CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Selvazzano Dentro - Piazza Guido Puchetti N. 1 35030 Selvazzano Dentro PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25334 TASI 2019
- sul ricorso n. 564/2025 depositato il 06/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Selvazzano Dentro - Piazza Guido Puchetti N. 1 35030 Selvazzano Dentro PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25317 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25325 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – riuniti per evidenti ragione di connessione - Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Selvazzano Dentro ha accertato l'omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, chiedendone il pagamento, oltre alle sanzioni e agli interessi, in relazione a un complesso immobiliare destinato in origine alla formazione del clero e in disuso da alcuni anni.
Proprio in considerazione di tale aspetto, negli avvisi si afferma che, a causa dell'inutilizzo protratto nel tempo dell'immobile, correlato alla restrizione del numero dei seminaristi (tanto che l'attività di formazione veniva svolta altrove) lo stesso abbia perduto il carattere strumentale rispetto all'originaria destinazione, con conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. B), della l. n. 504 del 1992.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
a) Difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 6-bis della l. n. 212 del 2000, anche in relazione alle deduzioni contenute nella memoria presentata dopo la notificazione degli schemi d'atto. b) Violazione dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, avendo la parte ricorrente fatto affidamento sulla condotta del Comune che per anni non aveva contestato la natura strumentale del bene, ancorché inutilizzato.
c) Violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, nell'interpretazione autentica resa dall'art. 7, comma 71, lett. b), della legge n. 213 del 2023.
d) In via evidentemente subordinata si avanzano rilievi in ordine al quantum della pretesa, nonché all'irrogazione e alla determinazione delle sanzioni.
Nelle controdeduzioni l'ente impositore ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso non appaiono meritevoli di apprezzamento, in quanto gli avvisi impugnati sono sorretti da adeguata ed ampia motivazione, anche in merito alle deduzioni contenute nelle memorie presentate dal Seminario ricorrente, mentre il riferimento all'affidamento determinato dall'assenza di contestazioni in relazione a precedenti annualità (per altro contraddetto dai giudizi già celebrati, in atti documentati, relativi al periodo compreso fra il 2015 e il 2018), al limite valevole solo in ordine alle sanzioni, non sembra coerente all'orientamento giurisprudenziale che esclude che il mero comportamento passivo dell'amministrazione possa generare nel contribuente un affidamento tutelabile (Cass., 27 settembre 2025,
n. 26278; Cass. Sez. U, 25 marzo 2021, n. 8500).
Risulta fondato il terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure, in quanto, come condivisibilmente affermato in una decisione resa inter partes dalla CGT di II grado del Veneto (sentenza n. 6, depositata in data 2 gennaio 2025), non può prescindersi, nel vaglio della presente vicenda, dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tale norma prevede che gli immobili potenzialmente esenti “si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Orbene, il mero decorso di un pur apprezzabile lasso temporale non può determinare, contrariamente a quanto opinato dal Comune di Selvazzano Dentro, la cessazione definitiva della strumentalità, in quanto non risulta effettuata alcuna modifica strutturale del complesso immobiliare, né alcuna variazione catastale, come pure non è rilevabile alcuna manifestazione di volontà in ordine a una eventuale e diversa destinazione del bene. La difesa del ricorrente, per altro, in relazione al perfezionamento di un preliminare di vendita, ha opportunamente rilevato che tale atto, risolubile in caso di ripristino di un congruo numero di seminaristi, non comportava definitiva cessazione della strumentalità.
La concentrazione dell'attività di formazione del clero in altro seminario, a causa della crisi delle vocazioni, non può assumere carattere definitivo, sia perché nessuno è in grado di prevedere che l'esiguità del numero dei seminaristi sia irreversibile o meno, sia perché il dato normativo, così come emergente dall'interpretazione autentica sopra menzionata, non contiene alcun limite di ordine temporale.
In definitiva, l'assenza di un improbabile mutamento di destinazione del complesso immobiliare, sorto come
“seminario” con caratteristiche oggettive immutabili – in assenza di significative modifiche strutturali - indipendentemente dal concreto utilizzo (meritando apprezzamento il richiamo, nel ricorso, alla distinzione fra immobili strumentali per destinazione ed immobili, come quello per cui è processo, strumentali per natura), rende applicabili le disposizione in materia di esenzione in relazione sia alla Tasi che all'IMU.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie i ricorsi e condanna la parte resistente alle spese liquidate in Euro 8000,00 oltre accessori di legge e rimborso del Cut.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente e Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
FAVARETTO SILVANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 563/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Selvazzano Dentro - Piazza Guido Puchetti N. 1 35030 Selvazzano Dentro PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25334 TASI 2019
- sul ricorso n. 564/2025 depositato il 06/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Selvazzano Dentro - Piazza Guido Puchetti N. 1 35030 Selvazzano Dentro PD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25317 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 25325 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente : Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi – riuniti per evidenti ragione di connessione - Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Selvazzano Dentro ha accertato l'omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, chiedendone il pagamento, oltre alle sanzioni e agli interessi, in relazione a un complesso immobiliare destinato in origine alla formazione del clero e in disuso da alcuni anni.
