6.2016 poiché concluso per ripianare pregresse esposizioni che aveva Parte_1 contratto con la IC.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, i contratti di mutuo stipulati con la precisa finalità di ripianare pregresse passività sono perfettamente validi e legittimi (ex multis:
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/11/2021, n. 37654), salvo che non emergano dagli atti ovvero il mutuatario non alleghi e provi, che la finalità concreta dell'operazione negoziale sia preordinata a soddisfare interessi non meritevoli di tutela della sola banca mutuante: si pensi, a titolo esemplificativo, al mutuo concesso dalla banca per ripianare un precedente debito formatosi per via dell'applicazione di costi illegittimi quali interessi usurari, anatocismo, CMS non pattuite ovvero a quello erogato per consentire alla banca di dotarsi di una garanzia ipotecaria in precedenza assente al solo fine di violare la par condicio creditorum e, dunque, conseguire un privilegio in danno degli altri creditori non ugualmente garantiti in vista dell'apertura di una procedura concorsuale del debitore.
Non avendo gli opponenti nemmeno specificamente allegato tali circostanze, la doglianza è infondata.
Inoltre, gli opponenti lamentano che gli artt. 18 (ritardo nei pagamenti) e 19 (decadenza dal beneficio del termine) del contratto contengono clausole vessatorie ai sensi del codice del consumo.
Tale doglianza è infondata in quanto posta in maniera del tutto generica e non circostanziata.
Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato la discrasia fra i tassi di interesse pattuiti (TAN e TAEG) e quelli realmente applicati, richiedendo ai sensi degli artt. 117,
122, 124 e 125bis TUB la rideterminazione dell'ammortamento e l'applicazione del tasso sostitutivo. In particolare, deducono che in base alle risultanze della perizia econometrica allegata sarebbe stato applicato un TAN pari all'11,50% e un TAEG/ISC pari al 13,80%.
Anzitutto, va evidenziato che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo pagina 7 di 13 globale (TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento.
Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica
(spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
L'ISC è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4/3/2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca
d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. La Banca
d'Italia ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25/7/2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei Par servizi (in data 29/7/2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l' nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere.
Ad ogni modo, la legge non prevede (contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti) che l'erronea indicazione dell' comporti la nullità della clausola relativa agli interessi e il Pt_4 ricalcolo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB.
E infatti, come affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Va peraltro ricordato che le “ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, per le quali l'art. 117, comma
7, TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, sono le ipotesi di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” (circostanza non ricorrente nel caso di specie, né contestata) nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi pagina 8 di 13 previsti dall'art. 116 TUB, circostanza pure non contestata dagli opponenti).
Ne segue che, nel caso di specie, l'eventuale erronea indicazione del TAEG non potrebbe comunque determinare la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso degli interessi e il ricalcolo degli stessi, non risultando applicabile l'art. 117 TUB.
Quanto alla dedotta difformità tra il TAN pattuito (9,95%) e quello asseritamente applicato
(11,50%), deve rilevarsi la mancanza di prova della doglianza.
Gli opponenti qualificano come “perizia econometrica” (cfr. doc. 4 atto di citazione) un documento che, tuttavia, si risolve nella semplice proiezione di un calcolo generato tramite un calcolatore di provenienza ignota (verosimilmente un software generico reperibile online).
Tale elaborato, privo di sottoscrizione o asseverazione da parte di un tecnico abilitato, non espone alcuna metodologia verificabile e non consente di controllare i parametri impiegati, sicché non può essere considerato una perizia di parte in senso proprio, ma costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore tecnico o probatorio.
Con il sesto motivo di opposizione, gli opponenti hanno asserito che cumulando il tasso effettivo globale con l'indennità per ritardato pagamento e il tasso di mora si avrebbe il superamento del tasso soglia usura. In particolare, deducono che “come previsto dagli artt. 2 Legge
n. 108/96 e 644, comma 5, c.p., ai fini del calcolo del TEG si deve tenere conto anche delle spese inerenti l'erogazione, la fruizione e l'estinzione del finanziamento (ad es. spese di istruttoria pratica, commissioni di incasso, assicurazione, attualizzazione, interessi di preammortamento, penali di anticipata estinzione/penale di risoluzione, gli interessi di mora)” (cfr. p. 9 atto di citazione).
La doglianza è infondata in quanto l'eccezione di usura si fonda sulla sommatoria tra il tasso debitorio, il tasso di mora e le spese collegate all'erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento. Tale sommatoria è errata posto che tali voci hanno funzioni del tutto differenti e non omogenee, oltre che basi di calcolo per definizione diverse (cfr. Cass. Sez. Un. 19597/2020 sul principio di omogeneità/simmetria di confronto tra il TEG e il tasso soglia).
Pur essendo ciò sufficiente a determinare il rigetto della doglianza, non essendo essa concretamente verificabile, deve comunque rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, le penali e le commissioni di estinzione anticipata a carico del cliente costituiscono un onere eventuale e, come tale, da escludere nel calcolo del TEG ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia (cfr., fra tante, App. Perugia 1/10/2021, Trib. Bologna 8/4/2021, Trib.
Ancona 3/12/2020, Trib. Milano 14/10/2020, App. Torino 23/7/2020, Trib. Trapani 24/6/2020, pagina 9 di 13 Trib. Cosenza 7/1/2020, Trib. Modena 27/6/2019, Trib. Palermo 9/5/2019, Trib. Roma 27/9/2018,
Trib. Torino 13/9/2017 e 28/3/2016).
Più in dettaglio, le penali e le commissioni di estinzione anticipata costituiscono un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente, e dunque non immediatamente
“collegato”, quale interesse o costo, alla “erogazione del credito”, come invece richiesto dall'art. 644, comma 4, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Trapani 24/6/2020, che richiama Trib. Agrigento
31/10/2017 e Trib. Treviso 24/1/2018).
Con l'ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento alla francese con conseguente applicazione di interessi anatocistici.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Com'è noto, l'ammortamento alla francese non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. App. Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832).
La giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime) reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, App. Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n.
530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014, Trib.
Mantova 11/3/2014, Trib. Siena 11/7/2014, Trib. Pescara 10/4/2014 e Trib. Ferrara 5/12/2013).
Più in dettaglio, “nel sistema di ammortamento alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate pagina 10 di 13 costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” (cfr. Trib. Roma, 14/3/2019 n. 5583).
Ed ancora, come chiarito da App. Venezia 25/11/2021 n. 2955:
- “nei mutui con ammortamento alla francese non è sussistente la capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e non incide sulla legittimità della pattuizione originaria”;
- “l'applicazione di interessi composti, infatti, non necessariamente conduce alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale”;
- “ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a pagina 11 di 13 un capitale”.
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata, condivisa da questo giudice, nel caso di specie l'applicazione del sistema dell'ammortamento alla francese non poteva comportare un'illegittima capitalizzazione composta degli interessi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di e Parte_2 dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
***
Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico di atteso che la domanda creditoria è risultata fondata solo nei suoi confronti. Parte_1
Le spese di lite relative alla vittoriosa liquidate come in dispositivo Parte_2 secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3872/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il D.I. n. 1234/2020, emesso dal
Tribunale di Ragusa il 21.9.2020 nel proc. iscritto al n. 2630/2020 R.G., nei confronti di Parte_2
e lo conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di
[...] Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di per essa, quale Parte_1 Controparte_1 procuratore, delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
3) condanna per essa, quale procuratore, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 11.12.2025 pagina 12 di 13 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 3872/2020 r.g. promossa da:
(Cf. ) e (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Patrizia Nobile, giusta procura in C.F._2 atti.
ATTORI/OPPONENTI contro
(Cf. ), per essa, quale procuratore, (Cf. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti dagli Avv.ti P.IVA_2
FA RL e DR TI, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio spiegando opposizione avverso il D.I. n. Controparte_1
1234/2020, emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2020 nel proc. iscritto al n. 2630/2020 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di € 65.806,95, oltre interessi e spese, quale saldo passivo al
31.7.2020 del contratto di finanziamento n. 20062522823418, concluso il 16.6.2016 da Parte_1 con IC Banca S.p.A. (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).
[...]
pagina 1 di 13 Le obbligazioni assunte da sono state garantite da (cfr. doc. 4 Parte_1 Parte_2 fasc. monitorio).
Gli opponenti hanno in particolare lamentato: la carenza di legittimazione ad agire della opposta;
la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi del codice del consumo, e la conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.; la mancata prova dell'erogazione del credito;
la nullità del contratto poiché finalizzato a ripianare pregresse passività; la difformità tra i tassi pattuiti e quelli applicati;
lo sforamento del tasso soglia usura;
l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento alla francese con conseguente applicazione di interessi anatocistici.
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto, preliminarmente, la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del d.i. opposto, nonché il rigetto delle avverse domande, rilevandone l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti insistevano nelle rispettive domande e difese.
Denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito dell'udienza del 12.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni formulate in seno alle note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa viene decisa come di seguito.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria (per € 65.806,95, oltre interessi e spese) riguarda il contratto di finanziamento n. 20062522823418 del 16.6.2016 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) stipulato da con IC Banca Spa e garantito da Parte_1 Parte_2
[...]
In via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta quale cessionaria del credito azionato.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 17944/2023, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
"in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere pagina 2 di 13 prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.
In particolare, secondo Cass. 10200/2021, la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
Nel caso di specie, secondo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (doc. 1 fasc. monitorio), con contratto del 14.9.2018 l'opposta “ha acquistato pro soluto, con efficacia giuridica dal 17 settembre 2018 e con effetti economici dal 30 aprile 2018, i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da IC ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Le liste dei Crediti oggetto di tali cessioni sono state allegate ai Contratti. I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://itacapital.it e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito ceduto. Sul sito internet è disponibile apposita lista, in formato pdf, in cui sono indicati i dati relativi a ciascun debitore ceduto”.
Anche a volere ritenere le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non sufficientemente specifiche, deve osservarsi che la disponibilità, in capo alla società opposta, del contratto di finanziamento, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB di
IC Banca e della racc. a/r della cedente agli opponenti con cui è stata comunicata la cessione del loro credito in favore di (cfr. doc. 4-5-6- fasc. monitorio), costituisce Controparte_1
(sulla base di quanto affermato da Cass. 10200/2021) un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società intervenuta, del credito azionato.
Ed infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità della predetta documentazione (redatta dalla banca cedente) se non in virtù della precedente cessione del credito da parte della Findomenstic Banca S.p.A., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile pagina 3 di 13 giustificazione (e considerato che, in base all'art. 1262, comma 1, c.c., il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso).
Con il secondo motivo, gli opponenti hanno eccepito la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi del codice del consumo, e la conseguente estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.
L'eccezione è fondata, per le seguenti ragioni.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”
(cfr. art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. 206/2005).
In particolare, per come affermato da Cass. 27558/2023, deve ritenersi vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
E infatti, secondo la predetta pronuncia, “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore…spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando … tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa”.
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di finanziamento del 16.6.2016 prevede che “[…] il coniuge/convivente garante dispensa, inoltre, IC dall'osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del Codice Civile”.
In base alla giurisprudenza citata, deve ritenersi che tale clausola sia vessatoria (e dunque nulla), in quanto solleva il creditore dall'onere di far valere le proprie ragioni entro un termine e limita perciò la facoltà del fideiussore di opporre l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente configurazione di un significativo squilibrio a danno del fideiussore-consumatore, peraltro in assenza di prova che la clausola sia stata oggetto di specifica trattativa fra le parti. pagina 4 di 13 Data la nullità di tale clausola, in base all'art. 1957 c.c. “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Deve precisarsi che (per come affermato, da ultimo, da Cass. 25197/2023):
- “la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento del credito che ne formava oggetto”;
- “l'istanza del creditore deve necessariamente essere "giudiziale", ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724; Cass., sez. 3,
20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823)”;
- “non costituisce, pertanto, valida "istanza" ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale …
e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione”.
Nel caso di specie, la scadenza dell'obbligazione principale si è avuta alla data del 10.3.2017 quando IC ha comunicato la “Decadenza del beneficio del termine e messa in mora finanziamento n. 20062522823418” (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione) atteso che da quel momento il creditore ha potuto pretendere il pagamento dell'intera somma oggetto di finanziamento, essendo il soggetto finanziato decaduto dal beneficio del termine.
Ne segue che, al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., il creditore (IC
Banca e/o la cessionaria odierna opposta) aveva l'onere di “proporre le sue istanze Controparte_1 contro il debitore” entro sei mesi dal 10.3.2017.
Non vi è tuttavia prova che la IC Banca s.p.a. e/o l'opposta abbiano agito giudizialmente nel predetto termine, considerato altresì che il ricorso monitorio è datato 8.9.2020 e il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data 21.9.2020.
Pertanto, in mancanza di prova della rituale proposizione di istanze nel termine di cui all'art. 1957
c.c., deve ritenersi che l'opposta sia decaduta dalla possibilità di escutere la garanzia, con conseguente liberazione del fideiussore.
Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, lamentano la mancanza di prova dell'effettiva erogazione delle somme finanziate.
Il motivo è infondato. pagina 5 di 13 Come noto, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass.
29577/2020 e 31648/2019).
Ancora, per giurisprudenza costante, in relazione a rapporti di prestito o mutuo è sufficiente la produzione del contratto e del piano di ammortamento (unitamente all'allegazione del mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario e/o del fideiussore). Ed infatti, nei rapporti di mutuo, diversamente dai rapporti di conto corrente (nei quali, quanto meno nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessaria la produzione anche degli estratti conto, al fine di consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere fra le parti, di pervenire alla determinazione del credito della banca sulla base di dati contabili certi), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento può considerarsi sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il quantum.
Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito (mediante produzione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento) e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018,
18013/2018, 23759/2016 e 826/2015).
L'opposta ha dato prova del suo credito avendo prodotto nel ricorso monitorio il contratto di pagina 6 di 13 finanziamento n. 20062522823418 del 16.6.2016 il quale prevedeva un piano di rimborso di 120 rate con scadenza prima rata 5.8.2016.
Altrettanto infondata è la doglianza relativa alla mancata prova dell'erogazione del credito atteso che dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB risulta il versamento n. 6 rate del finanziamento erogato contestualmente alla conclusione del contratto.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito la nullità del contratto del
16.6.2016 poiché concluso per ripianare pregresse esposizioni che aveva Parte_1 contratto con la IC.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, i contratti di mutuo stipulati con la precisa finalità di ripianare pregresse passività sono perfettamente validi e legittimi (ex multis:
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 30/11/2021, n. 37654), salvo che non emergano dagli atti ovvero il mutuatario non alleghi e provi, che la finalità concreta dell'operazione negoziale sia preordinata a soddisfare interessi non meritevoli di tutela della sola banca mutuante: si pensi, a titolo esemplificativo, al mutuo concesso dalla banca per ripianare un precedente debito formatosi per via dell'applicazione di costi illegittimi quali interessi usurari, anatocismo, CMS non pattuite ovvero a quello erogato per consentire alla banca di dotarsi di una garanzia ipotecaria in precedenza assente al solo fine di violare la par condicio creditorum e, dunque, conseguire un privilegio in danno degli altri creditori non ugualmente garantiti in vista dell'apertura di una procedura concorsuale del debitore.
Non avendo gli opponenti nemmeno specificamente allegato tali circostanze, la doglianza è infondata.
Inoltre, gli opponenti lamentano che gli artt. 18 (ritardo nei pagamenti) e 19 (decadenza dal beneficio del termine) del contratto contengono clausole vessatorie ai sensi del codice del consumo.
Tale doglianza è infondata in quanto posta in maniera del tutto generica e non circostanziata.
Con il quinto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato la discrasia fra i tassi di interesse pattuiti (TAN e TAEG) e quelli realmente applicati, richiedendo ai sensi degli artt. 117,
122, 124 e 125bis TUB la rideterminazione dell'ammortamento e l'applicazione del tasso sostitutivo. In particolare, deducono che in base alle risultanze della perizia econometrica allegata sarebbe stato applicato un TAN pari all'11,50% e un TAEG/ISC pari al 13,80%.
Anzitutto, va evidenziato che l'indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo pagina 7 di 13 globale (TAEG), è un indice (espresso in percentuale) che rappresenta il costo effettivo di un'operazione di finanziamento, che il cliente deve alla società che ha erogato il finanziamento.
Esso racchiude contemporaneamente il tasso di interesse e tutte le spese accessorie della pratica
(spese di istruttoria, imposte di bollo, ecc.).
L'ISC è stato previsto dalla direttiva europea 90/88/CEE ed è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla delibera CICR del 4/3/2003 (art. 9), che ha demandato alla Banca
d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. La Banca
d'Italia ha quindi modificato le Istruzioni di Vigilanza con provvedimento del 25/7/2003 e, successivamente, ha adottato un autonomo provvedimento sulla trasparenza delle operazioni e dei Par servizi (in data 29/7/2009 e più volte aggiornato), con i quali ha introdotto l' nei contratti di mutuo e di finanziamento in genere.
Ad ogni modo, la legge non prevede (contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti) che l'erronea indicazione dell' comporti la nullità della clausola relativa agli interessi e il Pt_4 ricalcolo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 117 TUB.
E infatti, come affermato da Cass. 39169/2021, “poiché ... l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti”.
Va peraltro ricordato che le “ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, per le quali l'art. 117, comma
7, TUB prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo, sono le ipotesi di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” (circostanza non ricorrente nel caso di specie, né contestata) nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi pagina 8 di 13 previsti dall'art. 116 TUB, circostanza pure non contestata dagli opponenti).
Ne segue che, nel caso di specie, l'eventuale erronea indicazione del TAEG non potrebbe comunque determinare la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione del tasso degli interessi e il ricalcolo degli stessi, non risultando applicabile l'art. 117 TUB.
Quanto alla dedotta difformità tra il TAN pattuito (9,95%) e quello asseritamente applicato
(11,50%), deve rilevarsi la mancanza di prova della doglianza.
Gli opponenti qualificano come “perizia econometrica” (cfr. doc. 4 atto di citazione) un documento che, tuttavia, si risolve nella semplice proiezione di un calcolo generato tramite un calcolatore di provenienza ignota (verosimilmente un software generico reperibile online).
Tale elaborato, privo di sottoscrizione o asseverazione da parte di un tecnico abilitato, non espone alcuna metodologia verificabile e non consente di controllare i parametri impiegati, sicché non può essere considerato una perizia di parte in senso proprio, ma costituisce una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore tecnico o probatorio.
Con il sesto motivo di opposizione, gli opponenti hanno asserito che cumulando il tasso effettivo globale con l'indennità per ritardato pagamento e il tasso di mora si avrebbe il superamento del tasso soglia usura. In particolare, deducono che “come previsto dagli artt. 2 Legge
n. 108/96 e 644, comma 5, c.p., ai fini del calcolo del TEG si deve tenere conto anche delle spese inerenti l'erogazione, la fruizione e l'estinzione del finanziamento (ad es. spese di istruttoria pratica, commissioni di incasso, assicurazione, attualizzazione, interessi di preammortamento, penali di anticipata estinzione/penale di risoluzione, gli interessi di mora)” (cfr. p. 9 atto di citazione).
La doglianza è infondata in quanto l'eccezione di usura si fonda sulla sommatoria tra il tasso debitorio, il tasso di mora e le spese collegate all'erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento. Tale sommatoria è errata posto che tali voci hanno funzioni del tutto differenti e non omogenee, oltre che basi di calcolo per definizione diverse (cfr. Cass. Sez. Un. 19597/2020 sul principio di omogeneità/simmetria di confronto tra il TEG e il tasso soglia).
Pur essendo ciò sufficiente a determinare il rigetto della doglianza, non essendo essa concretamente verificabile, deve comunque rilevarsi che, secondo consolidata giurisprudenza, condivisa da questo giudice, le penali e le commissioni di estinzione anticipata a carico del cliente costituiscono un onere eventuale e, come tale, da escludere nel calcolo del TEG ai fini della valutazione circa il superamento del tasso soglia (cfr., fra tante, App. Perugia 1/10/2021, Trib. Bologna 8/4/2021, Trib.
Ancona 3/12/2020, Trib. Milano 14/10/2020, App. Torino 23/7/2020, Trib. Trapani 24/6/2020, pagina 9 di 13 Trib. Cosenza 7/1/2020, Trib. Modena 27/6/2019, Trib. Palermo 9/5/2019, Trib. Roma 27/9/2018,
Trib. Torino 13/9/2017 e 28/3/2016).
Più in dettaglio, le penali e le commissioni di estinzione anticipata costituiscono un onere meramente potenziale, non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente, e dunque non immediatamente
“collegato”, quale interesse o costo, alla “erogazione del credito”, come invece richiesto dall'art. 644, comma 4, c.p. (cfr., in tal senso, Trib. Trapani 24/6/2020, che richiama Trib. Agrigento
31/10/2017 e Trib. Treviso 24/1/2018).
Con l'ultimo motivo di opposizione gli opponenti hanno eccepito l'applicazione dell'interesse composto nel piano di ammortamento alla francese con conseguente applicazione di interessi anatocistici.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
Com'è noto, l'ammortamento alla francese non risulta in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. App. Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832).
La giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime) reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, App. Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n.
530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014, Trib.
Mantova 11/3/2014, Trib. Siena 11/7/2014, Trib. Pescara 10/4/2014 e Trib. Ferrara 5/12/2013).
Più in dettaglio, “nel sistema di ammortamento alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate pagina 10 di 13 costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” (cfr. Trib. Roma, 14/3/2019 n. 5583).
Ed ancora, come chiarito da App. Venezia 25/11/2021 n. 2955:
- “nei mutui con ammortamento alla francese non è sussistente la capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto e non incide sulla legittimità della pattuizione originaria”;
- “l'applicazione di interessi composti, infatti, non necessariamente conduce alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c. L'art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. In altri termini, si ha anatocismo per gli effetti dell'art. 1283 c.c. soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via. Il metodo "alla francese" comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale”;
- “ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a pagina 11 di 13 un capitale”.
Ne segue che, in base alla giurisprudenza citata, condivisa da questo giudice, nel caso di specie l'applicazione del sistema dell'ammortamento alla francese non poteva comportare un'illegittima capitalizzazione composta degli interessi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in parziale accoglimento della spiegata opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato nei confronti di e Parte_2 dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti di Parte_1
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Quanto alle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico di atteso che la domanda creditoria è risultata fondata solo nei suoi confronti. Parte_1
Le spese di lite relative alla vittoriosa liquidate come in dispositivo Parte_2 secondo i parametri del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3872/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il D.I. n. 1234/2020, emesso dal
Tribunale di Ragusa il 21.9.2020 nel proc. iscritto al n. 2630/2020 R.G., nei confronti di Parte_2
e lo conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei confronti di
[...] Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di per essa, quale Parte_1 Controparte_1 procuratore, delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
3) condanna per essa, quale procuratore, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi Parte_2 professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%.
Ragusa, 11.12.2025 pagina 12 di 13 Il Giudice
dott.ssa Emanuela Antonia Favara
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