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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2666 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020
e promossa
DA in persona dei Curatori, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo, dagli Avv. Tonino Cellini e Avv. Roberto Di Mizio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Alba Adriatica, Via Trieste
n. 45
Attore
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Petrosillo, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico
Email_1
Convenuto
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_4 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Gaetano Biocca, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Stazio n. 22 CP_2
Terzo intervenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice : Parte_1
“-accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle clausole relative al c/c n. 11398 e anticipi n. 50073 oggetto dei rapporti intercorsi tra (già ) e Controparte_5 CP_2
Srl oggi fallita, con particolare riferimento alla 1)-l'illegittima applicazione Parte_1 dell'anatocismo trimestrale;
2)-l'illegittimo addebito di interessi ultralegali non pattuiti;
3)- l'addebito di CMS non pattuite o nulle per indeterminatezza della pattuizione;
4)-l'illegittimo pagina 1 di 13 addebito di oneri non pattuiti (comprese le Commissioni sostitutive del CMS); 5)-l'illegittima applicazione di condizioni di valuta non pattuite (antergazione delle operazioni di addebito e della postergazione delle operazioni di accredito) e per lo effetto condannare la Controparte_5
(già ) alla restituzione delle somme indebitamente versate pari a €
[...] Controparte_6
120.754,25= per le causali tutte di cui in narrativa (cfr. all.2 – dettaglio analitico conteggi – doc.
21), ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in uno agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo, oltre al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla
da liquidarsi anche in via equitativa. Parte_2
-In ogni caso con vittoria di spese ed onorari della controversia da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori”
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, per tutte le ragioni esposte, così giudicare:
- In via preliminare, in rito respingere le domande avversarie perché inammissibili per tutti i motivi esposti in narrativa;
- In via preliminare, nel merito respingere le domande avversarie perché prescritte per tutti i motivi esposti in narrativa
In ogni caso nel merito respingere le domande avversarie perché e infondate per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese di liti comprensive di spese generali”
Per parte terza intervenuta (e per essa, CP_3 Controparte_3 quale mandataria, ): Controparte_4
“In via preliminare si chiede, dunque, venga dichiarata l'improcedibilità, nei confronti di , CP_3 delle eventuali domande avanzate a contenuto restitutorio e/o risarcitorio e/o a titolo di eccezione di compensazione e, comunque, il difetto di legittimazione passiva in capo alla cessionaria medesima.
L'esponente , quindi, ratifica, facendole proprie, tutte le difese e le attività sinora svolte ed CP_3 espletate nell'interesse della costituitasi in giudizio, e reitera, Controparte_5 altresì, tutte le richieste già avanzate da quest'ultima, anche di natura istruttoria e documentale, associandosi all'accoglimento delle conclusioni dalla medesima rassegnate”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_3 convenuto in giudizio la (già Controparte_7 [...]
affinché accertasse, per le ragioni che saranno Controparte_2 esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 11398 aperto in data 25.02.1991 e del conto corrente accessorio n. 50073 aperto in data 26.03.2003 e, per l'effetto, condannasse la banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti pagina 2 di 13 nonché al risarcimento del danno conseguente all'illegittima segnalazione alla C.R. Banca Italia.
2. Si è costituita in giudizio la (già Controparte_8
la quale, dopo aver preliminarmente Controparte_2 eccepito l'inammissibilità delle domande attoree essendo i rapporti bancari ancora in essere nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
3. Con provvedimento del 19.05.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'intervenuto fallimento della società processo che è stato riassunto dalla Parte_1
Curatela fallimentare con ricorso depositato in data 13.09.2021.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.05.2022 si è costituita in giudizio in qualità di cessionaria del credito vantato Controparte_3 dalla Controparte_1
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 2.12.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 30.04.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Preliminarmente occorre chiarire che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, è pacifico che il conto corrente n. 11398 (e, dunque, anche il connesso conto anticipi n. 50073) era aperto (vd. anche pag. 5 e 28 della CTU).
Ne deriva che, con riferimento alla problematica relativa all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, occorre partire dalla distinzione – consolidata nella giurisprudenza di legittimità – tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, costituendo pagamento in senso tecnico le cd. rimesse solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi è stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) e non le rimesse c.d. ripristinatorie, le quali affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – di talché con tali versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino all' eventuale revoca dell'affidamento (cfr. Cass. civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Alla luce di ciò se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente
(in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24418/2010 cit). pagina 3 di 13 In quest'ottica, poiché i “pagamenti” – così intesi – possono avvenire anche in costanza di rapporto, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” in quanto “in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo
(cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214).
Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità “nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza” “sono esigibili solo i saldi reciproci”, d talché “se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette”. Questo “perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc
- su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”. In quest'ottica l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista quando il conto corrente non è stato ancora chiuso “si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca”. Infatti “solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente addebitate” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13586). Nel caso di specie, pertanto, verrà esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, di accertamento dell'esistenza o meno degli addebiti illegittimi operati in proprio danno e, dunque, di ricalcolo dell'entità del saldo (parziale) depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo, la quale – in ogni caso - è ammissibile anche prima della chiusura del conto corrente, sussistendo l'interesse del correntista ad una simile pronuncia.
Tale interesse rileva, sul piano pratico, in tre direzioni: i) quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; iii) quella della riduzione pagina 4 di 13 dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, dunque, la domanda di accertamento in esame prospetta per il soggetto che la propone un sicuro interesse, essendo volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ.,
Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646;
Tribunale Torino 2 luglio 2015, n. 4789; Tribunale Padova, 23 gennaio 2018; Tribunale Siena, 18 gennaio 2020, n. 49; Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226). Ciò, a parere del Tribunale, nonostante l'intervenuto fallimento della società attrice in corso di giudizio ed il conseguente scioglimento automatico del contratto di conto corrente ex art. 78 l.fall.
(nel testo ratione temporis vigente) atteso che, affinché la domanda di ripetizione di indebito sia ammissibile è necessario, come sopraesposto, che il conto sia chiuso al momento dell'instaurazione del giudizio.
6.1. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 1422 c.c. «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione».
In altri termini detta eccezione non può essere esaminata in quanto, in ragione dell'apertura del conto, la banca convenuta non può, per le ragioni sopra esplicitate, essere condannata alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio
2020, n. 9141).
La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, stante l'impossibilità di condannare la banca al pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che una volta chiuso il conto si dovrà – fermo l'accertamento del saldo in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto e verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria.
7. Ciò premesso, quanto alla documentazione prodotta, risultano in atti:
- il contratto di conto corrente n. 11398 aperto in data 25.02.1991 con i successivi documenti di sintesi del 22.10.2012, del 28.03.2013, del 20.10.2014 e del 27.01.2016 e copia degli estratti conto pagina 5 di 13 dal 31.12.2015 (con saldo pari ad € 83.794,41 a debito della correntista;
- contratto di conto anticipi n. 50073 aperto in data 26.03.2003 con i successivi documenti di sintesi del 22.10.2012, del 20.10.2014, del 28.01.2016 e degli estratti conto dal 31.12.2015 (con saldo pari al zero) al 30.09.2019 con saldo pari a 0,16 a debito della correntista con esclusione dei movimenti relativi al secondo semestre del 2017, il quale è strumentale e collegato al conto corrente ordinario tanto che le competenze trimestrali maturate su tale conto anticipi sono state addebitate trimestralmente, per giroconto, sul conto corrente ordinario (vd. pag. 7 e 30 della CTU)
Stante l'assenza degli estratti conto iniziali e, limitatamente al conto anticipi n. 50073 la mancanza dei dati relativi al secondo semestre del 2017, correttamente il CTU ha provveduto ad effettuare i ricalcoli, in applicazione del principio di riparto dell'onere della prova (gravante sul correntista parte attrice) partendo dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista e, stante l'incompletezza della documentazione nei periodi intermedi, ha effettuato il conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
8. Ciò posto parte attrice ha, innanzitutto, lamentato l'illegittima applicazione di interessi ultralegali in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 11398.
Tale domanda merita accoglimento in quanto dalla documentazione in atti risulta che nel contratto di apertura del conto corrente del 25.02.1991 non sono riportate le condizioni economiche
(vd. doc. 1 allegato alla citazione) con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c. secondo cui «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto» con conseguente applicazione del tasso di interessi nella misura legale.
Ne deriva che il CTU ha correttamente provveduto alla sostituzione del tasso di interesse convenzionale con il tasso di interesse legale vigente periodo per periodo dalla data di apertura del conto al 21.10.2012, momento di sottoscrizione delle condizioni economiche (vd. documento di sintesi n. 37, doc. 7a allegato alla citazione) mentre, successivamente a tale data, ha applicato i tassi di interesse convenzionali (vd. pag. 11 e 34 della CTU).
Invece, con riferimento al conto anticipi n. 50073 il CTU ha correttamente applicato i tassi convenzionali (vd. pag. 10 e 33 della CTU), essendo gli stessi stati validamente pattuiti dalle parti sin dall'apertura del rapporto (vd. doc. 2 allegato alla citazione).
9. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice avente ad oggetto la contestata illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione).
pagina 6 di 13 L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172)
Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs.
n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2).
Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che
«nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ».
Per i contratti che – come nel caso di specie – sono stati stipulati prima del 2000, l'art. art. 25 co.
3 d.lgs n. 342/1999 ha previsto che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR» - ossia la delibera prevista dall'art. 120 co. 2 Tub – «sono valide ed efficaci fino
pagina 7 di 13 a tale data e, dopo di essa, devono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilità altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». L'art. 7 delibera CICR 9.02.2000 ha previsto il procedimento di adeguamento – da completare entro il 30/06/2000 con effetti con decorrenza dal 1/07/2000 – distinguendo a seconda che l'adeguamento determini o meno per il cliente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.
In caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/06/2000, possono limitarsi a provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo che di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il
31/12/2000 (co. 2).
In caso di adeguamento peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, invece, queste devono essere espressamente approvate dalla clientela (co. 3).
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 co. 3 d.lgs. n. 342/1999 riconoscendo il vizio di eccesso di delega, non rientrando la fattispecie nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione (cfr. Corte Cost. n. 425 del 2000).
A fronte di tale pronuncia si sono sviluppati due diversi orientamenti
Secondo un primo orientamento, la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato solo quella parte dell'art. 25 co. 3 che prevedeva che le clausole anatocistiche in precedenza stipulate rimanessero valide ed efficaci fino all'entrata in vigore della delibera del CICR («le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR sono valide ed efficaci fino a tale data»). Se si segue tale orientamento, discusso è se la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisce o meno una condizione peggiorativa per la clientela: secondo parte della giurisprudenza a seguito della delibera del CICR che non si è verificato alcun peggioramento per la clientela in quanto se il conto è attivo si passa da una periodicizzazione trimestrale passiva ed annuale attiva ad una periodicizzazione, sia attiva che passiva, trimestrale mentre secondo altra parte della giurisprudenza si è verificato un peggioramento per la clientela in quanto il raffronto va fatto tra una clausola antocistica passiva nulla (e, dunque, inefficace) ed una clausola trimestrale, con la conseguenza che in difetto di nuovo accordo al cliente non si applicano interessi anatocistici (cfr. Corte Appello Ancona 23 gennaio 2018, n. 88; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26769).
Secondo un diverso orientamento, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero art. 25 co. 3 nella parte, cioè, in cui dispone che successivamente a tale delibera CICR le clausole anatocistiche devono essere adeguate a quanto stabilito nella medesima delibera. Conseguentemente, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 le clausola pagina 8 di 13 anatocistiche sono nulle ed inefficaci in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera
CICR – che prevedeva il meccanismo di adeguamento – non trova più una copertura normativa primaria (essendo venuto meno l'art. 25 co. 3), sicché tale delibera CICR non può derogare la norma primaria di cui all'art. 1283 c.c. che vieta l'anatocismo. Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui
“sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del
1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica” “che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio
2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione”, avuto riguardo al fatto che “tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone” con la conseguenza che è “alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9140). Pertanto, con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, “l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma, è inattuabile” in quanto “le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset” di talché “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche” (cfr. Cass. civ., n. 9140/2020 cit.) Ne deriva che “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 9140/2020 cit.;
Cass. civ., sez. 1, 12 marzo 2020, n. 7105; Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. civ., sez. 1, 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. civ., sez. 1, 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. civ., sez.
pagina 9 di 13 1, 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. civ., sez. 1, 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. civ., sez. 1, 18 ottobre
2023, n. 35210; Cass. civ., sez. 1, 4 novembre 2024, n. 28215)
L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2
T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Pur in assenza dell'adozione della delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015).
Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442
L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al
31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può
pagina 10 di 13 autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
9.1. In applicazione di tali principi, correttamente il CTU ha provveduto al ricalcolo del saldo del conto corrente n. 11398 non capitalizzando gli interessi dall'apertura del contratto al 21.12.2012 e dal 1.01.2014 e applicando la capitalizzazione trimestrale dal 22.10.2012 al 31.12.2013 considerato che:
- nel contratto di apertura dello stesso non risulta rispettato il principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi essendo prevista la capitalizzazione annuale per i conti creditori e la capitalizzazione trimestrale per i conti debitori (vd. art. 7 doc. 1 allegato alla citazione), di talché tale clausola deve essere dichiarata nulla;
- la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi è stata validamente pattuita solo a far data dal 22.10.2012 (vd. doc. 7a allegato alla citazione), essendo necessaria – per le ragioni sopraesposte – la previsione di un'apposita clausola pattuita dalle parti di adeguamento a quanto previsto nella delibera del CICR del 2000, con conseguente irrilevanza della circostanza per cui la banca sin dal 31.12.2005 ha applicato la pari periodicità degli interessi;
- successivamente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.08.2016 non risultando in atti alcuna documentazione attestante l'adeguamento dei contratti in corso con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120 co. 2 Tub (vd. pag. 11 e 34-35 della CTU).
Per quanto riguarda, invece, il conto anticipi n. 50073 gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente stante la clausola di pari periodicità pattuita nel contratto (vd. art. 7, doc. 2 allegato alla citazione), mentre non sono stati capitalizzati dal 1.01.2014 (vd. pag. 10 e pag. 33 della CTU).
10. In terzo luogo, dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo.
L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. pagina 11 di 13 n. 385/1993).
Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».
Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n.
385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
10.1. In applicazione di tali principi, nel contratto di conto corrente n. 11398: i) in assenza di valida pattuizione, è stata espunta la commissioni di massimo scoperto applicata dall'apertura del rapporto al 31.03.2010 nonché la commissione di scoperto sconfino fino al 21.10.2012, allorquando
è intervenuta valida pattuizione (vd. doc. 7a allegato alla citazione); ii) parimenti è stata espunta la commissione messa a disposizione fondi in assenza di valida pattuizione contrattuale conforme alla sopraesposta disciplina (vd. pag. 11 e pag. 34 della CTU)
Nel contratto di conto anticipi n. 50073: i) è stata espunta la commissione di massimo sino al
31.12.2009 non risultando la stessa – in scoperto assenza dell'indicazione delle modalità di calcolo
– pattuita in modo sufficiente determinato (vd. doc. 2 allegato alla citazione); ii) è stata espunta la commissione messa a disposizione fondi, in assenza di valida pattuizione fino al 22.10.2012 (vd. doc. 7 allegato alla citazione, pag. 10 e pag. 33 della CTU).
11. Infine, ai fini del ricalcolo del saldo il CTU ha condivisibilmente inserito le operazioni per valuta in entrambi i conti (vd. pag. 10-11 nonché pag. 33-34 della CTU)
12. Ne deriva che, in applicazione di quanto sopraesposto, il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2019 è pari ad € 87.844,53 a credito del correntista.
13. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla C.R. Banca
d'Italia– domanda proposta solo nelle conclusioni all'atto della citazione – la stessa non può trovare accoglimento in ragione sia dell'assenza di prova in ordine all'effettiva segnalazione al CAI sia della totale assenza della minima allegazione in punto di quantificazione dell'asserito danno subito, non potendosi procedere ad una valutazione equitativa.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della banca convenuta e della banca terza intervenuta, in via solidale.
Le stesse si liquidano, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, in € 14.103,00 (€ 2.552,00 per pagina 12 di 13 la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), da distrarsi in favore dell'Avv. Tonino Cellini e Avv. Roberto Di
Mizio, dichiaratisi antistatari.
14.1. Le spese di CTU come liquidate con decreto del 5.04.2023, sono poste definitamente a carico della banca convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] contro Parte_1 Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
e e per essa, quale
[...] Controparte_3 mandataria, ), Controparte_4 ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione nel contratto di conto corrente n. 11398;
2) accerta e dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente n. 11398 nella parte in cui prevede l'applicazione di interessi anatocistici e, per l'effetto, accerta l'illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione degli interessi anatocistici come in parte motiva;
3) accerta e dichiara, per le causali di cui in parte motiva, l'illegittimità degli addebiti della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità fondi nel contratto di conto corrente n. 11398 e nel contratto di conto anticipi n. 50073;
4) in conseguenza dei pt. 1,2,3 del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 30.09.2019 in € 87.844,53 a credito del correntista;
5) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
6) condanna parte convenuta e parte terza intervenuta, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni ed € 14.103,00 per onorario oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Tonino Cellini e Avv. Roberto Di Mizio, dichiaratisi antistatari.
7) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
[...]
Controparte_7
Teramo 12.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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