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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1438/2024 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. FRANCOIS VITTORIO AMEDEO (cf ) C.F._2
ATTORE
(cf , mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 con l'avv. NUTI CLAUDIA (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. ha proposto ricorso ex art. 281decies c.p.c. espressamente Parte_1 titolato “Domanda di accertamento negativo del credito” nei confronti di quale mandataria con rappresentanza di CP_1 Controparte_2 in relazione a fideiussione omnibus dal predetto rilasciata in favore della società medio tempore fallita, chiedendo al Tribunale adito: CP_3
“-In via preliminare di merito-
-accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito tra la CP_4
e la in quanto quest'ultima Società non risulta
[...] Controparte_2 iscritta nell'albo ex art 106 Tub così come non risulta iscritta la sua mandataria
e, conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di CP_1 rappresentanza processuale della e per essa della sua Controparte_2 mandataria ad agire per ottenere il pagamento del credito nei CP_1 confronti del sig. Parte_1
-accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_2 per non aver fornito la prova dell'acquisto del credito per cui è lite dalla
[...]
; Controparte_5 -accertare e dichiarare la prescrizione del diritto, rectius dell'azione volta a far valere il credito paventato dalla per il decorso del termine Controparte_2 decennale tra l'insorgere del credito e l'invio della messa in mora al del Pt_1
27.09.2023;
-Nel merito:
-accertare e dichiarare che, la garanzia prestata dal sig. di cui al Parte_1 doc.4 produce effetti nei suoi confronti e quindi lo rende eventualmente obbligato al pagamento richiesto- qualunque sia l'ammontare del credito vantato dalla
solo fino all'importo omnia di euro 175.000,00. Controparte_2
-accertare e dichiarare che, non sussiste alcun titolo inerente il credito così come paventato dalla nei confronti del sig. ella sua qualità Controparte_2 Pt_1 di fideiussore della già fallita di cui al contratto prodotto in premessa CP_3 al doc. n°4, per tutte le ragioni già esplicitate in parte narrativa;
-accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia della cessione del credito tra la già e la nei confronti del sig. , Controparte_4 Controparte_2 Parte_1 in quanto il contratto di garanzia per cui è lite non poteva essere ceduto senza il consenso dello stesso debitore, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, con conseguente estinzione della stessa garanzia per cui è lite.
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori oltre rimborso di marca e cu”.
I.2. Si è costituita in giudizio la convenuta, contestando i singoli motivi di doglianza avversari e così concludendo:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti CP_2 da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito. nel merito respingere le domande tutte proposte dal signor in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 281duodecies co. 4 c.p.c., stante la natura documentale della causa è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. (che a propria volta rinvia all'art. 281sexies c.p.c.), celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c.. II. A giudizio di questo Tribunale, le domande spiegate da parte attrice non meritano accoglimento.
Seguendo l'ordine degli argomenti affrontare e nel rispetto del principio di sintesi degli atti giudiziali, ivi compresa la motivazione delle sentenze, si osserva:
(i) nulla quaestio sulla competenza territoriale di questo Ufficio giudiziario, in relazione alla quale parte convenuta non ha eccepito alcunché;
(ii) inconferente, per quanto inquadrabile in ottica di tuziorismo difensivo,
l'eccezione preliminare sollevata da circa la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva in merito a eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, atteso che parte attrice non ha formulato alcuna domanda al riguardo;
(iii) da disattendere l'eccezione attorea di difetto di legittimazione attiva della la quale invece risulta adeguatamente provata in via Controparte_2 documentale da avviso di cessione di crediti in blocco in G.U. (doc. 3 fasc. convenuta) recante specifica indicazione dei criteri identificativi dei crediti ceduti (ricordandosi come, nel 2017, l'originaria titolare del credito
[...]
si è fusa con la Banca di credito cooperativo di Controparte_5
Vignole e della Montagna pistoiese assumendo quale denominazione
[...]
), nonché da dichiarazione Controparte_6 della stessa parte cedente in merito all'avvenuta cessione del credito in contesa (doc. 4 fasc. convenuta) ricordandosi a quest'ultimo proposito come, con motivazione condivisibile, la Suprema Corte abbia definito “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” la dichiarazione del cedente circa l'intervenuta cessione del credito (cfr. Cass. ord. n. 10200/20211); 1 Cass. ord. n. 10200/2021: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi x. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può (iv) priva di giuridica fondatezza risulta anche l'eccezione attorea di invalidità della cessione di credito in oggetto, non essendo la Controparte_2 iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e quindi non essendo legittimata ad agire per la riscossione del credito.
Ora, a prescindere dal rilievo per cui nel presente giudizio non è stata avanzata alcuna domanda di pagamento, avendo parte attrice espressamente agito per “domanda di accertamento negativo del credito” ed essendosi la convenuta limitata a resistere a siffatta pretesa, in ogni caso l'eventuale fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria ad agire per la riscossione del credito non implica ex se l'invalidità della cessione stessa, trattandosi di distinti piani e di distinti profili: del resto, alcuna invalidità di tal genere è contemplata dal citato art. 106 T.U.B. né è desumibile dallo stesso per via interpretativa, trattando esso solo delle attività che gli intermediari finanziari sono legittimati a esercitare.
In proposito, ritiene questo Tribunale di aderire alla lucida motivazione resa dalla Suprema Corte a sconfessare l'indirizzo interpretativo qui propugnato da parte attrice, il riferimento è a Cass. ord. n. 7243/2024 che così si è espressa:
“l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
− la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori
neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;
sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto;
[…] nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”. giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri
(anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca
d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
La Corte conclude sostenendo che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106
T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità”.
Ogni altra considerazioni appare superflua;
(v) quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice con riferimento alla garanzia fideiussoria, sono da svolgere due ordini di riflessioni: per un verso, la fideiussione rilasciata dall'odierno attore (doc. 5 fasc. attoreo) non è qualificabile – come vorrebbe l'attore stesso, onde sottrarla all'effetto dell'avvenuta cessione del credito garantito – come contratto autonomo di garanzia in quanto, pur contenendo la clausola dell'obbligo per il garante di pagamento del dovuto “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, non contiene la clausola cd. “senza eccezioni” ossia quella costituente il proprium del contratto di autonomo di garanzia perché atta a svincolare lo stesso dal rapporto principale garantito, evidenziandosi al riguardo come l'art. 9 della fideiussione de qua laddove dispone che il garante non può opporre alcuna eccezione relativamente al momento in cui la banca esercita la propria facoltà di recesso dai rapporti col debitore è limitato, appunto, a tale profilo (momento di esercizio del diritto di recesso) e quindi, a contrario, conferma piuttosto che tutte le altre eccezioni sono opponibili dal garante;
per altro verso, e considerato che quindi in forza di quanto appena detto sussiste il rapporto di accessorietà tra obbligazione garantita e garanzia fideiussoria, vale relativamente alla prescrizione il disposto di cui all'art. 1957
u.c. c.c. per il quale “L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”, norma non derogata nel caso di specie (la fideiussione in analisi contiene solo la deroga “temporale” rispetto ai termini indicati dall'art. 1957 co. 1 c.c.) e rispetto alla quale occorre rilevare come la parte creditrice, a fronte di un contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente datato 9.3.2010, abbia ottenuto d.i. n. 714/2015 in danno della creditrice principale in CP_3 data 4.6.2025 (doc. 13 fasc. convenuta) quindi ben entro il termine ordinario di prescrizione decennale, abbia quindi curato la difesa nel giudizio di opposizione a d.i. conclusosi con sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del d.i. n. 714/2015 (doc. 15 fasc. convenuta) e abbia quindi depositato domanda di insinuazione allo stato passivo della stessa società debitrice principale, medio tempore fallita (doc. 16 fasc. convenuta).
Alla luce di quanto sopra, risulta superflua e ininfluente ogni disquisizione circa la comunicazione inviata dal procuratore attoreo alla in CP_1 data 26.9.2023 (doc. 12 fasc. convenuta) e la relativa valenza confessoria o meno, posto che comunque l'eccezione di prescrizione sollevata ex parte actoris non è accoglibile in forza del disposto dell'art. 1957 u.c. c.c. ossia stante la valenza interruttiva della prescrizione anche nei confronti del fideiussore insita nella istanze (ricorso monitorio, difesa nel giudizio di opposizione, insinuazione allo stato passivo) proposte contro la debitrice principale;
(vi) quanto alla natura di fideiussione ex artt. 1955ss c.c. della garanzia personale prestata dall'odierno attore e la mancanza dei requisiti atti a qualificare la stessa come contratto autonomo di garanzia s'è già detto supra
(par. (v)) e con tali rilievi vengono a cadere le questioni “di merito” sollevate da parte attrice circa la mancanza di legittimazione attiva di Controparte_2
(cfr. pagg. 10-11 ricorso);
(vii) infine, in ordine alle contestazioni attoree circa l'assenza di un titolo spendibile nei confronti del fideiussore e la mancata prova del quantum della pretesa, val la pena precisare da un lato come il credito della
[...]
poi , oggi in titolarità di Controparte_5 Controparte_6 [...] in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, sia consacrato CP_2 da accertamento giudiziale nei confronti della debitrice principale CP_3 in forza del già citato d.i. n. 714/2015 Trib. Pistoia e successiva sentenza di conferma n. 650/2020 Trib. Pistoia, non appellata e quindi passata in giudicato (circostanza non contestata ex adverso) dunque il debito assistito dalla garanzia fideiussoria che ci occupa risulta accertato con provvedimento giudiziale definitivo, mentre all'esito del presente giudizio sussisterà un titolo giudiziale anche nei confronti direttamente del fideiussore ove respinta, come s'è detto, la domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla
[...] nei confronti del fideiussore stesso che ha proposto la Controparte_2 presente azione;
dall'altro lato e con riferimento al quantum, lo stesso è contrattualmente delimitato dall'accordo fideiussorio e la stessa convenuta ha espressamente riconosciuto tale limite (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione e risposta “Non vi è dubbio che isponderà nei limiti della fideiussione (euro Pt_1
175.000 oltre interessi maturati)”), dovendosi sul punto dare atto come non abbia fondamento la pretesa attorea di veder sempre e comunque circoscritto alla somma indicata l'intero debito del fideiussore, posto che sullo stesso inevitabilmente decorrono gli interessi dalla data della richiesta di pagamento/messa in mora al saldo trattandosi di effetto ex lege.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano a mente del
DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati compensi ridotti sia per la fase istruttoria stante la natura documentale della causa, sia per la fase decisionale svolta in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 07/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini