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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1252/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Dipierro Rosa e Strada Alessia, appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti Piarulli Maria Maddalena e Selvaggi Loredana, CP_1
appellata nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Diana CP_2
Angelo, appellata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, la ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 188/2018, resa dal Giudice di Pace di Gravina in all'esito del giudizio rubricato CP_2
al n. R.G. 181/2017, di condanna della stessa al risarcimento dei danni riportati Parte_1 dalla Fiat Panda tg. EW676GW, di proprietà di e condotta nell'occasione da CP_1 , a seguito dell'impatto con un cinghiale che invadeva la SP n. 39 all'altezza del Controparte_3
Km 7,300 lungo la quale il mezzo viaggiava con direzione di marcia verso Pt_1
A sostegno del gravame, la ha dedotto la mancata applicazione della L.R. n. Parte_1
23/2016 e, dunque, l'errata applicazione della L.R. 27/1998 con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla ed esclusione della responsabilità della Parte_1
In subordine, l'appellante ha dedotto, per un verso, la erronea interpretazione e la falsa CP_2 applicazione dell'art. 2051 c.c., dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 2043 c.c.; per altro verso, l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto la prova della colpa dell'Amministrazione Metropolitana non sarebbe comunque ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado di giudizio. Inoltre, la sentenza gravata avrebbe omesso la valutazione di quanto provato dalla con la nota depositata del Servizio Parte_1
Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti della Città Metropolitana di Bari attestante il buono stato di uso e di manutenzione della strada ove era apposta specifica segnaletica di pericolo attraversamento da parte di animali selvatici.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto: 1) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della 2) in subordine, riformarsi la sentenza di prime cure nella parte in Parte_1 cui accerta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non già ex Parte_1
art. 2043 c.c. ed escludersi ogni responsabilità della essendo mancata, nel corso Parte_1 dell'istruttoria svolta in primo grado, la prova della colpa dell' ; 3) in ogni caso, Controparte_4
condannarsi al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata il 07.04.2019, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza n. 188/2018 del
Giudice di Pace di Gravina in Puglia, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 20.05.2019, si è costituita in giudizio la che ha CP_2 chiesto accertarsi e dichiararsi l'infondatezza dell'atto di appello, ricorrendo, nel caso de quo, la responsabilità dell'Ente obbligato a predisporre la segnaletica stradale di pericolo, con conseguente conferma della sentenza gravata;
in ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 22.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
ha adito il Giudice di pace al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1 dalla propria autovettura dopo che, alle 17,45 circa del 10.11.2016, sulla S.P. 39 km 7,300, in agro di
Gravina in Puglia con direzione di marcia verso il mezzo, condotto da , si Pt_1 Controparte_3
imbatteva in uno di due cinghiali, che, usciti da una scarpata, invadevano la corsia.
L'azione ex art. 2043 c.c. è stata proposta nei confronti della e della Parte_1
, ma, in sede decisoria, la domanda è stata riqualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il CP_2
giudice di prime cure ritenuta raggiunta, sulla base dell'istruttoria espletata, la prova del nesso causale fra bene custodito ed evento lesivo ed in mancanza di prova contraria vertente sul caso fortuito, ha imputato alla l'inadempimento dell'obbligo di custodia e ciò in quanto, in Parte_1
attuazione della disciplina statale di cui alla l. 157/1992, la legislazione regionale pugliese (l.r.
27/1998): “ (…) ha demandato alle Province i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica, nell'ambito dei rispettivi territori, […] riservando alla Regione solo le funzioni di programmazione e coordinamento.” (sic p. 4 sent. 188/2018). E' stata, invece, esclusa qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente regionale.
Ora, quanto alla legittimazione passiva degli enti pubblici, va osservato quanto segue.
I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Con la legge 27 dicembre
1977 n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni (art.1), anche in virtù dell'art. 117 Cost. Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale", precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1); "esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria"; "svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali"(art. 9); "attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9); "... nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province..." (art. 10); "... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per
"far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26).
Alle Province, invece, spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge (art. 9). In linea con la normativa statale su richiamata, la con la L.R. CP_2
n. 27/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”, all'art. 3 ha prescritto: “La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge” delegando alle Province“le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (…) che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche”.
Circa la natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale sono rinvenibili due distinti orientamenti.
La precedente giurisprudenza di legittimità aderiva all'orientamento secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che sul piano dell'onere della prova richiedeva l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27673/2008; n. 9276/2014; n. 5722/2019).
