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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TR0008758 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: Accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto in data 28.4.2025 ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025TR0008758 notificato il 25 febbraio 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Terni - Ufficio
Provinciale Territorio ha proceduto alla nuova determinazione della rendita catastale della unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1, confermando la categoria catastale D/1 e assegnando la rendita di € 1.370,00 rispetto a quella proposta in sede di presentazione OC, di € 240,00.
La società ricorrente - costituitasi in data 27.5.2025 – premette che con atto di cessione di ramo d'azienda del 9 febbraio 2024, la Società_2 Srl ha venduto e trasferito alla Ricorrente_1 srl il ramo d'azienda costituito, tra l'altro, dall'impianto per la distribuzione automatica di carburanti e lubrificanti per uso di autotrazione con annesso impianto fotovoltaico siti nel Comune di Terni, Indirizzo_1 e censiti:
- al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 2 (quanto all'impianto di distribuzione carburanti);
- al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1, cat. D/1, rendita catastale € 240,00, quanto all'impianto fotovoltaico oggetto dell'avviso di accertamento oggi impugnato.
L'impianto fotovoltaico oggetto di cessione di ramo d'azienda è stato censito al NCEU del Comune di
Terni agli identificativi catastali suddetti con OC presentato dal tecnico incaricato della società cedente in data 8 febbraio 2024, con il classamento D/1 e rendita catastale proposta pari ad € 240,00 calcolata su una superficie di 600 mq.
Con avviso di accertamento catastale qui impugnato, relativo al solo cespite costituito dall'impianto fotovoltaico, l'UT di Terni ha confermato la categoria “D/1” e rettificato la rendita catastale rispetto a quella proposta mediante DOCFA, in misura pari ad € 1.370,00 anziché € 240,00.
A fondamento del proprio accertamento, l'Ufficio ha considerato ai fini della determinazione della rendita catastale anche il valore dell'impianto fotovoltaico.
Il primo motivo di ricorso concerne la violazione dell'art.
1.21 legge 208/2015 e la falsa applicazione delle circolari AE n. 2/e dell'1.2.2016 e n. 27/e del 13.6.2016.
Ai sensi dell'art.
1.21 l. 208/2015, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata mediante stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Con la Circolare 36/E del 19.12.2013 l'Agenzia ha chiarito che, ai fini dell'accatastamento di impianto fotovoltaico … gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici" … Nel caso di specie:
1) la cedente, ai fini dell'accatastamento dell'immobile sui quali è stato imbullonato l'impianto fotovoltaico, ha proposto per lo stesso la categoria D/1 conformemente alla citata circolare 36/E sopra citata
(classamento confermato da parte dell'Ufficio);
2) ai sensi dell'art.
1.21 L. 208/2015 ai fini della stima del cespite, si è dato conto unicamente del valore della superficie su cui è stato imbullonato l'impianto, pari a 600 mq, per un valore di mercato di complessive € 12.000,00 che ha quindi portato alla determinazione di una rendita catastale pari ad
€ 240,00 (determinata applicando il saggio di fruttuosità dedicato agli edifici D/1, pari al 2%).
Il classamento e la rendita catastale proposti erano e sono dunque conformi al dettato di legge.
L'Ufficio ha provveduto a rettificare la rendita catastale proposta tenendo conto del valore del lotto, del valore dell'impianto fotovoltaico a nuovo e delle spese tecniche, decurtando il deprezzamento per vetustà. Il provvedimento impugnato prevede che la “Metodologia estimativa applicata” sarebbe rinvenibile nella Circolare 2/E del 1.2.2016. Tuttavia, sia la circolare che l'art.
1.21 L. 208/2015 sono stati male applicati.
Secondo la società ricorrente:
a) la Circolare n. 2/E del 1.2.2016 è stata emanata dall'Agenzia delle Entrate proprio in ragione della promulgazione della L. 208/2015, art. 1 comma 21 ed in riferimento alle modifiche che in materia di estimo catastale tale disposizione ha comportato;
b) la Circolare chiarisce quali siano gli elementi da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale e, tra questi, non vi sono gli impianti fotovoltaici e inverter ovvero spese a questi connesse o derivate. Ed invero nelle disposizioni finali, l'Agenzia rimanda per l'attività estimativa alla Circolare 6 del
2012 con esclusione tuttavia del paragrafo 3 che è dedicato appunto alla stima dell'impianto fotovoltaico
(doc. n. 5, pagina 11 “disposizioni finali”);
c) ciò è confermato altresì dalla medesima agenzia che – precisando quanto già chiarito con la medesima circolare 2/e, con successiva circolare n. 27/e del 13.6.2016 al paragrafo 1.5 ha così precisato (doc. n. 6):
… con riferimento agli impianti fotovoltaici l'agenzia delle entrate con circolare 2/e del 1 febbraio 2016 ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter ed i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni … ai sensi dell'art. 1 comma 21 della legge di stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare
2/e del 1 febbraio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto – ed è questo il caso di specie - vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo (quando trattasi di impianti a terra, non di interesse in questa sede), nonché l'elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni, come nel caso di specie).
Ne consegue che secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 1 comma 21 L.
