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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], e residente in [...]
Vito n. 33, elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 10.10.22 domanda per l'accertamento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/80, nonché per il riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi della legge 5.2.92 n. 104. art. 3, co. 3 e, precisato che non è pervenuta alcuna convocazione a visita medico-legale da parte dell' ha proposto ricorso in sede giudiziale. CP_1
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante dei requisiti sanitari. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del solo requisito relativo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10.10.2022 o dalla data che risulterà di giustizia, confermando il riconoscimento dello stato di handicap grave ex art. 3, co.
3. L. 104/92 dal mese di dicembre
2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, ex art. CP_1
445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del DL 269/03, convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha chiesto specifici chiarimenti al c.t.u. già nominato.
La domanda è infondata.
2 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
Del pari, risulta infondata l'ulteriore eccezione preliminare ai sensi dell'art. 42, comma 3, del
DL 269/03, convertito in L. 326/03.
Sul punto, infatti, va evidenziato che, nonostante la proposizione di domanda amministrativa in data 10 ottobre 2022, parte convenuta non ha provveduto alla convocazione a visita del soggetto interessato, legittimando, pertanto, il deposito del ricorso per a.t.p., dovendo peraltro richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (si v. Cass. civ., sentenza n.
25268 del 09/12/2016, Rv. 642230 – 01), secondo la quale, in materia di invalidità civile,
l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cd. socio-economici, sicché, il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato
(situazione non verificatasi nel caso di specie).
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata in quanto infondata.
In sede di chiarimenti, infatti, il c.t.u., ribadite le affezioni patologiche della ricorrente, con particolare riferimento al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento ha dapprima affermato che “la sig.ra è stata considerata “in buone Parte_1
condizioni generali” e con “deambulazione autonoma” sia dalla Commissione Medica CP_1
3 che dallo scrivente CTU;
il sottoscritto ha ulteriormente specificato il quadro clinico, descrivendo una “deambulazione autonoma (ausiliata con 1 appoggio per paura di cadere)” che consente la possibilità di deambulare”.
Ciò posto in via introduttiva, il consulente ha precisato che “il quadro clinico dell'“autonomia deambulatoria ridotta … con accenno ad andatura anserina” (che non significa
“impossibilità di deambulare”), riportata nel referto della visita ortopedica eseguita dalla
Dott.ssa in data 05/12/2022 presso l'Ambulatorio di Ortopedia della Persona_1
Asl di Rieti, non è stato osservato né alla visita medica della Commissione Medica in CP_1
data 26/05/2023 né alla visita medica peritale del 03/10/2023 dove, in entrambi i casi, è stata, invece, descritta una “deambulazione autonoma”.
Per quanto concerne, poi, lo specifico chiarimento richiesto dal Tribunale (in quanto profilo molto contestato dall'opponente) relativo all'eventuale incidenza della retinopatia diabetica da cui è affetta la ricorrente, il c.t.u. ha precisato che tale patologia è una complicazione del diabete che colpisce la retina.
“Nelle fasi iniziali le alterazioni vascolari retiniche sono localizzate a livello periferico, mentre nelle fasi avanzate della patologia viene coinvolta la regione maculare, con conseguente compromissione dell'acuità visiva.
Vi sono due stadi di Retinopatia diabetica, detti retinopatia diabetica precoce (o non proliferante) che può essere classificata in lieve, moderata o severa e la retinopatia diabetica avanzata (o proliferante), che rappresenta la forma più grave.
Nel primo stadio si possono verificare microaneurismi con possibili sanguinamenti o edemi nella parte centrale della retina.
Nel secondo stadio i vasi sanguigni retinici sono soggetti ad una crescita anormale stimolata dalla formazione di aree ischemiche retiniche con possibile distacco della retina o accumulo di liquidi e conseguente glaucoma.
Il principale fattore di rischio è dato dal grado di scompenso del diabete e per i soggetti diabetici è essenziale effettuare controlli periodici del fondo oculare”.
Ciò posto, il consulente ha affermato che dalla documentazione agli atti risulta che la Sig.ra ha eseguito due controlli diabetologici nel 2022: Parte_1
- il primo, in data 22 marzo in cui si descriveva un diabete mellito tipo 2 “peggiorato in concomitanza allo stop di ozempic poiché non reperibile”; dopo aver prescritto il
4 reinserimento terapeutico del farmaco, la Dott.ssa ha invitato la ricorrente al Per_2
successivo controllo con le analisi specifiche, da effettuarsi a distanza di 5 mesi;
- il secondo, in data 5 aprile, dopo soli 14 giorni dal primo, in cui la Dott.ssa Pt_2
ha descritto un “diabete tipo 2 in fase di compenso non soddisfacente e complicato da retinopatia”, consigliando un successivo “controllo tra due mesi”.
Ciò posto, ha proseguito il c.t.u., “per la patologia oculare dobbiamo prendere in considerazione l'unica visita oculistica, eseguita dalla ricorrente il 24/03/2022, con il seguente referto: “Fondo OO: papilla rosea a margini netti … Aspetto torbido del riflesso oculare”.
In questa diagnosi non vengono riportate compromissioni dell'acuità visiva ma viene descritto un fondo oculare normale (“papilla rosea a margini netti”) in entrambi gli occhi;
all'anamnesi patologica, durante la visita medica peritale, la stessa ricorrente non ha riferito di deficit visivi o altre complicazioni a livello retinico”.
In forza di quanto sopra indicato, il consulente, confermando la propria precedente valutazione in sede di a.t.p., ha ribadito che la ricorrente è “soggetto ultrasessantacinquenne non in grado di compiere atti o funzioni proprie dell'età, con deambulazione autonoma
(ausiliata con 1 appoggio per paura di cadere), in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
5 - rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la valutazione tecnica già espressa dal c.t.u. in sede di a.t.p., dichiarando lo stato della ricorrente di “persona con handicap grave di cui alla
Legge 104/92, articolo 3, comma 3”;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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