Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 217.
(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, ((compreso il relativo carico,)) deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la ((zona racchiusa dalla)) curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale.
((2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.)) ((3.)) Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
((4.)) Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.
(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, ((compreso il relativo carico,)) deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la ((zona racchiusa dalla)) curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale.
((2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.)) ((3.)) Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
((4.)) Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 9965Provvedimento: […] arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata e/o difetto di motivazione : Via Pinara non sarebbe una strada idonea al doppio senso di marcia, nemmeno nei segmenti a monte e a valle previsti dal provvedimento impugnato, considerati gli artt. 140 e 141 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495, che richiederebbero una larghezza minima di 5,62 metri che nella specie non sussiste; mancano punti di slargo che permettano inversione di marcia; […]Leggi di più...
- ordinanza comunale·
- atto amministrativo generale·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 13 d.lgs. n. 285/1992·
- regolamentazione circolazione·
- discrezionalità amministrativa·
- comunicazione avvio procedimento·
- sicurezza stradale·
- parere obbligatorio non vincolante·
- eccesso di potere