TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2752/2023
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2752/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gemelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra ore
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Izzo
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DEL
, in persona del Sindaco legale Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
rappresentante pro tempore
- INTIMATO / NON COSTITUITO -
avente ad oggetto: clausola sociale - diritto all'assunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/12/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver lavorato dal 13/07/2013 al 14/09/2019 dapprima come segretaria e poi come operatrice ecologica presso le ditte ecologiche addette alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di;
CP_2
- che, in particolare, veniva assunta in nero, senza un regolare contratto di lavoro, alle dipendenze della con Controparte_3 mansioni di segretaria/operatrice ecologica presso l'ufficio di Sellia
IN (CZ), lavorando tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (eccetto il sabato e la domenica);
- che, terminato l'appalto tra la e il Comune di Controparte_3
, subentrava, nel mese di dicembre del 2015, l' CP_2 Parte_2
la quale, in forza di clausola di salvaguardia del personale già
[...] presente (art. 4 del CCNL Multiservizi), assumeva i vecchi dipendenti della , tranne lei, poiché, lavorando “in nero”, non risultava CP_3 nell'elenco dei dipendenti;
- che andò a rivendicare con forza il proprio posto di lavoro presso il Comune di e presso l' la quale decise di CP_2 Parte_2 assumerla nei periodi estivi con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno e determinato come operatrice ecologica, addetta alla gestione dell'area ecologica;
- che, in particolare, aveva lavorato, come operatore ecologico, con l'ATI nei seguenti periodi: dal 04/07/2016 al 03/09/2016; dal
03/07/2017 al 31/08/2017; dal 01/07/2018 al 15/09/2018; dal
17/07/2019 al 14/09/2019; Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
Parte
- che l' (che le aveva promesso che presto l'avrebbe assunta a tempo pieno ed indeterminato) venne meno all'impegno verbale onde evitare che, sommando i periodi di lavoro, scattasse l'assunzione obbligatoria (dopo 240 giorni di lavoro, decise di non rinnovarle il contratto di lavoro);
- che, stante la situazione descritta, al fine di ottenere la tutela di salvaguardia del posto di lavoro prevista nel CCNL, avviava, in data
17/02/2020, una vertenza di lavoro e di diffida accertativa (ex artt. 11
e 12 del D. Lgs 124/2004) presso l'Ispettorato del lavoro, al fine di far emergere il rapporto irregolare;
- che, dopo una intensa attività Ispettiva, l'Ispettorato, con verbale di accertamento n. CZ00000/2022-032-02 del 07/09/2022, ha riconosciuto il periodo di lavoro prestato dalla ricorrente a favore della dal 13/07/2013 al 30/11/2015, per cui ella, a tutti gli CP_3 effetti, rientra nella norma di salvaguardia del rapporto di lavoro (art. 4 del CCNL Multiservizi) e, pertanto, ha diritto di essere assunta dalla subentrata alla Controparte_1 Parte_2
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarato il diritto ad essere assunta come dipendente/operatore ecologico, a tempo pieno e indeterminato, presso la Ecoservizi S.r.l.
2. Si è costituita la che ha concluso chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda avversa.
2.1. Il ricorso è stato altresì notificato al Comune di CP_2
“per opportuna conoscenza”, chiedendo che venga ordinato, in caso di nuova gara di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti, di inserire il nome della ricorrente nell'elenco dei lavoratori che hanno diritto alla salvaguardia del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il non si è però costituito. CP_2
3. La ricorrente ha altresì proposto, contestualmente al ricorso ordinario, istanza di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del 18/02/2024 depositata nel fascicolo sub 1 (R.G. n. 2752-1/2023).
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
3.1. Ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito debba ribadirsi il percorso logico-motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, difettando il fumus boni iuris.
Non appare, infatti, configurabile un diritto soggettivo all'assunzione in capo alla ricorrente né in forza del CCNL di settore (Fise Assoambiente del 12 aprile 2013) né in forza del capitolato speciale di appalto.
5. È invero pacifico, per stessa ammissione della ricorrente, che ella non era stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ovvero l'azienda Parte_2 che si occupava del servizio di raccolta dei rifiuti prima che vi subentrasse l'odierna resistente ( . Controparte_1
È, pertanto, del tutto irrilevante che l' abbia Controparte_4 riconosciuto il periodo di lavoro prestato “in nero” (dal 13/07/2013 al 30/11/2015, ben cinque anni prima che subentrasse nella gestione del servizio la odierna resistente) alle dipendenze della atteso che potrebbe avere rilievo unicamente il Controparte_3 rapporto di lavoro esistente con l'azienda appaltatrice “uscente” (e non con quelle ancora ad essa precedenti): ciò per espressa previsione dell'art. 6, comma 2, del CCNL Fise
Assoambiente che limita il diritto all'assunzione ai soli lavoratori “in forza” presso l'azienda “cessante”. Con 5.1. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro riconosciuto dall' riguarda non l'ultima azienda uscente, ma quella ancora precedente, sicché non vi è alcun rapporto di continuità tra la e la (che è subentrata alla Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
).
[...]
5.2. L'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente del 12/04/2013, richiamato da parte ricorrente nelle note di trattazione, fa d'altronde riferimento esclusivamente al “personale in forza a tempo indeterminato” nonché a quello “che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento”, requisiti che difettano, entrambi, in capo alla ricorrente (con riferimento alla carenza di quest'ultimo requisito è sufficiente evidenziare che l'ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e l' è scaduto in Parte_2 data 14/09/2019, mentre il bando, poi vinto dalla è stato pubblicato Controparte_1
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
02/09/2020, ben oltre i 240 giorni predetti: si veda il doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte resistente).
In conclusione, la ricorrente non può vantare alcun diritto soggettivo all'assunzione in forza della clausola sociale contenuta nel citato CCNL (art. 6), non avendo ella i requisiti dallo stesso previsti ai fini della continuità occupazionale.
6. A ciò si aggiunga che il Capitolato speciale di appalto per la gestione dei rifiuti del
Comune di (prodotto da parte resistente – doc. n. 1) prevede espressamente CP_2
(all'art. 18, rubricato “Personale in servizio”) che l'aggiudicatario del contratto di appalto sia «tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice degli appalti” (art. 18, comma 3), precisandosi, tuttavia, subito dopo, che «la «clausola sociale» del citato art. 50 del Codice degli Appalti, di cui al precedente comma, non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. (Consiglio di Stato n. 3471, 8 giugno 2018). Infatti, la ratio della «clausola sociale» va ponderata con le esigenze connesse al fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore» (art. 18, comma 4).
Da tale clausola del capitolato speciale si evince, dunque, che sull'azienda appaltatrice entrante non grava un obbligo generalizzato di assunzione di tutti i dipendenti della precedente impresa, sia pure a tempo indeterminato, dovendosi ragionevolmente tenere conto sia del fabbisogno di personale sia delle scelte organizzative del nuovo appaltatore
(sicché è del tutto irrilevante che la abbia, eventualmente, assunto, nell'anno CP_1
2022, tre dipendenti che non avevano mai lavorato in passato come operatore ecologico, potendo vantare la ricorrente - al limite - una mera “aspettativa”, priva di rilievo giuridico,
e non un diritto soggettivo all'assunzione, non essendo ella “già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente” al momento del subentro della . Controparte_1
6.1. L'art. 50 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016), applicabile ratione temporis, prevede, d'altronde che i bandi di gara inseriscano “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, sicché non si tratta di una disposizione di natura cogente per l'impresa appaltatrice, avendo le citate clausole, inserite nei bandi di gara, finalità meramente “promozionali” (a differenza di quelle previste dalla contrattazione collettiva che, invece, in presenza dei requisiti ivi previsti, hanno natura cogente per l'impresa subentrante, configurandosi, in capo al
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
lavoratore - che abbia, si ripete, i suddetti requisiti - un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione: da ultimo, Cass. ord. n. 31491/2023).
6.2. Ne consegue che il diritto all'assunzione non appare configurabile neppure in forza del capitolato speciale di appalto (ovvero sotto forma di contratto a favore del terzo)».
4. Il ricorso, per le motivazioni sopra riportate, deve essere dunque rigettato anche in questa sede di merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi (cautelare e merito) nei rapporti con la resistente costituita.
Nulla si deve stabilire per le spese nei rapporti con il Controparte_2
, non essendosi quest'ultimo costituito.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della che si liquidano nelle Controparte_1 somme di € 800,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 28/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2752/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Gemelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra ore
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Izzo
- RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DEL
, in persona del Sindaco legale Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
rappresentante pro tempore
- INTIMATO / NON COSTITUITO -
avente ad oggetto: clausola sociale - diritto all'assunzione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 01/12/2023, ha Parte_1 esposto:
- di aver lavorato dal 13/07/2013 al 14/09/2019 dapprima come segretaria e poi come operatrice ecologica presso le ditte ecologiche addette alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di;
CP_2
- che, in particolare, veniva assunta in nero, senza un regolare contratto di lavoro, alle dipendenze della con Controparte_3 mansioni di segretaria/operatrice ecologica presso l'ufficio di Sellia
IN (CZ), lavorando tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 (eccetto il sabato e la domenica);
- che, terminato l'appalto tra la e il Comune di Controparte_3
, subentrava, nel mese di dicembre del 2015, l' CP_2 Parte_2
la quale, in forza di clausola di salvaguardia del personale già
[...] presente (art. 4 del CCNL Multiservizi), assumeva i vecchi dipendenti della , tranne lei, poiché, lavorando “in nero”, non risultava CP_3 nell'elenco dei dipendenti;
- che andò a rivendicare con forza il proprio posto di lavoro presso il Comune di e presso l' la quale decise di CP_2 Parte_2 assumerla nei periodi estivi con contratto di lavoro stagionale a tempo pieno e determinato come operatrice ecologica, addetta alla gestione dell'area ecologica;
- che, in particolare, aveva lavorato, come operatore ecologico, con l'ATI nei seguenti periodi: dal 04/07/2016 al 03/09/2016; dal
03/07/2017 al 31/08/2017; dal 01/07/2018 al 15/09/2018; dal
17/07/2019 al 14/09/2019; Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
Parte
- che l' (che le aveva promesso che presto l'avrebbe assunta a tempo pieno ed indeterminato) venne meno all'impegno verbale onde evitare che, sommando i periodi di lavoro, scattasse l'assunzione obbligatoria (dopo 240 giorni di lavoro, decise di non rinnovarle il contratto di lavoro);
- che, stante la situazione descritta, al fine di ottenere la tutela di salvaguardia del posto di lavoro prevista nel CCNL, avviava, in data
17/02/2020, una vertenza di lavoro e di diffida accertativa (ex artt. 11
e 12 del D. Lgs 124/2004) presso l'Ispettorato del lavoro, al fine di far emergere il rapporto irregolare;
- che, dopo una intensa attività Ispettiva, l'Ispettorato, con verbale di accertamento n. CZ00000/2022-032-02 del 07/09/2022, ha riconosciuto il periodo di lavoro prestato dalla ricorrente a favore della dal 13/07/2013 al 30/11/2015, per cui ella, a tutti gli CP_3 effetti, rientra nella norma di salvaguardia del rapporto di lavoro (art. 4 del CCNL Multiservizi) e, pertanto, ha diritto di essere assunta dalla subentrata alla Controparte_1 Parte_2
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che venga dichiarato il diritto ad essere assunta come dipendente/operatore ecologico, a tempo pieno e indeterminato, presso la Ecoservizi S.r.l.
2. Si è costituita la che ha concluso chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda avversa.
2.1. Il ricorso è stato altresì notificato al Comune di CP_2
“per opportuna conoscenza”, chiedendo che venga ordinato, in caso di nuova gara di appalto del servizio di raccolta dei rifiuti, di inserire il nome della ricorrente nell'elenco dei lavoratori che hanno diritto alla salvaguardia del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il non si è però costituito. CP_2
3. La ricorrente ha altresì proposto, contestualmente al ricorso ordinario, istanza di tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
L'istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del 18/02/2024 depositata nel fascicolo sub 1 (R.G. n. 2752-1/2023).
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
3.1. Ritiene questo Giudice che anche in questa sede di merito debba ribadirsi il percorso logico-motivazionale già illustrato in sede di tutela cautelare, che di seguito si trascrive ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., non essendovi ragione alcuna per discostarsi da tale motivazione:
« 4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, difettando il fumus boni iuris.
Non appare, infatti, configurabile un diritto soggettivo all'assunzione in capo alla ricorrente né in forza del CCNL di settore (Fise Assoambiente del 12 aprile 2013) né in forza del capitolato speciale di appalto.
5. È invero pacifico, per stessa ammissione della ricorrente, che ella non era stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la ovvero l'azienda Parte_2 che si occupava del servizio di raccolta dei rifiuti prima che vi subentrasse l'odierna resistente ( . Controparte_1
È, pertanto, del tutto irrilevante che l' abbia Controparte_4 riconosciuto il periodo di lavoro prestato “in nero” (dal 13/07/2013 al 30/11/2015, ben cinque anni prima che subentrasse nella gestione del servizio la odierna resistente) alle dipendenze della atteso che potrebbe avere rilievo unicamente il Controparte_3 rapporto di lavoro esistente con l'azienda appaltatrice “uscente” (e non con quelle ancora ad essa precedenti): ciò per espressa previsione dell'art. 6, comma 2, del CCNL Fise
Assoambiente che limita il diritto all'assunzione ai soli lavoratori “in forza” presso l'azienda “cessante”. Con 5.1. Nel caso di specie, il rapporto di lavoro riconosciuto dall' riguarda non l'ultima azienda uscente, ma quella ancora precedente, sicché non vi è alcun rapporto di continuità tra la e la (che è subentrata alla Controparte_3 Controparte_1 Parte_2
).
[...]
5.2. L'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente del 12/04/2013, richiamato da parte ricorrente nelle note di trattazione, fa d'altronde riferimento esclusivamente al “personale in forza a tempo indeterminato” nonché a quello “che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento”, requisiti che difettano, entrambi, in capo alla ricorrente (con riferimento alla carenza di quest'ultimo requisito è sufficiente evidenziare che l'ultimo contratto a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e l' è scaduto in Parte_2 data 14/09/2019, mentre il bando, poi vinto dalla è stato pubblicato Controparte_1
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
02/09/2020, ben oltre i 240 giorni predetti: si veda il doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte resistente).
In conclusione, la ricorrente non può vantare alcun diritto soggettivo all'assunzione in forza della clausola sociale contenuta nel citato CCNL (art. 6), non avendo ella i requisiti dallo stesso previsti ai fini della continuità occupazionale.
6. A ciò si aggiunga che il Capitolato speciale di appalto per la gestione dei rifiuti del
Comune di (prodotto da parte resistente – doc. n. 1) prevede espressamente CP_2
(all'art. 18, rubricato “Personale in servizio”) che l'aggiudicatario del contratto di appalto sia «tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice degli appalti” (art. 18, comma 3), precisandosi, tuttavia, subito dopo, che «la «clausola sociale» del citato art. 50 del Codice degli Appalti, di cui al precedente comma, non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. (Consiglio di Stato n. 3471, 8 giugno 2018). Infatti, la ratio della «clausola sociale» va ponderata con le esigenze connesse al fabbisogno di personale per l'esecuzione del nuovo contratto e con le autonome scelte organizzative ed imprenditoriali del nuovo appaltatore» (art. 18, comma 4).
Da tale clausola del capitolato speciale si evince, dunque, che sull'azienda appaltatrice entrante non grava un obbligo generalizzato di assunzione di tutti i dipendenti della precedente impresa, sia pure a tempo indeterminato, dovendosi ragionevolmente tenere conto sia del fabbisogno di personale sia delle scelte organizzative del nuovo appaltatore
(sicché è del tutto irrilevante che la abbia, eventualmente, assunto, nell'anno CP_1
2022, tre dipendenti che non avevano mai lavorato in passato come operatore ecologico, potendo vantare la ricorrente - al limite - una mera “aspettativa”, priva di rilievo giuridico,
e non un diritto soggettivo all'assunzione, non essendo ella “già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente” al momento del subentro della . Controparte_1
6.1. L'art. 50 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 2016), applicabile ratione temporis, prevede, d'altronde che i bandi di gara inseriscano “specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, sicché non si tratta di una disposizione di natura cogente per l'impresa appaltatrice, avendo le citate clausole, inserite nei bandi di gara, finalità meramente “promozionali” (a differenza di quelle previste dalla contrattazione collettiva che, invece, in presenza dei requisiti ivi previsti, hanno natura cogente per l'impresa subentrante, configurandosi, in capo al
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2752/2023
lavoratore - che abbia, si ripete, i suddetti requisiti - un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione: da ultimo, Cass. ord. n. 31491/2023).
6.2. Ne consegue che il diritto all'assunzione non appare configurabile neppure in forza del capitolato speciale di appalto (ovvero sotto forma di contratto a favore del terzo)».
4. Il ricorso, per le motivazioni sopra riportate, deve essere dunque rigettato anche in questa sede di merito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per entrambe le fasi (cautelare e merito) nei rapporti con la resistente costituita.
Nulla si deve stabilire per le spese nei rapporti con il Controparte_2
, non essendosi quest'ultimo costituito.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore della che si liquidano nelle Controparte_1 somme di € 800,00 per la fase cautelare e di € 500,00 per questa fase di merito per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014),
C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6