Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2024, proposto da
NZ ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di parte ricorrente al computo, senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di un numero di anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea corrispondente alla durata legale del relativo corso di studi;
nonché per l’annullamento
per quanto occorrer possa, del diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con nota avente n. protocollo 359604XV/1-2-PRC, nonché del provvedimento n. protocollo 359604XV/1-4-PRC con cui il Centro Nazionale Amministrativo si riserva di decidere sulla seconda istanza inoltrata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UC RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con note depositate in data 4/11/2025 e 10/12/2025 le parti concordano sull’intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto di misure successive che l’amministrazione ha adottato adeguandosi alle direttive dell’INPS (Circolare 4/7/2025 n. 109 della Direzione Centrale) favorevoli alla richiesta di parte ricorrente.
Le parti non concordano invece sul regime delle spese. L’amministrazione ne chiede la compensazione mentre il ricorrente insiste per la liquidazione a proprio favore in applicazione del principio di soccombenza virtuale. In subordine chiede, quanto meno, la refusione del contributo unificato.
Riguardo alle spese il Collegio osserva quanto segue:
- la questione aveva dato luogo ad un ampio contenzioso ma, alla data di proposizione dell’odierno gravame, l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla parte ricorrente poteva ritenersi ormai prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28/12/2021 n. 8680; id. n. 4841/2024; TAR Emilia-Romagna, Parma, 15/6/2022 n. 170; TAR Lombardia, Brescia, 27/10/2022 n. 1036; TAR Molise, 12/12/2022 n. 477, TAR Puglia, Lecce Sez. II, 26/1/2023 n. 126);
- in casi analoghi prevale anche l’orientamento al riconoscimento delle spese in favore della parte ricorrente (cfr. TAR Molise, 22/9/2025 n. 273; TAR Basilicata, 25/2/2025 n. 139; TAR Umbria, 24/4/2025 n. 466; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24/11/2025 n. 721).
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura di € 1.000 (mille), a titolo di onorari di difesa, oltre alle spese generali nella misura forfettaria come da tariffa, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
UC RR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RR | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO