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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/08/2025, n. 11698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11698 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. 16507/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16507/2024 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via di Villa Parte_1
Sacchetti 9, presso lo studio dell'avv. Luca ERCOLANO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
[...]
1- - Controparte_1
legale r.nte- con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dei Portoghesi pagina 1 di 5 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ex lege”
-CONVENUTO -
OGGETTO: cancellazione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente):
• parte attorea:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria rep. 140 del 20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni del 19.01.2001 (Reg. Gen. 4667 – Reg. Part. 1087) e del 18.01.2021
(Reg. Gen. 4449- Reg. Part. 684) per assenza del titolo costitutivo e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2851 c.c. e per tutti i motivi esposti in narrativa, nel ricorso 16 introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in data 21.12.2023 dinanzi alla (allora) di Roma, così come richiamati Controparte_2
nel presente giudizio in riassunzione, e per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'immediata cancellazione, a propria cura e spese, dell'iscrizione ipotecaria rep. 140 del 20.01.1981 e delle successive rinnovazioni, dai registri di
Pubblicità Immobiliare;
b) in ogni caso, dichiarare estinta, per prescrizione, nei confronti della sig.ra l'iscrizione ipotecaria rep. 140 del Parte_1
20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni ai sensi dell'art. 2880 c.c. per i motivi esposti in narrativa, nel ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria deposita in data 21.12.2023 dinanzi alla (allora)
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, così come richiamati nel presente giudizio in riassunzione, e per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente
l'immediata cancellazione, a propria cura e spese, dell'iscrizione ipotecaria rep.
140 del 20.01.1981 e delle successive rinnovazioni dai registri di Pubblicità
pagina 2 di 5 Immobiliare; c) condannare l' alla integrale refusione delle Controparte_1
spese di lite di tutti i gradi, ivi incluso del contributo unificato, ai sensi dell'art.
91 c.p.c.”;
• parte convenuta:
“dichiarare l'estromissione dal presente giudizio, con compensazione delle spese”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea riassume procedimento attivato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo gradi di Roma, definito -per la parte attinente alla domanda di cancellazione di ipoteca- con sent. 856/2024 che ha dichiarato difetto di giurisdizione del giudice tributario.
E' qui chiesto dichiararsi nullità di iscrizione ipotecaria (indicata in atti, ed estesa agli atti di rinnovazione) per assenza del titolo costitutivo e comunque ex art. 2851 cod. civ.; con conseguente ordine di cancellazione;
è stato anche chiesto dichiarare estinta, per prescrizione, nei confronti di essa istante, l'iscrizione ipotecaria;
con rivalsa delle spese.
L convenuta è solo personalmente comparsa in udienza, senza ministero CP_1
dell'Avvocatura dello Stato.
Solo in data 19/2/2025 si è costituita (ovviamente ben tardivamente) con detta
Avvocatura, che (invero ripercorrendo memoria inutilmente resa a suo tempo da dirigente preposto, personalmente comparso) ha (solo) chiesto estromissione per carenza di legittimazione passiva.
Osserva il decidente essere stata prodotta sentenza n° 7424/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma -sull'appello reso avverso la sentenza n°
856/2024 (ovviamente sul merito ivi deciso, avente ad oggetto il pagamento dell'imposta ipotecaria per la rinnovazione dell'ipoteca legale iscritta il 20 gennaio 1981
pagina 3 di 5 in favore dell'ex Intendenza di Finanza dello Stato, sede di Roma, sull'immobile di residenza della contribuente sito in Roma, al viale Tito Labieno, 123).
In detta pronuncia si dà contezza che odierna parte attorea (ivi ricorrente) è venuta a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca legale sull'immobile “de quo” trentasei anni dopo l'acquisto del bene.
Il giudice tributario ha ritenuto che la rinnovazione resa nel 2021 sia nulla e priva di efficacia.
Osserva infatti, trattarsi di ipoteca legale iscritta nel 1981 su richiesta della Procura della
Repubblica di Milano, laddove -successivamente- l'art. 218 D. lgs. 271/1989 (recante le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. 1988) dispose l'abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedevano l'ipoteca legale. Va rilevato però che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che “Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del
1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie, proseguono con
l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni” (sent. n. 21 del 6 dicembre 1991, depositata il 18 marzo 1992) e, in coerenza con tale principio, il giudice di legittimità ha, altresì, precisato che, per tali ipoteche legali, la competenza a chiedere la rinnovazione alla scadenza del termine ventennale “spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale” (Sez. 3 pen., 9 luglio 2004, n. 38633, depositata il 30 settembre 2004).
Il giudice tributario ha dato atto che l (qui contumace) non ha fornito alcun CP_1
elemento da cui possa desumersi che la rinnovazione costituente il presupposto dell'avviso di liquidazione controverso sia stata richiesta dal pubblico ministero;
ha poi evidenziato che “la rinnovazione trova il suo fondamento nella circostanza che non veniva comunicato l'esito della definizione del procedimento per procedere alla relativa cancellazione, per cui il Conservatore ha disposto a tutela del credito erariale la successiva rinnovazione”.
pagina 4 di 5 Da ciò il giudice tributario d'appello ha dichiarato la nullità della rinnovazione.
Osserva il decidente che le circostanze di fatto riscontrate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma (sent. 7424/2024), han determinato la nullità della rinnovazione, e vieppiù palesano estinzione -per prescrizione- del diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria “de quo”, di cui va ordinata cancellazione senza oneri per parte attorea.
In linea con le valutazioni del giudice tributario nella sent. 7424/2024 (L'oggettiva peculiarità della vicenda, soggetta ad un problematico regime normativo collegato al passaggio da un codice di procedura penale all'altro, tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché, dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, la circostanza che, effettivamente, l'iscrizione ipotecaria sia stata effettuata prima della stipula dell'atto di compravendita, inducono, pur nell'accoglimento dell'appello, a compensare le spese di lite dell'intero giudizio, compresa la fase cautelare”) viene disposta compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- pronunciando -in composizione monocratica- nel proc. 16507/2024 RGACC così decide:
• dichiara estinto -per prescrizione- il diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria “de quo” (rep. 140 del 20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni del 19.01.2001 (Reg. Gen. 4667 – Reg. Part. 1087) e del 18.01.2021
(Reg. Gen. 4449- Reg. Part. 684) e per l'effetto ordina al convenuto la cancellazione delle suddette formalità senza oneri per parte attorea;
• compensa le spese.
Roma 6/8/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta) pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 16507/2024 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente tra
residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via di Villa Parte_1
Sacchetti 9, presso lo studio dell'avv. Luca ERCOLANO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e
[...]
1- - Controparte_1
legale r.nte- con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla Via dei Portoghesi pagina 1 di 5 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ex lege”
-CONVENUTO -
OGGETTO: cancellazione ipoteca giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente):
• parte attorea:
“a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria rep. 140 del 20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni del 19.01.2001 (Reg. Gen. 4667 – Reg. Part. 1087) e del 18.01.2021
(Reg. Gen. 4449- Reg. Part. 684) per assenza del titolo costitutivo e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2851 c.c. e per tutti i motivi esposti in narrativa, nel ricorso 16 introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in data 21.12.2023 dinanzi alla (allora) di Roma, così come richiamati Controparte_2
nel presente giudizio in riassunzione, e per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'immediata cancellazione, a propria cura e spese, dell'iscrizione ipotecaria rep. 140 del 20.01.1981 e delle successive rinnovazioni, dai registri di
Pubblicità Immobiliare;
b) in ogni caso, dichiarare estinta, per prescrizione, nei confronti della sig.ra l'iscrizione ipotecaria rep. 140 del Parte_1
20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni ai sensi dell'art. 2880 c.c. per i motivi esposti in narrativa, nel ricorso introduttivo del giudizio e nella memoria deposita in data 21.12.2023 dinanzi alla (allora)
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, così come richiamati nel presente giudizio in riassunzione, e per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente
l'immediata cancellazione, a propria cura e spese, dell'iscrizione ipotecaria rep.
140 del 20.01.1981 e delle successive rinnovazioni dai registri di Pubblicità
pagina 2 di 5 Immobiliare; c) condannare l' alla integrale refusione delle Controparte_1
spese di lite di tutti i gradi, ivi incluso del contributo unificato, ai sensi dell'art.
91 c.p.c.”;
• parte convenuta:
“dichiarare l'estromissione dal presente giudizio, con compensazione delle spese”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea riassume procedimento attivato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo gradi di Roma, definito -per la parte attinente alla domanda di cancellazione di ipoteca- con sent. 856/2024 che ha dichiarato difetto di giurisdizione del giudice tributario.
E' qui chiesto dichiararsi nullità di iscrizione ipotecaria (indicata in atti, ed estesa agli atti di rinnovazione) per assenza del titolo costitutivo e comunque ex art. 2851 cod. civ.; con conseguente ordine di cancellazione;
è stato anche chiesto dichiarare estinta, per prescrizione, nei confronti di essa istante, l'iscrizione ipotecaria;
con rivalsa delle spese.
L convenuta è solo personalmente comparsa in udienza, senza ministero CP_1
dell'Avvocatura dello Stato.
Solo in data 19/2/2025 si è costituita (ovviamente ben tardivamente) con detta
Avvocatura, che (invero ripercorrendo memoria inutilmente resa a suo tempo da dirigente preposto, personalmente comparso) ha (solo) chiesto estromissione per carenza di legittimazione passiva.
Osserva il decidente essere stata prodotta sentenza n° 7424/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma -sull'appello reso avverso la sentenza n°
856/2024 (ovviamente sul merito ivi deciso, avente ad oggetto il pagamento dell'imposta ipotecaria per la rinnovazione dell'ipoteca legale iscritta il 20 gennaio 1981
pagina 3 di 5 in favore dell'ex Intendenza di Finanza dello Stato, sede di Roma, sull'immobile di residenza della contribuente sito in Roma, al viale Tito Labieno, 123).
In detta pronuncia si dà contezza che odierna parte attorea (ivi ricorrente) è venuta a conoscenza dell'esistenza di un'ipoteca legale sull'immobile “de quo” trentasei anni dopo l'acquisto del bene.
Il giudice tributario ha ritenuto che la rinnovazione resa nel 2021 sia nulla e priva di efficacia.
Osserva infatti, trattarsi di ipoteca legale iscritta nel 1981 su richiesta della Procura della
Repubblica di Milano, laddove -successivamente- l'art. 218 D. lgs. 271/1989 (recante le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. 1988) dispose l'abrogazione delle disposizioni del codice penale che prevedevano l'ipoteca legale. Va rilevato però che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno stabilito che “Le ipoteche legali iscritte in epoca anteriore all'entrata in vigore del Codice di procedura penale del
1988 in processi che, ai sensi dell'art. 241 delle norme transitorie, proseguono con
l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, restano disciplinate da tali disposizioni” (sent. n. 21 del 6 dicembre 1991, depositata il 18 marzo 1992) e, in coerenza con tale principio, il giudice di legittimità ha, altresì, precisato che, per tali ipoteche legali, la competenza a chiedere la rinnovazione alla scadenza del termine ventennale “spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale” (Sez. 3 pen., 9 luglio 2004, n. 38633, depositata il 30 settembre 2004).
Il giudice tributario ha dato atto che l (qui contumace) non ha fornito alcun CP_1
elemento da cui possa desumersi che la rinnovazione costituente il presupposto dell'avviso di liquidazione controverso sia stata richiesta dal pubblico ministero;
ha poi evidenziato che “la rinnovazione trova il suo fondamento nella circostanza che non veniva comunicato l'esito della definizione del procedimento per procedere alla relativa cancellazione, per cui il Conservatore ha disposto a tutela del credito erariale la successiva rinnovazione”.
pagina 4 di 5 Da ciò il giudice tributario d'appello ha dichiarato la nullità della rinnovazione.
Osserva il decidente che le circostanze di fatto riscontrate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma (sent. 7424/2024), han determinato la nullità della rinnovazione, e vieppiù palesano estinzione -per prescrizione- del diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria “de quo”, di cui va ordinata cancellazione senza oneri per parte attorea.
In linea con le valutazioni del giudice tributario nella sent. 7424/2024 (L'oggettiva peculiarità della vicenda, soggetta ad un problematico regime normativo collegato al passaggio da un codice di procedura penale all'altro, tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nonché, dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, la circostanza che, effettivamente, l'iscrizione ipotecaria sia stata effettuata prima della stipula dell'atto di compravendita, inducono, pur nell'accoglimento dell'appello, a compensare le spese di lite dell'intero giudizio, compresa la fase cautelare”) viene disposta compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- pronunciando -in composizione monocratica- nel proc. 16507/2024 RGACC così decide:
• dichiara estinto -per prescrizione- il diritto a mantenere l'iscrizione ipotecaria “de quo” (rep. 140 del 20.01.1981 (Reg. Gen. 5258- Reg. Part. 662) e le successive rinnovazioni del 19.01.2001 (Reg. Gen. 4667 – Reg. Part. 1087) e del 18.01.2021
(Reg. Gen. 4449- Reg. Part. 684) e per l'effetto ordina al convenuto la cancellazione delle suddette formalità senza oneri per parte attorea;
• compensa le spese.
Roma 6/8/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta) pagina 5 di 5