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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2024, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel. Dott. Ludovica Dotti ConSIliere Dott. Elena Gelato ConSIliere riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5913/2019 posta in deliberazione il giorno 21/02/2024 TRA
Parte_1 Avv. TIRABASSI FRANCESCO;
E
Controparte_1 Avv. NICOTERA PIETRO;
OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 194/2019 emessa dal Tribunale di Roma . MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva rigettato le seguenti domande: “in rito - voler dare comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 221 u.c. e 71, primo comma c.p.c. e nel merito - voler accertare e dichiarare la falsità del contratto di locazione del 04/08/2010, registrato in data 03/09/2010 al n. 10930 Serie 3, presso l Organizzazione_1 di Roma 3 – Settebagni, sottoscritto dal IG. nella qualità di legale Persona_1 rapp.te pro tempore della e dalla Parte_1
IG.ra , dichiarandolo per effetto inesistente, nullo ovvero Controparte_1 annullato e in ogni caso, privo di ogni effetto ed efficacia dispositiva;
- con
1 vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. Si è costituita in giudizio la SI.ra instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le forme dell'art 127 ter c.p.c. Per quanto attiene allo svolgimento del processo si richiama per relationem l'impugnata sentenza. L'appello è infondato.
1.Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, anche se per fatto non imputabile al querelante, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso, determinandone il rigetto.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Va in primo luogo evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto una falsità materiale e non una falsità ideologica Nonostante le anomalie fra la pagina 1 e 2 del contratto registrato rispetto alla pagina 3, ben rilevate dal ctu, e le risultanze delle prove costituende osserva la Corte che essendo incontestato che il contratto fosse stato stipulato fra le parti, parte appellante non ha neppure allegato (cfr. atto di citazione in primo grado), quale sarebbe stato, al di là delle discrasie formali, il diverso, effettivo e specifico contenuto delle pagine 1 e 2, allegazione che avrebbe dato sostanza alla dedotta falsità . Ciò esclude in radice univocità, precisione, e concordanza per ritenere una falsità materiale del contratto registrato rispetto a quello che sarebbe stato stipulato. Ad abundantiam si osserva che il querelante non ha neppure contrastato le deduzioni contenute nella comparsa di risposta: “si evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione circa l'identificazione dei terreni concessi in locazione lo stesso IG. con documento sottoscritto il 5 maggio Persona_1
2011 (circa dieci mesi dopo la sottoscrizione del contratto in questione) unitamente alla IG.ra sottoscriveva appunto una richiesta di Controparte_1 permesso di costruire riguardante una stalla per ovini indicando nella persona della IG. la qualità di conduttore degli stessi terreni indicati nel contratto CP_1 contestato ( all.2)”.
2 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( causa di valore indeterminabile ) e non all'erroneo valore dichiarato ai fini del c.u.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 7.000.00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese gen. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2202 e dell'insufficienza del c.u. versato. Roma, 10.6.2024
IL PRESIDENTE EST.
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Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel. Dott. Ludovica Dotti ConSIliere Dott. Elena Gelato ConSIliere riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5913/2019 posta in deliberazione il giorno 21/02/2024 TRA
Parte_1 Avv. TIRABASSI FRANCESCO;
E
Controparte_1 Avv. NICOTERA PIETRO;
OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 194/2019 emessa dal Tribunale di Roma . MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva rigettato le seguenti domande: “in rito - voler dare comunicazione della causa al Pubblico Ministero, ai sensi degli articoli 221 u.c. e 71, primo comma c.p.c. e nel merito - voler accertare e dichiarare la falsità del contratto di locazione del 04/08/2010, registrato in data 03/09/2010 al n. 10930 Serie 3, presso l Organizzazione_1 di Roma 3 – Settebagni, sottoscritto dal IG. nella qualità di legale Persona_1 rapp.te pro tempore della e dalla Parte_1
IG.ra , dichiarandolo per effetto inesistente, nullo ovvero Controparte_1 annullato e in ogni caso, privo di ogni effetto ed efficacia dispositiva;
- con
1 vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”. Si è costituita in giudizio la SI.ra instando per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Precisate le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe svoltasi con le forme dell'art 127 ter c.p.c. Per quanto attiene allo svolgimento del processo si richiama per relationem l'impugnata sentenza. L'appello è infondato.
1.Osserva la Corte che nel giudizio di querela di falso l'onere della prova della falsità grava sul querelante, con la conseguenza che l'insufficiente della prova della falsità, anche se per fatto non imputabile al querelante, in linea con le regole sull'onere della prova, non può che riverberare i propri effetti sulla domanda del querelante stesso, determinandone il rigetto.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2126/2019 “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”.
Va in primo luogo evidenziato che il presente giudizio ha ad oggetto una falsità materiale e non una falsità ideologica Nonostante le anomalie fra la pagina 1 e 2 del contratto registrato rispetto alla pagina 3, ben rilevate dal ctu, e le risultanze delle prove costituende osserva la Corte che essendo incontestato che il contratto fosse stato stipulato fra le parti, parte appellante non ha neppure allegato (cfr. atto di citazione in primo grado), quale sarebbe stato, al di là delle discrasie formali, il diverso, effettivo e specifico contenuto delle pagine 1 e 2, allegazione che avrebbe dato sostanza alla dedotta falsità . Ciò esclude in radice univocità, precisione, e concordanza per ritenere una falsità materiale del contratto registrato rispetto a quello che sarebbe stato stipulato. Ad abundantiam si osserva che il querelante non ha neppure contrastato le deduzioni contenute nella comparsa di risposta: “si evidenzia che contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di citazione circa l'identificazione dei terreni concessi in locazione lo stesso IG. con documento sottoscritto il 5 maggio Persona_1
2011 (circa dieci mesi dopo la sottoscrizione del contratto in questione) unitamente alla IG.ra sottoscriveva appunto una richiesta di Controparte_1 permesso di costruire riguardante una stalla per ovini indicando nella persona della IG. la qualità di conduttore degli stessi terreni indicati nel contratto CP_1 contestato ( all.2)”.
2 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia ( causa di valore indeterminabile ) e non all'erroneo valore dichiarato ai fini del c.u.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 7.000.00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso spese gen. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2202 e dell'insufficienza del c.u. versato. Roma, 10.6.2024
IL PRESIDENTE EST.
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