Articolo 217 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 216Articolo 218
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 217.
(Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, ((compreso il relativo carico,)) deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la ((zona racchiusa dalla)) curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito su curve altimetriche della superficie stradale.
((2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.)) ((3.)) Le condizioni di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
((4.)) Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita' tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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