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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 maggio 2024 ha pronunziato ex art. 429 c.p.c. – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4439/2022 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in SANT'AGATA C.F._1
MILITELLO (ME), Via Medici N. 252, presso lo studio dell'Avv. NOTARO
TERESA che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti FOTI MICHELA e CAMMAROTO MARIA, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Organizzazione_1
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/12/2022 esponeva di aver Parte_1
presentato domanda amministrativa in data 07.07.2020 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dei benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o minorazione riconosciuta, pari al 100% o, comunque, in misura non inferiore al
74%; che la competente in data 08.03.2021, aveva rigettato Organizzazione_2
l'istanza riconoscendo una percentuale di invalidità del 50% e che, pertanto, aveva depositato in data 03.08.2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva accertato la sussistenza di una percentuale di invalidità dell'85%. L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la propria invalidità nella misura del 100% o, in subordine, nella misura pari o superiore al 74%, con diritto al beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile, dalla presentazione della domanda amministrativa, o da altra causa che sarebbe risultata in corso di causa, con condanna dell' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 14.02.2023 eccependo, in via preliminare, l'improponibilità ed inammissibilità della domanda di accertamento e condanna alla liquidazione e pagamento della prestazione e contestando, nel merito, l'infondatezza della domanda per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di C.T.U.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100% o, in via subordinata, in misura pari o maggiore al 74%, al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile (giudizio iscritto al n. 2856/2021 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza delle seguenti patologie: “Cardiopatia
Ipertensiva, Insufficienza cardiaca in II° Classe funzionale NYHA. Diabete mellito tipo 2. Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale , BPCO”, concludendo con una valutazione complessiva di invalidità pari all'85%, con decorrenza dal 1° settembre 2021. Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di invalidità civile dalla presentazione della domanda amministrativa o da altra data risultante in corso di causa.
La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:
“CARDIOPATIA IPERTENSIVA II CLASSE NYHA-DIABETE MELLITO
TIPO 2- BPCO. Ernia discale cervicale POLIARTROSI diffusa A DISCRETA
INCIDENZA FUNZIONALE”.
Il c.t.u. ha, altresì, motivatamente ritenuto che alla luce della storia clinica, della obiettività riscontrata e della documentazione presente agli atti e della certificazione, la ricorrente è invalida nella misura del 75% a decorrere dal mese di luglio 2021, nonché invalida al 100% a decorrere dal mese di novembre 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, ribadite e precisate nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte
3 ricorrente, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Il limitato accoglimento delle domande attoree e l'epoca di raggiungimento dello stato invalidante utile al conseguimento delle prestazioni richeiste giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative alla fase sommaria e al presente giudizio di merito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 14/12/2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande dichiara Parte_1
invalida al 75% con decorrenza da luglio 2021 e invalida al 100% con decorrenza dal novembre 2023;
- compensa integralmente le spese tra le parti
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24 maggio 2024 Il Giudice del Lavoro
4 (dott. Carmelo Proiti)
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