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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/09/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2517/2024, promosso con ricorso depositato il 4.10.2024,
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede a Torino, in persona del suo procuratore speciale, dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Simona Chiolo del Foro di
Torino e dall'avv. Giacomo Guidoni del Foro di Venezia, quest'ultimo domiciliatario;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Torre n. 32, int. 1;
convenuto contumace in punto: contratto di mutuo.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: nel merito: accertata la sussistenza del credito vantato da
[...]
partita iva , in persona del suo Procuratore Speciale, Parte_1 P.IVA_1
dott. , con sede legale in Torino alla via Aldo Barbaro n.15 condannare il signor Parte_2
(c.f. ), oggi residente in [...], Controparte_1 C.F._1
int. 1, a pagare alla società esponente partita iva Parte_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. , con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Torino alla via Aldo Barbaro n.15, la somma complessiva di euro 14.740,42, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della L. n.108/96, calcolati sulla sola sorte capitale pari ad euro 12.487,23 a far data dal
20.10.2020 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. all'intestato Tribunale, Parte_1
ha esposto che il sig. nel febbraio 2007, aveva richiesto a
[...] Controparte_1
un finanziamento dell'importo capitale di € 15.500,00 per l'acquisto di Parte_3
un'autovettura Mitsubishi Pajero, con l'impegno a restituirlo in quarantotto rate mensili dell'importo di
€ 389,50 ciascuna;
il 13.2.2007 la società finanziaria aveva comunicato al sig. e alla venditrice CP_1
concessionaria l'accettazione della richiesta di finanziamento, con contestuale emissione di assegno di pari importo. A seguito dell'inadempimento, da parte del sig. agli obblighi assunti, a CP_1
quest'ultimo era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, con invito a restituire l'intero importo. Il credito nei confronti del sig. di € 14.740,02, era stato dapprima ceduto, in data CP_1
16.12.2011, a indi alla ricorrente. Quest'ultima ha concluso, nel merito, per la Controparte_2
condanna del sig. al pagamento dell'importo di € 14.740,02, oltre interessi di mora al tasso CP_1
convenzionale, comunque nei limiti del tasso soglia, calcolati sulla sola sorte capitale di € 12.487,23,
pagina 2 di 5 dal 20.10.2020 sino all'effettivo soddisfo, in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui alla citazione.
2. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati in data 8.11.2024, a mezzo del servizio postale, al sig. che è stato dichiarato contumace. Il convenuto Controparte_1
non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso su istanza della ricorrente, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio. Il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
3. La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
4. Con il ricorso sono stati prodotti: a) la richiesta di finanziamento sottoscritta dal sig.
rivolta a finanziaria convenzionata con il rivenditore Punto Auto di CP_1 Controparte_3
per l'importo di € 15.650,00, destinato al pagamento del prezzo dell'acquisto di Controparte_4
un'autovettura usata Mitsubishi Pajero targata ZA985LE; era autorizzata a corrispondere CP_3
direttamente al venditore del veicolo l'importo finanziato;
nel contratto il TAN è indicato nel 9,01 (a fronte di un TEGM per il tipo di operazione -nella classificazione dell'epoca finanziamento effettuato da intermediario non bancario superiore ad € 5.000,00- di 12,88, di cui al D.M. Tesoro 19.12.2006); b)
l'accettazione della richiesta da parte di c) l'assegno per € 15.500,00 incassato dal CP_3
rivenditore; d) la nota del 30.3.2009, con cui il sig. è stato dichiarato decaduto dal beneficio del CP_1
termine; nella stessa il debito residuo in linea capitale è indicato in € 8.202,75 e le rate scadute e non pagate sono quantificate in € 3.573,30; e) le comunicazioni al convenuto delle cessioni del credito da parte di e dell'odierna ricorrente, perfezionatesi per compiuta giacenza, non avendo Controparte_2
il sig. curato il ritiro;
f) l'avviso della cessione del credito a pubblicato sulla CP_1 Controparte_2
G.U. n. 148/2011, dal quale si evince che nella cessione in blocco, con contratto del 16.12.2011,
rientrarono tutti i crediti in sofferenza di erogati a mezzo della sua rete agenziale sotto forma CP_3
di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicoli a residenti in Italia, in relazione ai quali la decadenza dal beneficio del termine era stata dichiarata tra il 1991 e il 30.12.2010 di importo non eccedente €
pagina 3 di 5 67.471,56; g) il contratto di cessione dei crediti di cui al contratto dianzi indicato al punto f) da
[...]
alla società odierna ricorrente. CP_2
5. La società ricorrente ha assolto all'onere probatorio che le incombeva, provando la fonte contrattuale del suo diritto, l'erogazione del finanziamento e la scadenza dell'obbligazione assunta dal sig. (si tratta peraltro di mutuo di scopo, cui il giudice di legittimità attribuisce natura di CP_1
contratto atipico consensuale), nonché la cessione in suo favore del credito di cui al contratto, rimasto inadempiuto. Il sig. si è disinteressato del presente giudizio, rinunciando a far valere nello CP_1
stesso eventuali eccezioni, disertando altresì l'interrogatorio formale deferitogli sulle circostanze di cui al ricorso.
6. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società
ricorrente dell'importo insoluto di € 11.776,05 (doc. 4, rate scadute e non pagate al 30.3.2009, data della decadenza del beneficio dal termine e residua somma dovuta). Deve ritenersi abusiva e nulla, ex artt. 33 c. 2 lett. f), 36 c. 1 D.L.vo n. 206/2005, la condizione generale 8, che prevede un tasso moratorio manifestamente eccessivo del 2,50% mensile, che sopravanza il tasso soglia annuo alla data di stipulazione del contratto e nel successivo periodo;
deve pertanto trovare applicazione l'art. 1224 c. I
c.c., con applicazione del tasso corrispettivo lecitamente convenuto, dal 30.3.2009 sino al saldo (Cass.,
SS.UU. Civ. n. 19597/2020: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di
qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi
moratori,…Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1,
del d.lgs. n. 206 del 2005”).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
pagina 4 di 5 assunti ai valori minimi per le quattro fasi, attesa la semplicità della causa e la ridotta attività svolta in ragione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna il convenuto sig. al pagamento in favore della ricorrente CP_1 [...]
della somma di € 11.776,05, aumentata per gli interessi ex art. Parte_1
1224 c. I c.c. al tasso corrispettivo convenuto, dal 30.3.2009 sino al saldo;
B) condanna il convenuto sig. a rifondere alla società ricorrente le spese CP_1
processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 10 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281
sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2517/2024, promosso con ricorso depositato il 4.10.2024,
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede a Torino, in persona del suo procuratore speciale, dott. , rappresentata e Parte_2
difesa, per procura unita mediante strumenti informatici al ricorso, dall'avv. Simona Chiolo del Foro di
Torino e dall'avv. Giacomo Guidoni del Foro di Venezia, quest'ultimo domiciliatario;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Torre n. 32, int. 1;
convenuto contumace in punto: contratto di mutuo.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per la ricorrente: nel merito: accertata la sussistenza del credito vantato da
[...]
partita iva , in persona del suo Procuratore Speciale, Parte_1 P.IVA_1
dott. , con sede legale in Torino alla via Aldo Barbaro n.15 condannare il signor Parte_2
(c.f. ), oggi residente in [...], Controparte_1 C.F._1
int. 1, a pagare alla società esponente partita iva Parte_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. , con sede legale in P.IVA_1 Parte_2
Torino alla via Aldo Barbaro n.15, la somma complessiva di euro 14.740,42, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito e comunque entro i limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente ai sensi della L. n.108/96, calcolati sulla sola sorte capitale pari ad euro 12.487,23 a far data dal
20.10.2020 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. all'intestato Tribunale, Parte_1
ha esposto che il sig. nel febbraio 2007, aveva richiesto a
[...] Controparte_1
un finanziamento dell'importo capitale di € 15.500,00 per l'acquisto di Parte_3
un'autovettura Mitsubishi Pajero, con l'impegno a restituirlo in quarantotto rate mensili dell'importo di
€ 389,50 ciascuna;
il 13.2.2007 la società finanziaria aveva comunicato al sig. e alla venditrice CP_1
concessionaria l'accettazione della richiesta di finanziamento, con contestuale emissione di assegno di pari importo. A seguito dell'inadempimento, da parte del sig. agli obblighi assunti, a CP_1
quest'ultimo era stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, con invito a restituire l'intero importo. Il credito nei confronti del sig. di € 14.740,02, era stato dapprima ceduto, in data CP_1
16.12.2011, a indi alla ricorrente. Quest'ultima ha concluso, nel merito, per la Controparte_2
condanna del sig. al pagamento dell'importo di € 14.740,02, oltre interessi di mora al tasso CP_1
convenzionale, comunque nei limiti del tasso soglia, calcolati sulla sola sorte capitale di € 12.487,23,
pagina 2 di 5 dal 20.10.2020 sino all'effettivo soddisfo, in via istruttoria, per l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto sulle circostanze di cui alla citazione.
2. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati in data 8.11.2024, a mezzo del servizio postale, al sig. che è stato dichiarato contumace. Il convenuto Controparte_1
non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale ammesso su istanza della ricorrente, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio. Il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
3. La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
4. Con il ricorso sono stati prodotti: a) la richiesta di finanziamento sottoscritta dal sig.
rivolta a finanziaria convenzionata con il rivenditore Punto Auto di CP_1 Controparte_3
per l'importo di € 15.650,00, destinato al pagamento del prezzo dell'acquisto di Controparte_4
un'autovettura usata Mitsubishi Pajero targata ZA985LE; era autorizzata a corrispondere CP_3
direttamente al venditore del veicolo l'importo finanziato;
nel contratto il TAN è indicato nel 9,01 (a fronte di un TEGM per il tipo di operazione -nella classificazione dell'epoca finanziamento effettuato da intermediario non bancario superiore ad € 5.000,00- di 12,88, di cui al D.M. Tesoro 19.12.2006); b)
l'accettazione della richiesta da parte di c) l'assegno per € 15.500,00 incassato dal CP_3
rivenditore; d) la nota del 30.3.2009, con cui il sig. è stato dichiarato decaduto dal beneficio del CP_1
termine; nella stessa il debito residuo in linea capitale è indicato in € 8.202,75 e le rate scadute e non pagate sono quantificate in € 3.573,30; e) le comunicazioni al convenuto delle cessioni del credito da parte di e dell'odierna ricorrente, perfezionatesi per compiuta giacenza, non avendo Controparte_2
il sig. curato il ritiro;
f) l'avviso della cessione del credito a pubblicato sulla CP_1 Controparte_2
G.U. n. 148/2011, dal quale si evince che nella cessione in blocco, con contratto del 16.12.2011,
rientrarono tutti i crediti in sofferenza di erogati a mezzo della sua rete agenziale sotto forma CP_3
di prestito finalizzato all'acquisto di autoveicoli a residenti in Italia, in relazione ai quali la decadenza dal beneficio del termine era stata dichiarata tra il 1991 e il 30.12.2010 di importo non eccedente €
pagina 3 di 5 67.471,56; g) il contratto di cessione dei crediti di cui al contratto dianzi indicato al punto f) da
[...]
alla società odierna ricorrente. CP_2
5. La società ricorrente ha assolto all'onere probatorio che le incombeva, provando la fonte contrattuale del suo diritto, l'erogazione del finanziamento e la scadenza dell'obbligazione assunta dal sig. (si tratta peraltro di mutuo di scopo, cui il giudice di legittimità attribuisce natura di CP_1
contratto atipico consensuale), nonché la cessione in suo favore del credito di cui al contratto, rimasto inadempiuto. Il sig. si è disinteressato del presente giudizio, rinunciando a far valere nello CP_1
stesso eventuali eccezioni, disertando altresì l'interrogatorio formale deferitogli sulle circostanze di cui al ricorso.
6. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della società
ricorrente dell'importo insoluto di € 11.776,05 (doc. 4, rate scadute e non pagate al 30.3.2009, data della decadenza del beneficio dal termine e residua somma dovuta). Deve ritenersi abusiva e nulla, ex artt. 33 c. 2 lett. f), 36 c. 1 D.L.vo n. 206/2005, la condizione generale 8, che prevede un tasso moratorio manifestamente eccessivo del 2,50% mensile, che sopravanza il tasso soglia annuo alla data di stipulazione del contratto e nel successivo periodo;
deve pertanto trovare applicazione l'art. 1224 c. I
c.c., con applicazione del tasso corrispettivo lecitamente convenuto, dal 30.3.2009 sino al saldo (Cass.,
SS.UU. Civ. n. 19597/2020: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di
qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi
moratori,…Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1,
del d.lgs. n. 206 del 2005”).
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
pagina 4 di 5 assunti ai valori minimi per le quattro fasi, attesa la semplicità della causa e la ridotta attività svolta in ragione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna il convenuto sig. al pagamento in favore della ricorrente CP_1 [...]
della somma di € 11.776,05, aumentata per gli interessi ex art. Parte_1
1224 c. I c.c. al tasso corrispettivo convenuto, dal 30.3.2009 sino al saldo;
B) condanna il convenuto sig. a rifondere alla società ricorrente le spese CP_1
processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 2.540,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 10 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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