Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
così composto:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott. Beatrice Ragusa Giudice rel.
dott. Enrico Legnini Giudice
nella causa iscritta al n. 4 dell'anno 2025 promossa da
, CF (Avv. SALVAGO RITA) Parte_1 P.IVA_1
– reclamante –
CONTRO
NATO AD ENNA IL 17.10.1983 (C.F. CP_1
SUL MINORE C.F._1 Controparte_2 [...]
(AVV. MARIACHIARA GARACCI) Per_1
– reclamata–
****
Letti gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.2.2025;
ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES. PROC. CIV.
Con reclamo depositato in data 2.1.2025 il di pro- Pt_1 Parte_1
poneva reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento R.G. 2447-
1/2024 del 16.12.2024 con la quale è stato ordinato alla parte reclaman-
te di porre fine alla condotta discriminatoria consistente nel riconosci-
mento di un numero di ore di assistenza all'autonomia e comunicazione
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ridotto e di garantire al minore un numero di ore di as- Persona_1
sistenza specialistica pari a quello indicato nel Piano Educativo Individua-
lizzato (22 ore settimanali).
Il ha rilevato l'erroneità del provvedimento di Parte_1
prime cure “per violazione dell'art.2 del D.lgs. n.67/2010 e dell'art.3, 5°
comma, del D.lgs. n.67/2016 e dell'art.17 del Dl.gs. n.62/2024, “nonché
del principio di accomodamento ragionevole di diritto sovranazionale”, in quanto – secondo la prospettazione – sarebbero le stesse fonti normative citate a prevedere espressamente la possibilità per l'Ente locale - che non partecipa, a differenza dell'Amministrazione scolastica, al G.L.O., e dun-
que alla redazione del PEI - di fornire il servizio nei limiti delle risorse di-
sponibili.
Non potrebbe dirsi, pertanto, discriminatoria la condotta tenuta dall'Ente di riconoscimento del servizio nella misura dell'80%, in quanto conforme a diritto e adottata in adesione al principio di ragionevole acco-
modamento delineato dalla giurisprudenza sovranazionale.
Non pertinente il richiamo operato dal Giudice di prime alla giurispru-
denza relativa alla discriminazione in quanto riferibile alla diversa figura dell'insegnante di sostegno.
Inconferente, altresì, la pronuncia del Consiglio di Stato n. 9323/2024
attinente alla diversa fattispecie della legittimità della compensazione di un credito del Comune con le somme da erogare al minore per il servizio di trasporto gratuito.
Fuori contesto il parallelo tra l'offerta formativa dei normodotati e quel-
la prevista per i disabili, non avendo il Comune alcuna competenza né in
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ordine agli uni né agli altri.
In ordine alla mancata prova circa la possibilità di reperire altri fondi ha fatto leva sulla corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Pubblica Istru-
zione del Comune ed i Servizi Finanziari dalla quale emerge l'assenza di risorse disponibili e l'impossibilità di reperirle per assicurare il servizio al
100%, considerate le condizioni finanziarie dell'Ente che non consentono alcun diverso investimento, unitamente producendo, in aggiunta, la nota prot. n. 92082/2024 nella quale il Dirigente dei Servizi Finanziari riferisce sulla situazione economica dell'Ente odierno reclamante.
Ha chiesto, dunque, in accoglimento del reclamo di annullare l'ordinanza r.g. n. 2447-1/2024 del 16.12.2024 e di ritenere e dichiarare che il non ha posto in essere alcuna condotta di- Parte_1
scriminatoria nei confronti del minore Persona_1
Ritualmente evocato, si è costituito n.q. di genitore CP_1
esercente la responsabilità genitoriale sul minore con- Persona_1
testando le allegazioni di parte reclamante e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Il processo, istruito in via meramente documentale, è stato trattenuto in riserva decisoria all'udienza del 20.2.2025.
****
Deve premettersi che con riferimento ai giudizi antidiscriminatori, i cri-
teri di riparto onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (secondo quanto desumibile da un recente arresto della S.C., Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020,
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n.1); non è disposta in materia una inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, essen-
do prevista una presunzione di discriminazione indiretta, laddove si abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9870 del 28/03/2022).