208/2015, per l'impianto fotovoltaico oggetto di accertamento, dichiarato autonomamente in catasto al foglio Numero 1, l'unica componente oggetto di stima ai fini della rendita catastale era ed è il valore di mercato del solaio e copertura su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici e ciò è stato fatto in sede di presentazione OC in quanto:
- il tecnico della cedente ha valutato il valore di mercato della copertura su cui insistono i pannelli fotovoltaici per una superficie di 600mq., in € 12.000,00; - il medesimo Ufficio Territoriale di Terni ha addirittura stimato il valore di tale copertura in misura inferiore rispetto a quella proposta, per € 10.674,00.
Un secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, riguarda l'errata applicazione delle linee metodologiche ed applicative per la determinazione del coefficiente di deprezzamento (allegato tecnico III alla Circolare Direzione centrale catasto n. 6/2012).
Ove si dovesse ritenere soggetto a valutazione estimativa del cespite de quo anche il valore dell'impianto fotovoltaico, l'Ufficio avrebbe comunque commesso un evidente errore tecnico–algebrico nell'applicare ai fini della determinazione della maggiore ed illegittima rendita catastale, la metodologia di cui alla
Circolare Direzione Centrale Catasto n. 6/2012 che ricomprende tra i fattori che determinano il costo di produzione, il deprezzamento dell'impianto secondo l'allegato di costo n. III alla predetta Circolare, tabella
II (doc. n. 6).
Ebbene, l'Ufficio ha determinato il valore dell'impianto fotovoltaico determinato al nuovo in € 49.780,00, ivi applicando un coefficiente di deprezzamento in considerazione del fatto che l'impianto avesse una vita utile compresa tra i quindici e i venti anni ed un valore residuo al termine della stessa, pari al 10%; la percentuale di deprezzamento, pari al 70% del valore a nuovo, corrisponde a € 34.846,00.
L'Ufficio tuttavia, anziché sottrarre al valore dell'impianto a nuovo il corrispondente 70% a titolo di deprezzamento, ha erroneamente ritenuto che il 70% del valore a nuovo corrispondesse al valore residuo dell'impianto e non, invece, al suo deprezzamento.
In tal caso la rendita catastale sarebbe pari ad € 929,38, determinata secondo il seguente conteggio:
- valore del lotto (recte della superficie/copertura sulla quale è imbullonato l'impianto): € 10.674,00;
- costo delle strutture (che non andrebbe applicato): € 13.100,00;
- valore dell'impianto a nuovo: € 49.780,00;
- deprezzamento impianto: € 34.846,00 (70% di € 49.780,00)
- spese tecniche: € 2.620,00.
Il costo di produzione sarebbe dunque pari ad € 41.328,00 e non € 61.240,00 (€ 10.674,00 + 13.100,00 +
49.780,00 – 34.846,00 + 2.620,00 = € 41.328,00); conseguentemente il profitto normale, pari al 12,44% del costo di produzione, sarebbe di € 5.141,00 anziché € 7.618,00, e la rendita catastale in via subordinata determinabile sarebbe pari a € 929,00, anziché a € 1.370,00 accertati dall'Ufficio.
Chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale impugnato, confermando per l'immobile censito al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1 la rendita catastale di
€ 240,00; in via subordinata, chiede di voler rideterminare la rendita catastale del cespite censito al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1 cat. D/1 in € 929,00; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 16.6.2025 rilevando chel'unità immobiliare oggetto del ricorso è sita in Indirizzo_1, zona industriale di Terni, che collega la città di Terni con il comune limitrofo di Narni, mentre l'unità con destinazione ed uso di “impianto fotovoltaico”, con potenza
50 kWp, installata sulla pensilina di un impianto di distribuzione carburanti, è stata accatastata nella categoria D/1 (opificio). Trattandosi di unità a destinazione speciale, a norma dell'art. 30 del Regolamento per la Conservazione del Catasto Edilizio Urbano, il suo valore deve essere accertato con stima diretta.
In data 8.2.2024 la ricorrente ha presentato denuncia di accatastamento TR0006997 (Do.C.Fa.) per costituzione di unità con destinazione di impianto fotovoltaico, ultimata nell'anno 2006, sita sulla copertura di una tettoia facente parte di un impianto per la distribuzione di carburanti, con rendita catastale proposta di € 240,00.
L'Ufficio, il 16.1.2025, ha effettuato la rettifica del classamento proposto dell'unità immobiliare in argomento in € 1.370,00, mediante l'avviso di accertamento catastale qui impugnato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'Ufficio evidenzia che il OC presentato per “accatastamento per unità edificate su lastrico solare” indica come data di ultimazione dei lavori il 27.11.2006.
Ai sensi dell'articolo 34quinquies del decreto-legge 10.1.2006 n.
4 - Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione convertito dalla legge n. 80 del 9.3.2006:
“le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate”.
La società, con il OC presentato in data 8.2.2024, oltre a sopprimere due unità con destinazione di lastrico solare (categoria F/5), ha costituito l'unità oggetto di ricorso con destinazione di impianto fotovoltaico (categoria D/1), che rappresenta una nuova costruzione, come risulta dalla causale del
OC: “Unità afferenti edificate su lastrico solare”, sebbene l'impianto fosse già funzionante dal
27.11.2006, come dichiarato dalla società.
Sul punto si precisa che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo in tema di determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale (censite nelle categorie D ed E); in particolare,
l'art. 1.21-22 prevede al comma 21: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi
D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”; al comma 22: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo c. 21”.
Dunque, a partire dal 1° gennaio 2016” i soggetti interessati avrebbero potuto presentare, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, Do.C.Fa. la “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, che avrebbe attestato lo scorporo degli impianti determinato dalla menzionata normativa.
La richiamata circolare n. 2/E del 2016, in relazione a quanto dettato dai commi 21 e 22 della legge
208/2015, ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili a destinazione speciale, stabilendo che nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, sono da escludere quegli elementi - tipicamente di natura impiantistica - funzionali solo allo specifico processo produttivo e quali, al contrario siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione. Le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: il suolo, le costruzioni: gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; le componenti impiantistiche.
La parte ricorrente ha invece presentato a questo Ufficio un OC come: “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652”, per “accatastamento per unità edificate su lastrico solare” (con destinazione di impianto fotovoltaico), dichiarandola ultimata nell'anno 2006, per la quale ovviamente non può trovare applicazione la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore successivamente.
Lo scorporo degli impianti può essere applicato, come riportato nei c. 21 e 22, solo dopo il 1° gennaio
2016 con apposita richiesta Do.C.Fa. “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma
22, L. n. 208/2015”.
Pertanto, la verifica dell'Ufficio è stata effettuata sulla base delle informazioni indicate nel documento presentato “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, di accatastamento per unità edificate su lastrico solare ultimata nell'anno 2006”, ed in attuazione della
Circolare n. 6/2012.
L'allegato tecnico II alla Circolare n. 6/2012, che consente di determinare la rendita catastale dell'unità immobiliare con procedimento indiretto, tramite la quantificazione del valore venale con riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, vale a dire attraverso il calcolo del costo a nuovo dell'immobile, opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica e funzionale, prevede la somma di tutti i fattori necessari alla quantificazione del costo di produzione.
Come riportato nella relazione allegata all'avviso impugnato, il costo di produzione è dato dalla somma di sette fattori:
1. C1 = valore del lotto: essendo l'impianto installato sul tetto di copertura, il valore della componente
''suolo'' è rappresentato dal valore della superficie di copertura ospitante l'impianto. I prezzi unitari storici del diritto di superficie sulle coperture - desunti da indagini di mercato rivolte alla ricerca di atti stipulati per trasferimento del diritto di superficie di coperture ospitanti impianti fotovoltaici nel territorio della provincia di Terni - definiscono il più probabile valore di mercato, riferito al biennio censuario 1988/1989 in € 20,00/
m2, che, decurtato dal profitto del promotore (12,44%), risulta essere 17,79 /mq. Pertanto, si ha: C1 =
600 m2 (superficie di copertura) x 17,79 €/m2 = € 10.674
Il costo globale dell'impianto è dato dal prodotto tra la potenza dell'impianto (50 kWp) e il costo unitario, pari a 1.500 €/kWp valore desunto dallo studio (Solar Energy Report – S.E.R) che, decurtato dal profitto normale del promotore finanziario (12,44%), risulta pari a 1.310 €/kWp - 50 kWp (potenza impianto) x
1.310 €/kWp = € 65.500.
Il valore così calcolato deve essere scomposto per il 20% nella parte strutturale (C2), per il 76% nella parte strettamente impiantistica (C3) ed il restante 4% nelle spese di progettazione (C4).
2. C2 = costo di realizzazione a nuovo delle strutture: € 65.500 € x 20% = € 13.100; essendo la struttura realizzata successivamente al 1989 il Coefficiente di deprezzamento risulta pari a 1;
3. C3 = costo a nuovo degli impianti fissi: 65.500 € x 76% = € 49.780,00.
Dato che l'impianto è stato realizzato successivamente al 1989 è caratterizzato da una vita utile (VTu) compresa tra 15 e 20 anni e da un valore residuo al termine della stessa (VR) pari al 10%, il Coefficiente che esprime il valore dell'impianto risulta essere pari a 0,70 del valore a nuovo (cfr. tab. 2 dell'all. tecnico
III della circolare). € 49.780,00 x 70% = € 34.846,00;
4. C4 = spese tecniche: € 65.500 x 4% = € 2.620,00;
5. C5 = oneri concessori e di urbanizzazione: compresi nelle spese di costo C2 e C3;
6. C6 = oneri finanziari: compresi nelle spese di costo C2 e C3;
7. C7 = profitto del promotore finanziario: come suggerito dall'allegato tecnico II della Circolare, il profitto
P è stato assunto pari al 12,44% del costo di produzione.
Il costo di produzione risulta pari a K = C1+ C2+C3+C4+C5+C6 € 10.674 + € 13.100 + € 34.846 +
€ 2.620 + 0 + 0 = € 61.240; si ha quindi P =12,44% * K = 12,44% x € 61.240 = € 7.618,00.
Calcolo della IT AS (RC): la rendita catastale (RC) è data dal prodotto RC = V * r = (K + P) * r
, dove r (saggio di fruttuosità, per le categorie catastali D è assunto pari al 2%; il valore della rendita catastale dell'impianto fotovoltaico è quindi pari a RC = (€ 61.240 + € 7.618) x 0,02 = 68.858 * 0,02 =
€ 1.377,16: IT AS arrotondata: € 1.370,00.
Tali fattori sono stati analizzati dall'Ufficio al fine del calcolo della rendita catastale, che ha applicato il metodo di stima dettato dall'allegato II (approccio di costo) della Circolare n. 6/2012.
Con riferimento al motivo subordinato e al preteso errore di calcolo in materia di deprezzamento dell'impianto, va ribadito che il 70% corrisponde al valore residuo dell'impianto e non al coefficiente di deprezzamento, come si desume dall'allegato III e dalla tabella 2 contenuta a pag. 6 del documento, relativa alla determinazione del “Valore medio infracensuario espresso in termini percentuali del valore a nuovo”.
Il valore dell'impianto sarà costituito dal valore a nuovo, determinato secondo i coefficienti percentuali esposti nella predetta tabella.
Il valore dell'impianto, caratterizzato da una vita utile (VTu), compresa tra 15 e 20 anni e da un valore residuo al termine della stessa (VR) pari al 10%, risulta pari al 0,70 del valore a nuovo, che NON rappresenta il deprezzamento dell'impianto come inteso dalla ricorrente.
Ne consegue che il calcolo della rendita catastale proposto nel ricorso presentato è errato e il metodo utilizzato dall'Ufficio corrisponde a quanto dettato dalla Circolare 6T/2012 – Allegato Tecnico III.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memorie depositate il 5 settembre 2025, la società ricorrente pone in evidenza, per quanto di maggiore interesse, che all'Ufficio non è consentito integrare la motivazione dell'atto qui impugnato, in ordine alla circostanza che dalla “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939 n. 652”, per accatastamento per unità edificate su lastrico solare (con destinazione di impianto fotovoltaico), emerge che l'opera è stata ultimata nell'anno 2006 e che per tale motivo non potrebbe trovare applicazione la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 entrata in vigore successivamente, in quanto lo scorporo degli impianti potrebbe essere applicato ai sensi dei commi 21 e 22 solo dopo il 1° gennaio 2016 con apposita richiesta OC.
Ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 1bis L. 212/2000, la motivazione del provvedimento emesso dall'Ente impositore deve essere completa ed intellegibile già al momento della sua emanazione e non può essere ricostruita e/o integrata a posteriori perché in tal caso si lederebbe il diritto alla difesa del contribuente. In effetti l'atto impugnato espone testualmente che “La determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità alle seguenti disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano: … - art. 1 comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per le stime delle unità immobiliari urbane riferibili a date pari o successive al 1° gennaio 2016”.
Quanto affermato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni consiste pertanto in una vera e propria integrazione della motivazione, attuata introducendo ex post - a fondamento del provvedimento impugnato - elementi in punto di diritto nuovi e rappresenta una integrazione postuma della causa petendi dell'avviso di accertamento catastale oggi impugnato, in ordine alla quale la società ricorrente dichiara di non accettare il contraddittorio.
In secondo luogo, va rilevato che pacificamente l'avviso di accertamento in rettifica non attiene ad annualità antecedenti la promulgazione della L. 208/2015.
A tal fine, la circostanza che l'impianto sia stato realizzato nell'anno 2006 non assume alcun rilievo poiché la norma fa espresso riferimento alla presentazione della variazione catastale.
Più in particolare, il fatto che i contribuenti avrebbero potuto presentare la dichiarazione di variazione
(recte del OC) a decorrere dal 1 gennaio 2016 non confligge con la constatazione che la legge
208/2015 non pone alcun limite temporale alla presentazione della variazione per gli impianti realizzati in data antecedente al 1 gennaio 2016, nè vi è alcuna disposizione di legge ostativa alla dichiarazione di variazione OC ex L. 208/2015 afferente ad impianti fotovoltaici ultimati in data antecedente alla sua entrata in vigore, con conseguente infondatezza nel merito – ferma restando l'eccepita inammissibilità – dell'assunto avversario che è tale da risolversi in una mera asserzione.
Ribadisce inoltre i motivi esposti nel ricorso con riferimento alla violazione del criterio di calcolo della RC
e della determinazione e consistenza del deprezzamento.
All'udienza del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per valutazioni.
All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come in atti: la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, avendo provveduto alla presentazione di un nuovo DOCFA in data 2.12.2025 per l'attribuzione di una nuova rendita unitaria fra immobile ed impianto. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha preso atto della rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Commissione rileva che, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della sostanziale adesione prestata dalla parte pubblica, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio;
come convenuto fra le parti, letto l'art. 93 d.l.vo 175/2024, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della società ricorrente. Spese compensate.
Terni, udienza del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE (rel.)
CE AT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PATRONE FRANCESCO, Presidente e Relatore
CATANESE SALVATORE, Giudice
MORELLI ITALO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 100/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TR0008758 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese
Resistente/Appellato: Accetta la rinuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha proposto in data 28.4.2025 ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025TR0008758 notificato il 25 febbraio 2025 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Terni - Ufficio
Provinciale Territorio ha proceduto alla nuova determinazione della rendita catastale della unità immobiliare censita al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1, confermando la categoria catastale D/1 e assegnando la rendita di € 1.370,00 rispetto a quella proposta in sede di presentazione OC, di € 240,00.
La società ricorrente - costituitasi in data 27.5.2025 – premette che con atto di cessione di ramo d'azienda del 9 febbraio 2024, la Società_2 Srl ha venduto e trasferito alla Ricorrente_1 srl il ramo d'azienda costituito, tra l'altro, dall'impianto per la distribuzione automatica di carburanti e lubrificanti per uso di autotrazione con annesso impianto fotovoltaico siti nel Comune di Terni, Indirizzo_1 e censiti:
- al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 2 (quanto all'impianto di distribuzione carburanti);
- al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1, cat. D/1, rendita catastale € 240,00, quanto all'impianto fotovoltaico oggetto dell'avviso di accertamento oggi impugnato.
L'impianto fotovoltaico oggetto di cessione di ramo d'azienda è stato censito al NCEU del Comune di
Terni agli identificativi catastali suddetti con OC presentato dal tecnico incaricato della società cedente in data 8 febbraio 2024, con il classamento D/1 e rendita catastale proposta pari ad € 240,00 calcolata su una superficie di 600 mq.
Con avviso di accertamento catastale qui impugnato, relativo al solo cespite costituito dall'impianto fotovoltaico, l'UT di Terni ha confermato la categoria “D/1” e rettificato la rendita catastale rispetto a quella proposta mediante DOCFA, in misura pari ad € 1.370,00 anziché € 240,00.
A fondamento del proprio accertamento, l'Ufficio ha considerato ai fini della determinazione della rendita catastale anche il valore dell'impianto fotovoltaico.
Il primo motivo di ricorso concerne la violazione dell'art.
1.21 legge 208/2015 e la falsa applicazione delle circolari AE n. 2/e dell'1.2.2016 e n. 27/e del 13.6.2016.
Ai sensi dell'art.
1.21 l. 208/2015, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata mediante stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità nei limiti dell'ordinario apprezzamento, con esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Con la Circolare 36/E del 19.12.2013 l'Agenzia ha chiarito che, ai fini dell'accatastamento di impianto fotovoltaico … gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici" … Nel caso di specie:
1) la cedente, ai fini dell'accatastamento dell'immobile sui quali è stato imbullonato l'impianto fotovoltaico, ha proposto per lo stesso la categoria D/1 conformemente alla citata circolare 36/E sopra citata
(classamento confermato da parte dell'Ufficio);
2) ai sensi dell'art.
1.21 L. 208/2015 ai fini della stima del cespite, si è dato conto unicamente del valore della superficie su cui è stato imbullonato l'impianto, pari a 600 mq, per un valore di mercato di complessive € 12.000,00 che ha quindi portato alla determinazione di una rendita catastale pari ad
€ 240,00 (determinata applicando il saggio di fruttuosità dedicato agli edifici D/1, pari al 2%).
Il classamento e la rendita catastale proposti erano e sono dunque conformi al dettato di legge.
L'Ufficio ha provveduto a rettificare la rendita catastale proposta tenendo conto del valore del lotto, del valore dell'impianto fotovoltaico a nuovo e delle spese tecniche, decurtando il deprezzamento per vetustà. Il provvedimento impugnato prevede che la “Metodologia estimativa applicata” sarebbe rinvenibile nella Circolare 2/E del 1.2.2016. Tuttavia, sia la circolare che l'art.
1.21 L. 208/2015 sono stati male applicati.
Secondo la società ricorrente:
a) la Circolare n. 2/E del 1.2.2016 è stata emanata dall'Agenzia delle Entrate proprio in ragione della promulgazione della L. 208/2015, art. 1 comma 21 ed in riferimento alle modifiche che in materia di estimo catastale tale disposizione ha comportato;
b) la Circolare chiarisce quali siano gli elementi da considerare ai fini della determinazione della rendita catastale e, tra questi, non vi sono gli impianti fotovoltaici e inverter ovvero spese a questi connesse o derivate. Ed invero nelle disposizioni finali, l'Agenzia rimanda per l'attività estimativa alla Circolare 6 del
2012 con esclusione tuttavia del paragrafo 3 che è dedicato appunto alla stima dell'impianto fotovoltaico
(doc. n. 5, pagina 11 “disposizioni finali”);
c) ciò è confermato altresì dalla medesima agenzia che – precisando quanto già chiarito con la medesima circolare 2/e, con successiva circolare n. 27/e del 13.6.2016 al paragrafo 1.5 ha così precisato (doc. n. 6):
… con riferimento agli impianti fotovoltaici l'agenzia delle entrate con circolare 2/e del 1 febbraio 2016 ha precisato che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter ed i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni … ai sensi dell'art. 1 comma 21 della legge di stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con circolare
2/e del 1 febbraio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto – ed è questo il caso di specie - vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima il suolo (quando trattasi di impianti a terra, non di interesse in questa sede), nonché l'elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni, come nel caso di specie).
Ne consegue che secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 1 comma 21 L.
208/2015, per l'impianto fotovoltaico oggetto di accertamento, dichiarato autonomamente in catasto al foglio Numero 1, l'unica componente oggetto di stima ai fini della rendita catastale era ed è il valore di mercato del solaio e copertura su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici e ciò è stato fatto in sede di presentazione OC in quanto:
- il tecnico della cedente ha valutato il valore di mercato della copertura su cui insistono i pannelli fotovoltaici per una superficie di 600mq., in € 12.000,00; - il medesimo Ufficio Territoriale di Terni ha addirittura stimato il valore di tale copertura in misura inferiore rispetto a quella proposta, per € 10.674,00.
Un secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, riguarda l'errata applicazione delle linee metodologiche ed applicative per la determinazione del coefficiente di deprezzamento (allegato tecnico III alla Circolare Direzione centrale catasto n. 6/2012).
Ove si dovesse ritenere soggetto a valutazione estimativa del cespite de quo anche il valore dell'impianto fotovoltaico, l'Ufficio avrebbe comunque commesso un evidente errore tecnico–algebrico nell'applicare ai fini della determinazione della maggiore ed illegittima rendita catastale, la metodologia di cui alla
Circolare Direzione Centrale Catasto n. 6/2012 che ricomprende tra i fattori che determinano il costo di produzione, il deprezzamento dell'impianto secondo l'allegato di costo n. III alla predetta Circolare, tabella
II (doc. n. 6).
Ebbene, l'Ufficio ha determinato il valore dell'impianto fotovoltaico determinato al nuovo in € 49.780,00, ivi applicando un coefficiente di deprezzamento in considerazione del fatto che l'impianto avesse una vita utile compresa tra i quindici e i venti anni ed un valore residuo al termine della stessa, pari al 10%; la percentuale di deprezzamento, pari al 70% del valore a nuovo, corrisponde a € 34.846,00.
L'Ufficio tuttavia, anziché sottrarre al valore dell'impianto a nuovo il corrispondente 70% a titolo di deprezzamento, ha erroneamente ritenuto che il 70% del valore a nuovo corrispondesse al valore residuo dell'impianto e non, invece, al suo deprezzamento.
In tal caso la rendita catastale sarebbe pari ad € 929,38, determinata secondo il seguente conteggio:
- valore del lotto (recte della superficie/copertura sulla quale è imbullonato l'impianto): € 10.674,00;
- costo delle strutture (che non andrebbe applicato): € 13.100,00;
- valore dell'impianto a nuovo: € 49.780,00;
- deprezzamento impianto: € 34.846,00 (70% di € 49.780,00)
- spese tecniche: € 2.620,00.
Il costo di produzione sarebbe dunque pari ad € 41.328,00 e non € 61.240,00 (€ 10.674,00 + 13.100,00 +
49.780,00 – 34.846,00 + 2.620,00 = € 41.328,00); conseguentemente il profitto normale, pari al 12,44% del costo di produzione, sarebbe di € 5.141,00 anziché € 7.618,00, e la rendita catastale in via subordinata determinabile sarebbe pari a € 929,00, anziché a € 1.370,00 accertati dall'Ufficio.
Chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale impugnato, confermando per l'immobile censito al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1 la rendita catastale di
€ 240,00; in via subordinata, chiede di voler rideterminare la rendita catastale del cespite censito al NCEU del Comune di Terni al foglio Numero 1 cat. D/1 in € 929,00; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 16.6.2025 rilevando chel'unità immobiliare oggetto del ricorso è sita in Indirizzo_1, zona industriale di Terni, che collega la città di Terni con il comune limitrofo di Narni, mentre l'unità con destinazione ed uso di “impianto fotovoltaico”, con potenza
50 kWp, installata sulla pensilina di un impianto di distribuzione carburanti, è stata accatastata nella categoria D/1 (opificio). Trattandosi di unità a destinazione speciale, a norma dell'art. 30 del Regolamento per la Conservazione del Catasto Edilizio Urbano, il suo valore deve essere accertato con stima diretta.
In data 8.2.2024 la ricorrente ha presentato denuncia di accatastamento TR0006997 (Do.C.Fa.) per costituzione di unità con destinazione di impianto fotovoltaico, ultimata nell'anno 2006, sita sulla copertura di una tettoia facente parte di un impianto per la distribuzione di carburanti, con rendita catastale proposta di € 240,00.
L'Ufficio, il 16.1.2025, ha effettuato la rettifica del classamento proposto dell'unità immobiliare in argomento in € 1.370,00, mediante l'avviso di accertamento catastale qui impugnato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'Ufficio evidenzia che il OC presentato per “accatastamento per unità edificate su lastrico solare” indica come data di ultimazione dei lavori il 27.11.2006.
Ai sensi dell'articolo 34quinquies del decreto-legge 10.1.2006 n.
4 - Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione convertito dalla legge n. 80 del 9.3.2006:
“le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate”.
La società, con il OC presentato in data 8.2.2024, oltre a sopprimere due unità con destinazione di lastrico solare (categoria F/5), ha costituito l'unità oggetto di ricorso con destinazione di impianto fotovoltaico (categoria D/1), che rappresenta una nuova costruzione, come risulta dalla causale del
OC: “Unità afferenti edificate su lastrico solare”, sebbene l'impianto fosse già funzionante dal
27.11.2006, come dichiarato dalla società.
Sul punto si precisa che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto sostanziali cambiamenti al pregresso quadro normativo in tema di determinazione della rendita catastale per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale (censite nelle categorie D ed E); in particolare,
l'art. 1.21-22 prevede al comma 21: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi
D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”; al comma 22: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo c. 21”.
Dunque, a partire dal 1° gennaio 2016” i soggetti interessati avrebbero potuto presentare, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, Do.C.Fa. la “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015”, che avrebbe attestato lo scorporo degli impianti determinato dalla menzionata normativa.
La richiamata circolare n. 2/E del 2016, in relazione a quanto dettato dai commi 21 e 22 della legge
208/2015, ha ridefinito l'oggetto della stima catastale per gli immobili a destinazione speciale, stabilendo che nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, sono da escludere quegli elementi - tipicamente di natura impiantistica - funzionali solo allo specifico processo produttivo e quali, al contrario siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione. Le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: il suolo, le costruzioni: gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; le componenti impiantistiche.
La parte ricorrente ha invece presentato a questo Ufficio un OC come: “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652”, per “accatastamento per unità edificate su lastrico solare” (con destinazione di impianto fotovoltaico), dichiarandola ultimata nell'anno 2006, per la quale ovviamente non può trovare applicazione la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore successivamente.
Lo scorporo degli impianti può essere applicato, come riportato nei c. 21 e 22, solo dopo il 1° gennaio
2016 con apposita richiesta Do.C.Fa. “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma
22, L. n. 208/2015”.
Pertanto, la verifica dell'Ufficio è stata effettuata sulla base delle informazioni indicate nel documento presentato “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939, n. 652, di accatastamento per unità edificate su lastrico solare ultimata nell'anno 2006”, ed in attuazione della
Circolare n. 6/2012.
L'allegato tecnico II alla Circolare n. 6/2012, che consente di determinare la rendita catastale dell'unità immobiliare con procedimento indiretto, tramite la quantificazione del valore venale con riferimento al costo di ricostruzione deprezzato, vale a dire attraverso il calcolo del costo a nuovo dell'immobile, opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà e obsolescenza tecnologica e funzionale, prevede la somma di tutti i fattori necessari alla quantificazione del costo di produzione.
Come riportato nella relazione allegata all'avviso impugnato, il costo di produzione è dato dalla somma di sette fattori:
1. C1 = valore del lotto: essendo l'impianto installato sul tetto di copertura, il valore della componente
''suolo'' è rappresentato dal valore della superficie di copertura ospitante l'impianto. I prezzi unitari storici del diritto di superficie sulle coperture - desunti da indagini di mercato rivolte alla ricerca di atti stipulati per trasferimento del diritto di superficie di coperture ospitanti impianti fotovoltaici nel territorio della provincia di Terni - definiscono il più probabile valore di mercato, riferito al biennio censuario 1988/1989 in € 20,00/
m2, che, decurtato dal profitto del promotore (12,44%), risulta essere 17,79 /mq. Pertanto, si ha: C1 =
600 m2 (superficie di copertura) x 17,79 €/m2 = € 10.674
Il costo globale dell'impianto è dato dal prodotto tra la potenza dell'impianto (50 kWp) e il costo unitario, pari a 1.500 €/kWp valore desunto dallo studio (Solar Energy Report – S.E.R) che, decurtato dal profitto normale del promotore finanziario (12,44%), risulta pari a 1.310 €/kWp - 50 kWp (potenza impianto) x
1.310 €/kWp = € 65.500.
Il valore così calcolato deve essere scomposto per il 20% nella parte strutturale (C2), per il 76% nella parte strettamente impiantistica (C3) ed il restante 4% nelle spese di progettazione (C4).
2. C2 = costo di realizzazione a nuovo delle strutture: € 65.500 € x 20% = € 13.100; essendo la struttura realizzata successivamente al 1989 il Coefficiente di deprezzamento risulta pari a 1;
3. C3 = costo a nuovo degli impianti fissi: 65.500 € x 76% = € 49.780,00.
Dato che l'impianto è stato realizzato successivamente al 1989 è caratterizzato da una vita utile (VTu) compresa tra 15 e 20 anni e da un valore residuo al termine della stessa (VR) pari al 10%, il Coefficiente che esprime il valore dell'impianto risulta essere pari a 0,70 del valore a nuovo (cfr. tab. 2 dell'all. tecnico
III della circolare). € 49.780,00 x 70% = € 34.846,00;
4. C4 = spese tecniche: € 65.500 x 4% = € 2.620,00;
5. C5 = oneri concessori e di urbanizzazione: compresi nelle spese di costo C2 e C3;
6. C6 = oneri finanziari: compresi nelle spese di costo C2 e C3;
7. C7 = profitto del promotore finanziario: come suggerito dall'allegato tecnico II della Circolare, il profitto
P è stato assunto pari al 12,44% del costo di produzione.
Il costo di produzione risulta pari a K = C1+ C2+C3+C4+C5+C6 € 10.674 + € 13.100 + € 34.846 +
€ 2.620 + 0 + 0 = € 61.240; si ha quindi P =12,44% * K = 12,44% x € 61.240 = € 7.618,00.
Calcolo della IT AS (RC): la rendita catastale (RC) è data dal prodotto RC = V * r = (K + P) * r
, dove r (saggio di fruttuosità, per le categorie catastali D è assunto pari al 2%; il valore della rendita catastale dell'impianto fotovoltaico è quindi pari a RC = (€ 61.240 + € 7.618) x 0,02 = 68.858 * 0,02 =
€ 1.377,16: IT AS arrotondata: € 1.370,00.
Tali fattori sono stati analizzati dall'Ufficio al fine del calcolo della rendita catastale, che ha applicato il metodo di stima dettato dall'allegato II (approccio di costo) della Circolare n. 6/2012.
Con riferimento al motivo subordinato e al preteso errore di calcolo in materia di deprezzamento dell'impianto, va ribadito che il 70% corrisponde al valore residuo dell'impianto e non al coefficiente di deprezzamento, come si desume dall'allegato III e dalla tabella 2 contenuta a pag. 6 del documento, relativa alla determinazione del “Valore medio infracensuario espresso in termini percentuali del valore a nuovo”.
Il valore dell'impianto sarà costituito dal valore a nuovo, determinato secondo i coefficienti percentuali esposti nella predetta tabella.
Il valore dell'impianto, caratterizzato da una vita utile (VTu), compresa tra 15 e 20 anni e da un valore residuo al termine della stessa (VR) pari al 10%, risulta pari al 0,70 del valore a nuovo, che NON rappresenta il deprezzamento dell'impianto come inteso dalla ricorrente.
Ne consegue che il calcolo della rendita catastale proposto nel ricorso presentato è errato e il metodo utilizzato dall'Ufficio corrisponde a quanto dettato dalla Circolare 6T/2012 – Allegato Tecnico III.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con memorie depositate il 5 settembre 2025, la società ricorrente pone in evidenza, per quanto di maggiore interesse, che all'Ufficio non è consentito integrare la motivazione dell'atto qui impugnato, in ordine alla circostanza che dalla “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939 n. 652”, per accatastamento per unità edificate su lastrico solare (con destinazione di impianto fotovoltaico), emerge che l'opera è stata ultimata nell'anno 2006 e che per tale motivo non potrebbe trovare applicazione la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 entrata in vigore successivamente, in quanto lo scorporo degli impianti potrebbe essere applicato ai sensi dei commi 21 e 22 solo dopo il 1° gennaio 2016 con apposita richiesta OC.
Ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 1bis L. 212/2000, la motivazione del provvedimento emesso dall'Ente impositore deve essere completa ed intellegibile già al momento della sua emanazione e non può essere ricostruita e/o integrata a posteriori perché in tal caso si lederebbe il diritto alla difesa del contribuente. In effetti l'atto impugnato espone testualmente che “La determinazione del nuovo classamento e della relativa rendita catastale è stata effettuata sulla base di metodologie comparative in conformità alle seguenti disposizioni che regolano il Catasto Edilizio Urbano: … - art. 1 comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per le stime delle unità immobiliari urbane riferibili a date pari o successive al 1° gennaio 2016”.
Quanto affermato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni consiste pertanto in una vera e propria integrazione della motivazione, attuata introducendo ex post - a fondamento del provvedimento impugnato - elementi in punto di diritto nuovi e rappresenta una integrazione postuma della causa petendi dell'avviso di accertamento catastale oggi impugnato, in ordine alla quale la società ricorrente dichiara di non accettare il contraddittorio.
In secondo luogo, va rilevato che pacificamente l'avviso di accertamento in rettifica non attiene ad annualità antecedenti la promulgazione della L. 208/2015.
A tal fine, la circostanza che l'impianto sia stato realizzato nell'anno 2006 non assume alcun rilievo poiché la norma fa espresso riferimento alla presentazione della variazione catastale.
Più in particolare, il fatto che i contribuenti avrebbero potuto presentare la dichiarazione di variazione
(recte del OC) a decorrere dal 1 gennaio 2016 non confligge con la constatazione che la legge
208/2015 non pone alcun limite temporale alla presentazione della variazione per gli impianti realizzati in data antecedente al 1 gennaio 2016, nè vi è alcuna disposizione di legge ostativa alla dichiarazione di variazione OC ex L. 208/2015 afferente ad impianti fotovoltaici ultimati in data antecedente alla sua entrata in vigore, con conseguente infondatezza nel merito – ferma restando l'eccepita inammissibilità – dell'assunto avversario che è tale da risolversi in una mera asserzione.
Ribadisce inoltre i motivi esposti nel ricorso con riferimento alla violazione del criterio di calcolo della RC
e della determinazione e consistenza del deprezzamento.
All'udienza del 17 settembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio per valutazioni.
All'udienza del 10 dicembre 2025 le parti hanno concluso come in atti: la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, avendo provveduto alla presentazione di un nuovo DOCFA in data 2.12.2025 per l'attribuzione di una nuova rendita unitaria fra immobile ed impianto. Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ha preso atto della rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Commissione rileva che, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della sostanziale adesione prestata dalla parte pubblica, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio;
come convenuto fra le parti, letto l'art. 93 d.l.vo 175/2024, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia della società ricorrente. Spese compensate.
Terni, udienza del 10 dicembre 2025
IL PRESIDENTE (rel.)
CE AT