TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/10/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.11665/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 3/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Paola Licci
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marcello Raho CP_1
Resistente
Oggetto: Riconoscimento del diritto a pensione di reversibilità
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 31/10/2022 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l per il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione già in CP_1 godimento al proprio padre, deceduto in data 18/1/1998, Per_1 assumendo di essere inabile alla data del decesso del dante causa e di aver ricevuto sostentamento quotidiano dal medesimo;
chiedeva, altresì, la condanna dell alla corresponsione in suo favore di quanto dovuto a tale titolo, con CP_2 decorrenza dalla domanda amministrativa ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio l' , contestando gli avversi assunti e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. n. 636/39, come modificato dall' art. 22 della legge n. 903/65, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
In ordine allo stato di inabilità richiesto per fruire della pensione di reversibilità, la Corte di Cassazione con sentenza n.9946 dell'8/5/2014 ha chiarito che “L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, all'unico criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" ed esclude, pertanto, che si debba verificare, nel caso di mancato raggiungimento di un'inabilità totale, il possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini generali del soggetto”.
Tanto premesso, si deve rilevare che il C.T.U. Dott. nella Persona_2 relazione depositata il 23/9/2025, ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, non ha determinato uno stato di inabilità lavorativa alla data del decesso del dante causa.
Si legge, infatti, nella perizia che “Preliminarmente, desidero ricordare che obiettivo della presente Relazione Peritale è accertare le condizioni dell'odierno
Ricorrente all'atto del decesso del di Lui genitore, avvenuto in data 18 Gennaio
1998, così da stabilire l'eventuale diritto a percepire la pensione di reversibilità.
Nel caso in esame, l'unica condizione da valutare sotto il profilo medico-legale interessa l'apparato osteoarticolare dove, in seguito ad un evento traumatico occorso nel 1974 all'età di 15 anni, l'odierno Ricorrente andava incontro ad amputazione del terzo medio della coscia destra, presentando anche fratture multiple all'arto inferiore sinistro. Dalla scarna documentazione prodotta si evince che nel Luglio 2019 si rendeva necessario un ricovero ospedaliero per la ricomparsa di un flemmone del moncone di amputazione della coscia destra, già presentatosi una prima volta nel Marzo 1991, con irritazione cutanea e una fistola secernente, per cui veniva eseguita la revisione chirurgica del moncone. In epoca successiva, strumentalmente si accertava la presenza di gonartrosi sinistra in ginocchio varo e la presenza di osteomielite al piede sinistro. Questo portava, in seguito a C.T.U. redatta dal Dr. , al riconoscimento di invalidità Persona_3
2 totale con decorrenza dall'11/05/2018 e dell'indennità di accompagnamento dall'01/06/2019.
Dall'analisi della documentazione prodotta, si evince come la condizione clinica del
Ricorrente, essenzialmente legata all'evento traumatico avvenuto come detto in giovane età che aveva avuto come conseguenza l'amputazione dell'arto inferiore destro e le fratture controlaterali, sia andata peggiorando nel tempo, come evidenziato dallo stesso Dr. nella sua relazione peritale rispetto alla visita Per_3 collegiale della C.I.C. eseguita nel Maggio 2018. Al riguardo giova ricordare anche che il Ricorrente era stato riconosciuto invalido civile in misura pari al 70%
(settanta) dalla C.I.C. di Nardò (LE) nella seduta del 21/12/1981, e che nell'esame obiettivo riportato nella Relazione Medico-Legale del 26/06/2019 CP_1 si descriveva “… accede a visita con ausilio di bastone antibrachiale. Indossa protesi artoinferiore dx … esiti a amputazione terzo inferiore coscia dx, moncone asciutto, presenza di esiti cicatriziali e di piccola area distrofica …”.
Pertanto, non essendo allegata agli Atti alcuna documentazione probante che possa permettere di esprimersi compiutamente e con ragionevole certezza riguardo allo stato clinico del Ricorrente all'atto del decesso del di Lui genitore, avvenuto in data 18 Gennaio 1998, e considerando che le patologie riscontrate sono a carattere degenerativo e involutive, non ritengo che le stesse abbiano potuto determinare una condizione di inabilità totale (pari al 100%) allo svolgimento di alcun lavoro proficuo all'epoca del sopra richiamato exitus.
Dall'esame dalla documentazione allegata agli Atti e dalla visita clinica eseguita non ho rilevato altre patologie di particolare interesse medico-legale.
Conclusioni
IN BASE AI RILIEVI ANAMNESTICI, DOCUMENTALI E CLINICI ED ALLA LUCE
DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA FORMULATE, RITENGO DI POTER AFFERMARE
CHE IL COMPLESSO PATOLOGICO ACCERTATO AL SIG. NENUCCIO NON Pt_1
LO RENDEVA INABILE AD ALCUN LAVORO PROFICUO ALLA DATA DEL
18/01/1998, EPOCA DELL'EXITUS DEL DI UI RE ”. Persona_4
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto la CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, tenuto conto, peraltro, della esauriente risposta data dal perito d'ufficio alle osservazioni di parte ricorrente, osservazioni alle quali ha risposto che: “Preliminarmente devo ancora una volta far notare che obiettivo della presente Relazione Peritale è accertare se le condizioni dell'odierno Ricorrente all'atto del decesso del di Lui genitore, avvenuto in data 18 Gennaio 1998, fossero tali da determinare una
“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
3 (Legge 12/06/1984 n. 222), così da stabilire l'eventuale diritto a percepire la pensione di reversibilità.
Tanto premesso, in risposta alle Osservazioni mosse, in primis devo precisare che il criterio valutativo adottato è stato ovviamente quello della inabilità al lavoro – infatti non faccio cenno ad alcuna percentuale invalidante nella mia relazione – e poi devo ribadire che non vi è alcuna documentazione allegata agli Atti che possa in qualche modo indicare con ragionevole certezza uno stato clinico-funzionale del
Ricorrente tale da aver determinato oggettivamente una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua all'epoca del decesso del di lui genitore. Infatti, gli esiti traumatici legati all'incidente occorso in giovane età, non possono in termini assoluti determinare una impossibilità a svolgere qualsiasi attività proficua, e questo indipendentemente dal grado di istruzione – licenza elementare – che pure gli avrebbe potuto permettere l'accesso ad alcuni ambiti lavorativi non particolarmente usuranti.
Inoltre, come ho riportato alle pagg. 4 e 5 e risulta evidente che nel caso in esame vi sia stata una evolutività del quadro patologico, tale da indicare allo stato attuale la necessità di una assistenza personale di tipo continuativo, e che lascia quindi presupporre una condizione certamente migliore negli anni precedenti. Tale concetto d'altra parte appare anche condiviso dal Dr. quando nelle sue Per_5
Osservazioni dice che “… le alterazioni fisiopatologiche conseguenti all'evento traumatico hanno subito una evoluzione tale da pregiudicare l'autonomia individuale…”.
In definitiva, dalla lettura delle osservazioni critiche formulate dalla parte Attrice, si rileva come le stesse siano riferite a problematiche già attentamente considerate e valutate. Non emergendo alcun ulteriore e diverso elemento clinico e/o diagnostico che possa portare ad una diversa valutazione medico-legale, confermo il precedente giudizio.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Peraltro si deve osservare che parte ricorrente non ha neanche documentato che all'epoca del decesso del padre egli ricevesse sostentamento quotidiano da parte del genitore.
Infatti, parte ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso il Verbale di riconoscimento della totale inabilità per invalidità pari al 100% emesso l'11/5/2018, in data successiva al decesso del dante causa, e ad allegare alle note depositate in data 11/4/2024 i Certificati della Agenzia delle Entrate relativi ai redditi percepiti da e da nell'anno 1991, Parte_1 Per_1 laddove nel ricorso e nella CTU si legge che il dante causa del ricorrente è deceduto il 18/1/1998.
4 Il ricorso va quindi respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all'istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese processuali e di CTU vanno considerate irripetibili.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico dell' resistente. CP_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese processuali e di CTU irripetibili.
Pone le spese di CTU già liquidate con separato decreto definitivamente a carico dell' . CP_1
Lecce, li 3-4/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
5