Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7874 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 27.05.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, (C. F. nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Arzano (NA) alla via Santa Giustina, n. 58, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Giuseppe Verdi n. 18, presso lo studio dell'avv. Giorgio Gritti (C.F. C.F._2
che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Arzano alla Via Santa Giustina n. 58, domiciliato in Castelvolturno alla Via F. Cilea n. 55
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate il 16.05.2025 l'avv. Gritti si riporta alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con l'addebito della separazione a carico dell' per CP_1
l'evidente violazione dei più elementari doveri coniugali e parentali, rimasto per giunta contumace nel presente procedimento, atteso il totale disinteresse del resistente. Per l'effetto si insiste per l'affidamento in via SUPER ESCLUSIVA del figlio minore di Persona_1
anni 4 alla madre;
in via subordinata, in caso di affido ESCLUSIVO col Parte_1 domicilio prevalente presso la madre stabilire un regime di visita esclusivamente con l'ausilio degli assistenti sociali;
infine porre a carico dell' il seguente contributo mensile di CP_1 mantenimento: € 400,00 in favore del figlio minore ed € 300 in favore della sig.ra Parte_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese sul rapporto bancario e\o postale che sarà indicato, da
[...] rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
porre altresì a carico dell' CP_1
l'obbligo di contribuire al pagamento della metà di tutte le spese straordinarie (Tasse, scolastiche, visite specialistiche non SSN etc.) come da protocollo adottato nel Tribunale adito;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come dovuti per legge.
Il Pubblico Ministero: letti gli atti, in particolare Vs richiesta all'udienza del 27.2.2024 di eventuali atti ostensibili nei confronti di deposita sentenza di condanna. CP_1
Evidenzia, inoltre, che risultano altri procedimenti penali nei confronti del predetto per violazioni in materia di circolazione stradale e omissione ex art.570 bis c.p., quest'ultimo in fase di indagini preliminari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/09/2023, la ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 26/04/2019 con trascritto CP_1 all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (anno 2019 - Numero 4 – Parte 1);
- che dalla loro unione nasceva un figlio nato il [...]; Per_1
- che il rapporto matrimoniale si era deteriorato, a causa, in particolare, dei continui comportamenti di disinteresse economico e morale in danno dell'intero nucleo familiare culminati nell'aprile 2021 allorquando l' lasciava definitivamente la casa coniugale per CP_1
iniziare una convivenza con un'altra giovane donna, entrambi poi arrestati per due volte (nel
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novembre 2022 e febbraio 2023) per spaccio di droga e detenzione di armi risultando agli arresti domiciliari in Castel Volturno per l'espiazione della predetta pena;
- che, l' all'ennesima richiesta di aiuti economici rispondeva con toni ingiuriosi e CP_1
minacce estorsive gravi tant' é che la sporgeva denuncia per la quale vi erano Parte_1
indagini presso la Procura di Napoli Nord P.M. r.g.n.r. 6953/23; Per_2
- che la allo stato attuale, non percepiva alcun reddito risultando inoccupata avendo Parte_1
dedicato la propria vita coniugale alla cura del figlio esclusivamente con l'aiuto della sua famiglia di origine.
Tanto premesso, chiedeva:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'addebito della stessa a carico di
. CP_1
2. Affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, ovvero, nel caso di affido Per_1
condiviso col domicilio prevalente presso la madre nonché stabilire un regime di visita esclusivamente con l'ausilio degli assistenti sociali.
3. Porre a carico di il pagamento dovuto a titolo di mantenimento per un importo CP_1
pari ad € 400,00 in favore del figlio ed € 300 in favore della , da versare entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese sul rapporto bancario e\o postale, da rivalutare annualmente in base agli
indici ISTAT.
4. Porre a carico di l'obbligo di contribuire al pagamento della metà di tutte le CP_1
spese straordinarie (tasse scolastiche, visite specialistiche non SSN etc.) come da protocollo adottato nel Tribunale adito.
5. Con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza del 2 luglio 2024, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di aver lavorato come badante senza inquadramento con un reddito di euro 100,00 a settimana circa, mentre aveva avuto notizia che il resistente era ristretto agli arresti domiciliari e di non averlo più visto da quanto era andato via di casa nel 2021.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla ricorrente unitamente al figlio;
disponeva l'affido esclusivo del minore Per_1
alla madre e che versasse a la somma di euro 200,00 a
[...] CP_1 Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio mediante versamento sul conto corrente
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bancario, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50%
delle spese straordinarie relative ai figli, come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del
Tribunale di Napoli Nord ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data
25.10.19.
All'udienza del 17/01/2025, il procuratore della ricorrente rinunciava alla prova per testi e nel riportarsi ai propri atti e conclusioni chiedeva decidersi la causa.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.01.2025 con i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente , ritualmente citato e CP_1
non costituito.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Le
dichiarazioni rese dalla parte davanti al Giudice ed il contegno processuale del resistente, che ha scelto la contumacia, rispetto alla costituzione in un giudizio ove avrebbe potuto replicare e fornire la propria ricostruzione della crisi coniugale, sono tutti elementi che consentono a codesto giudicante di escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che del matrimonio costituisce l'indispensabile presupposto.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd.
comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Orbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione avanzata da Parte_1
non abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa avendo la
[...]
ricorrente rinunciato alla prova.
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Sull'affidamento del figlio minore sulla sua collocazione e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
Il Tribunale, in merito al regime di affido del figlio minore (13.07.2019) Persona_1
ritiene che debba essere disposto il suo affidamento in via super esclusiva alla madre, in quanto ciò risponde all'interesse del minore.
Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il
Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità
educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Nello specifico la Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009,
Cass. 24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo
interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”.
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L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità
con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244)
Orbene, risulta incontestato il totale disinteresse morale e materiale del padre nei confronti del minore;
inoltre come risulta dalla documentazione prodotta dal PM risulta nella CP_1 richiesta di giudizio immediato ai sensi dell'art 453 c.p.p. del 27.1.23 ristretto agli arresti domiciliari per detenzione di arma illegale, ricettazione e detenzione di diverse sostanze stupefacenti ( fatti commessi in Castel Volturno il 18.11.2022 ) e per i quali il GIP presso il tribunale di SMCV pronunciava sentenza il 22.3.23 con la quale applicava al resistente la pena di anni 4 e mesi due di reclusione ed euro 20.000,oo di multa.
Va inoltre rilevato che il regime detentivo a cui è allo stato sottoposto il resistente preclude la possibilità di una gestione condivisa della genitorialità sul minore, avente quale presupposto la continua interazione tra i genitori sulle scelte inerenti al figlio, e che pertanto anche tale aspetto risulti ostativo alla statuizione dell'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori.
Inoltre, il padre non ha mai versato il mantenimento mostrando disinteresse oltre che morale anche economico. Va pertanto confermato l'affido super esclusivo del minore alla madre che potrà adottare da sola tutte le scelte di maggiore interesse per il figlio.
Quanto al diritto di visita del padre, allo stato va sospeso sia per lo stato di detenzione domiciliare sia per la mancanza assoluta di rapporti con il minore.
Sulla domanda di corresponsione di assegno per il mantenimento del figlio.
Ai fini di stabilire il quantum, va tenuto conto dell'età del figlio (nel caso di specie di anni 6) dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, e dunque, dell'inevitabile, quanto notorio incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Va poi valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa in corso di causa.
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In particolare, per quel che riguarda la ricorrente il Collegio rileva che la stessa ha dichiarato di non percepire alcun reddito, ma di lavorare sporadicamente come badante e guadagnare circa euro 100,00 a settimana e di pagare un canone di locazione di euro 350,00 mentre allo stato il resistente risulta in stato di detenzione.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene equo determinare, all'attualità, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro 200,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite;
Sulla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da Parte_1
[...]
Va osservato che non essendovi elementi in ordine ai redditi del resistente e atteso il suo stato di detenzione nulla va disposto a favore della moglie
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del resistente nella misura di 2/3 (liquidate per intero in euro € 1.958,95) per: Fase di studio (€ 1.020,60) e fase introduttiva (€ 722,40) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 DM 55/14; fase istruttoria ridotta al 60 % (€ 722,40); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.452,50) ex art. 4 comma 1 DM 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a €
52.000), mentre va compensato il restante 1/3 ( attesa la natura necessaria della pronuncia sullo status) e vanno liquidate a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria ed anticipata al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord n. 719/24 del 20.06.2024
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
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, nata a [...] il [...] e, , (C.F. Parte_1 CP_1
) nato a [...] il [...]; C.F._3
2) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
3) dispone l'affidamento super esclusivo del minore alla madre , la Per_1 Parte_1
quale potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio ai sensi dell'art 337 quater, comma 3, c.c. e sospende il diritto di visita del padre;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 05 CP_1 Parte_1
di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle Per_1
spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per il figlio, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019;
4) condanna al pagamento in favore dell'Erario dei 2/3 delle spese del presente CP_1
giudizio che si liquidano in misura così ridotta in euro 1305,33 per compensi, oltre IVA e CPA
e rimborso forfetario spese generali come per legge;
dichiara compensato il restante 1/3;
6) ordina alla Cancelleria di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel
Volturno la presente sentenza per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 4
parte I - anno 2019) e per le incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Aversa il 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio dott.ssa Alessandra Tabarro
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