Da ciò consegue che la parte ricorrente deve provare il trattamento che assume essere meno favorevole, ed è quindi onere del resistente fornire i riscontri su circostanze inequivoche che possano ritenersi idonee a esclu-
dere, alla stregua di una verifica sulla precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta.
Nel caso specifico la parte ricorrente ha addotto la natura discrimina-
toria dell'erogazione di ore e prestazioni, perché riconosciute in difformità
e decremento rispetto a quanto previsto nel PEI.
Alla stregua delle valutazioni probatorio/presuntive appena citate, è
stato correttamente ritenuto integrare ex se una ipotesi discriminatoria,
la mancanza di conformazione al PEI, che stabilisce il numero di ore e prestazioni necessarie per il disabile ed ai fini educativi/scolastici (così
pure, Corte appello Bari sez. III, 04/12/2020, n.2077).
Nel caso di specie, a fronte dell'individuazione in seno al PEI di n. 22
ore settimanali di assistenza specialistica (ASACOM), il Comune di Agri-
gento ha assegnato al minore n. 18 ore a tal fine. Persona_1
Al cospetto di tali riscontri, il avrebbe dovuto di- Parte_1
mostrare, con allegazioni di specifici elementi atti a consentire correlate e puntuali valutazioni, che il riconoscimento di un minor numero di ore di assistenza in difformità rispetto al PEI, avrebbe comunque consentito al
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minore disabile, in considerazione delle condizioni constatabili in capo al medesimo, di avere adeguata assistenza e prestazioni.
Va al riguardo invece rilevato che il , sostenendo Parte_1
non essere ravvisabile alcuna discriminazione, si è limitato ad asserire che nella specie la scelta della assegnazione di un numero di ore ridotto per era stata operata indistintamente e per la medesi- Persona_1
ma frazione (80%) a tutti i beneficiari di un piano personalizzato, e dettata in via esclusiva da ragioni di sostenibilità del servizio e di bilancio delle casse comunali, senza tuttavia, prendere in considerazione la specifica condizione di disabilità del singolo.
Nessun elemento, dunque, è stato fornito dalla reclamante al fine di permettere a questo Tribunale di operare un bilanciamento tra la riduzio-
ne delle ore di assistenza cristallizzate nel PEI – ore che devono presu-
mersi l'optimum per il minore, in quanto individuate da una commissione munita di competenze tecniche, al fine di colmare le proprie lacune e go-
dere del servizio scolastico alla pari dei normodotati - e la sufficienza del monte ore ridotto rispetto alla specifica situazione di gravità.
Si consideri, a tal proposito, che il minore è affetto Persona_1
da un ritardo psicomotorio e da una disabilità intellettiva che seppur di grado moderato, si associa ad un disturbo del comportamento e ad una ipoacusia destra (doc. 9 della comparsa di costituzione della parte recla-
Cont mata) che ha condotto l'equipe medica dell ad una valutazione della patologia con connotazione di particolare gravità, ai sensi art. 3, comma
3, legge n. 104/92 (alleg. 10).
A fronte dell'assoluta carenza argomentativa del in merito e in Pt_1
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assenza di apposite valutazioni o riscontri idonei a fornire elementi di va-
lutazioni differenti, deve presumersi che ogni discostamento dal PEI sia illegittimo e che la condotta del ha assunto, pertan- Parte_1
to, un carattere (indirettamente) discriminatorio.
Più in generale, deve affermarsi che il taglio, per così dire, “trasversale”
operato dal con falcidia del 20% circa rispetto al monte ore pre- Pt_1
visto dai PEI per tutti i disabili indistintamente si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che implicitamente afferma la necessità di trat-
tare situazioni eterogenee apprestando tutele differenti, il che impone,
dunque, una diversificazione della risposta a fronte della peculiarità di ciascuna richiesta di servizio.
Il pur dovendo assolvere all'onere probatorio come innanzi Pt_1
rappresentato, si è limitato ad invocare la carenza di risorse finanziarie che si appaleserebbe essere in sostanza il motivo fondante della opposi-
zione alla richiesta dei genitori del minore disabile e la illegittimità del
Part provvedimento di approvazione del
Tali contestazioni non assumono rilievo, al cospetto dell'onere probato-
rio incombente sul ed al fine di poter riscontrare negativamente Pt_1
la condotta discriminatoria, e nei termini in precedenza oggetto di preci-
sazione valenza dirimente, dovendosi nel concreto e specificamente ap-
prezzare le ragioni che hanno condotto al mancato/parziale riconosci-
mento di quanto indicato nel PEI, e non emergendo altre specifiche ragio-
ni, se non quella correlata alla carenza di risorse finanziarie, che si riba-
disce non assume valenza nella specie.
