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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 15182 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. –
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15182 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. AUTIERO CIRO GIANFRANCO presso il quale elettivamente domicilia
E nata a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. AUTIERO CIRO GIANFRANCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/09/2024 e Parte_1 CP_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 08/06/2002;
1 - che dalla loro unione è nato il figlio (23.12.2003) maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
- che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 4.07.2013, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 7345/2013 del 25/07/2013 alle seguenti condizioni: -affido condiviso del figlio minore e collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
- contributo paterno al mantenimento del figlio determinato in € 300,00 mensili oltre spese straordinarie al 50%.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la Parte_1 somma di €. 300,00 e terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra (spese mediche, spese universitarie e mezzo di trasporto da documentare)”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 08/06/2002 (atto n. 76, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2002);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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