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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1474/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 06/06/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24 98055 LIPARI ITALIA con l'Avv. SCOLARO ANTONINA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 7 22070 LOCATE VARESINO ITALIA con l'Avv. SCOLARO ANTONINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LIPARI, in data 09/09/1989,
(anno 1989, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 255/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 11.11.2024
(passata in giudicato). 1 □ con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/06/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: dichiarare che, perfezionata la cessione della nuda proprietà della casa di proprietà del Sig.
alla figlia , le parti hanno definito tutte le questioni tra di loro pendenti Parte_2 Persona_1
e che non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
2 in data 09/09/1989, in LIPARI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPARI
(anno 1989, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 06/06/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 24 98055 LIPARI ITALIA con l'Avv. SCOLARO ANTONINA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 7 22070 LOCATE VARESINO ITALIA con l'Avv. SCOLARO ANTONINA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in LIPARI, in data 09/09/1989,
(anno 1989, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati con sentenza n. 255/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 11.11.2024
(passata in giudicato). 1 □ con i seguenti FIGLI MAGGIORENNI, economicamente AUTOSUFFICIENTI:
- , nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 06/06/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: dichiarare che, perfezionata la cessione della nuda proprietà della casa di proprietà del Sig.
alla figlia , le parti hanno definito tutte le questioni tra di loro pendenti Parte_2 Persona_1
e che non hanno più nulla da pretendere reciprocamente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
2 in data 09/09/1989, in LIPARI con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LIPARI
(anno 1989, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIPARI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 12/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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