Proprio in considerazione di tale aspetto, negli avvisi si afferma che, a causa dell'inutilizzo protratto nel tempo dell'immobile, correlato alla restrizione del numero dei seminaristi (tanto che l'attività di formazione veniva svolta altrove) lo stesso abbia perduto il carattere strumentale rispetto all'originaria destinazione, con conseguente inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. B), della l. n. 504 del 1992.
Nel ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
a) Difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 6-bis della l. n. 212 del 2000, anche in relazione alle deduzioni contenute nella memoria presentata dopo la notificazione degli schemi d'atto. b) Violazione dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000, avendo la parte ricorrente fatto affidamento sulla condotta del Comune che per anni non aveva contestato la natura strumentale del bene, ancorché inutilizzato.
c) Violazione degli artt. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, nell'interpretazione autentica resa dall'art. 7, comma 71, lett. b), della legge n. 213 del 2023.
d) In via evidentemente subordinata si avanzano rilievi in ordine al quantum della pretesa, nonché all'irrogazione e alla determinazione delle sanzioni.
Nelle controdeduzioni l'ente impositore ribadisce la correttezza del proprio operato e chiede il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso non appaiono meritevoli di apprezzamento, in quanto gli avvisi impugnati sono sorretti da adeguata ed ampia motivazione, anche in merito alle deduzioni contenute nelle memorie presentate dal Seminario ricorrente, mentre il riferimento all'affidamento determinato dall'assenza di contestazioni in relazione a precedenti annualità (per altro contraddetto dai giudizi già celebrati, in atti documentati, relativi al periodo compreso fra il 2015 e il 2018), al limite valevole solo in ordine alle sanzioni, non sembra coerente all'orientamento giurisprudenziale che esclude che il mero comportamento passivo dell'amministrazione possa generare nel contribuente un affidamento tutelabile (Cass., 27 settembre 2025,
n. 26278; Cass. Sez. U, 25 marzo 2021, n. 8500).
Risulta fondato il terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure, in quanto, come condivisibilmente affermato in una decisione resa inter partes dalla CGT di II grado del Veneto (sentenza n. 6, depositata in data 2 gennaio 2025), non può prescindersi, nel vaglio della presente vicenda, dalla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 71, lett. b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tale norma prevede che gli immobili potenzialmente esenti “si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Orbene, il mero decorso di un pur apprezzabile lasso temporale non può determinare, contrariamente a quanto opinato dal Comune di Selvazzano Dentro, la cessazione definitiva della strumentalità, in quanto non risulta effettuata alcuna modifica strutturale del complesso immobiliare, né alcuna variazione catastale, come pure non è rilevabile alcuna manifestazione di volontà in ordine a una eventuale e diversa destinazione del bene. La difesa del ricorrente, per altro, in relazione al perfezionamento di un preliminare di vendita, ha opportunamente rilevato che tale atto, risolubile in caso di ripristino di un congruo numero di seminaristi, non comportava definitiva cessazione della strumentalità.
La concentrazione dell'attività di formazione del clero in altro seminario, a causa della crisi delle vocazioni, non può assumere carattere definitivo, sia perché nessuno è in grado di prevedere che l'esiguità del numero dei seminaristi sia irreversibile o meno, sia perché il dato normativo, così come emergente dall'interpretazione autentica sopra menzionata, non contiene alcun limite di ordine temporale.
In definitiva, l'assenza di un improbabile mutamento di destinazione del complesso immobiliare, sorto come
“seminario” con caratteristiche oggettive immutabili – in assenza di significative modifiche strutturali - indipendentemente dal concreto utilizzo (meritando apprezzamento il richiamo, nel ricorso, alla distinzione fra immobili strumentali per destinazione ed immobili, come quello per cui è processo, strumentali per natura), rende applicabili le disposizione in materia di esenzione in relazione sia alla Tasi che all'IMU.
Il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie i ricorsi e condanna la parte resistente alle spese liquidate in Euro 8000,00 oltre accessori di legge e rimborso del Cut.