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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4081/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a BU IZ (VA) il 14/01/1992 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Piero Castiglioni del foro di Milano, con studio in NT (MI), via Mazenta n. 19, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a NT (MI) il 07/09/1993
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Gaspare Cucinella, del foro di BU IZ, con studio in BU RO (MI), corso Milano n.8,presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 14/07/2019 nel comune di
MARNATE (VA), matrimonio che veniva trascritto in data 15/07/2019 presso il registro dello stato civile del Comune di CORNAREDO (MI) al N. 9, Parte II, Serie B, Anno 2019 Separati consensualmente con accordo di separazione personale intervenuto davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Ossona (MI) in data 20/08/2024, trascritto nel registro degli atti di matirmonio del predetto comune al n.13, Parte II, Serie C, Anno 2024 e confermato in data
24/09/2024 con dichiarazione trascritta nel rpedtto registro al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2024.
Senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I signori e , entrambi economicamente autosufficienti, Parte_3 Parte_1 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
2) I ricorrenti dichiarano, inoltre, di avere già regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che null'altro hanno reciprocamente a pretendere fatta eccezione del puntuale adempimento della scrittura privata del 13701/2025;
3) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/07/2019 in
MARNATE (VA) tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio in merito ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORNAREDO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a BU IZ (VA) il 14/01/1992 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Luca Piero Castiglioni del foro di Milano, con studio in NT (MI), via Mazenta n. 19, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a NT (MI) il 07/09/1993
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Gaspare Cucinella, del foro di BU IZ, con studio in BU RO (MI), corso Milano n.8,presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 14/07/2019 nel comune di
MARNATE (VA), matrimonio che veniva trascritto in data 15/07/2019 presso il registro dello stato civile del Comune di CORNAREDO (MI) al N. 9, Parte II, Serie B, Anno 2019 Separati consensualmente con accordo di separazione personale intervenuto davanti all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Ossona (MI) in data 20/08/2024, trascritto nel registro degli atti di matirmonio del predetto comune al n.13, Parte II, Serie C, Anno 2024 e confermato in data
24/09/2024 con dichiarazione trascritta nel rpedtto registro al n. 17, Parte II, Serie C, Anno 2024.
Senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I signori e , entrambi economicamente autosufficienti, Parte_3 Parte_1 dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo;
2) I ricorrenti dichiarano, inoltre, di avere già regolato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che null'altro hanno reciprocamente a pretendere fatta eccezione del puntuale adempimento della scrittura privata del 13701/2025;
3) Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14/07/2019 in
MARNATE (VA) tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio in merito ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CORNAREDO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG