Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 62
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Gli avvisi impugnati sono sorretti da adeguata ed ampia motivazione, anche in merito alle deduzioni contenute nelle memorie presentate dal Seminario ricorrente.

  • Rigettato
    Affidamento sulla condotta del Comune

    Il riferimento all'affidamento determinato dall'assenza di contestazioni in relazione a precedenti annualità, al limite valevole solo in ordine alle sanzioni, non sembra coerente all'orientamento giurisprudenziale che esclude che il mero comportamento passivo dell'amministrazione possa generare nel contribuente un affidamento tutelabile.

  • Accolto
    Applicabilità esenzione TASI e IMU per immobili strumentali

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, applicando l'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui gli immobili potenzialmente esenti si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Il mero decorso di un pur apprezzabile lasso temporale non determina la cessazione definitiva della strumentalità in assenza di modifiche strutturali o variazione catastale.

  • Altro
    Rilievi sul quantum della pretesa e sulle sanzioni

    Tali censure sono state assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Gli avvisi impugnati sono sorretti da adeguata ed ampia motivazione, anche in merito alle deduzioni contenute nelle memorie presentate dal Seminario ricorrente.

  • Rigettato
    Affidamento sulla condotta del Comune

    Il riferimento all'affidamento determinato dall'assenza di contestazioni in relazione a precedenti annualità, al limite valevole solo in ordine alle sanzioni, non sembra coerente all'orientamento giurisprudenziale che esclude che il mero comportamento passivo dell'amministrazione possa generare nel contribuente un affidamento tutelabile.

  • Accolto
    Applicabilità esenzione IMU per immobili strumentali

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, applicando l'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui gli immobili potenzialmente esenti si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Il mero decorso di un pur apprezzabile lasso temporale non determina la cessazione definitiva della strumentalità in assenza di modifiche strutturali o variazione catastale.

  • Altro
    Rilievi sul quantum della pretesa e sulle sanzioni

    Tali censure sono state assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Gli avvisi impugnati sono sorretti da adeguata ed ampia motivazione, anche in merito alle deduzioni contenute nelle memorie presentate dal Seminario ricorrente.

  • Rigettato
    Affidamento sulla condotta del Comune

    Il riferimento all'affidamento determinato dall'assenza di contestazioni in relazione a precedenti annualità, al limite valevole solo in ordine alle sanzioni, non sembra coerente all'orientamento giurisprudenziale che esclude che il mero comportamento passivo dell'amministrazione possa generare nel contribuente un affidamento tutelabile.

  • Accolto
    Applicabilità esenzione IMU per immobili strumentali

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, applicando l'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui gli immobili potenzialmente esenti si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Il mero decorso di un pur apprezzabile lasso temporale non determina la cessazione definitiva della strumentalità in assenza di modifiche strutturali o variazione catastale.

  • Altro
    Rilievi sul quantum della pretesa e sulle sanzioni

    Tali censure sono state assorbite dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova
    Numero : 62
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo