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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/09/2025, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Nicola
Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 9215/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Loprieno e Adolfo Conte, Parte_1
Attore contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Michelangelo Di Mauro,
Convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Massimo Sassanelli,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 10.9.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio per l'udienza dell'1.12.2020 il Parte_1 affinché fosse condannato al risarcimento dei Controparte_3 danni patiti a seguito della caduta verificatasi il 21.7.2017 alle ore 9:05 circa sulla scalinata del predetto condominio, allorquando l'attore, nell'atto di scendere la scalinata,
Pag. 1 a 8 a causa della ripidità di questa, della presenza di foglie secche e umide e della mancata installazione di corrimani e di bande antiscivolo, scivolava cadendo al suolo.
L'attore ha, inoltre, dedotto che in conseguenza dell'accaduto veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di ove gli veniva diagnosticata la frattura CP_1 pluriframmentaria dell'omero e frattura pluriframmentaria della rotula a cui seguiva ricovero presso la U.O. di ortopedia e traumatologia.
Pertanto, ha concluso chiedendo - previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art 2043 c.c. - di condannare il Controparte_3 al pagamento della somma di euro 79.425,00 o di quella maggiore o minore ritenuta
[...] di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese processuali.
Il si è costituito in giudizio il 10.11.2020 Controparte_4 instando, preliminarmente, per la declaratoria nullità dell'atto di citazione, stante la genericità della domanda giudiziale proposta e, nel merito, in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata e, in via subordinata, per la riduzione della somma richiesta, chiedendo, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere Controparte_2 manlevato in caso di soccombenza, anche parziale, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2021 si è costituita rilevando l'infondatezza della domanda Controparte_2 di garanzia, non avendo il chiamante provato che il sinistro rientrasse nell'ambito spazio- temporale e nel rischio coperto dell'invocata garanzia assicurativa, comunque, inoperativa nel caso de quo, e, in via subordinata, insistendo per il rigetto della domanda attorea poiché infondata sia nell'an che nel quantum, facendo proprie le difese svolte sul punto dal CP_3
All'udienza dell'11.5.2021 sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e, all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, in quanto dalla disamina del predetto atto si evincono chiaramente sia l'oggetto della domanda sia le ragioni a fondamento della stessa.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza, avanzata da infatti, come sancito dall'art.
1.1 della sezione Controparte_2
Pag. 2 a 8 “responsabilità civile”, la polizza in atti è astrattamente idonea a coprire il danno fatto valere dall'attore, verificatosi sulla proprietà del Condominio.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che l'attore ha dedotto di esser caduto sulla scalinata del convenuto CP_3 allorquando, nell'atto di scendere la predetta scalinata, scivolava a causa della ripidità di questa, della presenza di foglie secche e umide e della mancata installazione di corrimani e di bande antiscivolo.
Orbene, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da
Pag. 3 a 8 rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da
Pag. 4 a 8 essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, non è possibile affermare che parte attrice abbia adempiuto all'onere, sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno.
In primo luogo, mette conto evidenziare che i tardivi depositi delle memorie ex art. 183
c. 6 nn. 1 – 2 c.p.c. di parte attrice (avvenuti in data 14.6.2021 e 13.7.2021, oltre i termini perentori, scaduti, rispettivamente, il 10.6.2021 e il 12.7.2021) determinando l'inutilizzabilità dell'attività assertiva resa nella prima memoria e, soprattutto,
l'inammissibilità delle richieste istruttorie contenute nella seconda, comportando la mancanza di prova circa l'accadimento dell'evento pregiudizievole, così come dedotto dall'attore.
In ogni caso, a tutto voler concedere alle asserzioni attoree, dall'esame delle risultanze processuali è possibile sostenere che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno, come eccepito dalle controparti.
Infatti, le risultanze di causa sono idonee ad escludere il nesso di causalità sopra descritto.
In particolare:
- il sinistro si è verificato il 21.7.2017 alle ore 9:05 circa, ossia in un giorno estivo, di mattino e pertanto, in condizioni di piena visibilità;
- dalle rilevazioni meteo allegate alla comparsa di costituzione del risulta CP_3 che il giorno del sinistro le condizioni metereologiche erano di “sole e caldo” ed umidità media del 32%, e, quindi, tali da escludere la scivolosità della pavimentazione;
- la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, dalla quale si evince la presenza negli ultimi gradini della scala, comunque di normale larghezza e pendenza, di poche foglie secche, che occupano solo una piccola porzione della base di calpestio, non consente di dimostrare che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno.
Alla luce di tali rilievi, si appalesa, quindi, la concreta possibilità per il danneggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo - nella specie, di evitare le foglie secche - mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste;
tanto sia in
Pag. 5 a 8 considerazione della buona illuminazione dei luoghi, sia della pregressa conoscenza da parte dell'attore dell'ingresso al condominio in questione, lavorando questi per la ditta
BioEnergy S.r.l., avente sede nel seminterrato al quale si accede dalla scalinata de qua, circostanza rimasta incontestata.
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa del danneggiato, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno può ritenersi interrotto dalla condotta dell'attore, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attore, fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, nel caso in rassegna, la res deve, al più, ritenersi l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
Pag. 6 a 8 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dalle risultanze processuali emerge, dunque, la violazione da parte del danneggiato dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al convenuto. CP_3
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabile (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 5, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la non particolare difficoltà delle questioni trattate e la vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento), fermo restando che:
- alla luce di quanto evidenziato, risulta eccessiva la richiesta di liquidazione del compenso parametrato ai valori medi, come formulata dal convenuto nelle CP_3 note difensive autorizzate;
- nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata in causa le spese processuali debbono seguire comunque la soccombenza del primo, in quanto in caso di rigetto della domanda principale le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., ex multis, Cass. n. 6144/2024); come visto a proposito dell'eccezione di inoperatività della polizza, nella specie l'iniziativa del convenuto-chiamante non è da qualificarsi infondata o arbitraria, essendo stata legittimamente provocate dalla domanda attorea.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal
[...]
Controparte_1
Pag. 7 a 8 - rigetta l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da Controparte_2
[...]
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per Controparte_1 compensi professionali ed in euro 749,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Nicola
Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 9215/2020 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti Nicola Loprieno e Adolfo Conte, Parte_1
Attore contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Michelangelo Di Mauro,
Convenuto nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Massimo Sassanelli,
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 10.9.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha convenuto in giudizio per l'udienza dell'1.12.2020 il Parte_1 affinché fosse condannato al risarcimento dei Controparte_3 danni patiti a seguito della caduta verificatasi il 21.7.2017 alle ore 9:05 circa sulla scalinata del predetto condominio, allorquando l'attore, nell'atto di scendere la scalinata,
Pag. 1 a 8 a causa della ripidità di questa, della presenza di foglie secche e umide e della mancata installazione di corrimani e di bande antiscivolo, scivolava cadendo al suolo.
L'attore ha, inoltre, dedotto che in conseguenza dell'accaduto veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di ove gli veniva diagnosticata la frattura CP_1 pluriframmentaria dell'omero e frattura pluriframmentaria della rotula a cui seguiva ricovero presso la U.O. di ortopedia e traumatologia.
Pertanto, ha concluso chiedendo - previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art 2043 c.c. - di condannare il Controparte_3 al pagamento della somma di euro 79.425,00 o di quella maggiore o minore ritenuta
[...] di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese processuali.
Il si è costituito in giudizio il 10.11.2020 Controparte_4 instando, preliminarmente, per la declaratoria nullità dell'atto di citazione, stante la genericità della domanda giudiziale proposta e, nel merito, in via principale, per il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto, oltreché non provata e, in via subordinata, per la riduzione della somma richiesta, chiedendo, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere Controparte_2 manlevato in caso di soccombenza, anche parziale, con vittoria di spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2021 si è costituita rilevando l'infondatezza della domanda Controparte_2 di garanzia, non avendo il chiamante provato che il sinistro rientrasse nell'ambito spazio- temporale e nel rischio coperto dell'invocata garanzia assicurativa, comunque, inoperativa nel caso de quo, e, in via subordinata, insistendo per il rigetto della domanda attorea poiché infondata sia nell'an che nel quantum, facendo proprie le difese svolte sul punto dal CP_3
All'udienza dell'11.5.2021 sono stati assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
e, all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, in quanto dalla disamina del predetto atto si evincono chiaramente sia l'oggetto della domanda sia le ragioni a fondamento della stessa.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza, avanzata da infatti, come sancito dall'art.
1.1 della sezione Controparte_2
Pag. 2 a 8 “responsabilità civile”, la polizza in atti è astrattamente idonea a coprire il danno fatto valere dall'attore, verificatosi sulla proprietà del Condominio.
Scendendo al merito della questione, va osservato che la domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
Il caso di specie si inquadra nella responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che l'attore ha dedotto di esser caduto sulla scalinata del convenuto CP_3 allorquando, nell'atto di scendere la predetta scalinata, scivolava a causa della ripidità di questa, della presenza di foglie secche e umide e della mancata installazione di corrimani e di bande antiscivolo.
Orbene, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011); ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non); tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da
Pag. 3 a 8 rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario.
Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato
(che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014); quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da
Pag. 4 a 8 essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tornando all'esame del caso concreto, non è possibile affermare che parte attrice abbia adempiuto all'onere, sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno.
In primo luogo, mette conto evidenziare che i tardivi depositi delle memorie ex art. 183
c. 6 nn. 1 – 2 c.p.c. di parte attrice (avvenuti in data 14.6.2021 e 13.7.2021, oltre i termini perentori, scaduti, rispettivamente, il 10.6.2021 e il 12.7.2021) determinando l'inutilizzabilità dell'attività assertiva resa nella prima memoria e, soprattutto,
l'inammissibilità delle richieste istruttorie contenute nella seconda, comportando la mancanza di prova circa l'accadimento dell'evento pregiudizievole, così come dedotto dall'attore.
In ogni caso, a tutto voler concedere alle asserzioni attoree, dall'esame delle risultanze processuali è possibile sostenere che parte attrice abbia assunto una condotta colposa tale da elidere il nesso eziologico tra la res e l'evento di danno, come eccepito dalle controparti.
Infatti, le risultanze di causa sono idonee ad escludere il nesso di causalità sopra descritto.
In particolare:
- il sinistro si è verificato il 21.7.2017 alle ore 9:05 circa, ossia in un giorno estivo, di mattino e pertanto, in condizioni di piena visibilità;
- dalle rilevazioni meteo allegate alla comparsa di costituzione del risulta CP_3 che il giorno del sinistro le condizioni metereologiche erano di “sole e caldo” ed umidità media del 32%, e, quindi, tali da escludere la scivolosità della pavimentazione;
- la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione, dalla quale si evince la presenza negli ultimi gradini della scala, comunque di normale larghezza e pendenza, di poche foglie secche, che occupano solo una piccola porzione della base di calpestio, non consente di dimostrare che le condizioni del luogo, teatro del sinistro, avessero caratteristiche intrinseche tali da rendere inevitabile il danno.
Alla luce di tali rilievi, si appalesa, quindi, la concreta possibilità per il danneggiato di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo - nella specie, di evitare le foglie secche - mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste;
tanto sia in
Pag. 5 a 8 considerazione della buona illuminazione dei luoghi, sia della pregressa conoscenza da parte dell'attore dell'ingresso al condominio in questione, lavorando questi per la ditta
BioEnergy S.r.l., avente sede nel seminterrato al quale si accede dalla scalinata de qua, circostanza rimasta incontestata.
Tali elementi fattuali corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa del danneggiato, concretatasi nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, tanto da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva allo stesso, ragione per cui il nesso causale tra res ed evento di danno può ritenersi interrotto dalla condotta dell'attore, tale da porsi come causa assorbente del danno, sicché ne è del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. n. 15355/2025): sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Non può, quindi, ritenersi dimostrata la versione dei fatti descritta dall'attore, fermo restando che la caduta in sé non rileva ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare che il danno si è verificato proprio a causa della res. Pertanto, nel caso in rassegna, la res deve, al più, ritenersi l'occasione e non la causa dell'incidente, cioè deve presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte del danneggiato.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
Pag. 6 a 8 l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., da ultimo, Cass. n.
34886/2021 e n. 6568/2022).
Dalle risultanze processuali emerge, dunque, la violazione da parte del danneggiato dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità, anche in via concorsuale, può essere addebitata al convenuto. CP_3
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., nella versione novellata dal D.M. n. 147/2022 ratione temporis applicabile (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 5, in considerazione del valore della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, stanti la non particolare difficoltà delle questioni trattate e la vicinanza del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento), fermo restando che:
- alla luce di quanto evidenziato, risulta eccessiva la richiesta di liquidazione del compenso parametrato ai valori medi, come formulata dal convenuto nelle CP_3 note difensive autorizzate;
- nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata in causa le spese processuali debbono seguire comunque la soccombenza del primo, in quanto in caso di rigetto della domanda principale le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., ex multis, Cass. n. 6144/2024); come visto a proposito dell'eccezione di inoperatività della polizza, nella specie l'iniziativa del convenuto-chiamante non è da qualificarsi infondata o arbitraria, essendo stata legittimamente provocate dalla domanda attorea.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal
[...]
Controparte_1
Pag. 7 a 8 - rigetta l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa sollevata da Controparte_2
[...]
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per Controparte_1 compensi professionali ed in euro 749,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 7.051,50 per compensi professionali, Controparte_2 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 10.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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