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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1965/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MARCO ATTRICE IN RIASUNZIONE contro
GIA' ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PACE CARMELO APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa occorrendo Email_1 ammissione dell'istanza di ordine di esibizione come dedotta in causa non ammessa dal Tribunale, ammissione di integrazione della CTU come dedotta in causa nonché ammissione della produzione della lettera del 23.2.2011, allegata all'atto di appello in data 5.11.2012, in totale CP_1
riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 604/2012 del 9.5.2012 rep. 1574 respingere
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da già e ora CP_1 CP_3 CP_1
perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto; in ogni caso, anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la CP_1
(già e ora al pagamento della somma di € 51.280,74, per le causali CP_3 Controparte_1
di cui in narrativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dal 21.2.2008 e maturandi alla data dell'effettivo pagamento.
pagina 1 di 6 Disattendendo e rigettando ogni diversa domanda proposta in causa dalla (già Controparte_1
e prima . CP_1 CP_3
Condannando la medesima (già e prima alla Controparte_1 CP_1 CP_3
rifusione delle spese ed onorari di causa di tutti i gradi del giudizio nonché del presente giudizio di rinvio.
Salvo e riservato ogni diritto”.
Per (già già : “CHIEDENDO CHE VOGLIA L'ECC.MA Controparte_1 CP_1 CP_3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 23272/2022 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione III civile – in data 4 Aprile 2022 e depositata in cancelleria il 26 Luglio 2022 (di annullamento della sentenza di Codesta Corte di Appello di Bologna
– Sezione III civile – n. 1086/2018), nel presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., esaminata ex novo
- in fatto ed in diritto - la fattispecie giudiziaria de qua, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa e respinta,
■ rigettare l'appello proposto dalla , in considerazione delle Parte_2
domande, delle eccezioni e delle difese tutte spiegate e dedotte dalla parte appellata – oggi
[...]
– fin dal processo di primo grado ed oggi da ultimo nella su estesa memoria difensiva, CP_1
anche e soprattutto in applicazione dei principi di diritto espressi nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, confermando la sentenza n. 604/2012, emessa dal
Tribunale ordinario monocratico civile di Rimini in data 09 maggio 2012.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del processo di appello (anche della suppletiva fase del
“giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.”) in applicazione del vigente decreto del Ministro della
Giustizia.”
IN DIRITTO
1. già proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed CP_1 CP_3 ottenuto da titolare dell'omonima ditta individuale, per complessivi € 51.280,74, Parte_1
a fronte del mancato pagamento di tre fatture, le nn. 12, 13 e 14 del 9.04.2008, emesse per i servizi prestati nei mesi di aprile, ottobre e novembre 2007 in forza del contratto stipulato tra le parti in data
11.12.2206.
In virtù del predetto contratto in qualità di operatore telefonico “alternativo”, concedeva CP_3
in uso alla ditta quale Service Provider, la fruizione del supporto di rete su Parte_1 alcune numerazioni a “tariffazione speciale”, c.d. “numerazioni Vas” , affinché la potesse Per_1
rendere, verso il consumatore finale, le proprie prestazioni consistenti nell'erogazione di servizi di pagina 2 di 6 intrattenimento o informazione a pagamento (sulle numerazioni telefoniche l'utente finale poteva fruire dei servizi come astrologia, chat, cartomanzia, ecc).
2. In sede di opposizione, deduceva l'illegittimità delle fatture oggetto di causa poiché CP_1
emesse in difetto della autorizzazione pattuita in contratto (art. 7) ed eccepiva la non debenza delle somme oggetto di decreto ingiuntivo in quanto costituivano il corrispettivo risultante da un traffico telefonico anomalo, non corrispondente all'erogazione di un effettivo servizio.
Veniva disposta ctu al fine di ottenere una determinazione del compenso spettante a parte opposta e accertare il tipo di servizio reso.
3. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 604/2012, accoglieva l'opposizione di e CP_1
revocava l'opposto decreto ingiuntivo, poiché riteneva non raggiunta la prova gravante su parte opposta circa l'esatta erogazione dei servizi resi a sovraprezzo.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello, deducendo l'errata interpretazione Parte_1
delle clausole contrattuali, e censurando la decisone del tribunale nella parte in cui aveva affermato la mancanza di prova in ordine all'effettiva erogazione dei servizi oggetto di contratto, chiedendone pertanto la riforma con il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 1086/2018 la Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame interposto dalla poiché, stante il contratto, il diritto alla riscossione del compenso era connesso alla fruizione di Pt_1
servizi che dovevano essere effettivamente erogati dal Service Provider, e dunque era corretto quanto affermato dal tribunale, che aveva posto a fondamento della sua decisione la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione della a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da Pt_1
parte opponente.
6. Avverso la suindicata pronuncia della Corte di Appello la ha proposto ricorso per Pt_1
Cassazione, affidato a quattro motivi. La resistente non ha svolto attività difensiva.
7. Con ordinanza n. 23272/2022 la S.C. ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo la S.C., nell'interpetrare il contratto de quo la corte di merito non avrebbe fatto applicazione del criterio di interpretazione letterale, omettendo, conseguentemente, di individuare la causa del contratto e di comprendere correttamente le clausole relative al compenso spettante al Service Provider.
8. La ha provveduto a riassumere il giudizio innanzi alla Corte di Appello;
si è costituita la Pt_1
già Già Controparte_1 CP_1 CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 3 di 6 9. Secondo la S.C., nell'interpretare il contratto tra le parti la corte di merito ha omesso di individuare correttamente la causa concreta, e conseguentemente la “prestazione posta a carico del Service
Provider” ( . Ciò si evincerebbe in particolare là dove ha affermato che, nella specie, “il diritto Pt_1
alla riscossione del complesso è connesso alla fruizione dei servizi da parte degli utenti, servizi che dunque devono essere effettivamente erogati dal service provider. La causa del contratto va ravvisata nella generazione da parte del service provider in favore del quale il supporto di rete è stato messo a disposizione, di traffico telefonico sulle numerazioni non geografiche VAS oggetto del contratto, da cui scaturisce il guadagno per entrambe le parti: per l'operatrice RU (per che in CP_1 CP_1
ragioni del traffico telefonico su tali numerazioni registrato nel convenuto arco temporale (nella specie mensile) riceva dai gestori di rete telefonica il pattuito corrispettivo;
per il service provider, che rivede
a “cascata” la quota di sua spettanza contrattualmente pattuita. Emerge pertanto come, il tipo di servizio erogato dal Service Provider risulti invero del tutto irrilevanti. È al solo dato del traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali in argomento che deve riconoscersi esclusivo rilievo nella determinazione della quota di corrispettivo contrattualmente di spettanza della ricorrente.”
La S.C. ha quindi chiarito che è del tutto irrilevante, nella determinazione della quota di corrispettivo contrattualmente di spettanza della se il tipo il servizio erogato dal Service Provider fosse o Pt_1 meno stato “utilizzato” dall'utente finale, in quanto è al solo dato del traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali che deve riconoscersi esclusivo rilievo, anche a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'originaria convenuta.
Dal tenore letterale del contratto si evince come la forma di pagamento prevista è quella c.d. a
“cascata”, in base alla quale, una volta constatato il traffico telefonico maturato su una determinata numerazione, i gestori della rete (Tim, Vodafone) corrispondono all'operatore il corrispettivo CP_3 del traffico con esso pattuito e l'operatore corrisponde, a sua volta, al Service Provider, ossia nella fattispecie alla la sua quota di spettanza contrattualmente concordata, e questo indipendente Pt_1
dalla generazione di un traffico telefonico anomalo, verificatosi nel caso di specie, e che avrebbe portato all'effettuazione di chiamate della durata di pochi minuti, tali da impedire al consumatore finale di usufruire dei servizi offerti dalla Pt_1
Ciò che rileva ai fini contrattuali per la corresponsione del dovuto è dunque la sola generazione di traffico telefonico.
E' pacifico e incontestato che i gestori di rete avessero già corrisposto quanto dovuto all'operatore si legge infatti nell'ordinanza della S.C. che “anche per le mensilità in questione l'operatrice CP_3
(poi ) ha nella specie ricevuto dai gestori di rete telefonica il corrispettivo CP_3 CP_1 spettante”; pertanto, avrebbe dovuto corrispondere alla la percentuale di sua spettanza. CP_3 Pt_1
pagina 4 di 6 10. La S.C. ha anche chiarito il criterio di ripartizione dell'onere della prova nel caso di specie, dove trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale per cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere probatorio del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Orbene, la ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova del Pt_1
traffico telefonico generato;
in particolare: - per il mese di ottobre 2007 sulla numerazione 899021879 sono state effettuate n. 2586 chiamate per un totale di 2205 minuti e 57 secondi, e sulla numerazione
899030072 n. 5175 chiamate per 3816 minuti e 13 secondi;
- per il mese di novembre 2007 sono state effettuate, sulla numerazione 899021879, un totale di n. 925 chiamate per complessivi 702 minuti e, sulla numerazione 899030072, un totale di n.1612 chiamate per complessivi 1342 minuti e 27 secondi.
Applicando al numero di chiamate e alla loro durata le tariffe concordate tra le parti, risulta che nei mesi di ottobre e novembre 2007 la ha maturato complessivamente, per entrambe le Pt_1
numerazioni, un importo pari ad € 40.931,00 oltre iva, come risulta dalla fatture azione ed oggetto di decreto ingiuntivo (per complessivi € 51.280,74) e come stabilito dallo stesso ctu che ha considerato l'importo congruo in quanto “vi è una sostanziale coincidenza tra le somme richieste dalla Sig.ra
( 42.733 + iva), quelle indicate documentalmente dalla stessa NO ( doc. 31, € Pt_1
41.938,48 al netto degli errori materiali) e quella determinabile con il listino “medio” (42.820,92):
l'importo delle fatture azionate è, pertanto, congruo con quanto emerge dagli atti sotto il profilo dell'eventuale “quantum”.
11. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e in accoglimento della domanda, (già CP_1 CP_3
e ora va condannata al pagamento a favore di della somma di Controparte_4 Parte_1
€ 51.280,74, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), (già già deve Controparte_1 CP_1 CP_3
rifondere alla le spese del giudizio rinvio, quelle del giudizio di legittimità e quelle dei gradi di Pt_1
merito, oltre alle spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 23272/2022 della S.C., condanna (già già a corrispondere Controparte_1 CP_1 CP_3
a € 51.280,74, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/02 maturati dal dovuto al Parte_1
saldo.
pagina 5 di 6 Condanna (già già a rifondere a le Controparte_1 CP_1 CP_3 Parte_1
spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre
15% rimborso forfettario, IVA e CPA, per il giudizio di appello in 6.946,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, per il giudizio di legittimità in € 5.513,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il presente giudizio in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Pone a carico della convenuta in riassunzione le spese di ctu.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 13.5.2025
Il Presidente rel. est.
Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1965/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RUSSO MARCO ATTRICE IN RIASUNZIONE contro
GIA' ) (C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PACE CARMELO APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, previa occorrendo Email_1 ammissione dell'istanza di ordine di esibizione come dedotta in causa non ammessa dal Tribunale, ammissione di integrazione della CTU come dedotta in causa nonché ammissione della produzione della lettera del 23.2.2011, allegata all'atto di appello in data 5.11.2012, in totale CP_1
riforma della sentenza del Tribunale di Rimini n. 604/2012 del 9.5.2012 rep. 1574 respingere
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da già e ora CP_1 CP_3 CP_1
perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto; in ogni caso, anche in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la CP_1
(già e ora al pagamento della somma di € 51.280,74, per le causali CP_3 Controparte_1
di cui in narrativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 maturati dal 21.2.2008 e maturandi alla data dell'effettivo pagamento.
pagina 1 di 6 Disattendendo e rigettando ogni diversa domanda proposta in causa dalla (già Controparte_1
e prima . CP_1 CP_3
Condannando la medesima (già e prima alla Controparte_1 CP_1 CP_3
rifusione delle spese ed onorari di causa di tutti i gradi del giudizio nonché del presente giudizio di rinvio.
Salvo e riservato ogni diritto”.
Per (già già : “CHIEDENDO CHE VOGLIA L'ECC.MA Controparte_1 CP_1 CP_3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA In applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 23272/2022 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione III civile – in data 4 Aprile 2022 e depositata in cancelleria il 26 Luglio 2022 (di annullamento della sentenza di Codesta Corte di Appello di Bologna
– Sezione III civile – n. 1086/2018), nel presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., esaminata ex novo
- in fatto ed in diritto - la fattispecie giudiziaria de qua, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa e respinta,
■ rigettare l'appello proposto dalla , in considerazione delle Parte_2
domande, delle eccezioni e delle difese tutte spiegate e dedotte dalla parte appellata – oggi
[...]
– fin dal processo di primo grado ed oggi da ultimo nella su estesa memoria difensiva, CP_1
anche e soprattutto in applicazione dei principi di diritto espressi nella richiamata sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, confermando la sentenza n. 604/2012, emessa dal
Tribunale ordinario monocratico civile di Rimini in data 09 maggio 2012.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del processo di appello (anche della suppletiva fase del
“giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.”) in applicazione del vigente decreto del Ministro della
Giustizia.”
IN DIRITTO
1. già proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed CP_1 CP_3 ottenuto da titolare dell'omonima ditta individuale, per complessivi € 51.280,74, Parte_1
a fronte del mancato pagamento di tre fatture, le nn. 12, 13 e 14 del 9.04.2008, emesse per i servizi prestati nei mesi di aprile, ottobre e novembre 2007 in forza del contratto stipulato tra le parti in data
11.12.2206.
In virtù del predetto contratto in qualità di operatore telefonico “alternativo”, concedeva CP_3
in uso alla ditta quale Service Provider, la fruizione del supporto di rete su Parte_1 alcune numerazioni a “tariffazione speciale”, c.d. “numerazioni Vas” , affinché la potesse Per_1
rendere, verso il consumatore finale, le proprie prestazioni consistenti nell'erogazione di servizi di pagina 2 di 6 intrattenimento o informazione a pagamento (sulle numerazioni telefoniche l'utente finale poteva fruire dei servizi come astrologia, chat, cartomanzia, ecc).
2. In sede di opposizione, deduceva l'illegittimità delle fatture oggetto di causa poiché CP_1
emesse in difetto della autorizzazione pattuita in contratto (art. 7) ed eccepiva la non debenza delle somme oggetto di decreto ingiuntivo in quanto costituivano il corrispettivo risultante da un traffico telefonico anomalo, non corrispondente all'erogazione di un effettivo servizio.
Veniva disposta ctu al fine di ottenere una determinazione del compenso spettante a parte opposta e accertare il tipo di servizio reso.
3. Il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 604/2012, accoglieva l'opposizione di e CP_1
revocava l'opposto decreto ingiuntivo, poiché riteneva non raggiunta la prova gravante su parte opposta circa l'esatta erogazione dei servizi resi a sovraprezzo.
4. Avverso tale sentenza proponeva appello, deducendo l'errata interpretazione Parte_1
delle clausole contrattuali, e censurando la decisone del tribunale nella parte in cui aveva affermato la mancanza di prova in ordine all'effettiva erogazione dei servizi oggetto di contratto, chiedendone pertanto la riforma con il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 1086/2018 la Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame interposto dalla poiché, stante il contratto, il diritto alla riscossione del compenso era connesso alla fruizione di Pt_1
servizi che dovevano essere effettivamente erogati dal Service Provider, e dunque era corretto quanto affermato dal tribunale, che aveva posto a fondamento della sua decisione la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione della a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata da Pt_1
parte opponente.
6. Avverso la suindicata pronuncia della Corte di Appello la ha proposto ricorso per Pt_1
Cassazione, affidato a quattro motivi. La resistente non ha svolto attività difensiva.
7. Con ordinanza n. 23272/2022 la S.C. ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Secondo la S.C., nell'interpetrare il contratto de quo la corte di merito non avrebbe fatto applicazione del criterio di interpretazione letterale, omettendo, conseguentemente, di individuare la causa del contratto e di comprendere correttamente le clausole relative al compenso spettante al Service Provider.
8. La ha provveduto a riassumere il giudizio innanzi alla Corte di Appello;
si è costituita la Pt_1
già Già Controparte_1 CP_1 CP_3
La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
pagina 3 di 6 9. Secondo la S.C., nell'interpretare il contratto tra le parti la corte di merito ha omesso di individuare correttamente la causa concreta, e conseguentemente la “prestazione posta a carico del Service
Provider” ( . Ciò si evincerebbe in particolare là dove ha affermato che, nella specie, “il diritto Pt_1
alla riscossione del complesso è connesso alla fruizione dei servizi da parte degli utenti, servizi che dunque devono essere effettivamente erogati dal service provider. La causa del contratto va ravvisata nella generazione da parte del service provider in favore del quale il supporto di rete è stato messo a disposizione, di traffico telefonico sulle numerazioni non geografiche VAS oggetto del contratto, da cui scaturisce il guadagno per entrambe le parti: per l'operatrice RU (per che in CP_1 CP_1
ragioni del traffico telefonico su tali numerazioni registrato nel convenuto arco temporale (nella specie mensile) riceva dai gestori di rete telefonica il pattuito corrispettivo;
per il service provider, che rivede
a “cascata” la quota di sua spettanza contrattualmente pattuita. Emerge pertanto come, il tipo di servizio erogato dal Service Provider risulti invero del tutto irrilevanti. È al solo dato del traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali in argomento che deve riconoscersi esclusivo rilievo nella determinazione della quota di corrispettivo contrattualmente di spettanza della ricorrente.”
La S.C. ha quindi chiarito che è del tutto irrilevante, nella determinazione della quota di corrispettivo contrattualmente di spettanza della se il tipo il servizio erogato dal Service Provider fosse o Pt_1 meno stato “utilizzato” dall'utente finale, in quanto è al solo dato del traffico telefonico generato sulle numerazioni speciali che deve riconoscersi esclusivo rilievo, anche a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'originaria convenuta.
Dal tenore letterale del contratto si evince come la forma di pagamento prevista è quella c.d. a
“cascata”, in base alla quale, una volta constatato il traffico telefonico maturato su una determinata numerazione, i gestori della rete (Tim, Vodafone) corrispondono all'operatore il corrispettivo CP_3 del traffico con esso pattuito e l'operatore corrisponde, a sua volta, al Service Provider, ossia nella fattispecie alla la sua quota di spettanza contrattualmente concordata, e questo indipendente Pt_1
dalla generazione di un traffico telefonico anomalo, verificatosi nel caso di specie, e che avrebbe portato all'effettuazione di chiamate della durata di pochi minuti, tali da impedire al consumatore finale di usufruire dei servizi offerti dalla Pt_1
Ciò che rileva ai fini contrattuali per la corresponsione del dovuto è dunque la sola generazione di traffico telefonico.
E' pacifico e incontestato che i gestori di rete avessero già corrisposto quanto dovuto all'operatore si legge infatti nell'ordinanza della S.C. che “anche per le mensilità in questione l'operatrice CP_3
(poi ) ha nella specie ricevuto dai gestori di rete telefonica il corrispettivo CP_3 CP_1 spettante”; pertanto, avrebbe dovuto corrispondere alla la percentuale di sua spettanza. CP_3 Pt_1
pagina 4 di 6 10. La S.C. ha anche chiarito il criterio di ripartizione dell'onere della prova nel caso di specie, dove trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale per cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere probatorio del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Orbene, la ha correttamente adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova del Pt_1
traffico telefonico generato;
in particolare: - per il mese di ottobre 2007 sulla numerazione 899021879 sono state effettuate n. 2586 chiamate per un totale di 2205 minuti e 57 secondi, e sulla numerazione
899030072 n. 5175 chiamate per 3816 minuti e 13 secondi;
- per il mese di novembre 2007 sono state effettuate, sulla numerazione 899021879, un totale di n. 925 chiamate per complessivi 702 minuti e, sulla numerazione 899030072, un totale di n.1612 chiamate per complessivi 1342 minuti e 27 secondi.
Applicando al numero di chiamate e alla loro durata le tariffe concordate tra le parti, risulta che nei mesi di ottobre e novembre 2007 la ha maturato complessivamente, per entrambe le Pt_1
numerazioni, un importo pari ad € 40.931,00 oltre iva, come risulta dalla fatture azione ed oggetto di decreto ingiuntivo (per complessivi € 51.280,74) e come stabilito dallo stesso ctu che ha considerato l'importo congruo in quanto “vi è una sostanziale coincidenza tra le somme richieste dalla Sig.ra
( 42.733 + iva), quelle indicate documentalmente dalla stessa NO ( doc. 31, € Pt_1
41.938,48 al netto degli errori materiali) e quella determinabile con il listino “medio” (42.820,92):
l'importo delle fatture azionate è, pertanto, congruo con quanto emerge dagli atti sotto il profilo dell'eventuale “quantum”.
11. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e in accoglimento della domanda, (già CP_1 CP_3
e ora va condannata al pagamento a favore di della somma di Controparte_4 Parte_1
€ 51.280,74, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite (Cass.
n. 10245/2019; n. 20289/2015; n. 7243/2006), (già già deve Controparte_1 CP_1 CP_3
rifondere alla le spese del giudizio rinvio, quelle del giudizio di legittimità e quelle dei gradi di Pt_1
merito, oltre alle spese di ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando in sede di rinvio disposto con ordinanza n. 23272/2022 della S.C., condanna (già già a corrispondere Controparte_1 CP_1 CP_3
a € 51.280,74, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/02 maturati dal dovuto al Parte_1
saldo.
pagina 5 di 6 Condanna (già già a rifondere a le Controparte_1 CP_1 CP_3 Parte_1
spese di lite, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre
15% rimborso forfettario, IVA e CPA, per il giudizio di appello in 6.946,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, per il giudizio di legittimità in € 5.513,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, per il presente giudizio in € 9.991,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Pone a carico della convenuta in riassunzione le spese di ctu.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 13.5.2025
Il Presidente rel. est.
Manuela Velotti
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