Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 3 luglio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05566/2025REG.PROV.COLL.
N. 09703/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9703 del 2024, proposto da
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
MO ON, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, n. 1697/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come d verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 3/2022 il Signor ON MO, produttore di latte vaccino, impugnava dinanzi al Tar per il Veneto l’intimazione di pagamento n. 122 2021 90009908 27/000, notificata a mezzo lettera raccomandata ricevuta il 4 novembre 2021 (riferita alla cartella n. 300201800000011361000, notificata il 22 dicembre 2018) con la quale veniva richiesto il pagamento dell’importo di € 1.065.580,13 a titolo di prelievo latte, interessi anche di mora e oneri di riscossione relativamente alle annate lattiere 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01 2001/02, 2003/04 e 2004/2005.
Il Tar, con ordinanza n. 198 del 27 gennaio 2022, disponeva un’integrazione istruttoria ordinando all’amministrazione a quel momento non costituita, il deposito:
- della « cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione impugnato con la prova della relativa notificazione »;
- degli « atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti »;
- di « ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa ».
ADER, costituita formalmente il 9 febbraio 2022, con deposito del 5 marzo successivo ottemperava parzialmente a quanto ordinato depositando una relazione circa i fatti di causa unitamente all’intimazione di pagamento con indicazione degli estremi della cartella e relativa data di notifica a mezzo raccomandata, l’estratto di ruolo e la visura C.C.I.A.A. dell’impresa produttrice.
Il Tar, con sentenza n. 697 del 3 luglio 2024 accoglieva in parte il ricorso (limitatamente alla domanda di annullamento e non anche alla domanda di risarcimento) ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione tanto con riferimento alla quota capitale (termine decennale) quanto agli interessi (termine quinquennale).
AGEA e ADER impugnavano la sentenza del Tar con appello depositato il 27 dicembre 2024, avanzando « ISTANZA DI AMMISSIONE PROVA DOCUMENTALE NUOVA EX ART. 104 C.P.A. – ERRONEITA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, OGGI APPELLATA, PER AVERE IL TAR RITENUTO FONDATA LA QUESTIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO – VIOLAZIONE ART. 64 C.P.A. E 116 C.P.C. »
L’appellato non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025, con ordinanza n. 329/2025, veniva accolta l’istanza di sospensione ex art. 55, comma 10, c.p.a..
Con memoria datata 18 maggio 2025, l’amministrazione insisteva per l’accoglimento dell’istanza ex art. 104 c.p.a. ribadendo l’ammissibilità delle proprie produzioni documentali in appello.
All’esito della pubblica udienza del 19 giugno 2025, la causa veniva decisa.
Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di ammissione di prova documentale avanzata dall’appellante.
L’appellante sostiene l’ammissibilità delle proprie produzioni affermando che nella presente fattispecie non opererebbero le preclusioni di cui all’art. 104 c.p.a. trattandosi di documenti « indispensabili ai fini della decisione ».
In ogni caso, alla maggior parte di quanto prodotto non si attaglierebbe la definizione di documento in senso stretto/prova documentale trattandosi di provvedimenti giurisdizionali per i quali è dubbio operino le preclusioni di cui all’art. 104.
Le produzioni in commento sono ammissibili.
Con le sentenze depositate (non impugnate e passate in giudicato) il Tar respingeva i ricorsi proposti avverso gli atti della serie provvedimentale presupposta all’impugnata cartella, cristallizzando in tal modo la pretesa avanzata dall’amministrazione che non può più essere rimessa in discussione in occasione dell’adozione dei successivi atti applicativi.
Ciò consente, come recentemente affermato dalla Sezione, di superare il rilevato profilo di tardività ex art. 104 c.p.a. della produzione di AGEA. poiché l’accertamento definitivo contenuto nelle sentenze in questione esporrebbe ogni eventuale successiva pronunzia con esse contrastante al rimedio della revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2025, n. 4296).
Quanto al merito della controversia parte appellante, a confutazione della posizione espressa dal Tar circa la maturata prescrizione della pretesa, allega che i provvedimenti con i quali l’amministrazione avanzava le proprie pretese costituivano oggetto di impugnazione con conseguente interruzione del termine sino alla definizione del giudizio e, a sostegno delle proprie deduzioni, produce le seguenti sentenze:
- sentenza n. 4671/2012 riferita alla campagna lattiera 1995/96 e 1996/97;
- sentenza n. 8975/2013 riferita alla campagna lattiera 1997/98 e 1998/99
- sentenza n. 374/2014 riferita alla campagna lattiera 1999/00;
- sentenza n. 9014/2014 riferita alla campagna lattiera 2000/01;
- sentenza n. 1222/2014 riferita alla campagna lattiera 2001/2002;
- sentenza 2602/2012 riferita alla campagna lattiera 2003/04;
- sentenza 8250/2015 riferita alla campagna lattiera 2004/05.
Le pretese avanzate con i provvedimenti oggetto dei richiamati giudizi, in quanto non annullati e allo stato non sospesi, sarebbero da considerarsi esigibili.
L’amministrazione evidenzia ulteriormente che « prima degli atti in questa sede impugnati » venivano ulteriormente notificate le seguenti intimazioni ex art. 8 quinquies della L. n. 33/2009:
- AGEA.AGA. 2014.0039071 del 3 luglio 2014 relativa alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2004/05;
- AGEA.AGA.2015.0011401 del 4 marzo 2015 campagna lattiera 2003/04
L’appello è fondato.
Per completezza di esposizione, e al fine di meglio precisare la portata interruttiva delle pronunzie in questione, deve rilevarsi che:
- con ricorso iscritto al n. 13335/1999 il Signor MO impugnava i « provvedimenti di compensazione nazionale relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, comunicati da AIMA ex art. 1, comma 1, D.L. n. 43 del 1999 con note pervenute in data 12 luglio 1999 e 14 ottobre 1999 »: il relativo giudizio veniva definito con sentenza n. 4671/2012 del 23 maggio 2012 che respingeva le censure del ricorrente « tranne quella relativa alla imputazione degli interessi (contenuta nel 7° motivo d’impugnativa), atteso che la Sezione ha già avuto modo di chiarire come, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, gli interessi sulle imputazioni di pagamento a titolo di prelievo supplementare debbano decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l’entità del prelievo dovuto e non da data antecedente »;
- con ricorso iscritto al n. 18999/2000 il Signor MO impugnava i « provvedimenti AIMA di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione di latte e prodotti lattiero-caseari 1997/1998 e 1998/1999 »: il giudizio veniva definito con sentenza n. 8975 del 17 ottobre 2013 che lo accoglieva solo «nella parte in cui è proposta azione di annullamento avverso le comunicazioni AIMA relativamente alla indebita percezione degli interessi per il periodo anteriore alle comunicazioni medesime » respingendolo per il resto;
- con ricorso iscritto al n. 20405/2000 il signor MO impugnava la « comunicazione regione Veneto denominata Settore Lattiero Caseario, aggiornamento quantitativi di riferimento individuali periodo 2000-2001 » e la « comunicazione AIMA recante provvedimento di compensazione nazionale per i periodi di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1.4.99/31.3.2000 »: il giudizio veniva definito con sentenza n. 374 del 13 gennaio 2014 che respingeva tutte le censure « tranne quella relativa alla imputazione degli interessi »;
- con ricorso iscritto al n. 13844/2001 l’Azienda MO impugnava la « comunicazione AGEA di compensazione nazionale del periodo di commercializzazione 1/4/2000 - 31/3/2001 » e il « provvedimento AGEA 26/7/2001, prot. 1184 ad oggetto: Regime quote latte – compensazione nazionale periodo 2000/2001 »: il giudizio veniva definito con sentenza di rigetto n. 9014 del 14 agosto 2014;
- con ricorso iscritto al n. 13107 l’Azienda MO impugnava la « comunicazione AGEA del 31 luglio 2002 ad oggetto: Regime quote latte – compensazione nazionale del periodo 2001/02 »: il ricorso veniva respinto con sentenza n. 1222 del 31 gennaio 2014;
- con ricorso iscritto al n. 8588/2004 il Signor MO ed altri impugnavano « le comunicazioni Agea riguardanti il prelievo supplementare dovuto dai ricorrenti in ragione dello sforamento della QRI (quota latte) assegnata per l’annata 2003/2004 »: il ricorso veniva respinto con sentenza n. 2602 del 17 marzo 2012;
- con ricorso iscritto al n. 7797/2005 il signor MO ed altri impugnavano la nota « con la quale l’AGEA ha comunicato alla stessa società G.I.A.V. [primo acquirente, ndr] di essere “tenuta entro … il termine del 15 agosto 2005, in qualità di sostituto del produttore, a versare le somme richieste con la presente comunicazione (ulteriore prelievo dovuto da conteggi di fine periodo)” (restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2004-2005) »: il ricorso veniva respinto con sentenza n. 8250 del 12 giugno 2015.
Può quindi affermarsi, a fattor comune per tutte le campagne lattiere di interesse, che il termine prescrizionale veniva interrotto al momento della proposizione dei ricorsi riprendendo a decorrere dal momento del passaggio in giudicato delle sentenze che definivano i relativi giudizi.
In particolare:
- quanto ai periodi successivi, con riferimento alle campagne 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2004/2005, l’ulteriore decorso della prescrizione veniva interrotto una prima volta dalla notifica della cartella (22 dicembre 2018) e una seconda volta dall’intimazione di pagamento da ultimo intervenuta (4 novembre 2021);
- quanto alle campagne 1995/96, 1996/97, 1997/98 e 1988/1999, l’ulteriore decorso veniva interrotto una prima volta dalla vitata intimazione del 3 luglio 2014 e successivamente, dalle notifiche della cartella del 2018 e dall’intimazione del 2021;
- quanto, infine, alla campagna 2003/2004, precedentemente alle più volte citate notifiche della cartella del 2018 e dell’intimazione del 2021, il decorso della prescrizione a seguito della sentenza, veniva precedentemente interrotto dalla notifica dell’intimazione del 4 marzo 2025.
Può quindi affermarsi che per tutte le campagne lattiere di interesse non è decorso né il termine di prescrizione decennale relativo alla pretesa di pagamento del prelievo supplementare né quello quinquennale riferito agli interessi.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto compensando le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO