TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1229/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
[...]
[...]
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1229/2023 R.G., vertente tra
(subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_3
Davide Rienzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Nicola La Strada, Via
S. Croce n. 138, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 30.1.2023, l' impugnava la Controparte_1
sentenza n. 7310/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 12.4-16.11.2022
a definizione del giudizio Rg n. 10094/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da
[...]
avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130004957124000, CP_2
ente impositore Controparte_2
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la preliminare ammissibilità della opposizione proposta - accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, condannando le parti convenute alla refusione delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata , benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato Controparte_2
all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 6.6.2023). Controparte_2
Alla udienza fissata in prosieguo, la parte appellante adduceva un problema tecnico nel salvataggio delle ricevute di invio, accettazione e consegna della notifica dell'atto di appello e dell'ordinanza di prima udienza nei confronti dell'avvocatura regionale e chiedeva un nuovo termine per provvedere a tanto;
la scrivente, evidenziando che l'addotto problema tecnico rilevava alla stregua di una mera allegazione, accoglieva la richiesta di rinvio in prosieguo, avanzata in subordine, onde consentire alla parte di “recuperare presso il server del gestore della posta elettronica certificata mittente la prova dell'avvenuta notifica” (cfr. ordinanza del 21.11.2023).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato, . Controparte_2
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
La parte appellante a tanto onerata - allegando un non meglio precisato problema tecnico nel salvataggio delle ricevute di invio, accettazione e consegna della notifica, comunque neppure
3 documentato - ha omesso di produrre documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione, come disposta con ordinanza del 6.6.2023.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che la mancata prova della avvenuta rinnovazione della notificazione nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Controparte_2
Sez. V, 23/12/2021, n. 41316), debba intendersi alla stregua della mancata ottemperanza all'ordine ex art. 291 c.p.c., dacché va pronunciata l'inammissibilità dell'appello.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1229/2023, avverso la sentenza n. 7310/22, resa dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 12.4-16.11.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
4 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1229/2023 vertente tra:
Controparte_1
appellante
e
Controparte_2
[...]
[...]
appellati non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1229/2023 R.G., vertente tra
(subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_3
Davide Rienzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San Nicola La Strada, Via
S. Croce n. 138, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
Controparte_2
[...]
appellati non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto notificato in data 30.1.2023, l' impugnava la Controparte_1
sentenza n. 7310/22, resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 12.4-16.11.2022
a definizione del giudizio Rg n. 10094/2021, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da
[...]
avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02820130004957124000, CP_2
ente impositore Controparte_2
2 Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – affermata la sussistenza della propria giurisdizione e ritenuta la preliminare ammissibilità della opposizione proposta - accoglieva la domanda e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, condannando le parti convenute alla refusione delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: 1) il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art 100 c.p.c., stante la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Sulla scorta di tali ragioni, instava per l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La parte appellata , benchè ritualmente evocata in giudizio (cfr. files in allegato Controparte_2
all'atto introduttivo), non si costituiva.
All'esito della prima udienza, la parte appellante veniva onerata della rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della appellata (cfr. ordinanza del 6.6.2023). Controparte_2
Alla udienza fissata in prosieguo, la parte appellante adduceva un problema tecnico nel salvataggio delle ricevute di invio, accettazione e consegna della notifica dell'atto di appello e dell'ordinanza di prima udienza nei confronti dell'avvocatura regionale e chiedeva un nuovo termine per provvedere a tanto;
la scrivente, evidenziando che l'addotto problema tecnico rilevava alla stregua di una mera allegazione, accoglieva la richiesta di rinvio in prosieguo, avanzata in subordine, onde consentire alla parte di “recuperare presso il server del gestore della posta elettronica certificata mittente la prova dell'avvenuta notifica” (cfr. ordinanza del 21.11.2023).
Il procedimento veniva, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellato, . Controparte_2
Il Tribunale reputa che l'appello debba essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come accennato, rilevato il vizio della notificazione dell'atto di appello nei confronti della ne veniva ordinata la rinnovazione. Controparte_2
Segnatamente, il rilevato vizio di nullità della notificazione consisteva nel fatto che essa avveniva presso un indirizzo pec relativo all' con il pubblico. Parte_1
Come noto, secondo quanto disposto dall'art. 291 c.p.c. - applicabile al giudizio di appello ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. …”.
La parte appellante a tanto onerata - allegando un non meglio precisato problema tecnico nel salvataggio delle ricevute di invio, accettazione e consegna della notifica, comunque neppure
3 documentato - ha omesso di produrre documentazione comprovante l'avvenuta rinnovazione della notificazione, come disposta con ordinanza del 6.6.2023.
L'adempimento dell'incombente entro il predetto termine, o comunque la rituale costituzione in giudizio della parte destinataria della notificazione, avrebbero comportato la sanatoria ex tunc del vizio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53 del 05/01/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1774 del
03/03/1999).
Va, dunque fatta piana applicazione alla fattispecie in esame dei principi espressi dalla Suprema
Corte, secondo cui: “… La mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., l'inammissibilità dell'appello ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale si determina l'estinzione del processo.” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/11/2006,
n. 23587, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. II Sent., 30/05/2017, n. 13637).
Ebbene, si reputa che la mancata prova della avvenuta rinnovazione della notificazione nei confronti della (litisconsorte processuale del presente giudizio - cfr. sul punto Cass. civ. Controparte_2
Sez. V, 23/12/2021, n. 41316), debba intendersi alla stregua della mancata ottemperanza all'ordine ex art. 291 c.p.c., dacché va pronunciata l'inammissibilità dell'appello.
Per ciò che concerne le spese, alcuna statuizione va adottata, stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115 - così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, e dunque dal
27.1.2013 – secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla indicata norma.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 1229/2023, avverso la sentenza n. 7310/22, resa dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere in data 12.4-16.11.2022, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- dichiara inammissibile l'appello;
- nulla per le spese di lite;
4 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5