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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 4226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4226 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 06 novembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11698/2025 R.G.L.,
PROMOSSA DA
nata a [...], il [...], C.F.: in Parte_1 C.F._1 proprio e quale legale rappresentante pro tempore della
[...]
P.IVA , con sede in Paternò, C.da Tre Fontane n. Controparte_1 P.IVA_1
26, rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. Alfio Franco Amato;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) – in atti;
Persona_1
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, la seguente ordinanza ingiunzione:
- n. ROI - 000001398, notificata in data 29.11.2024 notificata in data 14/06/2024, con la quale veniva ingiunto alla parte ricorrente il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di € 9.740,15, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2012.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante l'illegittimità dell'O.I. per l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, la prescrizione, il difetto di motivazione.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
16/06/2025).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in data 05/03/2025 l' , dichiarando CP_2 che era in corso il procedimento di riesame al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata (come da proposta di annullamento che allegava) chiedendo dichiararsi all'esito cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese. 1 Con deposito del 20/05/2025, l' allegava atto di annullamento in autotutela CP_2 dell'ordinanza ingiunzione impugnata denominato: “Disposizione n° 210000-25-
0146 del 06/03/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 29/11/2024, in materia di "Contributi -
SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" ROI – 00001398 derivante dall'OI 00477111
-annualità 2012 relativa ad atto d'accertamento 2100.24/10/2017.0453237 CP_2 notificato il 14/11/2017 in qualità di R.L.” ossia atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta – adottato con la seguente motivazione: “Viste le Ordinanze Ingiunzione emesse nei confronti di cf Parte_1 in qualità di legale rappresentante/responsabile della C.F._1 società - - C.F. AZ. Parte_2 P.IVA_1 in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative alla violazione articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii.
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) per i trimestri
3/2011; 4/2011; 1/2012 ; 2/2012 - Considerato che le OI sono state impugnate con ricorso giudiziario RG N. 11698/24; - Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata da controparte”. L'udienza del 06 novembre 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo all'ordinanza - ingiunzione opposta ROI - CP_2
00001398 notificata il 29/11/2024 ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento della medesima ordinanza ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
05/11/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza CP_2 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera assorbente, va CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente CP_2 provveduto in autotutela a annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione nella presente sede: ROI – 00001398 (cfr memoria e documentazione
). CP_2
Non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
2 l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_2 verso, la condotta processuale dello stesso , di riconoscimento Controparte_3 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11698/2024 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_2 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 931.75, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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