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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 848/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 27.01.2025
da
, con l'avv. MARIANO GLORIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da
, con l'avv. SCOTTO FRANCESCA, come da mandato in Parte_2
atti;
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 27.01.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla 2
regolamentazione delle visite e al mantenimento della IG nato a [...]_1
(PD) in data 31.12.2022:
“Voglia così decidere:
1) la IG minore sia affidata ad entrambi i genitori, in Persona_2
conformità della disciplina sull' affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica di costei presso la madre nell'abitazione sita in Pieve di
Curtarolo (PD), via Monte Ortigara n. 11/b;
2) attesa l'età della piccola (anni 2), per cui allo stato la stessa frequenta Per_1
l'asilo nido dalle ore 08:00 alle ore 12:30, il padre potrà tenere con sé la IG,
secondo lo schema seguente:
-mercoledì pomeriggio con pernotto sino al giovedì mattina: dall'uscita di scuola sino a quando il padre riaccompagnerà la minore direttamente a scuola;
-a fine settimana alternati dal venerdì, dall'uscita di scuola, sino alla domenica sera entro le ore 20:00; a partire dal terzo anno di età della minore , il Per_1
fine settimana si posticiperà fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la minore a scuola. Il IG. dà atto che i suoi Parte_2
genitori, dall'inizio della frequentazione dell'asilo nido da parte della minore
, si stanno occupando di prelevare la IP dal medesimo istituto alle ore Per_1
12:30; il IG. , con il presente atto, dichiara che i suoi genitori Parte_2
continueranno ad occuparsi della minore , prelevandola dall'asilo nido o Per_1
scuola dell'infanzia o dai successivi gradi di scuola, dalle ore 12:30 o da diverso orario che potrà essere modificato a seguito dell'età della minore, tenendola presso la loro abitazione sino a quando la IG.ra , nei suoi giorni Parte_1 3
di competenza, andrà a prelevarla presso l'abitazione dei nonni paterni, mentre il
IG. se ne occuperà secondo il calendario suindicato. Parte_2
3) In merito alle festività natalizie e pasquali, in ossequio al principio di alternanza con la madre: per le festività di Natale e Capodanno 2024/2025, il SI.
, organizzandosi con la madre avrà la facoltà di trascorrere con la Parte_2
IG per le festività natalizie un periodo di sette giorni consecutivi;
più
precisamente, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6
gennaio con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Capodanno, salvo eventuali vacanze prenotate per cui saranno previsti slittamenti di qualche giorno;
si precisa che il genitore che avrà la minore con sé
il 30 dicembre la porterà presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 20:00
mentre chi avrà con sé la minore il 06 gennaio la porterà all'altro genitore entro le ore 20.00; per le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, la minore Per_1
trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro; più precisamente,
venerdì sabato e domenica di Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo,
martedì e mercoledì con l'altro genitore, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; si precisa che il genitore che avrà la minore con sé la Domenica di Pasqua la porterà presso l'abitazione dell'altro genitore entro e ore 20:00;
4) Per le ferie estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la IG minore
15 giorni non consecutivi con pernotto, nel periodo compreso tra i mesi di Per_1
luglio e agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle necessità
lavorative di entrambi i genitori e delle eIGenze scolastiche della minore. 4
5) I ponti e/o festività religiose o civili, con il criterio dell'alternanza: per l'anno
2025: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ognissanti e 8 dicembre: il padre concorderà con la madre gli orari. La minore trascorrerà le vacanze di Per_1
carnevale alternativamente con l'uno e l'altro genitore, a partire dall'anno 2025
quando trascorrerà il lunedì e il martedì di carnevale con il padre. I Per_1
genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove decidessero di soggiornare con la piccola . Ulteriori periodi di visita Per_1
e frequentazione potranno essere concordati con i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, ludici e sociali della IG. Modifiche temporanee al calendario potranno essere concordate tra i genitori.
6) Il SI. , a decorrere dal mese di gennaio si obbliga a corrispondere con Parte_2
cadenza mensile, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della IG
minore , la somma di Euro 300,00 (euro trecento) mensili entro il giorno Per_1
20 di ogni mese, a titolo di contributo complessivo al mantenimento della IG
, nonché € 290,00 mensili quale contributo, pro quota al canone Persona_2
di locazione della IG.ra sino a quando la stessa non avrà Parte_1
iniziato una convivenza stabile con un'altra persona;
l'importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico sul citato conto corrente acceso presso Unicredit
Banca, IBAN: [...]. L'assegno di mantenimento verrà
rivalutato annualmente a decorrere dal mese di febbraio 2026, in base all'aumento del costo della vita, come da indice ISTAT.
7) SPESE STRAORDINARIE: al 50% a carico di entrambi i genitori tranne la retta dell'asilo nido, nonché della successiva scuola dell'infanzia che resterà al 100%
a carico del IG. ; Parte_2 5
8) : alla IG.ra sarà attribuito in Controparte_1 Parte_1
via esclusiva l'assegno per il nucleo familiare (100% assegno unico intestato a
). - Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica Parte_1
soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra Parte_1
come sopra indicato, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese solare.
[...]
9) Attesa la situazione reddituale tra i genitori, come documentata, il SI. Parte_2
rimborserà, alla SI.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Parte_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell' interesse della IG dietro Per_1
presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. La spesa del nido è totalmente a carico del IG. . L'assegno unico sarà Parte_2
devoluto per intero alla IG.ra . Per le spese straordinarie da Parte_1
concordarsi previamente tra i genitori si fa espresso riferimento al Protocollo del
Tribunale di Padova per le spese straordinarie. Il SI. rimarrà Parte_2
obbligato a corrispondere il contributo economico di mantenimento fino a quando la IG non sarà economicamente indipendente.
10) il IG. , con il presente atto si obbliga ad estinguere le due Parte_2
esposizioni debitorie pendente in capo alla SI.ra con l'Agenzia Parte_1
delle Entrate di Udine e di Venezia;
più precisamente, trattasi di due piani di rateazione con numero identificativo, rispettivamente 142208 del 18-01-2023 di complessivi euro 7.016,03, con scadenza 30-12-2028 per una rata mensile pari ad euro 116,00 e 196013 del 18-01- 2023 di complessivi euro 1.821,82, con scadenza il 30-12-2025 per una rata mensile pari ad euro 52,21; pertanto, il IG. Parte_2
, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere alla
[...]
IG.ra , con cadenza mensile, da versarsi entro il giorno 20, sul Parte_1 6
conto corrente che di seguito viene indicato, la somma pari ad euro 168,21, sino all'intero soddisfo. Conto corrente acceso presso Unicredit Banca, IBAN:
[...];
11) I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa,
nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ognuno di essi;
gli stessi, si impegnano a presentarsi reciprocamente persone/partners ai quali sono legati sentimentalmente dopo un congruo periodo di frequentazione e comunque quando la relazione potrà considerarsi stabile per evitare, data la tenera età della minore , possibili sostituzioni di figure Per_1
genitoriali.
12) I ricorrenti si impegnano a tutelare le rispettive figure evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore.
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
14) I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.”
Conclusioni del P.M. “Il Pubblico Ministero, visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti dal' 1)
al 7), del punto 9) e dei punti dall'11) al 14), in relazione alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso 7
delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso.
Con riferimento, poi, ai punti 8 e 10 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che i suddetti punti pur essendo volti alla regolamentazione della responsabilità
genitoriale, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepito dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti dal' 1) al 7), del punto 9) e dei punti dall'11) al 14), contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, 14.03.25
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari