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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Partanna (TP), piazza Giuseppe Russo C.F._1
n°14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Venza, del foro di Sciacca, PEC:
Email_1
- attore -
e
, in persona del legale rappr.te p.t., P. IVA Controparte_1
, con sede a San Donato Milanese (Mi), via Dell'unione Europea n.6/A-6/B, P.IVA_1
- convenuta contumace - avente ad oggetto: accertamento negativo del credito_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: si riporta alle note di precisazioni e alle note conclusionali già depositate in atti [-
Ritenere, accertare e dichiarare inesistente, nullo e/o prescritto il presunto credito azionato dalla società convenuta.
- Emettere ogni e qualsiasi provvedimento dichiarativo della inesistenza, nullità e/o estinzione del credito azionato dalla nei confronti dell'attore Controparte_1
1 - Per l'effetto, annullare la richiesta di pagamento formulata dalla convenuta
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Convenuta: ------------------------------------
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento
2 giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec l'attore proponeva Parte_1
azione di accertamento negativo del credito (così individuato il petitum, in relazione alla causa petendi dedotta dall'istante) a tal fine esponendo:
-che nel corso del mese di Gennaio 2023 aveva ricevuto, ancorché informalmente, una missiva datata 10.10.2022 con la quale la società aveva richiesto il Controparte_2
pagamento di un importo non meglio indicato;
-che detta società, nell'oggetto della contestata missiva aveva fatto riferimento ad una presunta
“esposizione debitoria nei confronti di NC Nuova ceduta a per il tramite del CP_3
Patrimonio Destinato Gruppo IC-BN” comunicando che “NC RE di IC spa in liquidazione coatta amministrativa (cedente), ha ceduto a per il tramite e per CP_3
conto del Patrimonio Destinato Gruppo di IC (cessionaria), un portafoglio di crediti tra i quali rientra il credito vantato nei Suoi confronti. Ciò premesso, con la presente la informiamo che la Cessionaria ha conferito mandato per la gestione dei crediti vantati nei suoi confronti alla scrivente società ”. Controparte_1
Ed ancora deduceva ed eccepiva l'inesistenza ovvero la nullità assoluta di ogni e qualsiasi pretesa di pagamento avanzata dalla società convenuta, nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva poiché non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale e/o extracontrattuale, con la convenuta la quale, peraltro, non ha mai formalizzato la Controparte_1
propria legittimazione attiva, e l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi richiesta di pagamento.
Concludeva come innanzi riportato.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, accertata la validità della citazione e la regolarità della notifica e della costituzione dell'attore, era dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita in via documentale e assunta una prima volta in decisione.
2) Con ordinanza del 21 ottobre 2024, esaminati gli atti di causa, osservato che la domanda avanzata da parte attrice si fonda sull'avvenuta ricezione ancorché informalmente, di una missiva datata 10.10.2022 con la quale la società CP_2
ha richiesto il pagamento di un importo non meglio indicato;
[...]
3 e dunque mediante l'allegazione di detta missiva datata 10.10.2022 Controparte_1
, sottoposta a scansione, ancorché non perfettamente, né integralmente, considerato che
[...] dalla indicizzazione delle pagine in calce detta comunicazione consterebbe di n. 6 pagine mentre ne risultano prodotte soltanto 3 (ossia dalla 3/6 alla 5/6); occorrendo verificare, in primo luogo, l'intestazione della missiva, e se, come sembra, la convenuta abbia agito quale mandataria di nonché Controparte_1 CP_3 se risultino altre indicazioni, ed altresì, considerato che il documento prodotto reca una sottoscrizione digitale, e dunque parrebbe prodotta la scansione di documento compiutamente inviato in via telematica, occorrendo che parte attrice chiarisca se, dunque, l'atto sia stato invece inviato in detta modalità, sicché considerato che effettive esigenze di chiarezza e compiuto esame, nel dettaglio, del contenuto del documento, ne impongono intanto il nuovo deposito al fine di consentirne la migliore e più completa lettura e dunque la piena intellegibilità di esso, considerata la rilevanza della documentazione prodotta, avuto riguardo ai fatti di causa, e tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi formulabili e di tutti princìpi applicabili in materia, e dunque al fine di apprezzare gli elementi probatori;
ritenuta quindi l'indispensabilità oggettiva di esaminare compiutamente il documento già prodotto, oltreché verificare quali siano state le modalità di invio della missiva, visto l'art. 196 – quater disp. att. c.p.c., nella parte in cui dispone che << Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche>>, ravvisabili nelle esigenze sopra evidenziate;
ritenuta la necessità di disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, riservando all'esito del compiuto esame ogni ulteriore valutazione e determinazione, la causa era così rimessa sul ruolo istruttorio di questo Giudice, invitando parte attrice al deposito di copia cartacea, e conforme, ovvero dell'originale del documento menzionato in parte motiva, nonché in forma chiara, completa e massimamente leggibile del documento medesimo già allegato indicato in parte motiva, e a chiarire se l'atto sia stato invece inviato in modalità telematica.
La causa era rinviata per la verifica e l'esame, ovvero per la discussione orale della causa all'udienza del 4 dicembre 2024.
Il Giudice si riservava.
4 3) Tanto sopra premesso, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Appare pregiudiziale rilevare il carattere meramente esplorativo dell'azione promossa non essendo comprovato né immediatamente evincibile l'interesse ad agire di parte attrice.
In tema di azione di accertamento e interesse ad agire, va rilevato infatti che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, Cassazione civile, sez. I, sentenza 30/07/2015 n° 16162.
Non è seriamente contestabile il principio secondo cui anche chi agisca per un accertamento negativo del diritto altrui dev'essere titolare di un interesse attuale e concreto che il giudice deve accertare anche d'ufficio. Un tale interesse sussiste, infatti, soltanto quando l'azione di accertamento miri a far conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva
[…] sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n. 13556/2008, n. 6859/1993).
Dunque, l'interesse ad agire (con l'azione di mero accertamento) sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (si vedano in particolar modo Cass. n. 11250/98, n. 5819/97, n. 5207/94, n.
5889/93, n. 12818/91, n. 4208/91 e n. 5743/90).
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che l'esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio personale alla parte che l'ha proposto. Al contrario, non sussiste interesse ad agire qualora l'esito favorevole di un ricorso non sia comunque idoneo a dare soddisfazione al ricorrente. Così Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 23/11/2017, n. 596/15.
In particolare, l'interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto e attuale e non può riguardare una situazione futura ed ipotetica.
Come peraltro autorevolmente quanto condivisibilmente precisato, l'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto.
5 Ed è proprio la nozione di interesse ad agire ricopre un ruolo irrinunciabile nell'ambito dell'azione di mero accertamento. L'art. 100 c.p.c., infatti, sembra la norma su cui fondare l'ammissibilità di una azione di mero accertamento in termini generali, seppur con i limiti sopra descritti.
E allora, l'azione di mero accertamento, è ammissibile purché sussista l'interesse ad agire e una obiettiva incertezza rispetto ad un rapporto giuridico: l'incertezza dovrà essere obiettiva e attuale, capace di produrre un danno, anche solo potenziale, ovvero di un pregiudizio concreto e attuale che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
Pertanto, senza tali accorgimenti si utilizzerebbe la giurisdizione contenziosa per scopi meramente consultivi, senza una effettiva esigenza di riportare certezza su di un rapporto controverso.
L'interesse ad agire, quindi, come pure condivisibilmente sostenuto, ha il merito di consentire la distinzione ''fra le azioni di mera iattanza (cioè quelle azioni con cui in passato si provocava il convenuto ad agire o si addossava su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato) e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto''.
Calando le superiori coordinate giuridiche al caso di specie, a seguito di quanto disposto nella richiamata ordinanza del 21/10/2024, e a fronte del rilievo per cui, in merito all'allegazione della missiva datata 10.10.2022 inoltrata risultando prodotte soltanto Controparte_1
3 pagine del documento (ossia dalla 3/6 alla 5/6) e che consterebbe di n. 6 pagine (ossia dalla 3/6 alla 5/6), parte attrice, con note di precisazione del 23.10.2024, ha dedotto che la missiva è costituita esclusivamente dalle pagine indicizzate in calce, con i numeri p.3/6, p.4/6, p.5/6; nessuna altra pagina è mai stata ricevuta dal sig. né altre pagine erano inserite nello Pt_1 stesso plico di posta semplice.
E tuttavia, proprio dalla lettura del documento in questione, non si evince affatto l'importo del credito asseritamente azionato, cosa che non consentirebbe all'odierno attore di adempiere ai pagamenti dovuti ovvero al ripianamento dell'esposizione debitoria oggetto di cessione e rientrante nel portafoglio di crediti ceduti dalla cedente NC RE di IC alla cessionaria (che a sua volta avrebbe conferito mandato all'odierna convenuta). CP_3
Orbene, e al di là dell'insussistenza del profilo circa il difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che la convenuta agirebbe su mandato della cessionaria, appare CP_1 del tutto evidente che in mancanza di alcuna esatta indicazione del credito lo stesso (ossia la presunta pretesa creditoria) non potrebbe essere - allo stato - preteso e/o azionato.
6 In altre parole, non è evincibile quale sia quale sia l'esposizione debitoria in questione e la misura di essa.
Il superiore convincimento è rafforzato dal fatto che parte attrice non ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno del proprio assunto, né ha articolato alcuna richiesta ex art. 210 c.p.c. volta a richiedere di ordinare alla controparte o a un terzo l'esibizione di un documento, né tampoco e a tal fine ha allegato di avere preceduto detta istanza istruttoria con la richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, a proprie spese, nei confronti dell'istituto di credito, della documentazione contrattuale ovvero della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Per quanto detto, l'interesse ad agire di parte attrice non parrebbe dimostrato per quanto attiene i profili della concretezza ed attualità di esso, riguardando, al più, una situazione futura ed ipotetica, senza ravvisare quindi la necessità di un provvedimento utile per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
L'esito del giudizio e posto che la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso avrebbe diritto, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 409/2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta le domande formulate dall'attore;
-spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Marsala, 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod.
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2023 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliato in Partanna (TP), piazza Giuseppe Russo C.F._1
n°14, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Venza, del foro di Sciacca, PEC:
Email_1
- attore -
e
, in persona del legale rappr.te p.t., P. IVA Controparte_1
, con sede a San Donato Milanese (Mi), via Dell'unione Europea n.6/A-6/B, P.IVA_1
- convenuta contumace - avente ad oggetto: accertamento negativo del credito_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: si riporta alle note di precisazioni e alle note conclusionali già depositate in atti [-
Ritenere, accertare e dichiarare inesistente, nullo e/o prescritto il presunto credito azionato dalla società convenuta.
- Emettere ogni e qualsiasi provvedimento dichiarativo della inesistenza, nullità e/o estinzione del credito azionato dalla nei confronti dell'attore Controparte_1
1 - Per l'effetto, annullare la richiesta di pagamento formulata dalla convenuta
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Convenuta: ------------------------------------
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n.
546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento
2 giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) Con citazione ritualmente notificata a mezzo pec l'attore proponeva Parte_1
azione di accertamento negativo del credito (così individuato il petitum, in relazione alla causa petendi dedotta dall'istante) a tal fine esponendo:
-che nel corso del mese di Gennaio 2023 aveva ricevuto, ancorché informalmente, una missiva datata 10.10.2022 con la quale la società aveva richiesto il Controparte_2
pagamento di un importo non meglio indicato;
-che detta società, nell'oggetto della contestata missiva aveva fatto riferimento ad una presunta
“esposizione debitoria nei confronti di NC Nuova ceduta a per il tramite del CP_3
Patrimonio Destinato Gruppo IC-BN” comunicando che “NC RE di IC spa in liquidazione coatta amministrativa (cedente), ha ceduto a per il tramite e per CP_3
conto del Patrimonio Destinato Gruppo di IC (cessionaria), un portafoglio di crediti tra i quali rientra il credito vantato nei Suoi confronti. Ciò premesso, con la presente la informiamo che la Cessionaria ha conferito mandato per la gestione dei crediti vantati nei suoi confronti alla scrivente società ”. Controparte_1
Ed ancora deduceva ed eccepiva l'inesistenza ovvero la nullità assoluta di ogni e qualsiasi pretesa di pagamento avanzata dalla società convenuta, nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva poiché non aveva mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale e/o extracontrattuale, con la convenuta la quale, peraltro, non ha mai formalizzato la Controparte_1
propria legittimazione attiva, e l'intervenuta prescrizione di ogni e qualsiasi richiesta di pagamento.
Concludeva come innanzi riportato.
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, accertata la validità della citazione e la regolarità della notifica e della costituzione dell'attore, era dichiarata la contumacia della convenuta.
La causa è stata istruita in via documentale e assunta una prima volta in decisione.
2) Con ordinanza del 21 ottobre 2024, esaminati gli atti di causa, osservato che la domanda avanzata da parte attrice si fonda sull'avvenuta ricezione ancorché informalmente, di una missiva datata 10.10.2022 con la quale la società CP_2
ha richiesto il pagamento di un importo non meglio indicato;
[...]
3 e dunque mediante l'allegazione di detta missiva datata 10.10.2022 Controparte_1
, sottoposta a scansione, ancorché non perfettamente, né integralmente, considerato che
[...] dalla indicizzazione delle pagine in calce detta comunicazione consterebbe di n. 6 pagine mentre ne risultano prodotte soltanto 3 (ossia dalla 3/6 alla 5/6); occorrendo verificare, in primo luogo, l'intestazione della missiva, e se, come sembra, la convenuta abbia agito quale mandataria di nonché Controparte_1 CP_3 se risultino altre indicazioni, ed altresì, considerato che il documento prodotto reca una sottoscrizione digitale, e dunque parrebbe prodotta la scansione di documento compiutamente inviato in via telematica, occorrendo che parte attrice chiarisca se, dunque, l'atto sia stato invece inviato in detta modalità, sicché considerato che effettive esigenze di chiarezza e compiuto esame, nel dettaglio, del contenuto del documento, ne impongono intanto il nuovo deposito al fine di consentirne la migliore e più completa lettura e dunque la piena intellegibilità di esso, considerata la rilevanza della documentazione prodotta, avuto riguardo ai fatti di causa, e tenuto conto delle osservazioni e dei rilievi formulabili e di tutti princìpi applicabili in materia, e dunque al fine di apprezzare gli elementi probatori;
ritenuta quindi l'indispensabilità oggettiva di esaminare compiutamente il documento già prodotto, oltreché verificare quali siano state le modalità di invio della missiva, visto l'art. 196 – quater disp. att. c.p.c., nella parte in cui dispone che << Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche>>, ravvisabili nelle esigenze sopra evidenziate;
ritenuta la necessità di disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, riservando all'esito del compiuto esame ogni ulteriore valutazione e determinazione, la causa era così rimessa sul ruolo istruttorio di questo Giudice, invitando parte attrice al deposito di copia cartacea, e conforme, ovvero dell'originale del documento menzionato in parte motiva, nonché in forma chiara, completa e massimamente leggibile del documento medesimo già allegato indicato in parte motiva, e a chiarire se l'atto sia stato invece inviato in modalità telematica.
La causa era rinviata per la verifica e l'esame, ovvero per la discussione orale della causa all'udienza del 4 dicembre 2024.
Il Giudice si riservava.
4 3) Tanto sopra premesso, le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Appare pregiudiziale rilevare il carattere meramente esplorativo dell'azione promossa non essendo comprovato né immediatamente evincibile l'interesse ad agire di parte attrice.
In tema di azione di accertamento e interesse ad agire, va rilevato infatti che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, Cassazione civile, sez. I, sentenza 30/07/2015 n° 16162.
Non è seriamente contestabile il principio secondo cui anche chi agisca per un accertamento negativo del diritto altrui dev'essere titolare di un interesse attuale e concreto che il giudice deve accertare anche d'ufficio. Un tale interesse sussiste, infatti, soltanto quando l'azione di accertamento miri a far conseguire un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva
[…] sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. n. 13556/2008, n. 6859/1993).
Dunque, l'interesse ad agire (con l'azione di mero accertamento) sussiste ogni qualvolta ricorra una situazione pregiudizievole d'incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (si vedano in particolar modo Cass. n. 11250/98, n. 5819/97, n. 5207/94, n.
5889/93, n. 12818/91, n. 4208/91 e n. 5743/90).
Inoltre, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che l'esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che il ricorso possa, con il suo risultato, procurare un beneficio personale alla parte che l'ha proposto. Al contrario, non sussiste interesse ad agire qualora l'esito favorevole di un ricorso non sia comunque idoneo a dare soddisfazione al ricorrente. Così Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 23/11/2017, n. 596/15.
In particolare, l'interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto e attuale e non può riguardare una situazione futura ed ipotetica.
Come peraltro autorevolmente quanto condivisibilmente precisato, l'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto.
5 Ed è proprio la nozione di interesse ad agire ricopre un ruolo irrinunciabile nell'ambito dell'azione di mero accertamento. L'art. 100 c.p.c., infatti, sembra la norma su cui fondare l'ammissibilità di una azione di mero accertamento in termini generali, seppur con i limiti sopra descritti.
E allora, l'azione di mero accertamento, è ammissibile purché sussista l'interesse ad agire e una obiettiva incertezza rispetto ad un rapporto giuridico: l'incertezza dovrà essere obiettiva e attuale, capace di produrre un danno, anche solo potenziale, ovvero di un pregiudizio concreto e attuale che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice.
Pertanto, senza tali accorgimenti si utilizzerebbe la giurisdizione contenziosa per scopi meramente consultivi, senza una effettiva esigenza di riportare certezza su di un rapporto controverso.
L'interesse ad agire, quindi, come pure condivisibilmente sostenuto, ha il merito di consentire la distinzione ''fra le azioni di mera iattanza (cioè quelle azioni con cui in passato si provocava il convenuto ad agire o si addossava su quest'ultimo il carico della prova dell'esistenza di un diritto negato) e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto''.
Calando le superiori coordinate giuridiche al caso di specie, a seguito di quanto disposto nella richiamata ordinanza del 21/10/2024, e a fronte del rilievo per cui, in merito all'allegazione della missiva datata 10.10.2022 inoltrata risultando prodotte soltanto Controparte_1
3 pagine del documento (ossia dalla 3/6 alla 5/6) e che consterebbe di n. 6 pagine (ossia dalla 3/6 alla 5/6), parte attrice, con note di precisazione del 23.10.2024, ha dedotto che la missiva è costituita esclusivamente dalle pagine indicizzate in calce, con i numeri p.3/6, p.4/6, p.5/6; nessuna altra pagina è mai stata ricevuta dal sig. né altre pagine erano inserite nello Pt_1 stesso plico di posta semplice.
E tuttavia, proprio dalla lettura del documento in questione, non si evince affatto l'importo del credito asseritamente azionato, cosa che non consentirebbe all'odierno attore di adempiere ai pagamenti dovuti ovvero al ripianamento dell'esposizione debitoria oggetto di cessione e rientrante nel portafoglio di crediti ceduti dalla cedente NC RE di IC alla cessionaria (che a sua volta avrebbe conferito mandato all'odierna convenuta). CP_3
Orbene, e al di là dell'insussistenza del profilo circa il difetto di legittimazione passiva in considerazione del fatto che la convenuta agirebbe su mandato della cessionaria, appare CP_1 del tutto evidente che in mancanza di alcuna esatta indicazione del credito lo stesso (ossia la presunta pretesa creditoria) non potrebbe essere - allo stato - preteso e/o azionato.
6 In altre parole, non è evincibile quale sia quale sia l'esposizione debitoria in questione e la misura di essa.
Il superiore convincimento è rafforzato dal fatto che parte attrice non ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno del proprio assunto, né ha articolato alcuna richiesta ex art. 210 c.p.c. volta a richiedere di ordinare alla controparte o a un terzo l'esibizione di un documento, né tampoco e a tal fine ha allegato di avere preceduto detta istanza istruttoria con la richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, a proprie spese, nei confronti dell'istituto di credito, della documentazione contrattuale ovvero della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Per quanto detto, l'interesse ad agire di parte attrice non parrebbe dimostrato per quanto attiene i profili della concretezza ed attualità di esso, riguardando, al più, una situazione futura ed ipotetica, senza ravvisare quindi la necessità di un provvedimento utile per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto.
Conseguono le statuizioni come in dispositivo.
L'esito del giudizio e posto che la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso avrebbe diritto, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 409/2023 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
-rigetta le domande formulate dall'attore;
-spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Marsala, 2 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod.
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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