Sulla base di questo assunto si è ritenuto indispensabile individuare a quale Ente pubblico fossero in concreto attribuiti i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che detti poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In virtù di tale impostazione, si è peraltro talvolta precisato che la anche in CP_2
caso di delega di funzioni alle Province, sia responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (cfr. Cass. n. 4202/2011). In altre decisioni si è invece sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un “nudus minister”, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr., Cass. n. 26197/2011). Ed ancora, in altri casi è stato evidenziato che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono CP_5
stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla cui invece spetta, ai sensi CP_2
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (cfr. Cass. n. 12808/2015).
Secondo la giurisprudenza più recente trova applicazione l'art. 2052 c.c. in tema di responsabilità da animali in custodia, ciò sulla base di due argomenti. Innanzitutto, il criterio di imputazione ivi previsto si fonderebbe sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, non sulla custodia. Inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici (cfr. Cass. n. 7969/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 8384 e 8385/2020).
Tale ultima impostazione risulta condivisibile, sicché è opportuno ripercorrere quantomeno i tratti salienti del suo percorso argomentativo (cfr., in motivazione, Cass. n. 7969/2020).
La tesi tradizionale partiva dal presupposto per cui l'art. 2052 c.c. concernerebbe soltanto gli animali domestici, giustificandosi il regime di imputazione oggettivo della responsabilità sul dovere di custodia esercitato sull'animale da colui che ne è proprietario ovvero che lo utilizza per ricavarne una utilità, patrimoniale o affettiva, condizione quest'ultima non configurabile rispetto ad un animale selvatico che, come tale, vive in libertà. Tuttavia, da una interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c., la cui rubrica peraltro si riferisce al "danno cagionato da animali", non si evince alcun riferimento agli animali domestici, bensì soltanto agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo ("il proprietario di un animale o chi se ne serve"). La norma, poi, prosegue riferendosi tanto all'ipotesi in cui l'animale si trovi in uno stato di custodia quanto al caso in cui sia smarrito o fuggito, sicché non richiede necessariamente la sua effettiva custodia ("sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito"). Sono dunque la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il "criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito". Ora, poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno altresì sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. Tornando al caso concreto, occorre evidenziare che la assolveva, anche nella vigenza della L. n. 27/98, non solo funzioni di legislazione, CP_2
regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico- venatoria, ma anche di controllo e sostitutive nelle materie ivi disciplinate , come evincibile tenore dell'art 3.
L'art. 20 della L.R. n. 23/2016 ha, infine, disposto il trasferimento delle “funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla di Bari (…) alla regione” Parte_1
Ne consegue, quindi, che, "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_2
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_2
stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (cfr. Cass. n. 27931/2022).
Pertanto, con riferimento alla legittimazione passiva, deve ritenersi che essa non sussista in capo alla
, bensì vada riconosciuta in via esclusiva in capo alla Di Parte_1 CP_2 conseguenza, alla luce delle considerazioni su esposte, l'appello proposto dalla Parte_1
sul difetto della legittimazione passiva, va accolto.
Il richiamato indirizzo giurisprudenziale ha, peraltro, trovato ulteriore e recente avallo: “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 157/1992 attribuisce alle Regioni
a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1 co. 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province [assorbite dalle Città Metropolitane] le relative funzioni amministrative ad esse delegate […]. Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni CP_2
alle Province, è responsabile […] dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.” (c. Cass. ord. 3745/2023). Ancor più di recente la
Suprema Corte (Cass. ord. 17253/2024) ha ribadito: “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici […] la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_2
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti […]”; sicché spetta alla (non dandosi alcun potere di CP_2
iniziativa al danneggiato) la scelta di rivalersi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
Quanto alle spese processuali va osservato che la giurisprudenza (Cass. n. 6369/2013) ha statuito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole;
nella specie, sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c., alla luce del sopra indicato mutamento giurisprudenziale nella materia de qua, specie in punto di legittimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 188/2018 emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1252/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1
degli avv.ti Dipierro Rosa e Strada Alessia, appellante contro
, con il patrocinio degli avv.ti Piarulli Maria Maddalena e Selvaggi Loredana, CP_1
appellata nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Diana CP_2
Angelo, appellata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato, la ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 188/2018, resa dal Giudice di Pace di Gravina in all'esito del giudizio rubricato CP_2
al n. R.G. 181/2017, di condanna della stessa al risarcimento dei danni riportati Parte_1 dalla Fiat Panda tg. EW676GW, di proprietà di e condotta nell'occasione da CP_1 , a seguito dell'impatto con un cinghiale che invadeva la SP n. 39 all'altezza del Controparte_3
Km 7,300 lungo la quale il mezzo viaggiava con direzione di marcia verso Pt_1
A sostegno del gravame, la ha dedotto la mancata applicazione della L.R. n. Parte_1
23/2016 e, dunque, l'errata applicazione della L.R. 27/1998 con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva in capo alla ed esclusione della responsabilità della Parte_1
In subordine, l'appellante ha dedotto, per un verso, la erronea interpretazione e la falsa CP_2 applicazione dell'art. 2051 c.c., dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 2043 c.c.; per altro verso, l'erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto la prova della colpa dell'Amministrazione Metropolitana non sarebbe comunque ricavabile dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado di giudizio. Inoltre, la sentenza gravata avrebbe omesso la valutazione di quanto provato dalla con la nota depositata del Servizio Parte_1
Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti della Città Metropolitana di Bari attestante il buono stato di uso e di manutenzione della strada ove era apposta specifica segnaletica di pericolo attraversamento da parte di animali selvatici.
Per l'effetto, l'appellante ha chiesto: 1) accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della 2) in subordine, riformarsi la sentenza di prime cure nella parte in Parte_1 cui accerta la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non già ex Parte_1
art. 2043 c.c. ed escludersi ogni responsabilità della essendo mancata, nel corso Parte_1 dell'istruttoria svolta in primo grado, la prova della colpa dell' ; 3) in ogni caso, Controparte_4
condannarsi al pagamento delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con comparsa depositata il 07.04.2019, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello proposto con conseguente conferma della sentenza n. 188/2018 del
Giudice di Pace di Gravina in Puglia, con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa depositata il 20.05.2019, si è costituita in giudizio la che ha CP_2 chiesto accertarsi e dichiararsi l'infondatezza dell'atto di appello, ricorrendo, nel caso de quo, la responsabilità dell'Ente obbligato a predisporre la segnaletica stradale di pericolo, con conseguente conferma della sentenza gravata;
in ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
Acquisito il fascicolo d'Ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 22.01.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
ha adito il Giudice di pace al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_1 dalla propria autovettura dopo che, alle 17,45 circa del 10.11.2016, sulla S.P. 39 km 7,300, in agro di
Gravina in Puglia con direzione di marcia verso il mezzo, condotto da , si Pt_1 Controparte_3
imbatteva in uno di due cinghiali, che, usciti da una scarpata, invadevano la corsia.
L'azione ex art. 2043 c.c. è stata proposta nei confronti della e della Parte_1
, ma, in sede decisoria, la domanda è stata riqualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il CP_2
giudice di prime cure ritenuta raggiunta, sulla base dell'istruttoria espletata, la prova del nesso causale fra bene custodito ed evento lesivo ed in mancanza di prova contraria vertente sul caso fortuito, ha imputato alla l'inadempimento dell'obbligo di custodia e ciò in quanto, in Parte_1
attuazione della disciplina statale di cui alla l. 157/1992, la legislazione regionale pugliese (l.r.
27/1998): “ (…) ha demandato alle Province i compiti di vigilanza e di controllo della fauna selvatica, nell'ambito dei rispettivi territori, […] riservando alla Regione solo le funzioni di programmazione e coordinamento.” (sic p. 4 sent. 188/2018). E' stata, invece, esclusa qualsivoglia responsabilità in capo all'Ente regionale.
Ora, quanto alla legittimazione passiva degli enti pubblici, va osservato quanto segue.
I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Con la legge 27 dicembre
1977 n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni (art.1), anche in virtù dell'art. 117 Cost. Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda "le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale", precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono "ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica" (art. 1); "esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria"; "svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali"(art. 9); "attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali" (art. 9); "... nonchè con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province..." (art. 10); "... provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", controllo che "esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici" (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al "risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria", per
"far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta" (art. 26).
Alle Province, invece, spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge (art. 9). In linea con la normativa statale su richiamata, la con la L.R. CP_2
n. 27/1998 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria”, all'art. 3 ha prescritto: “La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge” delegando alle Province“le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (…) che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche”.
Circa la natura giuridica della responsabilità per sinistri dovuti alla presenza di animali selvatici sulla sede stradale sono rinvenibili due distinti orientamenti.
La precedente giurisprudenza di legittimità aderiva all'orientamento secondo cui il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che sul piano dell'onere della prova richiedeva l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (cfr. ex plurimis, Cass. n. 27673/2008; n. 9276/2014; n. 5722/2019).
Sulla base di questo assunto si è ritenuto indispensabile individuare a quale Ente pubblico fossero in concreto attribuiti i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che detti poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente. In virtù di tale impostazione, si è peraltro talvolta precisato che la anche in CP_2
caso di delega di funzioni alle Province, sia responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che non sia dimostrato che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (cfr. Cass. n. 4202/2011). In altre decisioni si è invece sancito che si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un “nudus minister”, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa (cfr., Cass. n. 26197/2011). Ed ancora, in altri casi è stato evidenziato che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono CP_5
stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla cui invece spetta, ai sensi CP_2
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (cfr. Cass. n. 12808/2015).
Secondo la giurisprudenza più recente trova applicazione l'art. 2052 c.c. in tema di responsabilità da animali in custodia, ciò sulla base di due argomenti. Innanzitutto, il criterio di imputazione ivi previsto si fonderebbe sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale, non sulla custodia. Inoltre, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 157/1992 fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, sicché della loro cura e gestione se ne occupano, nell'ottica di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, gli enti pubblici (cfr. Cass. n. 7969/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 8384 e 8385/2020).
Tale ultima impostazione risulta condivisibile, sicché è opportuno ripercorrere quantomeno i tratti salienti del suo percorso argomentativo (cfr., in motivazione, Cass. n. 7969/2020).
La tesi tradizionale partiva dal presupposto per cui l'art. 2052 c.c. concernerebbe soltanto gli animali domestici, giustificandosi il regime di imputazione oggettivo della responsabilità sul dovere di custodia esercitato sull'animale da colui che ne è proprietario ovvero che lo utilizza per ricavarne una utilità, patrimoniale o affettiva, condizione quest'ultima non configurabile rispetto ad un animale selvatico che, come tale, vive in libertà. Tuttavia, da una interpretazione letterale dell'art. 2052 c.c., la cui rubrica peraltro si riferisce al "danno cagionato da animali", non si evince alcun riferimento agli animali domestici, bensì soltanto agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo ("il proprietario di un animale o chi se ne serve"). La norma, poi, prosegue riferendosi tanto all'ipotesi in cui l'animale si trovi in uno stato di custodia quanto al caso in cui sia smarrito o fuggito, sicché non richiede necessariamente la sua effettiva custodia ("sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito"). Sono dunque la proprietà o l'utilizzazione dell'animale a fondare detta forma di responsabilità, ovverosia il "criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito". Ora, poiché la legge ha ricondotto al patrimonio indisponibile dello Stato gli animali selvatici tutelati dalla L. 157/1992 in modo che siano soggetti pubblici a tutelare l'ambiente e l'ecosistema, tali specie protette saranno altresì sottoposte al regime di imputazione oggettivo della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. Tornando al caso concreto, occorre evidenziare che la assolveva, anche nella vigenza della L. n. 27/98, non solo funzioni di legislazione, CP_2
regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico- venatoria, ma anche di controllo e sostitutive nelle materie ivi disciplinate , come evincibile tenore dell'art 3.
L'art. 20 della L.R. n. 23/2016 ha, infine, disposto il trasferimento delle “funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle province e dalla di Bari (…) alla regione” Parte_1
Ne consegue, quindi, che, "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_2
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_2
stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (cfr. Cass. n. 27931/2022).
Pertanto, con riferimento alla legittimazione passiva, deve ritenersi che essa non sussista in capo alla
, bensì vada riconosciuta in via esclusiva in capo alla Di Parte_1 CP_2 conseguenza, alla luce delle considerazioni su esposte, l'appello proposto dalla Parte_1
sul difetto della legittimazione passiva, va accolto.
Il richiamato indirizzo giurisprudenziale ha, peraltro, trovato ulteriore e recente avallo: “Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 157/1992 attribuisce alle Regioni
a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1 co. 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province [assorbite dalle Città Metropolitane] le relative funzioni amministrative ad esse delegate […]. Ne consegue che la anche in caso di delega di funzioni CP_2
alle Province, è responsabile […] dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.” (c. Cass. ord. 3745/2023). Ancor più di recente la
Suprema Corte (Cass. ord. 17253/2024) ha ribadito: “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici […] la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_2
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti […]”; sicché spetta alla (non dandosi alcun potere di CP_2
iniziativa al danneggiato) la scelta di rivalersi nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.
Quanto alle spese processuali va osservato che la giurisprudenza (Cass. n. 6369/2013) ha statuito che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole;
nella specie, sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese dei due gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c., alla luce del sopra indicato mutamento giurisprudenziale nella materia de qua, specie in punto di legittimazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 188/2018 emessa dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite di ambo i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco