TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa RI SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso avviso di addebito
PROMOSSA DA nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Epifanio Ermanno La Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via V. E. Orlando n. 5, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, cod. fisc.
, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Mazzaferri, d'intesa con gli avv.ti P.IVA_1
AR AR TI, IA ZZ, ET EL MA e EN SC, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, giusta procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 5.12.2025 le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 10.02.2023, ha impugnato Parte_1
l'avviso di addebito n. 59320220006455503000, ricevuto tramite PEC in data 23.01.2023, con il quale l' di Catania gli ha intimato il pagamento della somma di euro 12.213,38 (spese di CP_1
notifica ed oneri di riscossione inclusi) relativo ai presunti contributi previdenziali aggiuntivi accertati a titolo di “Gestione Commercianti”, concernenti il periodo intercorrente tra l'01.01.2016 ed il 31.12.2021.
A sostegno dell'opposizione incoata, in breve, parte ricorrente ha esposto:
- che in data 24.02.2016 ha inoltrato telematicamente apposita domanda di accesso all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1 commi 77-84 della l. n. 190/2014 (c.d. regime forfettario), essendo in possesso dei relativi requisiti di legge, nonché in ragione dei redditi prodotti e dichiarati –redditi notevolmente al di sotto della soglia massima prevista- con conseguente diritto ad una “riduzione sui contributi del 35% degli importi dovuti tanto a titolo di I.V.S. fissi (o entro il minimale) quanto di I.V.S. a percentuale sul reddito”;
- che lo stesso ha aderito al regime forfettario anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 ed invero ancora oggi beneficia di esso;
- che con nota emessa in data 07.04.2021, inviatagli il 13.04.2021, l' ha contestato CP_1
l'indebita fruizione del regime fiscale agevolato in parola e, stante il “chiaro errore interpretativo” in cui è incorso quest'ultimo, in data 24.05.2021 lo stesso ha proposto ricorso amministrativo iscritto al prot. n. 2051067 in guisa da sollecitare la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione Finanziaria contenenti le proprie dichiarazioni dei redditi;
- che, a seguito delle comunicazioni annualmente effettuate all' de quo relativamente CP_2
ai versamenti dovuti a titolo di contributi I.V.S. per il periodo ricompreso dal 2016 al 2021, lo stesso, quale beneficiario del regime agevolato nel 2016, ha puntualmente provveduto ai pagamenti richiesti con il modello F24 sì come statuito dalla legge e, non avendo espresso alcuna volontà di dismettere il predetto regime fiscale, ha diritto al riconoscimento di esso anche con riguardo alle annualità successive fino al 2021, senza che all'uopo occorra presentare alcuna nuova domanda, come peraltro chiarito dallo stesso ente previdenziale con la circolare n. 22/2017;
- che, oltretutto, onde evitare errori formali nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2016 e 2017 sì da non essere esposto alla revoca dell'esonero de quo, in data
27.04.2021, ha trasmesso anche all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 322/98, Pa comunicazioni integrative con cui ha specificato nel quadro “ ” la propria adesione al regime forfettario;
Pagina 2 - che, perciò, “anche volendo ammettere (ma non è così) un eventuale errore formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi anno 2017 per il periodo di imposta 2016 con riferimento al regime fiscale prescelto (quadro LM) la stessa è stata … sanata con effetto retroattivo in virtù delle predette integrazioni”, essendo state esse formulate ed inviate entro i termini di decadenza;
- che, ad ogni modo, l'importo indicato nell'avviso di addebito è del tutto erroneo ed i relativi criteri di calcolo elaborati, afferenti le somme aggiuntive e le sanzioni, tutt'altro che chiari e dettagliati;
- che, in subordine, non possono costituire oggetto di pretesa da parte dell' resistente CP_2
le somme dovute per gli anni 2016 e 2017 essendo maturata per esse la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 comma 9 della l. n. 335/95, in assenza di atti interruttivi precedenti l'avviso di addebito oggetto di causa, notificato solo in data 23.01.2023;
- che, invero, con la circolare del 25.05.2005 n. 69 l' ha chiarito che “... con riferimento CP_1
ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, ad essi si applicheranno gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.
Conseguentemente il termine prescrizionale (quinquennale) decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento”, con la conseguenza che “i crediti vantati dall' sono CP_1
ampiamente prescritti atteso che tra la data del 23.01.2023 e a tutto concedere quella del
31.12.2016 e del 31.12.2017 in cui i doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento (2016 e 2017), ma così non è, e la data di notifica dall'avviso di addebito oggetto del presente giudizio (23.01.2013)”;
- che, in via ulteriormente subordinata, anche ad ammettere l'avvenuta notifica di atti
CP_ antecedenti rispetto al provvedimento impugnato, il diritto dell' previdenziale ad agire in via esecutiva per la riscossione dei crediti contributivi si è estinto per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale;
- che, in ordine al recupero contributivo inerente agli anni intercorsi tra il 2016 ed il 2021,
l'Istituto è decaduto dall'attività di iscrizione a ruolo né, infine, ha fornito prova alcuna circa l'obbligo di pagamento di somme aggiuntive.
Su tali premesse, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' per sentire, previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, “- In via principale nel merito, per tutti i motivi gradatamente formulati in ricorso, annullare e/o ritenere e dichiarare nullo ovvero
CP_ privo di effetti giuridici l'avviso di addebito n.59320220006455503000 in uno a tutti gli
Pagina 3 atti ad esso prodromici e consequenziali e, comunque, infondato il diritto di credito e/o il diritto di agire esecutivamente dell' in virtù di detto atto, dichiarando, per l'effetto, non CP_1 dovuta somma alcuna dal(lo stesso) Ricorrente a tale titolo all' in relazione e in CP_1
dipendenza del sopra indicato avviso di addebito e, per l'effetto, dichiarare ed accertare il
(suo) diritto … di avvalersi dei benefici contributivi di cui alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss. per il periodo compreso fra lo
01.01.2016 e il 31.12.2021.
