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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 92/2024 R.G. promossa
DA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, nella qualità di eredi di Pt_4 C.F._4 Persona_1
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' avv. C.F._5
TT La EL;
Ricorrenti in riassunzione
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Andronico ed Enrico Freni;
Resistente in riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. - opposizione a precetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5251 del 20 dicembre 2017, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso il precetto Controparte_1
con il quale , in virtù della sentenza n. 17/2007 di questa Corte Persona_1
d'appello, le aveva intimato di assumerlo presso lo stabilimento di Catania con decorrenza dal 22.06.2001, nell'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'accordo sindacale stipulato il 4.06.1998. Il giudice di prime cure riteneva che la società opponente avesse spontaneamente eseguito la sentenza con l'offerta lavorativa effettuata;
rigettava la domanda, proposta in via riconvenzionale dal lavoratore, volta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione della sentenza, “avente oggetto estraneo e nuovo rispetto al dictum giudiziale costituente il titolo dell'esecuzione preannunziata nell'atto di precetto in opposizione”.
impugnava la sentenza avanti a questa Corte d'appello che, con Persona_1
sentenza n. 671/2021, rigettava il gravame. In particolare, quanto alla domanda risarcitoria, questa Corte riteneva prescritte le pretese afferenti al decennio anteriore alla notifica della domanda riconvenzionale;
quanto alle pretese relative al periodo successivo, condivideva le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU e riteneva la domanda infondata, non avendo il lavoratore provato l'esistenza di un danno economico, biologico e professionale cagionato dalla tardiva offerta di riassunzione.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, cui resisteva con controricorso. CP_1 CP_1
Con ordinanza n. 32366 pubblicata il 21 novembre 2023, la Suprema Corte dichiarava infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva eccepito la nullità insanabile della sentenza per mancata lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, “in perfetta conformità alle speciali previsioni su riportate
(normativa emergenziale da COVID 19), alla prevista data del 18.11.2011 (rectius
18.11.2021) fu in realtà assunta la decisione consacrata in un dispositivo depositato telematicamente, equipollente alla sua lettura in udienza ex art. 437, comma primo, secondo periodo, c.p.c.”.
Dichiarava, poi, inammissibile il sesto motivo di impugnazione, con il quale il lavoratore aveva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione per avere la Corte di appello ritenuto che la società avesse dato attuazione all'obbligo del patto di prelazione senza tener conto dei principi espressi nella sentenza n. 17/2007 della medesima Corte di appello di Catania e della sentenza n. 6179/2013 della Corte di Cassazione, omettendo ogni motivazione sull'infondatezza della pretesa del lavoratore e con motivazione contraddittoria e lacunosa affermando l'attuazione dell'obbligo a carico della società, con inversione dell'onere della prova. In particolare, la Suprema Corte - premesso che “ricorre l'ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” - rilevava come le decisioni di primo e secondo grado fossero senz'altro conformi nel ritenere spontaneamente eseguita, da parte della
[...]
la precedente sentenza della Corte territoriale n. 17/2007. Riteneva CP_1
parimenti inammissibile la stessa censura anche nella parte in cui si assumeva che la statuizione sul punto della Corte territoriale sarebbe stata elusiva del giudicato costituito dalla sentenza azionata quale titolo esecutivo.
Il Supremo Collegio accoglieva, invece, il quinto motivo di ricorso, con cui il lavoratore aveva censurato la sentenza di questa Corte per aver dichiarato prescritte, omettendo di considerare le diffide prodotte in atti, interruttive del decorso del termine di prescrizione, le pretese risarcitorie relative al periodo anteriore al 15.01.2006.
Osservavano i giudici di legittimità: “… il ricorrente ha dedotto e provato di aver prodotto contestualmente appunto al deposito di detta memoria di costituzione n. 10 sue diffide, indicate nel relativo elenco degli atti, e nuovamente prodotte in questa sede sub n. 6 del proprio fascicolo ex art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c. (cfr. anche pag.
99 del ricorso). Anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione in parte qua il ricorrente ha specificato che la prima di esse in ordine di tempo consisteva in un “Atto stragiudiziale di diffida notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data
21/05/2007”, in cui, per quanto ora interessa, aveva “richiesto il risarcimento del danno economico derivante dal mancato riconoscimento del trattamento che avrebbe goduto se fosse rimasto in a decorrere dal 22 giugno 2001”; richiesta CP_1
che assume di aver ribadito nella diffida del 17.02.2012 e in quella del 5 luglio 2013
(le ulteriori sette diffide sono comunque indicate a pag. 84 del ricorso, specificandosi che erano state spedite a mezzo di racc. a r.). Contrariamente, perciò, a quanto sostenuto dalla controricorrente, il ricorrente ha specificato il contenuto di quelle tra tali plurime diffide (in complesso dieci), cui annette valore di atti interruttivi del corso della prescrizione ex art. 2943, comma quarto, c.c.”.
