Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/1969, n. 3006
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Sentenza 19 agosto 1969

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Anche se le parti abbiano consensualmente determinato la misura dell'assegno di mantenimento, questo e suscettibile di aumento (o di diminuzione) con il variare della situazione, da accertarsi dal giudice di merito con un criterio correlativo sia ai bisogni dell'avente diritto, sia alla capacita economica dell'obbligato. ( V 2769,64).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/1969, n. 3006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3006
    Data del deposito : 19 agosto 1969

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