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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2903/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2903/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Albonetti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza, via Canal Grande n. 93, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati senza interferenze dell'uno o dell'altro nella reciproca vita privata.
2) La moglie continuerà ad abitare nella casa familiare posta in Faenza (RA), via Cova n. 1/A , mentre il marito si trasferirà altrove appena possibile (doc. n. 4).
3) Il figlio minorenne sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ma vivrà presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì alla domenica sera. Durante le vacanze scolastiche estive potrà restare con ciascun genitore anche due settimane consecutive, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno, e trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore le festività più importanti: Natale, Pasqua, Capodanno.
pagina 1 di 4 4) La figlia maggiorenne ancora studente ha manifestato la volontà di condividere col fratello Per_2 gli stessi tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
5) Perciò nessun assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli verrà versato da un coniuge all'altro in quanto entrambi i genitori si faranno carico in modo paritetico del loro mantenimento nei tempi di spettanza, eccetto che per le spese straordinarie che verranno divise a metà tra i coniugi e per la cui identificazione si fa riferimento al protocollo adottato da questo Tribunale. Nell'eventualità nel tempo dovessero modificarsi i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e non fossero più equivalenti, si concorda fin d'ora che in detta ipotesi il genitore col quale i figli vivranno di meno corrisponderà all'altro coniuge con loro convivente quale concorso al loro mantenimento e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica un assegno mensile di € 200,00 per ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria secondo i dati Istat e alla metà delle spese straordinarie. Entrambi i coniugi concorreranno in modo paritetico al pagamento di porzione del premio della polizza di assicurazione privata sanitaria (Campa Assistenza) stipulata dalla madre attraverso il proprio datore di lavoro con estensione ai figli, che al momento ammonta per la sola estensione a € 16,00 mensili.
6) I coniugi rinunciano a chiedere l'uno all'altro un assegno di mantenimento per sé in quanto sono entrambi occupati in attività lavorativa che li rende economicamente autosufficienti (docc. nn. 5-6-7)
7) I coniugi in occasione della loro separazione personale vogliono regolare anche tutti i loro rapporti economici e patrimoniali come segue: a) la casa coniugale posta in Faenza (RA), via Cova n. 1/A, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al foglio 152 particella 345 sub 13 al piano S1-1, cat. A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 604,25 e sub 22 piano S1, cat. C/6, classe 3, mq. 20, rendita € 95,03, di proprietà della moglie per la quota di 9/10 e del marito per la restante quota di 1/10, è stata acquistata in data 24/04/2012 grazie ad un mutuo fondiario ipotecario acceso dai coniugi in pari data presso la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese non ancora estinto (docc. nn. 8-9-10). Volendo ora i comproprietari sciogliere tale comunione il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota di proprietà della casa coniugale, e la moglie a corrispondere al marito per tale trasferimento la somma di € 50.000,00 (cinquantamila euro) pari alla metà del capitale ad oggi rimborsato dai coniugi alla banca mutuante, esclusi gli interessi versati, e alla metà delle ulteriori spese sostenute da entrambi i coniugi sia per l'atto di acquisto dell'immobile sia per i successivi lavori di ristrutturazione sia per l'assistenza tecnica, nonché ad accollarsi l'intero residuo mutuo che in linea capitale ammonta ancora, per la quota di metà gravante sul marito, ad € 51.000,00. In esecuzione dei raggiunti accordi entrambi Cont i coniugi chiederanno alla di liberare il signor da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti dell'istituto di credito per il pagamento del mutuo, come pure tutti gli altri fideiussori dalla garanzia da loro prestata. In data odierna la signora ha versato tramite Parte_2 bonifico bancario al signor , che ne rilascia quietanza, a titolo di acconto sul Parte_1 corrispettivo la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila euro), per cui al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita di cui sopra, da farsi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, la moglie verserà al marito il saldo di € 15.000,00 (quindicimila euro). Il trasferimento oggetto del presente accordo, in quanto posto in essere in esecuzione di intese assunte in sede di separazione, è esente da ogni tributo, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 L. n. 74 del 1987 nella sua versione conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10/05/1999 (circolare ministeriale n. 49/E del 16/03/2000). Le spese notarili resteranno a carico della parte acquirente. b) La signora in data 25/08/2003 ha sottoscritto un contratto di assicurazione Parte_2 sulla vita con scadenza il 25/08/2028 e ha pagato i relativi premi mensili da allora fino al rateo di gennaio 2025 con denaro proveniente da un conto comune dei coniugi. Poiché il marito non è beneficiario di tale assicurazione, la moglie già in data 26/02/2025 ha versato al marito la somma di € 15.000,00 (quindicimila euro) a titolo di rimborso della metà dei premi di assicurazione da lui pagati nel corso del tempo (docc. nn. 11-12). pagina 2 di 4 c) L'autovettura BMW tg. FB787EB resterà in uso al marito che ne è proprietario e che si impegna ad estinguere il residuo finanziamento a suo tempo richiesto per l'acquisto; anche lo scooter tg. X8T9MM di sua proprietà resterà a lui in uso (doc. nn. 13-14-15). L'autovettura Polo tg. EB240EN e la motocicletta tg. BE49233 resteranno in uso alla moglie che ne è proprietaria (docc. nn. 16-17). d) Al momento del trasloco dall'abitazione coniugale il marito porterà con sé, oltre agli effetti personali, arredi ed oggetti già concordati con la moglie (doc. n. 18). 8) I coniugi hanno provveduto prima d'ora a dividere il saldo attivo del conto corrente bancario in comune (doc. n. 19). 10) I coniugi si danno reciprocamente l'assenso all'espatrio e si impegnano sin d'ora qualora il presente accordo non fosse sufficiente a concedere la necessaria autorizzazione richiesta dall'autorità amministrativa. Tanto premesso i sottoscritti coniugi”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1.07.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro, alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 15/10/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si applesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2903/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
2.07.1977 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da Parte_2 loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in
AN LE (RO) in data 3.10.2002, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN LE dell'anno 2002, atto n. 7, p. 1, Ufficio 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
pagina 3 di 4 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) spese di lite compensate.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2903/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serena Albonetti, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Faenza, via Canal Grande n. 93, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati senza interferenze dell'uno o dell'altro nella reciproca vita privata.
2) La moglie continuerà ad abitare nella casa familiare posta in Faenza (RA), via Cova n. 1/A , mentre il marito si trasferirà altrove appena possibile (doc. n. 4).
3) Il figlio minorenne sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione materna, ma vivrà presso ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì alla domenica sera. Durante le vacanze scolastiche estive potrà restare con ciascun genitore anche due settimane consecutive, da concordare tra i coniugi entro il mese di maggio di ogni anno, e trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore le festività più importanti: Natale, Pasqua, Capodanno.
pagina 1 di 4 4) La figlia maggiorenne ancora studente ha manifestato la volontà di condividere col fratello Per_2 gli stessi tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
5) Perciò nessun assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli verrà versato da un coniuge all'altro in quanto entrambi i genitori si faranno carico in modo paritetico del loro mantenimento nei tempi di spettanza, eccetto che per le spese straordinarie che verranno divise a metà tra i coniugi e per la cui identificazione si fa riferimento al protocollo adottato da questo Tribunale. Nell'eventualità nel tempo dovessero modificarsi i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e non fossero più equivalenti, si concorda fin d'ora che in detta ipotesi il genitore col quale i figli vivranno di meno corrisponderà all'altro coniuge con loro convivente quale concorso al loro mantenimento e fino al raggiungimento della loro indipendenza economica un assegno mensile di € 200,00 per ciascuno, oltre alla rivalutazione monetaria secondo i dati Istat e alla metà delle spese straordinarie. Entrambi i coniugi concorreranno in modo paritetico al pagamento di porzione del premio della polizza di assicurazione privata sanitaria (Campa Assistenza) stipulata dalla madre attraverso il proprio datore di lavoro con estensione ai figli, che al momento ammonta per la sola estensione a € 16,00 mensili.
6) I coniugi rinunciano a chiedere l'uno all'altro un assegno di mantenimento per sé in quanto sono entrambi occupati in attività lavorativa che li rende economicamente autosufficienti (docc. nn. 5-6-7)
7) I coniugi in occasione della loro separazione personale vogliono regolare anche tutti i loro rapporti economici e patrimoniali come segue: a) la casa coniugale posta in Faenza (RA), via Cova n. 1/A, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al foglio 152 particella 345 sub 13 al piano S1-1, cat. A/3, classe 2, vani 6,5, rendita € 604,25 e sub 22 piano S1, cat. C/6, classe 3, mq. 20, rendita € 95,03, di proprietà della moglie per la quota di 9/10 e del marito per la restante quota di 1/10, è stata acquistata in data 24/04/2012 grazie ad un mutuo fondiario ipotecario acceso dai coniugi in pari data presso la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese non ancora estinto (docc. nn. 8-9-10). Volendo ora i comproprietari sciogliere tale comunione il marito si impegna a trasferire alla moglie la sua quota di proprietà della casa coniugale, e la moglie a corrispondere al marito per tale trasferimento la somma di € 50.000,00 (cinquantamila euro) pari alla metà del capitale ad oggi rimborsato dai coniugi alla banca mutuante, esclusi gli interessi versati, e alla metà delle ulteriori spese sostenute da entrambi i coniugi sia per l'atto di acquisto dell'immobile sia per i successivi lavori di ristrutturazione sia per l'assistenza tecnica, nonché ad accollarsi l'intero residuo mutuo che in linea capitale ammonta ancora, per la quota di metà gravante sul marito, ad € 51.000,00. In esecuzione dei raggiunti accordi entrambi Cont i coniugi chiederanno alla di liberare il signor da ogni obbligazione nei Parte_1 confronti dell'istituto di credito per il pagamento del mutuo, come pure tutti gli altri fideiussori dalla garanzia da loro prestata. In data odierna la signora ha versato tramite Parte_2 bonifico bancario al signor , che ne rilascia quietanza, a titolo di acconto sul Parte_1 corrispettivo la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila euro), per cui al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita di cui sopra, da farsi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, la moglie verserà al marito il saldo di € 15.000,00 (quindicimila euro). Il trasferimento oggetto del presente accordo, in quanto posto in essere in esecuzione di intese assunte in sede di separazione, è esente da ogni tributo, in virtù di quanto previsto dall'art. 19 L. n. 74 del 1987 nella sua versione conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità della Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10/05/1999 (circolare ministeriale n. 49/E del 16/03/2000). Le spese notarili resteranno a carico della parte acquirente. b) La signora in data 25/08/2003 ha sottoscritto un contratto di assicurazione Parte_2 sulla vita con scadenza il 25/08/2028 e ha pagato i relativi premi mensili da allora fino al rateo di gennaio 2025 con denaro proveniente da un conto comune dei coniugi. Poiché il marito non è beneficiario di tale assicurazione, la moglie già in data 26/02/2025 ha versato al marito la somma di € 15.000,00 (quindicimila euro) a titolo di rimborso della metà dei premi di assicurazione da lui pagati nel corso del tempo (docc. nn. 11-12). pagina 2 di 4 c) L'autovettura BMW tg. FB787EB resterà in uso al marito che ne è proprietario e che si impegna ad estinguere il residuo finanziamento a suo tempo richiesto per l'acquisto; anche lo scooter tg. X8T9MM di sua proprietà resterà a lui in uso (doc. nn. 13-14-15). L'autovettura Polo tg. EB240EN e la motocicletta tg. BE49233 resteranno in uso alla moglie che ne è proprietaria (docc. nn. 16-17). d) Al momento del trasloco dall'abitazione coniugale il marito porterà con sé, oltre agli effetti personali, arredi ed oggetti già concordati con la moglie (doc. n. 18). 8) I coniugi hanno provveduto prima d'ora a dividere il saldo attivo del conto corrente bancario in comune (doc. n. 19). 10) I coniugi si danno reciprocamente l'assenso all'espatrio e si impegnano sin d'ora qualora il presente accordo non fosse sufficiente a concedere la necessaria autorizzazione richiesta dall'autorità amministrativa. Tanto premesso i sottoscritti coniugi”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1.07.2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro, alle condizioni di cui al ricorso.
[...]
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 15/10/2025 il Giudice relatore delegato, preso atto della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si applesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2903/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
2.07.1977 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da Parte_2 loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito civile in
AN LE (RO) in data 3.10.2002, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN LE dell'anno 2002, atto n. 7, p. 1, Ufficio 1, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
pagina 3 di 4 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) spese di lite compensate.
In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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