ND, evidenziavano che: “NDscutibile, pertanto, è la potenziale decisività dei fatti che, secondo il ricorrente, comprovavano quei documenti, perché, se intesi come sostenuto dallo stesso, avrebbero interrotto il corso della prescrizione. Inoltre, i fatti relativi tornavano ad essere controversi in secondo grado, perché la stessa Corte di merito, da un lato, ha considerato “l'eccezione del diritto al risarcimento del danno tempestivamente sollevata dalla difesa della , e, dall'altro, ha CP_1
individuato un solo atto interruttivo del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, c.c.), costituito dalla stessa domanda riconvenzionale del lavoratore, proposta nella ridetta memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a precetto, specificando di attribuire rilievo alla relativa notificazione;
tanto che ha poi limitato la consulenza tecnica d'ufficio alla verifica del “danno lamentato nei limiti della prescrizione (periodo dal 15.1.2006 all'1.7.2013)”, ossia, al periodo ritenuto non attinto da prescrizione (v. in proposito pag. 11 nel § 2.4. della sua motivazione).
Premesso, poi, che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l'eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (cfr., di recente, ex plurimis, Cass., sez. I, 13.4.2023, n. 9810), la Corte d'appello non ha assolutamente considerato le diffide prodotte dal lavoratore e quindi i fatti che potevano documentare, ossia, interruzioni del corso della prescrizione ben anteriori alla notifica della memoria contenente la domanda riconvenzionale, esclusivamente considerata dalla stessa
Corte […]”.
Riteneva indi assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo di impugnazione, attinenti alla parte della domanda risarcitoria che questa Corte aveva reputato non attinta da prescrizione decennale, ma infondata nel merito, rilevando che: “[…] ove qualcuno dei documenti non considerati dalla Corte risultasse idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, il confronto tra i rispettivi trattamenti retributivi, valevole ai fini della verifica dell'esistenza del danno e della sua eventuale quantificazione, non solo potrebbe riguardare direttamente il periodo secondo la Corte territoriale coperto dalla prescrizione, ma potrebbe riflettersi anche sulla medesima comparazione per il periodo dal 15.1.2006 all'1.7.2013, unicamente oggetto di verifica nell'impugnata decisione”.
Rigettato, pertanto, il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibile il sesto e assorbiti il secondo, il terzo e il quarto, in accoglimento del quinto motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava a questa Corte d'appello, in diversa composizione, al fine di verificare l'idoneità delle diffide prodotte dal lavoratore a interrompere il decorso del termine di prescrizione, nonché per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 15.02.2024, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nella qualità di eredi di , deceduto in data 14.07.2023, Parte_4 Persona_1
riassumevano il giudizio, chiedendo accogliersi la domanda riconvenzionale proposta in primo grado. Si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile Controparte_1
ovvero infondata la domanda proposta dal ricorrente. Disposta consulenza tecnica, all'udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo, in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso in riassunzione, gli eredi di hanno trascritto il Persona_1
contenuto, nonché le conclusioni, del ricorso per Cassazione, l'ordinanza n.
32366/2023 della Corte di cassazione;
i motivi di gravame formulati con il ricorso in appello depositato il 12.6.2018; ND (fg. 61), evidenziato che “dagli atti di causa emergono dieci diffide inviati negli anni alla società allegate, interruttive della prescrizione” (elencate nello stesso foglio), ha chiesto a questa Corte di accogliere le conclusioni già rassegnate nel grado d'appello conclusosi con la sentenza poi cassata e, in particolare, di “modificare in toto la sentenza n. 5251/2017 emessa in data
20/12/2017 Giudice del Lavoro di Catania, Dott.ssa Valentina Scardillo annullandole e/o in ogni modo revocandole, con accoglimento della domanda riconvenzionale proposta”. Ha reiterato le richieste istruttorie formulate nel precedente ricorso in appello.
2. È opportuno ribadire in premessa che, con la domanda riconvenzionale, il lavoratore aveva chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento del danno economico pari alle differenze tra il trattamento economico previsto dal CCNL Chimici applicato da e dagli accordi sindacali richiamati e quello dal ricorrente Controparte_1
percepito alle dipendenze di e (oltre la CP_2 Controparte_3
condanna al risarcimento del danno professionale e biologico, domanda quest'ultima già rigettata dalla sentenza d'appello - per “difetto di qualsiasi pur minima allegazione e prova” - con statuizione non impugnata e dunque coperta da giudicato).
2.1 Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto enunciati dai giudici di legittimità, vanno anzitutto esaminate le diffide prodotte dalla difesa del lavoratore.
La prima di esse in ordine di tempo, come già evidenziato dal Supremo Collegio nell'esaminare il quinto motivo del ricorso per cassazione, è costituita dall'“Atto stragiudiziale di diffida notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 21/05/2007”, con cui il lavoratore aveva invero diffidato “a dare immediata CP_1 esecuzione alla sentenza n. 17/07 della Corte d'Appello di Catania” lamentando che
“tale illegittimo comportamento e rifiuto” causava “danni professionali ed alla salute, oltre che l'evidente e già denunziata situazione di danno economico retributivo e previdenziale”; analoga doglianza era stata poi avanzata nell'istanza per il tentativo di conciliazione, notificata alla società in data 24 ottobre 2007 (oltre che nelle successive missive prodotte in atti). Sicché, tenuto conto dei suddetti atti interruttivi, alla data di notifica della domanda riconvenzionale (15 gennaio 2016: cfr. sentenza di questa Corte
n. 671/2021), la prescrizione decennale non era ancora decorsa.
