Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente nella stessa udienza, previa discussione anche mediante le note conclusionali ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, iscritta al n. 1595/24 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Diego De Cillis e dall'avv.to
Cosimo Maci, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, procuratori domiciliatari
- opponente -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Congedo, giusta procura rilasciata con atto separato ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta costituendone parte integrante, procuratore domiciliatario
- opposta –
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (opposizione a decreto ingiuntivo, comparsa di costituzione e risposta), sia i verbali di causa, le memorie istruttorie e le note conclusive. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della
1
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, a seguito di eccezioni preliminari sollevate da parte opponente, con ordinanza emessa in udienza, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. sulle eccezioni sollevate all'udienza del
10.3.2025 con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti costituite.
DECISIONE
Senza entrare nel merito dell'opposizione, rileva il giudice che il mancato esperimento del tentativo di mediazione che avrebbe dovuto effettuarsi presso la Camera di Commercio di Lecce, come stabilito di comune accordo tra le parti e cristallizzato all'art.19 del contratto di appalto intervenuto tra le stesse, è causa di improcedibilità dell'opposizione.
Infatti, parte opposta, sulla quale gravava l'onere della mediazione, prima di adire il giudice, avrebbe dovuto esperire il tentativo presso la Camera di Commercio di Lecce così come stabilito contrattualmente e liberamente dalle parti. Infatti l'esperimento di mediazione per previsione contrattuale era preliminare al giudizio. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa prima del giudizio, a divenire improcedibile e' la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo.
Osserva il giudice, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente di merito (vedi da ultimo
Tribunale di Milano sez.11 civile, sentenza n.1008 del 7.2.2022), che tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Le parti hanno liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti, favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni controversia sorta dai contratti, obbligandosi reciprocamente a tentare la mediazione, e, solo dopo il fallimento della stessa, adire l'autorità giudiziaria. Conformemente a condivisibile orientamento di merito (Trib.
2 Roma n. 20690/2017), deve "ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo". Simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall'art. 24
Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata.
Inoltre, tale clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno. Pertanto, una interpretazione della clausola che, senza alcuna ragione cogente, obbligasse a ritenerla priva di effetto utile, in caso di violazione, risulterebbe in contrasto con l'art. 1367 c.c..
Non può, infine, accogliersi la tesi della convenuta opposta, secondo la quale tale clausola è vessatoria poiché sprovvista del regolamento della Camera Arbitrale come da nota esplicativa n.4 dell'articolo 19 del contratto che la prevede, e comunque, non contenente la doppia sottoscrizione come previsto dall'art.1341 comma 2 c.c..
Rileva il giudice che la nota n.4 esplicativa dell'articolo 19 del contratto recita testualmente :”Le parti possono prevedere, qualora la procedura di mediazione abbia esito negativo, oppure come unica via di risoluzione della controversia, la clausola arbitrale…………In tal caso è necessario che il Regolamento della Camera Arbitrale sia allegato al contratto”. Pertanto, il tenore letterale di tale nota spiega che solo dopo che la procedura di mediazione ha avuto esito negativo, oppure se le parti decidono di definire la controversia preferendo come unica via di risoluzione la clausola arbitrale, è necessario che il Regolamento della Camera Arbitrale sia allegato al contratto.
Inoltre, la clausola prevista dall'articolo 19 del contratto non può vessatoria in quanto è stata predisposta dalla stessa convenuta opposta.
Pertanto, l'azione monitoria dell'attrice sostanziale, odierna convenuta opposta, instaurata senza che ottemperasse a quanto stabilito nella clausola 19 delle condizioni generali del contratto di appalto, peraltro dalla medesima predisposte, non è procedibile. In conclusione, l'azione della convenuta, e attrice sostanziale, deve essere dichiarata improcedibile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, rimanendo così assorbite in essa tutte le domande ed eccezioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...] , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni altra azione, istanza
[...]
ed eccezione che rimane assorbita da quanto deciso :
1. Dichiara l'improcedibilità dell'azione monitoria per il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte dell'opposta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, dinanzi alla Camera di Commercio di Lecce.
2. Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2212/23 emesso dal giudice del Tribunale di
Lecce il 11.12.2023 e notificato a il 29.1.2024, con il quale, su istanza di Parte_1
veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 12.100,00 oltre interessi come da domanda ed oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria.
3. Condanna l'opposta , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in €.2.500,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dei procuratori costituiti antistatari avv. Cosimo Maci e avv. Diego De Cillis.
Lecce, 10.3.2025 ore 15,30 Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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