– In via subordinata, per tutti i motivi gradatamente esposti in narrativa, annullare e/o
CP_ revocare e/o dichiarare privo di effetti giuridici l'avviso di addebito
n.59320220006455503000 e accertare e/o dichiarare che … (lo stesso) non è debitore dell' di somma alcuna a titolo contributi assistenziali e previdenziali nonché di CP_1
interessi e sanzioni per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ovvero per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2021 e, per l'effetto, dichiarare ed accertare il (suo) diritto … di avvalersi dei benefici contributivi di cui alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.
1, comma 111 ss. per il periodo dallo 01.01.2016 al 31.12.2021.
- In via ulteriormente subordinata, in ogni caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo CP_ di effetti giuridici l'avviso di addebito n.59320220006455503000 e accertare e/o CP_ dichiarare che … (lo stesso) è debitore dell' del minore credito e/o del minore importo a titolo di contributi assistenziali e previdenziali per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e
2021 ovvero per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2021 che si dovesse accertare in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa e, comunque, accertare e dichiarare la prescrizione delle
CP_ pretese contributi dell' per gli anni 2016 e 2017.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
In data 18.09.2023 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' , depositando nel CP_1
fascicolo telematico memoria difensiva, con la quale ha esposto:
- che “... per gli anni 2016 e 2017 sono state presentate dichiarazioni fiscali integrative complete dei quadri LM, ad oggi non liquidate;
per tale motivo, il ricorso amministrativo è stato respinto.
Sottoposto il ricorso all'U.O. Presidio Flussi per le valutazioni di competenza [...], dato che la dichiarazione dei redditi integrativa relativa all'anno d'imposta 2016 non è ancora stata liquidata non è stato possibile accogliere l'istanza del Contribuente”.
Pagina 4 In considerazione di quanto precede, l'ente previdenziale ha chiesto di “respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con le note dell'11.06.2025 parte ricorrente ha depositato in allegato copia dell'estratto del cassetto fiscale da cui emerge la liquidazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate in data 27.04.2021 per l'anno d'imposta 2016 e per l'anno d'imposta 2017 e, all'udienza del 13.06.2025, l' ha chiesto disporsi rinvio per CP_1
consentire al dominus di prendere posizione al riguardo;
quindi, la presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalle parti e, all'udienza indicata in epigrafe, sentita la discussione orale dei procuratori comparsi, la causa de qua stata trattenuta a sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c..
________________________
In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che la parte resistente ha provveduto in autotutela ad annullare il 18.11.2025 l'avviso di addebito per cui è causa (v. doc. n. 1 “annullamento AVA 59320220006455503000” allegato alla nota di deposito del 18.11.2025).
Costituisce principio di diritto quello secondo cui la declaratoria di cessazione della materia del contendere è legittima quando “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785).
Nella fattispecie concreta, avuto riguardo alle risultanze processuali, appare evidente che non residua alcuna utilità alla pronuncia di merito in precedenza richiesta dal ricorrente.
Questione del tutto diversa è la regolamentazione delle spese processuali che, attenendo alla distribuzione dei costi oggettivi del procedimento sostenuti tra le parti, va condotta dando applicazione al principio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 28.03.2001, n.4485;
Cass. 16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che la pretesa contributiva per cui è causa è derivata non dalla produzione di reddito ma dal regime fiscale emergente dalla compilazione inesatta, da parte del contribuente, della dichiarazione dei redditi, rilevata dall' a seguito di trasmissione CP_1
elenchi ed archivi da parte dell'Agenzia delle Entrate –rimasta estranea al presente giudizio- e del ritardo in cui è incorsa quest'ultima nell'evadere la dichiarazione integrativa presentata dal
Pagina 5 ricorrente per emendare il predetto, tanto da aver reso necessario con provvedimento del
4.03.2025 acquisire delucidazioni dalla medesima Agenzia, solo in riscontro al quale quest'ultima ha liquidato le dichiarazioni integrative in parola.
Nel contesto considerato, alla luce del principio di causalità, per un verso, assume rilievo il coinvolgimento determinante di un ufficio pubblico “terzo” nella vicenda che ha dato origine alla controversia de qua, sulla scorta di un mero errore commesso dallo stesso contribuente e, dall'altro, che quest'ultimo, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, non avendo detta dichiarazione carattere negoziale o dispositivo sicché, a fronte di dichiarazioni inficiate da errori di compilazione, l' non avrebbe potuto CP_1
attribuire che piena valenza probatoria ad esse. Del resto, l'ente previdenziale non ha allegato elementi per ritenere che negli anni in contestazione il contribuente non potesse fruire di fiscalità agevolata e quindi di contribuzione ridotta.
Alla luce dei superiori rilievi, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi restano posti a carico dell' resistente. In concreto, la liquidazione dei compensi professionali resta operata in CP_2
favore del ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento della fase istruttoria, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM n. 55/2014 e successive modifiche nonché tenuto conto della domanda di distrazione spiegata in ricorso dal relativo procuratore
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in euro 43,00 per spese vive ed euro 1.243,50, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso e letto in Catania, all'esito dell'udienza del 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa RI SI
Pagina 6