3. Al fine di valutare la fondatezza della domanda risarcitoria - limitata in questa sede, per quanto appena evidenziato, al solo danno patrimoniale - occorre dunque verificare se, a causa della mancata tempestiva riassunzione, il lavoratore abbia subìto un danno per aver percepito alle dipendenze di e Controparte_4 CP_3 CP_3
un trattamento retributivo complessivamente inferiore rispetto a quello cui
[...]
avrebbe avuto diritto alle dipendenze di La domanda, giova Controparte_1
rimarcare, non ha ad oggetto differenze retributive bensì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata tempestiva assunzione.
Va pertanto chiarito che, al fine di accertare un eventuale danno, ciò che rileva non è dunque il mancato pagamento di singole voci retributive bensì la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso
[...]
CP_1
3.1 Ai fini di tale indagine il Collegio ha ritenuto acquisibili le buste paga prodotte dall'odierno ricorrente solo nel corso del giudizio di appello (cfr. secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione, ritenuti assorbiti).
Secondo consolidati e condivisi principi della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel processo del lavoro “il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione” (Cass. 22371/2021); “Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.
16358/2024; conf., ex multis, Cass. 401/2023).
4. È stato pertanto conferito mandato al CTU di “Accertare - alla luce della documentazione in atti ivi comprese le buste paga prodotte dalla parte ricorrente in riassunzione - l'eventuale differenza tra l'importo che sarebbe spettato al lavoratore ove assunto dalla società resistente in data 22 giugno 2001 e sino all'1 luglio 2013 e quanto dal medesimo percepito nello stesso periodo”.
L'ausiliaria, in aderenza al quesito, ha proceduto a determinare, da un lato, le somme spettanti al lavoratore presupponendo l'esistenza di un rapporto continuativo con la società resistente nel periodo indicato, prendendo a riferimento le voci retributive fisse rilevate dall'ultima busta paga del luglio 1998 nonché gli importi spettanti sulla base del CCNL e degli accordi aziendali che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti e, dall'altro, le somme percepite dal lavoratore nello stesso Controparte_1
periodo (dal 22.06.2001 al 1° luglio 2013) per il lavoro svolto alle dipendenze di e Controparte_4 Controparte_3
ha così concluso: “Esaminato il CCNL di categoria vigente ratione temporis, CP_5
nonché gli accordi aziendali in atti, e tenuto conto dei periodi documentati dalle buste paga, sono state conteggiate le somme spettanti all'appellante qualora assunto dalla società resistente in data 22 giugno 2001 e sino all'1 luglio 2013, e quanto dal medesimo percepito nello stesso periodo. I dati retributivi riportati nell'ultima busta paga della WY LE S.p.A., agli atti, sono stati utilizzati dalla scrivente come base di calcolo per l'aggiornamento e la determinazione degli importi spettanti all'appellante, in conformità all'inquadramento al livello E4, come ivi indicato.
L'importo degli scatti di anzianità è stato considerato nella misura massima già maturata di cinque, anch'essa riportata nella medesima busta paga. La determinazione del dovuto e del percepito è stata effettuata sulla base della documentazione disponibile agli atti, tenendo conto esclusivamente dei periodi per i quali risultano presenti le buste paga. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, le somme effettivamente percepite dal lavoratore nei periodi interessati da contratti di solidarietà, sono state raffrontate con le competenze che lo stesso avrebbe maturato, nel medesimo arco temporale, qualora fosse stato in forza presso la società resistente, sulla base di un orario contrattuale pieno e del trattamento economico previsto da quest'ultima. I conteggi effettuati si fondano sul confronto tra il trattamento economico spettante sulla base di quanto previsto dal CCNL Chimica
Industria vigente all'epoca, nonché dagli accordi aziendali esaminati - in particolare quelli relativi al premio produzione e al premio di partecipazione - e quanto corrisposto al lavoratore dalla società e, successivamente, dalla Controparte_4
In relazione a quanto previsto dall'accordo sindacale del Controparte_3
28 luglio 1998, è stato possibile rilevare – nei limiti imposti dalla documentazione presente agli atti – un credito spettante all'appellante, limitatamente alla differenza sull'indennità di trasporto (accordo aziendale sottoscritto con la in data CP_1
18 novembre 2008) e all'indennità prevista all' art.7 lett. G - CCNL Industria Chimica
… Dai conteggi effettuati, sono state accertate differenze retributive a favore dell'appellante per un importo complessivo di euro €373,80.”.
Trasmessa alle parti la relazione, la difesa del lavoratore faceva indi pervenire al CTU le proprie osservazioni - reiterate nel corso della discussione orale: cfr. verbale d'udienza -, in ordine alle quali l'ausiliaria rispondeva puntualmente (cfr. pp. 23-35 della relazione).
4.1 In particolare, con la prima osservazione la difesa del lavoratore rilevava: “il calcolo effettuato in relazione al livello di inquadramento non è corretto. Infatti
Codesto CTU ha effettuato i calcoli in base al livello E4 che il lavoratore aveva al momento del passaggio alle dipendenze della nel 1998. CP_4 Invece il livello di inquadramento richiesto nel ricorso in appello a pag. 40 oggi riassunto e non contestato dalla società nella memoria di costituzione è quello E1 essendo questo il livello offerto dalla società al lavoratore come da CP_1
proposta di assunzione del 31 maggio 2013 in atti, inquadramento fra l'altro mai contestato dalla società.
Ed infatti la precedente CTU effettuata nel giudizio di appello, poi cassato ed oggi riassunto, aveva effettuato i calcoli sulla base del livello E1 per come richiesto in domanda livello che controparte neanche in quella sede ha mai contestato.
Da ciò ne consegue il ricalcolo di tutti gli elementi che compongono la retribuzione che devono essere calcolati secondo il livello E1 e con gli importi per come indicati nella citata proposta di assunzione della società, retribuzione annua lorda pari ad €
26.556,09, misura che è superiore a quella calcolata da Codesto CTU, ivi compreso l'importo del superminimo offerto e riconosciuto al lavoratore. importo annuo lordo questo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato da Codesto CTU come dovuto.
Il rilievo è infondato.
Come peraltro correttamente osservato anche dal CTU, il livello E1 era stato offerto dalla società al lavoratore nella proposta di assunzione del 31 maggio 2013 ed era stato espressamente “condizionato al superamento, con esito positivo, di un corso di riqualificazione” (cfr. documentazione in atti), incontestatamente mai svolto;
tanto in conformità alla sentenza di questa Corte n. 17/2007 che, “a fronte della disponibilità alla assunzione manifestata da ciascuno degli appellati- non appena venuti a conoscenza delle “nuove” assunzioni da parte della ex datrice di lavoro …”, aveva riconosciuto il diritto di ciascuno di essi, tra cui , “ad essere assunti Persona_1
dalla WY LE s.p.a. (a) far tempo dal 22.06.2001 previo esito positivo dell'eventuale necessaria riqualificazione…”, senza precisare mansioni e qualifica;
va ancora rilevato che la proposta di assunzione con il livello E1 - rifiutata dal lavoratore
- è solo del 2013, in relazione ai posti destinati a “nuove assunzioni” nella stessa data, sicché non può di certo fondare il diritto vantato al predetto inquadramento sin dal
22.06.2001.
Inoltre, l'ausiliaria nello sviluppo dei calcoli ha correttamente tenuto conto degli scatti di anzianità.
Il CTU ha pertanto operato in piena conformità al mandato ricevuto, tenendo conto dell'inquadramento del lavoratore al momento del passaggio presso . CP_4
4.2 Con la seconda osservazione la difesa del lavoratore ha lamentato “l'erroneità del calcolo per mancato riconoscimento e calcolo della 14° mensilità.
Infatti, per quanto riguarda le mensilità godute dal lavoratore al momento del passaggio nel 1998 queste erano quattordici mensilità e non già tredici, per come si evince dalla produzione delle buste paga anni 1998 e dunque l'azienda CP_1
ha sempre corrisposto tale mensilità già da quella data.
A maggior fondamento che tale mensilità sia ricompresa nel trattamento spettante se il lavoratore fosse stato alle dipendenze della WY LE Spa si rimanda alla proposta di assunzione della WY LE Spa del 31/05/2013 allegata nel fascicolo di questa difesa ove la società riconosce al lavoratore una retribuzione annua lorda pari ad € 26.556,09 per quattordici mensilità, importo annuo lordo questo di gran lunga superiore rispetto a quello indicato da Codesto CTU come dovuto.
Ciò che infatti va calcolato è la retribuzione effettiva che il lavoratore avrebbe percepito se fosse rimasto in WY LE o comunque se fosse stato riassunto a partire dal 2001 e non il trattamento minimo spettante.
Dunque la 14 mensilità è anche oggetto di proposta aziendale e va riconosciuta.
Ad ulteriore conferma che trattasi di mensilità effettivamente erogata ai dipendenti della WY LE Spa sebbene non prevista dal CCNL CHIMICI, si sono prodotte le buste paga del lavoratore dipendente interessato dalla Persona_2
medesima vicenda giuridica del ricorrente ma che è stato riassunto dalla società con il livello E1 e per 14° mensilità”.
Rispondendo a tale rilievo, la consulente d'ufficio ha evidenziato che il CCNL Chimici, vigente nei periodi oggetto di valutazione, non prevede la corresponsione della 14a mensilità; ha dato atto, tuttavia, che dalla documentazione in atti emerge che, effettivamente, la società ha corrisposto ai propri dipendenti la 14a mensilità quale trattamento economico aziendale di miglior favore. Ha indi proceduto alla relativa quantificazione evidenziando che, comprendendo tale emolumento, risultano differenze complessive a favore del lavoratore pari a € 2.495,93. Ciò nondimeno, rileva la Corte che una tale differenza non vale a far ritenere fondate le pretese di parte ricorrente per come meglio si dirà infra.
4.3 Con la terza osservazione parte ricorrente ha lamentato “la non correttezza dei calcoli effettuati fra il dovuto ed il percepito in quanto dalle tabelle allegate si evince come vengano comparate grandezze e valori non omogenei.
Infatti, mentre i dati relativi alla retribuzione percepita dalla contengono la CP_4
voce superminimo, voce che fu oggetto di accordo sindacale per eliminare i divari tra i due contratti (chimico e Turismo oggetto di contrattazione sindacale vedasi accordo del giugno 1998), tant'è che inizialmente i valori della retribuzione goduta alle dipendenze della WY LE Spa e quella riconosciuta come da CCNL Turismo sostanzialmente coincidevano come da buste paga in atti, invece, negli elementi indicati nella tabella del dovuto come da CCNL Chimica sono indicati solamente il trattamento minimo spettante e non contengono la voce di superminimo anche oggetto di contrattazione sindacale e dunque paradossalmente il percepito risulta maggiore.
Tale voce, di cui per l'appunto era stata previsto il godimento per colmare le differenze fra i due contratti, va considerata nel calcolo del dovuto e non solo del percepito.
Discende infatti dall'accordo sindacale aziendale del 04/06/98 stipulato tra la WY
LE S.p.a. e le RSA e disciplinante il passaggio dei dipendenti passati alla Sodexho, oltre alla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico in atto loro praticato dalla al momento del passaggio, anche il mantenimento CP_1
dell'eventuale differenza di trattamento economico tra quanto previsto dal CCNL
Chimici applicato dalla e quanto previsto dal CCNL applicato dalla CP_1
ditta subentrante con la progressione derivante dai rinnovi contrattuali anche aziendali sotto la voce superminimo individuale. In poche parole, cioè, nell'ambito del suddetto accordo era stato stabilito a chiare lettere che ai lavoratori oggetto del passaggio alla sarebbe stato sempre mantenuto il medesimo trattamento CP_4
economico che gli stessi avrebbero goduto se fossero rimasti con la . CP_1
Identico mantenimento veniva, poi, ribadito nel verbale del 28/07/98 stipulato tra la e i dipartimenti addetti al servizio mensa della WY oggetti del Controparte_6
passaggio, assistiti dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali del trattamento economico degli stessi goduti al 31/12/97 facendo salvi gli eventuali aumenti relativi al CCNL Industria Chimica del 01/06/98, ed in più le differenze esistenti tra il trattamento economico previsto dal CCNL Industria Chimica applicato alla e il CP_1
CCNL Turismo Pubblici Esercizi applicato dalla Sodexho, nonché future ed eventuali differenze derivanti dai rinnovi contrattuali sarebbero stati erogati a titolo di superminimo assorbibile da futuri aumenti individuali e/o collettivi previsti dal CCNL
Pubblici esercizi.
Dunque tale voce superminimo va calcolata anche nelle somme indicate come dovute se il lavoratore fosse stato riassunto dalla società sin dal 1° giugno 2001 in CP_1
quanto con tale voce si sono volute colmare le differenze fra i due CCNL come da accordi sindacali”.
L'ausiliaria, in risposta a tale osservazione, ha anzitutto evidenziato: “non è vero che nel conteggio del “dovuto” sia stato indicato solamente il trattamento minimo, avendo la sottoscritta computato anche i seguenti elementi desunti dalla busta paga: indennità di posizione organizzativa (i.p.o.), ex premio di produzione, scatti di anzianità, indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.), e superminimo ad personam, come da tabelle riportate a pg. 11 della perizia, periodo per periodo”; ha altresì osservato che “la figura del “superminimo” in senso proprio è una voce stipendiale aggiuntiva che il datore di lavoro riconosce al lavoratore dipendente rispetto alla paga base stabilita dal CCNL. Può essere individuale, pattuito direttamente con il lavoratore per meriti o professionalità, o collettivo, previsto da accordi aziendali. La sua natura può essere assorbibile, riducendosi in caso di futuri aumenti contrattuali, o non assorbibile, rimanendo fisso. Tale figura nulla ha a che vedere con il “superminimo” frutto degli accordi del 1998 (tra i sindacati e tra le due società) che regolavano il passaggio dei lavoratori dalla alla , la cui funzione era quella (e soltanto CP_1 CP_4
quella) di assicurare loro, sul piano economico, una “salvaguardia” del trattamento che avrebbero percepito ove il passaggio di cui si discute non ci fosse stato. Nel senso che i lavoratori, a seguito del passaggio, avrebbero dovuto percepire “quantomeno” lo stesso trattamento che avrebbero ricevuto dalla società dalla quale migravano.
Insomma una salvaguardia “minima” che, ovviamente, lasciava impregiudicata la facoltà, da parte della , di riconoscere un trattamento di maggior favore. In tale CP_4
scenario, gli unici “superminimi” che possono essere computati sul calcolo del
“dovuto” sono di due tipologie: tutti i superminimi (individuale e/o collettivo) dei quali il lavoratore transitato godeva “al momento del transito”; i soli eventuali superminimi collettivi che, nel corso del periodo considerato, la ha riconosciuto ai CP_1
propri dipendenti”. Ha indi ulteriormente rilevato che il lavoratore, al momento del transito dalla prima alla seconda società, “godeva soltanto di un superminimo individuale che la scrivente ha puntualmente conteggiato, nella ricostruzione virtuale del “dovuto” per tutto il periodo considerato”, mentre, quanto al periodo successivo al transito, non è stato rinvenuto in atti “alcun documento che attestasse il riconoscimento, da parte della di superminimi collettivi ai propri CP_1
dipendenti (non transitati)”.
Alla luce di tali considerazioni, condivise dal collegio, il rilievo è senz'altro infondato, potendosi qui ulteriormente ribadire che ciò che rileva ai fini della presente indagine è soltanto la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso Invero, come evidenziato anche dall'ausiliaria, Controparte_1
mentre i lavoratori a seguito del passaggio avrebbero dovuto percepire lo stesso trattamento in godimento presso eventualmente a titolo di superminimo (ferma CP_1
restando la facoltà di di riconoscere un trattamento di maggior favore), nel CP_4
raffronto tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui lo stesso avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso avrebbe potuto avere rilievo, ai Controparte_1
fini del calcolo del dovuto, soltanto un eventuale riconoscimento, da parte di CP_1
di superminimi collettivi ai propri dipendenti non transitati.
4.4 Con la quarta osservazione alla CTU la difesa del lavoratore ha sostenuto che l'ausiliaria relativamente agli anni 2001 e 2002 “non ha effettuato alcun calcolo per mancanza di produzione delle buste paga per il calcolo del percepito, ma un tale assunto non è corretto in quanto risultano depositati anche i modelli CUD relativi agli anni mancanti potendo comunque il CTU effettuare il calcolo del percepito anche sulla base del trattamento degli anni precedenti o successivi come da buste paga allegate attualizzandolo con gli eventuali aumenti contrattuali”.
Premesso che l'onere probatorio è esclusivamente a carico della parte che agisce in via risarcitoria, il rilievo è infondato per le ragioni indicate dall'ausiliaria, dal collegio condivise e che di seguito si riportano: “I modelli CUD, per loro natura, riportano dati di tipo cumulativo su base annua, comprensivi di tutte le somme assoggettate a tassazione, ivi incluse componenti variabili della retribuzione quali straordinari, indennità accessorie, premi, conguagli fiscali o previdenziali e altre voci non dettagliate. Tali elementi, non essendo analiticamente specificati nel modello CUD, non consentono di risalire con precisione alla retribuzione mensile lorda effettivamente percepita dal lavoratore, né di distinguere con certezza le voci fisse da quelle occasionali. Ne consegue che non è possibile, sulla base dei soli CUD, effettuare un confronto mensile attendibile e tecnicamente omogeneo tra quanto percepito e quanto eventualmente dovuto. Analogamente, la proiezione su base presuntiva dei dati di anni precedenti o successivi, anche se attualizzata con aumenti contrattuali, non garantirebbe un risultato tecnicamente fondato, non giustificabile in sede peritale”.
4.5 Con il quinto rilievo alla relazione di consulenza si lamenta: “Nell'accordo sindacale del 7 settembre 2001 allegato viene previsto che dal mese di luglio 2001 verrà corrisposto a titolo di arretrati premi produzione una somma una tantum al personale in forza nel periodo luglio 1990 - dicembre 1994 e che sarà ancora in servizio alla data di erogazione come il ricorrente il quale, avendo avuto riconosciuto il diritto di prelazione a decorrere dal 22/06/2001, doveva considerarsi in forza alla data del 07/09/2001 giorno del verbale di accordo sindacale. Indennità una tantum questa che anche per gli anni successivi al 2001- 2002- 2003 andava riconosciuta”.
Anche tale rilievo è infondato alla luce di quanto riscontrato dall'ausiliaria: “si evidenzia che, al punto 3) dell'accordo medesimo, le parti avevano convenuto che: “Il personale avente diritto all'Una Tantum è indicato nell'allegato elenco ed i relativi importi sono stati definiti tenendo conto del livello salariale del dipendente, della categoria e dell'I.P.O. contrattuale nonché dell'effettivo servizio prestato nel periodo indicato al punto 1)” (luglio 1990 – dicembre 1994; ndr). Per quanto sopra,
l'indennità in oggetto, qualificata come “una tantum”, non è riconducibile ad arretrati contrattuali ordinari, ma configura un'erogazione forfettaria, il cui importo non è stato rinvenuto nei documenti versati in atti. Pertanto, non risultando documentato l'ammontare della suddetta somma, né presenti elementi idonei a ricostruirne il valore in base al livello di inquadramento, all'anzianità o ad altri parametri oggettivi, non sussistono le condizioni per la determinazione della somma in oggetto”.
4.6 Il sesto rilievo riguarda il premio di partecipazione (oggetto del quarto motivo del ricorso per cassazione, ritenuto assorbito): “lo stesso non è stato mai corrisposto al lavoratore per come risulta nella sentenza della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29621/11, depositata il 29 dicembre 2011 in atti e poi riconosciuto dalla Corte di
Appello di Catania nel giudizio riassunto con la sentenza passata in giudicato allegata e relativa all'anno 1999 e lo stesso pertanto va riconosciuto e non ritenuto assorbito, tant'è che è stato anche corrisposto al lavoratore per intero per l'anno 1999.
In base all'accordo interconfederale del 23/07/93, l'art. 16 del CCNL Chimici, rinnovato in data 01/06/98, nuovamente prevedeva l'istituto del premio di partecipazione con periodicità quadriennale, rinviando agli accordi aziendali la fissazione dei parametri e degl'indici da assumere come basa di riferimento.
Tale premio di partecipazione veniva, pertanto, disciplinato nelle sue concrete modalità presso lo stabilimento della WY LE s.p.a di Catania, con il verbale di accordo integrativo aziendale del 02/12/98, ove la determinazione del premio di partecipazione, avente durata di quattro anni e comprensiva degli esercizi dal 1999 al
2002 incluso, veniva determinato in misura fissa di £ 2.150.000 lorde per l'esercizio
1999 e se ne stabiliva la corresponsione in relazione alla presenza al lavoro.
Pertanto, l'accordo integrativo aziendale del 02/12/98, di fatto determinava unicamente i criteri fissi da assumere come base di calcolo dell'istituto disciplinato dall'art. 16 del CCNL Chimici del 19/03/1994, entrambi contratti collettivi vigenti all'epoca dell'assunzione del ricorrente e del passaggio dalla WY LE s.p.a alla passaggio avvenuto in data 01/08/98. Controparte_4
Pertanto, tale istituto contrattuale era già previsto dalla contrattazione nazionale vigente al momento del passaggio e pertanto si trattava di un diritto già acquisito dal lavoratore in base alla contrattazione nazionale.
Trattandosi, di un diritto già acquisito dal lavoratore lo stesso andava comunque allo stesso riconosciuto sia perché già, per l'appunto, entrato nel patrimonio del lavoratore e sia perché riconosciutogli, comunque, dall'accordo sindacale aziendale del 04/06/98 stipulato tra la WY LE s.p.a e la RSU aziendale.
Identico mantenimento veniva, poi, ribadito nel verbale del 28/07/98 stipulato tra la e i dipendenti addetti al servizio mensa della oggetto del Controparte_4 CP_1
passaggio, assistiti dalle RSU e dalle organizzazioni sindacali.
Ora il premio di partecipazione in quanto disciplinato con l'accordo sindacale aziendale del 2 dicembre 1998, non poteva rientrava nella voce superminimo assorbibile già riconosciuta al lavoratore nel giugno 1998, in quanto determinato successivamente ed andava dunque riconosciuto e corrisposto, per come infatti, è stato fatto con la sentenza allegata.
Invece, il calcolo operato da Codesto Ctu di fatto vanifica gli effetti della sentenza passata in giudicato della Ecc.ma Corte di Appello atteso che tale emolumentto non è stato mai dichiarato in quel giudizio che fosse stato percepito o comunque assorbito o ricompreso nel superminimo individuale e dunque è dovuto per intero e per tutti gli anni”.
Il rilievo è infondato. Premesso che il premio di partecipazione è stato inserito dall'ausiliaria tra le voci dovute in applicazione del trattamento retributivo presso (cfr. relazione, CP_1
pp. 12, 17-20), del tutto correttamente nella relazione di consulenza si dà atto che anche il premio di produzione, “pur configurandosi quale diritto acquisito in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la , … deve essere valutato nell'ambito CP_1
del complessivo confronto tra le somme dovute e quelle effettivamente percepite presso la . Pertanto, riconoscere il premio di partecipazione come somma autonoma, CP_4
senza considerare la compensazione con l'eccedenza retributiva percepita, non garantirebbe una quantificazione coerente del credito retributivo”.
E invero val la pena ribadire ulteriormente che la domanda non ha ad oggetto differenze retributive bensì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata tempestiva riassunzione. Pertanto, al fine di accertare un eventuale danno, non rileva il mancato pagamento di singole voci retributive bensì, come s'è detto, la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso
Controparte_1
4.7 Con il settimo rilievo la difesa del lavoratore ha lamentato: “Per quanto attiene al trattamento di miglior favore riconosciuto al lavoratore nell'ambito degli accordi sindacali citati del 1998 la maggiorazione prevista dall'art. 7 lettera G del CCNL
Chimici, ovvero l'indennità presenza, è stata corrisposta al lavoratore pur in presenza di assenza per malattia.
Ciò che infatti rileva ai fini del calcolo di tale indennità non sono i giorni di assenza per malattia o permessi legge 104 ma quanto piuttosto la circostanza che il lavoratore sia stato presente per 120 ore oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore.
Per quanto riguarda invece le altre voci, indennità trasporto e indennità lavaggio indumenti, il calcolo compiuto è incompleto atteso che manca nelle buste paga ogni pagamento delle suddette voci per gli anni 2011, 2012 e 2013 mentre CP_3
tali importi andavano calcolati per i suddetti anni nel dovuto in quanto non corrisposti. Inoltre l'importo per tale indennità era pari ad € 2,80 come da buste paga del Sig. prodotte in atti, e quantomeno come da accordo sindacale del 2000 Persona_2
va calcolata la relativa differenza rispetto agli anni in cui tali voci sono state percepite”.
Il rilievo è infondato alla luce delle condivise argomentazioni esposte al riguardo dall'ausiliaria: “In riferimento all'indennità di presenza, l'art. 7, lett. G, del CCNL
Chimici precisa che la stessa è “[…] relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza lavorativa prestate oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore, comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art. 10, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori».
Si constata, pertanto, che le assenze per malattia non possono essere computate ai fini del raggiungimento delle “sole prime 120 ore di effettiva presenza lavorativa oltre il limite annuo convenzionale di 2.024 ore”.
In merito all'indennità di trasporto si rappresenta che le differenze spettanti sono state conteggiate per il periodo fino all'ultima busta paga utile per la determinazione dell'importo, poiché per i periodi successivi, dalle buste paga, ed in particole quelle relative alla società non risultano indicate le giornate utili ai fini CP_3
dell'attribuzione al ricorrente dell'indennità in parola.
Pertanto, le buste paga, prodotte dall'appellante, del sig. - soggetto alle Per_2
dipendenze della - nulla dicono, con riguardo alla posizione lavorativa CP_1
del sig. , sui giorni a lui spettanti. Per_1
Riguardo all'indennità di lavaggio, si ribadisce quanto già rilevato a pag. 6 e 7 in perizia, ossia che tale importo risulta “indeterminabile sotto il profilo economico, atteso che il medesimo accordo rinvia, per la quantificazione della stessa, a precedenti accordi aziendali non meglio identificati e, comunque, non rinvenuti né prodotti agli atti del presente giudizio”.
Si rileva, altresì, che il criterio adottato dalla CTP nei conteggi allegati al ricorso, conferma la correttezza dell'impostazione seguita dalla sottoscritta”.
4.8 Parimenti infondato è l'ottavo rilievo alla CTU con il quale si è lamentato: “Il contratto CCNL Chimici prevede dopo il decimo anno di anzianità un aumento delle ferie da 160 ore a 200 ore annuali. Ne deriva che di tale aumento deve tenersi conto per il periodo dal 2001 al 2013 e calcolata la differenza rispetto alle ore godute rispetto a quelle spettanti come da CCNL Chimici
Si chiede pertanto che Codesto CTU voglia nuovamente ricalcolare gli importi dovuti al lavoratore”.
Come infatti correttamente osservato dall'ausiliaria, “nel calcolo effettuato della retribuzione dovuta ipotetica (ossia quanto avrebbe percepito il lavoratore se fosse stato assunto con il CCNL Chimici), viene attribuita l'intera retribuzione teorica annua lorda, comprensiva del periodo di ferie. In altre parole, se il lavoratore avesse usufruito delle 5 settimane di ferie, lo stipendio complessivo non sarebbe variato, semplicemente avrebbe lavorato un numero inferiore di giornate. L'indennità sostitutiva per ferie non godute è ammessa esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e solo nel caso in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. Nel caso specifico, non essendovi un reale rapporto di lavoro con l'azienda, non sussiste una base concreta per presumere che il lavoratore qualora avesse avuto diritto a una settimana in più di ferie, non le avrebbe godute, né in quale misura. Inoltre, giova rilevare che, la monetizzazione richiesta in sede di osservazioni, non risulta inclusa in domanda nei conteggi di parte allegati all'atto di ricorso”.
5. In conclusione, ritenuti infondati tutti i rilievi della difesa del lavoratore alla CTU e avendo quest'ultimo percepito, nel periodo considerato, un trattamento retributivo complessivo maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato alle dipendenze di la domanda risarcitoria è senz'altro infondata. Controparte_1 Va sul punto precisato che sebbene nelle conclusioni della relazione peritale il nominato consulente, in relazione alla seconda ipotesi di calcolo comprensiva della 14^ mensilità, abbia quantificato differenze retributive complessive per la somma di €
2.495,93, di fatto tale voce positiva è assorbita dalle differenze in eccedenza registrate nella maggior parte degli anni in esame (cfr. tabelle riportate nelle pag. 17-20 della relazione di consulenza); e poiché come più volte ribadito la domanda ha ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata tempestiva riassunzione, non rilevano le singole voci retributive ma la differenza tra il trattamento retributivo complessivo percepito dal lavoratore e il trattamento retributivo complessivo cui avrebbe avuto diritto ove tempestivamente riassunto presso Controparte_1
sicché raffrontando nel complesso il dovuto e il percepito di cui alle tabelle sopra indicate, non emerge alcun trattamento retributivo deteriore del lavoratore.
Per l'effetto, va rigettato l'appello avverso la sentenza n. 5251/2017 del Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro.
6. Le spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Rimangono definitivamente a carico del lavoratore le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate con separati decreti.
Ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del lavoratore e ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5251/2017 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro;
condanna i ricorrenti in riassunzione in solido al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, che liquida, rispettivamente, in euro 5.000,00, euro 2.760,00, euro
5.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA;
pone definitivamente a carico dei ricorrenti in riassunzione in solido le spese di CTU, come liquidate con separati decreti.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dei ricorrenti in riassunzione, ove dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania, il 4 novembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese