Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 25/11/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2025, proposto da
PA IC, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Latino e Daniela Cesana, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 4371/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 il dott. RI SO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 29 maggio 2025, il signor PA IC agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4371/2024 del 8 ottobre 2024 (R.G. n. 8146/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 30 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; l’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando al ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.000,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni, il Commissario ad acta trasmetterà a questa Sezione una relazione sulle incombenze realizzate per l’assolvimento del mandato conferitogli che, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità della controversia nonché del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono equitativamente liquidate come da dispositivo (cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4371/2024 del 8 ottobre 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SO |
IL SEGRETARIO