Articolo 32 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 31Articolo 33
Versione
7 aprile 1990
Art. 32. 1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 , e' sostituito dal seguente:
"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 . o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990