Va ancora considerato che dal verbale riferito al PEI in contestazione,
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Part si evince la partecipazione del neuropsichiatra infantile della "con ap-
posita sottoscrizione del medesimo" (doc. 2), essendo quindi desumibile
Part sia la partecipazione di un rappresentante della al procedimento ed
Part alla approvazione, sia la conoscenza dalla dei relativi atti ed approva-
zione.
Tanto assume anche incidenza al fine di vagliare, incidentalmente, la legittimità dell'atto (PEI) e, dunque, sconfessare la doglianza del Pt_1
circa la sua mancata partecipazione alla relativa approvazione.
Si rileva al riguardo che il DPR 616/1977 che prevede le competenze degli Enti pubblici sull'assistenza scolastica, anche per quanto concer-
nente “l'assistenza ai minorati psichici” (comma 2, art. 42), dispone all'art. 45 che tali funzioni siano attribuite anche ai Comuni "che le svol-
gono con le modalità stabilite dalle leggi regionali".
La legge 104/1992, all'.art. 13 dà specifiche disposizioni sulla integra-
zione scolastica, prevedendo al comma III^ l'.obbligo per gli Enti locali,
nelle scuole di ogni ordine e grado, ed ai sensi del già richiamato DPR
616/1977, di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione per-
sonale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, tanto nell'ambito della
“programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio
gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scola-
stici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipu-
lano gli accordi di programma” (co.1 lett. a).
Part Da quanto innanzi si evince il necessario intervento delle anche nelle attività di programmazione ex lege indicata, che poi comporterà l'ob-
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bligo degli Enti locali e del per quanto di competenza, di fornire Pt_1
l'assistenza ai disabili ex artt. 45 DPR 616/77 e art. 13 legge 104/92.
L'art. 5 comma II° del DPR 24/2/1994 dà poi specifiche disposizioni sul PEI.
Il richiamato capoverso dispone specificamente che “Il P.E.I. è redatto,
ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori
Part sanitari individuati dalla e/o e dal personale insegnante curricu- Pt_5
lare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori
o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno”.
Il successivo comma 4° dispone che “Nella definizione del P.E.I., i sog-
getti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla pro-
pria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei
dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di
cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizza-
zione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica
dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione
conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comun-
que disponibili.”
Al cospetto di tale strutturazione ed interventi richiesti, può desumersi che ai fini della redazione del PEI sia necessario l'intervento di figure tec-
niche di riferimento di tutti gli Enti e soggetti coinvolti nella programma-
Part zione e redazione, e quindi, per quanto concerne la di “operatori sani-
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Part tari individuati dalla e/o (comma II°.), che debbano “in base al- Pt_5
la propria esperienza ….. medico-scientifica e di contatto e sulla base dei
dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale”
indicare (comma IV°.) “gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del
diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in
situazione di handicap.…….” con successiva integrazione degli interventi indicati “in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educa-
tivo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti
difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.”.
Part Da quanto innanzi si desume che il coinvolgimento della per le va-
lutazioni del caso, deve comportare la partecipazione di figure medi-
co/specialistiche, non essendo richieste ed indicate ulteriori specifiche professionalità.
Nella specie va ribadito quanto già in precedenza oggetto di rilievo, id est che alla redazione del PEI in controversia, ha partecipato il neuropsi-
Part chiatra infantile designato dalla
Tale partecipazione deve ritenersi idonea e sufficiente ad integrare la legittimità dell'atto, dovendosi peraltro osservare che il non ha Pt_1
mosso rilievi sul punto.
La ritenuta (incidentale) legittimità del PEI (sotto al profilo del corretto iter procedimentale che ha condotto alla sua approvazione) e il pacifico discostamento in sede operativa nell'attribuzione del monte ore ivi previ-
sto da parte del a ciò deputato, basterebbero a condurre al riget- Pt_1
to del reclamo, con conferma del provvedimento cautelare emesso in seno al giudizio – giova ribadirlo – incoato come azione discriminatoria ex art
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art. 3 L. 67/2006 che richiama l'art. 28 Dlgs. 150/2011 e dunque davanti al GO, con il conforto, peraltro, anche della più recente giurisprudenza di merito (Trib. Monza 10.9.2024, est. Bonomi, “In tema di assistenza educa-
tiva per gli alunni disabili, il piano educativo individualizzato, definito ai
sensi dell'art. 12 L. 104/92, obbliga l'amministrazione comunale, cui detta
assistenza compete, a garantire il supporto scolastico per il numero di ore
ivi indicato, senza lasciare all'amministrazione alcun potere discrezionale
di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili. La mancata attribu-
zione delle ore nella misura indicata costituisce discriminazione in ragione
della disabilità”).
Tuttavia, preme affrontare altresì la specifica questione sollevata dal
, il quale assume che siano le stesse fonti normative Parte_1
di cui all'art.2 del D.lgs. n.67/2010 e dell'art.3, 5° comma, del D.lgs.
n.67/2016 e dell'art.17 del Dl.gs. n.62/2024, nonché del principio di ac-
comodamento ragionevole di diritto sovranazionale a prevedere espressa-
mente la possibilità per l'Ente locale - che non partecipa, a differenza dell'Amministrazione scolastica, al G.L.O., e dunque alla redazione del
PEI - di fornire il servizio “nei limiti delle risorse disponibili”, sulla scorta del pronunciamento del Consiglio di Stato Sez. III, 12 agosto 2024, n.
7089.
Non può sottacersi che tale decisione sia stata adottata nel diverso contesto del giudizio amministrativo sulla legittimità dell'atto di riduzione operato dal Comune, mediante deduzione di vizi procedimentali e sostan-
ziali (in considerazione della frustrazione del diritto all'effettiva e piena in-
clusione scolastica del minore a causa della riduzione del monte ore di
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assistenza scolastica) e sul presupposto che, in quella sede, la situazione giuridica soggettiva vantata dal privato sia di interesse legittimo a fronte del potere discrezionale della PA nell'allocazione delle risorse, con conse-
guente esclusione della natura vincolante del PEI nei confronti del CP_4
ne.
Tale diverso contesto (dettato dalla diversa prospettazione della parte che agisce e di quella che resiste) inevitabilmente influenza la risoluzione delle questioni e il sindacato del Giudice in ordine alla legittimità del po-
tere amministrativo esercitato: “pieno” nel giudizio amministrativo e solo
“incidentale” nella presente sede.
Deve precisarsi, inoltre, che la pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata non ha avuto seguito nelle successive decisioni dei giudici ordinari
(cfr. provvedimento del 15 ottobre 2024 del Tribunale di Torino e Trib.
Monza 10.9.2024, sopra citato) e la sua portata dirompente è stata edul-
corata nelle successive statuizioni della stessa giustizia amministrativa
(Consiglio di Stato n. 9323/2024, sebbene pronunciata nel diverso ambi-
to del trasporto scolastico per le persone con disabilità, ove si legge che il servizio, in quanto strumento essenziale per poter esercitare il diritto all'istruzione, non può dunque essere mai subordinato alla sola esistenza di ragioni di ordine finanziario che devono ritenersi necessariamente re-
cessive; e TAR Emilia Romagna del 10.12.2024).
Tanto doverosamente specificato, la soluzione del caso di specie non muta sia aderendo alla tesi della natura vincolante del PEI e delle propo-
ste ivi contenute per la PA tenuta ad eseguire e dare attuazione alle de-
terminazioni del GLO, graniticamente affermata sia dalla Corte di Cassa-
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zione (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 25101 del 08/10/2019) che tradizio-
nalmente dal Consiglio di Stato, sia aderendo alla tesi contrapposta dell'esclusione di tale efficacia vincolante.
Ed invero, aderendo alla prima tesi, “il limite delle risorse disponibili”
eccepito dal non coincide con il limite delle risorse Parte_1
assegnate ad un certo servizio, avendo omesso la parte reclamante di di-
mostrare di non potere accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta dalla parte odierna reclamata ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio: non è
a tal fine sufficiente la nota del dirigente dei servizi finanziari (pure versa-
ta in atti con deposito del 19.2.2025) ove si legge di un generico riferimen-
to alle “difficoltà” incontrate dall'ente nel “reperire ulteriori risorse per il servizio in oggetto”, trattandosi, peraltro, di un documento unilateralmen-
te predisposto dall'amministrazione e in assenza di un supporto docu-
mentale contabile, che non consente al Tribunale di verificare la veridicità
di quanto affermato.
Ed infatti, “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilan-
cio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.. La
sostenibilità non può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente
stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere
consentito in relazione alle spese correnti di natura facoltativa, diverso è il
caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del
disabile aspirante alla frequenza e al sostegno a scuola (Corte Cost.
275/2016), il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a
spese facoltative, piuttosto che a garantire l'attuazione di diritti fondamen-
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tali” (così, provvedimento del 15 ottobre 2024 del Tribunale di Torino).
Aderendo all'opinione della natura discrezionale della complessa pro-
cedura che confluisce nell'assegnazione delle ore di assistenza agli alunni disabili e che onera il Comune di garantire l'assistenza “nei limiti delle proprie disponibilità”, la citata disposizione richiede pure una interpreta-
zione costituzionalmente orientata alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale.
In tale pronuncia la Consulta ha chiarito che «il diritto del disabile
all'istruzione si configura come un diritto fondamentale», per cui deve esse-
re assicurato attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garan-
tire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione» che tengano conto che «i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi so-
no, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre
gravi. Per ognuna di esse è necessario … individuare meccanismi di rimo-
zione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui ri-
sulti essere affetta in concreto una persona».
Ne deriva il riconoscimento della legittimità della norma che attribuisce al il potere discrezionale nell'allocazione delle risorse, il quale Pt_1
deve, però, essere esercitato coniugando l'aspetto finanziario con la ne-
cessità del rispetto dell'obbligo dell'ente di garantire quel “nucleo invali-
cabile di garanzia minime” (come definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62/2020) che rende effettivo il diritto tutelato ovvero il diritto sociale all'integrazione scolastica che non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, ma deve tenere conto che il di-
ritto al supporto scolastico non si estende in egual modo a tutti i disabili
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a prescindere dal grado di disabilità degli stessi (così TAR Emilia Roma-
gna del 10.12.2024).
Pertanto, il non avrebbe mai potuto “operare una Parte_1
riduzione delle ore di assistenza richieste, nella stessa percentuale per cia-
scuno degli utenti, per rimanere nei limiti delle somme disponibili in bilan-
cio” (soluzione prescelta in sede di determinazioni dell'Ufficio finanziario,
in alternativa all'attivazione del servizio ASACOM con inizio procrastinato di alcune settimane rispetto all'inizio dell'anno scolastico), bensì avrebbe dovuto – restando nell'ambito di una discrezionalità tecnica - distinguere tra le varie tipologie di disabilità, anche escludendo la possibilità di ridur-
re il numero delle ore di assistenza per i minori che da tale contrazione subirebbero di fatto – per la specifica situazione in cui versano (nel caso in esame, anche a causa della ipoacusia monolaterale del minore) – una integrale lesione del diritto all'accesso allo studio e all'educazione costitu-
zionalmente garantito, nucleo incomprimibile che non può essere limitato o comunque ridotto, neppure per motivi di ristrettezze di bilancio (princi-
pio riconosciuto anche nella sentenza della Corte Costituzionale n.
275/16).
Nel caso in oggetto, dunque, “l'accesso” alla formazione non può essere limitato da vincoli di bilancio, in quanto, a fronte della disabilità uditiva sebbene parziale, la scarsità delle risorse finanziarie non può rappresen-
tare un'adeguata motivazione della riduzione dell'assistenza, risultando minusvalente rispetto al bisogno di sostegno.
Il reclamo va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in disposi-
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tivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di at-
tività difensiva corrispondente alla fase istruttoria e di trattazione.
Dev'essere dato atto, infine, che la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto:
- respinge il reclamo proposto dal avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Agrigento R.G. 2447-1/2024 del 16.12.2024
- condanna la parte reclamante alla rifusione in favore della parte re-
clamata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro
1.615,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile
del 28.2.2025.
Il Presidente
dott. Marco Salvatori
Il Giudice relatore dott. Beatrice Ragusa
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